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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. (16G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal: 2-7-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
«Disposizioni recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili»; 
  Visto l'articolo 19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e,
in particolare, i commi 10 e 11; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida  generali  per
l'individuazione dei criteri e delle metodologie per  la  costruzione
di un sistema di indicatori ai fini della misurazione  dei  risultati
attesi dai programmi di  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 settembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
17 dicembre 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  19,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento  riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  esclusione
di quelle di cui all'articolo 13, comma  6,  lettere  m)  e  p),  del
predetto decreto legislativo. 
  2. Restano ferme le funzioni di coordinamento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di  valutazione  e   controllo   strategico   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato. 
  3. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  legislativo  attuativo
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,  n.
124, le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma  4,  del  presente  decreto,  nonche'
dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato  decreto  legislativo
n. 150 del 2009. 
  4. Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto  legislativo  n.
150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome  compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle  relative
norme di attuazione. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
«Disposizioni recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili»; 
  Visto l'articolo 19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e,
in particolare, i commi 10 e 11; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida  generali  per
l'individuazione dei criteri e delle metodologie per  la  costruzione
di un sistema di indicatori ai fini della misurazione  dei  risultati
attesi dai programmi di  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 settembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
17 dicembre 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  19,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento  riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  esclusione
di quelle di cui all'articolo 13, comma  6,  lettere  m)  e  p),  del
predetto decreto legislativo. 
  2. Restano ferme le funzioni di coordinamento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di  valutazione  e   controllo   strategico   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato. 
  3. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  legislativo  attuativo
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,  n.
124, le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma  4,  del  presente  decreto,  nonche'
dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato  decreto  legislativo
n. 150 del 2009. 
  4. Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto  legislativo  n.
150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome  compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle  relative
norme di attuazione.