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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 aprile 2016, n. 111

Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali. (16G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2016
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Testo in vigore dal: 8-7-2016
 
               IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  25  marzo  1997,  n.  78,
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71,  di
conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1977, n. 59»; 
  Visti gli articoli 101, 102, 110,  130,  nonche',  in  particolare,
l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali  e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,
n. 137»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  13
aprile 1993, e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11
dicembre 1997, n. 507, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante  norme  per  l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso   ai
monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',  parchi  e  giardini
monumentali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, e successive  modificazioni,  recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, e successive  modificazioni,  recante
«Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 1° giugno 2015  di  istituzione  della  Commissione  di
studio per la attivazione del Sistema museale nazionale; 
  Vista la relazione della Commissione di  studio  per  l'attivazione
del Sistema museale nazionale trasmessa in data 30 dicembre 2015; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli  atti  normativi  nell'Adunanza  dell'11  febbraio
2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 10 marzo 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al decreto del Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  11
dicembre 1997, n. 507, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Secondo quanto previsto  rispettivamente  dall'articolo
34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di  ingresso
e' stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale,  o,
con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal  Direttore
del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con
riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il  Direttore  del
museo si adeguano agli  indirizzi  in  materia  di  bigliettazione  e
tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali  del
Direttore generale Musei. 
      5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non  definito
nell'ambito degli accordi di fruizione o  di  valorizzazione  di  cui
agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo
tra il  direttore  dei  musei  dotati  di  autonomia  speciale  e  il
Direttore del Polo museale regionale, sentito il  Direttore  generale
Musei, e  i  rappresentanti  della  regione  e  degli  enti  pubblici
territoriali interessati, nonche' i  soggetti  privati  eventualmente
coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo sono risolti ai  sensi  del
regolamento di organizzazione  del  medesimo  Ministero,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171. 
      5-quater.  Il  Direttore  generale  Musei,  sulla  base   delle
indicazioni fornite dal Ministro, determina  l'eventuale  percentuale
dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi  dell'articolo  103,
comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,
per l'assistenza e la previdenza  di  pittori,  scultori,  musicisti,
scrittori ed autori drammatici, nel limite  massimo  dello  0,50  per
cento.»; 
    b) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso; 
    c) gli articoli 3, 5 e 6 sono soppressi; 
    d) all'articolo 4: 
      1. al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
competente Direttore del Polo museale regionale, e,  con  riferimento
ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono
stabilire,  d'intesa  con  il  Direttore  generale  Musei,  che  agli
istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di  rispettiva  competenza  si
acceda liberamente in  occasione  di  particolari  avvenimenti  o  in
attuazione di specifiche direttive del Ministro.»; 
      2. al comma 3: 
        a)  alla  lettera  e),  le  parole:  «cittadini   dell'Unione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «visitatori»; 
        b) alla lettera  f)  le  parole:  «capo  dell'istituto»  sono
sostituite dalle seguenti: «direttore dell'istituto o del luogo della
cultura»; 
        c) dopo la lettera h) e' inserita  la  seguente:  «h-bis)  al
personale docente della scuola, di ruolo o con contratto  a  termine,
dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni
scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
sul    modello    predisposto    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;»; 
        d)  alla  lettera  i),  le  parole:  «cittadini   dell'Unione
europea» sono soppresse; 
      3. al comma 4, le parole: «capi degli istituti» sono sostituite
dalle  seguenti:  «direttori  degli  istituti  o  dei  luoghi   della
cultura»; 
      4. al comma 5, le parole: «i direttori generali competenti  per
materia  possono»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  Direttore
generale Musei puo'» e le  parole:  «-  previo  parere  del  comitato
regionale per i servizi di biglietteria -» sono soppresse; 
      5. dopo il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  In
occasione  di  eventi  o  manifestazioni  di  particolare   rilevanza
internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore
generale Musei, anche su proposta  dei  direttori  degli  istituti  e
luoghi della cultura, puo'  consentire  a  particolari  categorie  di
visitatori l'ingresso gratuito,  per  periodi  determinati,  comunque
previa  esibizione  del  titolo  di   accreditamento   all'evento   o
manifestazione.»; 
      6.  al  comma  6,  le   parole   comprese   tra   «nonche'»   e
«indeterminato,» sono soppresse; 
      7. al comma 7, le parole: «sull'ingresso  gratuito  di  cui  al
comma 3, lettera e), e» sono soppresse. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 14 aprile 2016 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2350 
          Note all'articolo unico: 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto ministeriale  11  dicembre  1997,  n.  507
          (Regolamento recante norme per l'istituzione del  biglietto
          d'ingresso  ai  monumenti,  musei,   gallerie,   scavi   di
          antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  febbraio  1998,  n.
          35. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  1,  comma  1,
          della legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della  tassa
          d'ingresso ai musei  statali),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74: 
              «Art. 1. - 1. La  tassa  d'ingresso  per  l'accesso  ai
          monumenti, musei, gallerie  e  scavi  di  antichita'  dello
          Stato, prevista dal regio  decreto  11  novembre  1885,  n.
          3191, e successive modificazioni, e' soppressa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          24  giugno  2013,  n.  71  (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
          di funzioni in materia  di  turismo  e  disposizioni  sulla
          composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2013, n. 147: 
              «2. Al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali
          sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
          Consiglio dei ministri in materia di turismo.  Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite,  con  decorrenza  dalla
          data di adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse  umane,
          strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  residui.
          All'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
                "12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo".».  
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1977,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre
          1998, n. 250. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 101,  102,
          103, 110, 117, 130,  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della legge  6  luglio  2002,  n.  137),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. n. 28: 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) "museo", una struttura permanente che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
                b)  "biblioteca",  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                c)   "archivio",   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                d) "area archeologica", un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  "parco  archeologico",  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.» 
              «Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi  della
          cultura di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato,  le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
          ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
          presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
          nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
          codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione regionale disciplina  la  fruizione  dei  beni
          presenti negli istituti e  nei  luoghi  della  cultura  non
          appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato   abbia
          trasferito la disponibilita'  sulla  base  della  normativa
          vigente. 
              3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
          degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Al fine di coordinare, armonizzare ed  integrare  la
          fruizione relativamente agli istituti ed  ai  luoghi  della
          cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e  per  esso  il
          Ministero,  le  regioni   e   gli   altri   enti   pubblici
          territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
          procedure dell'art. 112. In  assenza  di  accordo,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  fruizione  dei
          beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il  Ministero
          puo' altresi' trasferire alle regioni  e  agli  altri  enti
          pubblici   territoriali,   in   base   ai    principi    di
          sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
          disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al  fine
          di assicurare un'adeguata fruizione  e  valorizzazione  dei
          beni ivi presenti.» 
              «Art. 103 (Accesso agli istituti  ed  ai  luoghi  della
          cultura).  -  1.  L'accesso  agli  istituti  ed  ai  luoghi
          pubblici della cultura puo' essere gratuito o a  pagamento.
          Il  Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti   pubblici
          territoriali  possono  stipulare  intese   per   coordinare
          l'accesso ad essi. 
              2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi  pubblici
          per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito. 
              3. Nei casi di accesso a pagamento,  il  Ministero,  le
          regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: 
                a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; 
                b) le categorie di  biglietti  e  i  criteri  per  la
          determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
          include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
          previste alla lettera c); 
                c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
          del   biglietto   d'ingresso   e   di    riscossione    del
          corrispettivo,  anche  mediante  convenzioni  con  soggetti
          pubblici  e  privati.  Per  la   gestione   dei   biglietti
          d'ingresso  possono  essere  impiegate   nuove   tecnologie
          informatiche, con  possibilita'  di  prevendita  e  vendita
          presso terzi convenzionati; 
                d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
          da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e  previdenza
          per i pittori, scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori
          drammatici. 
              4. Eventuali agevolazioni per l'accesso  devono  essere
          regolate   in   modo   da   non   creare    discriminazioni
          ingiustificate nei  confronti  dei  cittadini  degli  altri
          Stati membri dell'Unione europea.» 
              «Art. 110 (Incasso e riparto di  proventi).  -  1.  Nei
          casi previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi  derivanti
          dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
          luoghi della cultura, nonche' dai canoni di  concessione  e
          dai corrispettivi per la riproduzione dei  beni  culturali,
          sono versati ai  soggetti  pubblici  cui  gli  istituti,  i
          luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in
          conformita' alle rispettive  disposizioni  di  contabilita'
          pubblica. 
              2.  Ove  si  tratti  di   istituti,   luoghi   o   beni
          appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
          comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria  provinciale
          dello Stato, anche mediante versamento  in  conto  corrente
          postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
          corrente  bancario  aperto  da  ciascun   responsabile   di
          istituto o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto  di
          credito.  In  tale  ultima  ipotesi   l'istituto   bancario
          provvede, non oltre cinque  giorni  dalla  riscossione,  al
          versamento delle somme affluite alla sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
          Ministero medesimo. 
              3. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna allo Stato sono destinati  alla  realizzazione  di
          interventi  per  la  sicurezza  e  la  conservazione  e  al
          funzionamento degli istituti e  dei  luoghi  della  cultura
          appartenenti o in consegna allo Stato, ai  sensi  dell'art.
          29,  nonche'  all'espropriazione  e  all'acquisto  di  beni
          culturali, anche mediante esercizio della prelazione. 
              4. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna  ad  altri  soggetti   pubblici   sono   destinati
          all'incremento  ed  alla  valorizzazione   del   patrimonio
          culturale.» 
              «Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1.
          Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti  previsti
          dal  presente  codice,  restano  in   vigore,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati  con
          regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913,  n.
          363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle
          norme contenute in questa Parte.». 
              - Il decreto  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali 13  aprile  1993  (Disciplina  dell'apertura  al
          pubblico  e  del  funzionamento   dei   monumenti,   musei,
          gallerie, aree e parchi  archeologici,  parchi  e  giardini
          storici  dello  Stato),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97. 
              - Il decreto ministeriale  11  dicembre  1997,  n.  507
          (Regolamento recante norme per l'istituzione del  biglietto
          d'ingresso  ai  monumenti,  musei,   gallerie,   scavi   di
          antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  febbraio  1998,  n.
          35. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre  2014,  n.
          274. 
              -   Il   decreto   ministeriale   27   novembre    2014
          (Articolazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale  del  Ministero),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5. 
              -   Il   decreto   ministeriale   23   dicembre    2014
          (Organizzazione  e  funzionamento  dei  musei  statali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'articolo unico: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1,  2,  3,
          4, 5, 6 del citato decreto ministeriale 11  dicembre  1997,
          n. 507, come modificati dal presente regolamento: 
              «Art. 1 (Biglietti di ingresso).  -  1.  L'ingresso  ai
          musei, alle aree e ai parchi archeologici ed  ai  complessi
          monumentali, come definiti  all'art.  101  del  Codice,  e'
          consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. 
              2.  La  tipologia  del  biglietto  di  ingresso  e'  la
          seguente: 
                a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo
          dei luoghi di cui al comma 1; 
                b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu'
          luoghi tra quelli indicati al comma 1; 
                c) biglietto integrato che consente l'accesso ad  uno
          o piu' dei luoghi indicati al comma 1,  insieme  ad  uno  o
          piu'  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',
          parchi e  giardini  non  statali  nonche'  mostre  o  altre
          manifestazioni culturali, statali e non statali. 
              3. La tipologia dei biglietti di ingresso di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi
          di cui al comma 1 mediante biglietto unico. 
              4. In relazione a particolari esigenze  possono  essere
          previsti altri tipi di biglietti. 
              5. I biglietti di ingresso possono  consistere  in  una
          carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee
          apparecchiature poste all'ingresso degli istituti. 
              5-bis.   Secondo   quanto   previsto    rispettivamente
          dall'art. 34 e dall'art. 35 del decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  l'importo
          dei biglietti  di  ingresso  e'  stabilito  dal  competente
          Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai
          musei dotati  di  autonomia  speciale,  dal  Direttore  del
          museo. A tal fine il Direttore del Polo museale  regionale,
          e, con riferimento ai musei dotati di  autonomia  speciale,
          il Direttore  del  museo  si  adeguano  agli  indirizzi  in
          materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai  musei
          e ai luoghi della cultura statali  del  Direttore  generale
          Musei. 
              5-ter. L'importo dei biglietti integrati,  qualora  non
          definito  nell'ambito  degli  accordi  di  fruizione  o  di
          valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112  del  Codice,
          e' stabilito con apposito  accordo  tra  il  direttore  dei
          musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del  Polo
          museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i
          rappresentanti  della  regione  e   degli   enti   pubblici
          territoriali  interessati,  nonche'  i   soggetti   privati
          eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici
          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo  sono  risolti  ai   sensi   del   regolamento   di
          organizzazione del medesimo Ministero, di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,
          n. 171. 
              5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle
          indicazioni fornite  dal  Ministro,  determina  l'eventuale
          percentuale dei proventi  dei  biglietti  da  assegnare  ai
          sensi dell'art. 103, comma 3, lettera  d)  del  Codice  dei
          beni culturali e  del  paesaggio,  per  l'assistenza  e  la
          previdenza di pittori, scultori,  musicisti,  scrittori  ed
          autori  drammatici,  nel  limite  massimo  dello  0,50  per
          cento.». 
              «Art. 2 (Gestione dei servizi di biglietteria). - 1. Le
          attivita' di emissione, distribuzione, vendita  e  verifica
          dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'art. 1,  comma  1,  nonche'
          quelle   di   incasso   e   versamento    degli    introiti
          costituiscono,  agli  effetti  del  presente   decreto,   i
          "servizi di biglietteria". 
              2. I  titoli  di  legittimazione  all'ingresso  possono
          essere  emessi  e   posti   in   vendita   anche   mediante
          apparecchiature informatiche e reti telematiche. 
              3. (soppresso). 
              4. Gli  affidamenti  sono  disciplinati  dalle  vigenti
          disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi. 
              5. Le modalita' di gestione dei servizi di biglietteria
          in concessione sono definite mediante apposite  convenzioni
          nelle  quali  puo'  essere  previsto  anche  l'utilizzo  di
          tecnologie  informatiche  e  telematiche.  Le   convenzioni
          stabiliscono il versamento da parte del  concessionario  di
          una  parte  degli  incassi  ricavati  dalla   vendita   dei
          biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi
          medesimi. Il compenso spettante al concessionario non  puo'
          essere superiore al trenta per cento degli  incassi  ed  e'
          definito   mediante    parametri    che    tengono    conto
          dell'ammontare   complessivo   degli   incassi    dell'anno
          precedente, dei costi  di  gestione  dei  servizi  e  degli
          interventi proposti dal concessionario per il miglioramento
          dei   servizi    medesimi    e    per    l'attivazione    o
          l'implementazione di strumenti informatici e telematici.  I
          bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione
          dei servizi di biglietteria, riportano le  condizioni  e  i
          parametri individuati nel presente comma. 
              6. Le convenzioni stabiliscono un  termine,  a  cadenza
          non superiore a trenta  giorni,  per  il  versamento  degli
          incassi di  cui  al  comma  5  alla  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato  territorialmente  competente,  e
          prevedono una penale per il ritardo, commisurata  al  dieci
          per cento dell'importo da versare. 
              7. Il Ministero puo' stipulare, a  livello  centrale  o
          territoriale, accordi con soggetti pubblici o  privati  per
          l'abbinamento dei biglietti di  ingresso  agli  istituti  e
          luoghi di cui all'art. 1, comma 1, con l'accesso  ad  altri
          siti culturali ovvero con la fruizione di  attivita'  anche
          non espositive. 
              8. Le convenzioni di cui al comma 5 e  gli  accordi  di
          cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicita'  e  le
          altre  forme  di  promozione  commerciale   sui   biglietti
          d'ingresso.   Il   Ministero    esercita    il    controllo
          sull'attivita' dei concessionari anche  mediante  verifiche
          ed ispezioni.» 
              «Art. 3 (soppresso).» 
              «Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1.  E'
          autorizzato il libero ingresso agli istituti ed  ai  luoghi
          della cultura di  cui  all'art.  1,  comma  1,  quando  gli
          introiti   derivanti   dalla   vendita   dei   titoli    di
          legittimazione siano inferiori alle spese  di  riscossione,
          calcolate  sulla  base  dei  costi  diretti  ed   indiretti
          sostenuti dal Ministero nell'anno precedente. 
              2. Il competente Direttore del Polo museale  regionale,
          e, con riferimento ai musei dotati di  autonomia  speciale,
          il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa  con  il
          Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi  di
          cui  al  comma  1  di  rispettiva  competenza   si   acceda
          liberamente in occasione di particolari  avvenimenti  o  in
          attuazione di specifiche direttive del Ministro.  La  prima
          domenica di ogni mese e' in ogni caso  libero  l'accesso  a
          tutti gli istituti  ed  ai  luoghi  della  cultura  di  cui
          all'art. 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso
          espositivo separato e di un biglietto distinto,  gli  spazi
          in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. 
              3. E' consentito l'ingresso gratuito agli  istituti  ed
          ai luoghi della cultura di cui all'art.  1,  comma  1,  ivi
          inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di
          un biglietto distinto, gli  spazi  in  cui  sono  allestite
          mostre o esposizioni temporanee: 
                a)  alle   guide   turistiche   dell'Unione   europea
          nell'esercizio  della  propria   attivita'   professionale,
          mediante esibizione  di  valida  licenza  rilasciata  dalla
          competente autorita'; 
                b)  agli  interpreti  turistici  dell'Unione  europea
          quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante
          esibizione di valida licenza  rilasciata  dalla  competente
          autorita'; 
                c) al personale del Ministero; 
                d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council  of
          Museums); 
                e)  ai  visitatori  che  non  abbiano   compiuto   il
          diciottesimo anno di eta'. I visitatori che abbiano meno di
          dodici anni debbono essere accompagnati; 
                f) a gruppi  o  comitive  di  studenti  delle  scuole
          pubbliche e private dell'Unione europea,  accompagnati  dai
          loro insegnanti,  previa  prenotazione  e  nel  contingente
          stabilito dal direttore dell'istituto  o  del  luogo  della
          cultura; 
                g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facolta'
          di architettura, di conservazione dei  beni  culturali,  di
          scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere  o
          materie   letterarie   con   indirizzo    archeologico    o
          storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia,  o
          a facolta' e corsi  corrispondenti  istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea.  Il  biglietto  gratuito   e'
          rilasciato   agli   studenti   mediante   esibizione    del
          certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; 
                h)  ai  docenti  ed  agli  studenti   iscritti   alle
          accademie  di  belle  arti  o  a  corrispondenti   istituti
          dell'Unione europea. Il biglietto  gratuito  e'  rilasciato
          agli  studenti  mediante  esibizione  del  certificato   di
          iscrizione per l'anno accademico in corso; 
                h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo  o
          con  contratto  a  termine,  dietro  esibizione  di  idonea
          attestazione  rilasciata  dalle  istituzioni   scolastiche,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  sul
          modello   predisposto   dal   Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare  o
          ad   altro   accompagnatore   che   dimostri   la   propria
          appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria; 
                l) agli operatori delle associazioni di  volontariato
          che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con
          il Ministero ai sensi dell'art. 112, comma 8,  del  Codice,
          attivita' di promozione e diffusione della  conoscenza  dei
          beni culturali. 
              4. Per ragioni di studio o  di  ricerca,  attestate  da
          istituzioni scolastiche o universitarie, da  accademie,  da
          istituti di ricerca  e  di  cultura  italiani  o  stranieri
          nonche' da organi del Ministero, ovvero per  particolari  e
          motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei  luoghi
          della  cultura  possono  consentire  ai  soggetti  che   ne
          facciano  richiesta   l'ingresso   gratuito   per   periodi
          determinati. 
              5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma  4,  il
          Direttore generale Musei puo' rilasciare a singoli soggetti
          tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti  gli
          istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare
          categorie  di   soggetti   alle   quali   consentire,   per
          determinati  periodi,  l'ingresso  gratuito   ai   medesimi
          luoghi. 
              5-bis. In  occasione  di  eventi  o  manifestazioni  di
          particolare  rilevanza  internazionale,  sulla  base  degli
          indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei,  anche
          su proposta dei direttori degli  istituti  e  luoghi  della
          cultura,  puo'  consentire  a  particolari   categorie   di
          visitatori l'ingresso gratuito,  per  periodi  determinati,
          comunque previa esibizione  del  titolo  di  accreditamento
          all'evento o manifestazione. 
              6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa
          tra  i  diciotto  ed  i  venticinque  anni  l'importo   del
          biglietto di ingresso e' ridotto della meta'. 
              7. Ai cittadini di Stati non facenti parte  dell'Unione
          europea, si applicano, a  condizione  di  reciprocita',  le
          disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.» 
              «Art. 5. (soppresso).». 
              «Art. 6. (soppresso).».