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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 102

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria). (16G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2016
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Testo in vigore dal: 30-6-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  2010,  n.  274,  recante
norme di attuazione dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria; 
  Visto il decreto-legge  31  marzo  2014,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 maggio  2014,  n.  81,  in  materia  di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno,  dell'economia
e delle finanze, della salute e per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Integrazioni al decreto legislativo 
                      23 dicembre 2010, n. 274 
 
  1. Al decreto legislativo  23  dicembre  2010,  n.  274  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
in materia di sanita'  penitenziaria),  sono  apportate  le  seguenti
integrazioni: 
    a) dopo il comma 1 dell'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma
le  funzioni  sanitarie  afferenti  al  superamento  degli   ospedali
psichiatrici giudiziari.»; 
    b) dopo il comma 3 dell'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Sono trasferite al  Servizio  sanitario  della  Regione  le
funzioni sanitarie per il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite
tramite le Aziende sanitarie regionali.»; 
    c) dopo il comma 3 dell'articolo 7, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite  con  l'articolo
2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Il decreto  legislativo  23  dicembre  2010,  n.  274
          (Norme di attuazione dello statuto speciale  della  Regione
          Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50  del  2  marzo
          2011. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
          (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del  1°  febbraio
          1963. 
              - Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n.  274,  e'
          citato nella nota al titolo. 
              - Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52  («Disposizioni
          urgenti  in   materia   di   superamento   degli   ospedali
          psichiatrici  giudiziari.»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2014,  e'  stato  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  30  maggio  2014,  n.  81,
          recante  «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 31 marzo 2014, n.  52,  recante  disposizioni
          urgenti  in   materia   di   superamento   degli   ospedali
          psichiatrici  giudiziari»),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014. 
              - Si riporta, di seguito, il testo dell'art.  65  dello
          Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia: 
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n.  274,  e'
          citato nella nota al titolo. 
              - Si riporta di seguito il testo degli articoli 1, 2  e
          7, come modificati dal presente provvedimento: 
              «Art. 1 (Ambito operativo). - 1.  Il  presente  decreto
          disciplina, ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  numero  16),
          della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1  (Statuto
          speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia),  le
          modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al
          Servizio sanitario della Regione delle funzioni  sanitarie,
          delle risorse finanziarie, dei rapporti  di  lavoro,  delle
          attrezzature,  arredi  e  beni  strumentali  relativi  alla
          sanita' penitenziaria. 
              1-bis. Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui  al
          comma 1 le  funzioni  sanitarie  afferenti  al  superamento
          degli ospedali psichiatrici giudiziari.». 
              «Art. 2 (Trasferimento delle funzioni sanitarie). -  1.
          Sono trasferite al Servizio sanitario della  Regione  tutte
          le funzioni sanitarie  svolte  nell'ambito  del  territorio
          regionale     dal     Dipartimento     dell'amministrazione
          penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia  minorile
          del Ministero della giustizia, comprese quelle  concernenti
          il  rimborso  alle  comunita'  terapeutiche,  sia   per   i
          tossicodipendenti che per  i  minori  affetti  da  disturbi
          psichici, delle spese sostenute  per  il  mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni,  per  il  collocamento,  disposto
          dall'autorita' giudiziaria,  nelle  comunita'  terapeutiche
          per minorenni e per giovani adulti di cui all'art.  24  del
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonche'  quelle
          riferite ai settori della prevenzione e dell'assistenza  ai
          detenuti  e  agli  internati  tossicodipendenti,   di   cui
          all'art. 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  22  giugno
          1999, n. 230. 
              2. La Regione assicura  l'espletamento  delle  funzioni
          trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari  della
          Regione nel cui  ambito  territoriale  di  competenza  sono
          ubicati gli istituti ed i servizi  penitenziari  nonche'  i
          servizi minorili. 
              3.  La  Regione  nell'ambito  della  propria  autonomia
          statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza
          ai principi definiti dalle linee guida di cui  all'allegato
          sub A) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al
          Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei
          rapporti di  lavoro,  delle  risorse  finanziarie  e  delle
          attrezzature e  beni  strumentali  in  materia  di  sanita'
          penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e  le
          relative  modalita'  organizzative,  gli  obiettivi  e  gli
          interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti  e
          degli internati negli  istituti  penitenziari  nonche'  dei
          minori sottoposti a provvedimento penale. 
              3-bis. Sono  trasferite  al  Servizio  sanitario  della
          Regione le funzioni  sanitarie  per  il  superamento  degli
          ospedali  psichiatrici  giudiziari.  La  Regione   assicura
          l'esercizio delle funzioni trasferite  tramite  le  aziende
          sanitarie regionali. 
              (Omissis).». 
              «Art. 7 (Decorrenza dell'efficacia). - 1. Fatti salvi i
          termini  espressamente  previsti,   le   disposizioni   del
          presente decreto hanno effetto dal giorno  successivo  alla
          data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali
          che, ai sensi  dell'art.  63,  quinto  comma,  della  legge
          costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1  (Statuto  speciale
          della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia),  modificano
          il titolo IV dello Statuto. 
              2. A decorrere dalla data di decorrenza  dell'efficacia
          di cui al comma 1, previa  sottoscrizione  del  verbale  di
          consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed  i
          beni strumentali di cui all'art. 4, comma 1. 
              3. A decorrere dalla data di decorrenza  dell'efficacia
          di cui  al  comma  1,  previa  sottoscrizione  di  apposite
          convenzioni  stipulate  in  conformita'  allo  schema  tipo
          approvato in sede di  Conferenza  unificata  il  29  aprile
          2009, sono  concessi  in  uso  gratuito  i  locali  di  cui
          all'art. 4, comma 4. 
              3-bis. Al finanziamento delle funzioni  trasferite  con
          l'art. 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.».