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LEGGE 22 giugno 2016, n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (16G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 31/01/2023
Testo in vigore dal: 11-9-2018
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge, in attuazione dei  principi  stabiliti  dagli
articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  e  dagli
articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera  a),
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009,  n.  18,  e'  volta  a
favorire il benessere, la  piena  inclusione  sociale  e  l'autonomia
delle persone con disabilita'. 
  2. La presente  legge  disciplina  misure  di  assistenza,  cura  e
protezione nel superiore  interesse  delle  persone  con  disabilita'
grave, non determinata dal naturale  invecchiamento  o  da  patologie
connesse alla  senilita',  prive  di  sostegno  familiare  in  quanto
mancanti di entrambi i genitori o perche'  gli  stessi  non  sono  in
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,  nonche'  in  vista
del venir meno del  sostegno  familiare,  attraverso  la  progressiva
presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in
vita  dei   genitori.   Tali   misure,   volte   anche   ad   evitare
l'istituzionalizzazione, sono integrate, con  il  coinvolgimento  dei
soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  nel  rispetto  della  volonta'
delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori
o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita'  grave,  di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e'
accertato con le modalita' indicate  all'articolo  4  della  medesima
legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali  di  assistenza  e
gli  altri  interventi  di  cura  e  di   sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'. 
  3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni
da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di  assicurazione
e la costituzione  di  trust,  di  vincoli  di  destinazione  di  cui
all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti
di beni sottoposti a  vincolo  di  destinazione  e  disciplinati  con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del  Terzo
settore ((iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico
Nazionale del Terzo settore  o)),  che  operano  prevalentemente  nel
settore della beneficenza di cui all'articolo 5, ((lettere  a)  o  u)
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)), in favore di persone
con  disabilita'  grave,  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni
previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge. (1)(2) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma
2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma
1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico  nazionale  del
Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma  2,  del
D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si  interpreta  nel  senso
che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilita' delle  disposizioni  fiscali  che  prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di  disposizioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017".