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DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2016, n. 125

Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2016
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Testo in vigore dal: 27-7-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/62/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 maggio 2014 sulla  protezione  mediante  il  diritto
penale dell'euro e di altre monete contro  la  falsificazione  e  che
sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, l'allegato B; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del Codice penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 gennaio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro 
                      contro la falsificazione 
 
  1. Al codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  453,  dopo  il  primo  comma  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «La stessa pena si  applica  a  chi,  legalmente  autorizzato  alla
produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli  strumenti  o  dei
materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni. 
  La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e
secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso  legale
e il termine iniziale dello stesso e' determinato.»; 
    b) all'articolo 461, primo comma: 
      1) dopo la parola: «programmi» sono inserite  le  seguenti:  «e
dati»; 
      2) la parola: «esclusivamente» e' soppressa. 
  2. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica dell'articolo 74, le parole:  «perizia  nummaria»
sono precedute dalle seguenti: «Consulenza o»; 
    b) al comma 1 dell'articolo 74, dopo  le  parole:  «e'  nominato»
sono inserite le seguenti: «consulente o». 
  3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo  2006,
n. 146,  dopo  le  parole:  «in  ordine  ai  delitti  previsti  dagli
articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  sulla  protezione  mediante  il  diritto  penale
          dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e  che
          sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del  Consiglio
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 maggio 2014, n. L 151. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 9  luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2014)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
 
                                                          «Allegato B 
                                                (articolo 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva  89/391/CEE)
          e  che  abroga  la   direttiva   2004/40/CE   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   ("regolamento   IMI")
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   ("regolamento   IMI")
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del  Codice  penale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, S. S. 
              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          agosto 1989, n. 182, S.O. 
              -  La  legge  16  marzo  2006,  n.  146  (Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
          Unite  contro  il   crimine   organizzato   transnazionale,
          adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed  il
          31 maggio 2001) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  11
          aprile 2006, n. 85, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'articolo  453  del  regio  decreto  19
          ottobre 1930, n. 1398, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  453  (Falsificazione  di  monete,   spendita   e
          introduzione  nello  Stato,  previo  concerto,  di   monete
          falsificate). - E' punito con la reclusione da tre a dodici
          anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 
                1. chiunque contraffa' monete nazionali o  straniere,
          aventi corso legale nello Stato o fuori. 
              La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato
          alla produzione,  fabbrica  indebitamente,  abusando  degli
          strumenti  o  dei  materiali  nella   sua   disponibilita',
          quantitativi   di   monete   in   eccesso   rispetto   alle
          prescrizioni. 
              La pena e' ridotta di un terzo quando  le  condotte  di
          cui al primo e secondo comma hanno ad  oggetto  monete  non
          aventi ancora corso legale  e  il  termine  iniziale  dello
          stesso e' determinato; 
                2. chiunque altera in qualsiasi modo monete  genuine,
          col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 
                3.   chiunque,    non    essendo    concorso    nella
          contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto  con  chi
          l'ha eseguita ovvero con un  intermediario,  introduce  nel
          territorio  dello  Stato  o  detiene  o  spende   o   mette
          altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 
                4. chiunque, al fine  di  metterle  in  circolazione,
          acquista o comunque  riceve,  da  chi  le  ha  falsificate,
          ovvero  da  un   intermediario,   monete   contraffatte   o
          alterate.». 
              - Il testo dell'articolo 461 del citato  regio  decreto
          19 ottobre 1930, n.  1398,  come  modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita: 
              «Art. 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di
          strumenti  destinati  alla  falsificazione  di  monete,  di
          valori  di  bollo  o  di  carta  filigranata).  -  Chiunque
          fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e
          dati informatici o strumenti destinati alla  contraffazione
          o alterazione di monete, di valori  di  bollo  o  di  carta
          filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un  piu'
          grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni  e  con
          la multa da euro 103 a euro 516. 
              La stessa pena si applica se le condotte  previste  dal
          primo comma hanno ad oggetto ologrammi o  altri  componenti
          della moneta destinati ad assicurare la  protezione  contro
          la contraffazione o l'alterazione.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  74  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271, citato nelle note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'
          recita: 
              «Art. 74 (Consulenza  o  perizia  nummaria).  - 1.  Nei
          procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca  o
          di  monete  metalliche  e'  nominato  consulente  o  perito
          rispettivamente un tecnico della direzione  generale  della
          Banca d'Italia o un tecnico della  direzione  generale  del
          tesoro. 
              2.  Se  l'autorita'  giudiziaria  che  ha  disposto  la
          perizia non  ha  sede  in  Roma,  puo'  richiedere  per  il
          relativo  espletamento   il   giudice   per   le   indagini
          preliminari  presso  il  tribunale  di  Roma.  A  tal  fine
          l'autorita'  rogante  pronuncia  ordinanza  con  la   quale
          formula i  quesiti,  indica  le  parti  e  i  difensori  da
          convocare e trasmette gli atti, anche in  copia,  il  corpo
          del reato e i documenti occorrenti per l'espletamento della
          perizia. Il giudice per le  indagini  preliminari  provvede
          nelle forme previste per l'incidente probatorio.». 
              - Il testo dell'articolo 9 della citata legge 16  marzo
          2006, n. 146, come modificato dal  presente  decreto  cosi'
          recita: 
              «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
          disposto dall'articolo  51  del  codice  penale,  non  sono
          punibili: 
                a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473,  474,
          629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,  nonche'  nel  libro  II,
          titolo XII, capo III, sezione  I,  del  codice  penale,  ai
          delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai  delitti
          previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e  3-ter,  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni, nonche' ai delitti  previsti  dal
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  dall'articolo  3  della  legge  20
          febbraio 1958, n. 75, anche per interposta  persona,  danno
          rifugio o  comunque  prestano  assistenza  agli  associati,
          acquistano, ricevono, sostituiscono  od  occultano  denaro,
          armi, documenti, sostanze stupefacenti o  psicotrope,  beni
          ovvero cose che sono oggetto, prodotto,  profitto  o  mezzo
          per   commettere   il   reato   o   altrimenti   ostacolano
          l'individuazione della loro  provenienza  o  ne  consentono
          l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
                b) gli ufficiali di polizia giudiziaria  appartenenti
          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di
          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della
          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto
          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche
          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla
          lettera a). 
              1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1. 
              2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'. 
              3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e  2
          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis
          e 3-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in
          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  di  seguito  denominate  "attivita'  antidroga",   e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato. 
              4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per  le   indagini.
          Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
          e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i
          servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
          indagini.  Se  necessario  o  se  richiesto  dal   pubblico
          ministero  e,  per  le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
          Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato  il
          nominativo   dell'ufficiale    di    polizia    giudiziaria
          responsabile   dell'operazione,   nonche'   quelli    degli
          eventuali ausiliari  e  interposte  persone  impiegati.  Il
          pubblico ministero deve  comunque  essere  informato  senza
          ritardo,  a   cura   del   medesimo   organo,   nel   corso
          dell'operazione, delle modalita'  e  dei  soggetti  che  vi
          partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 
              5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1
          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di
          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non
          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 
              6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai
          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere
          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,
          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso
          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive
          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo
          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche
          in ambito internazionale. 
              6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti  di  cui  all'articolo
          630  del  codice  penale,  il   pubblico   ministero   puo'
          richiedere che sia autorizzata  la  disposizione  di  beni,
          denaro o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni
          controllate per il pagamento del riscatto,  indicandone  le
          modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 
              7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'articolo 70 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati  all'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione  e'
          trasmessa   al   procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo. 
              9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto. 
              9-bis. I beni informatici o  telematici  confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al
          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice
          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria
          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 
              10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni. 
              11. Sono abrogati: 
                a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre  1991,
          n. 419,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; 
                b) l'articolo 12-quater del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356; 
                c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di
          cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,
          n. 269; 
                e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
          374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2001, n. 438; 
                f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; 
                f-bis) l'articolo  7  del  decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».