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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93

Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (16G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2021)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'articolo 42  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, recante «legge di  contabilita'  e  finanza
pubblica»; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,
recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della  disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
bilancio di cassa, nonche'  per  l'adozione  di  un  testo  unico  in
materia  di  contabilita'  di  Stato  e  di  tesoreria,  cosi'   come
modificato dall'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  della  legge  22
gennaio  2016,  n.  9,  di  conversione,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185; 
  Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa
per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo  42,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sentita la  Corte  dei  conti  in  data  14  marzo  2016  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visti i  pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  competenti  per
materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Ai  fini  della   predisposizione   per   ciascuna   unita'
elementare  di   bilancio,   ai   fini   della   gestione   e   della
rendicontazione  delle  proposte  da  parte  dei  responsabili  della
gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e  di
cassa, sono formulate mediante  la  predisposizione  di  un  apposito
piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il  quale  contiene
dettagliate indicazioni sui pagamenti che si  prevede  di  effettuare
nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione  di
cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da
quella destinata al pagamento  delle  somme  da  iscrivere  in  conto
competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si  adeguano
a  tale  piano,  fermo   restando   l'ammontare   complessivo   degli
stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.». 
  2. Con circolare del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite le caratteristiche e le modalita' per la  compilazione
del  piano  finanziario  dei  pagamenti  da  presentare  in  sede  di
formazione del bilancio  di  previsione  in  modo  da  garantirne  la
coerenza con quello da predisporre in sede di gestione. 
  3. Al comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, dopo le parole: «in termini di efficacia e di  efficienza  della
spesa», sono inserite le seguenti: «nonche'  della  coerenza  tra  la
previsione del cronoprogramma presentato in sede  di  formazione  del
bilancio e gli effettivi risultati della gestione». 
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di  cui
al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli  stanziamenti  previsti
dalla legge di bilancio approvata.». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 42 della citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 42. (Delega al  Governo  per  il  riordino  della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della funzione del bilancio di cassa). -  1.  Ai  fini  del
          riordino della disciplina  per  la  gestione  del  bilancio
          dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
          di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini  di
          competenza, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, un decreto legislativo  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)      razionalizzazione      della       disciplina
          dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese,
          nonche' di quella relativa alla  formazione  ed  al  regime
          contabile  dei  residui  attivi  e  passivi,  al  fine   di
          assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
          omogeneita'  di   trattamento   di   analoghe   fattispecie
          contabili; 
                b) ai fini del potenziamento del ruolo  del  bilancio
          di  cassa,  previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi
          allegati, tra  le  autorizzazioni  di  cassa  del  bilancio
          statale e la gestione di tesoreria; 
                c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio
          del bilancio di cassa, previsione  dell'obbligo,  a  carico
          del dirigente  responsabile,  di  predisporre  un  apposito
          piano finanziario che tenga conto della fase  temporale  di
          assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale  ordina
          e paga le spese; 
                d) revisione del  sistema  dei  controlli  preventivi
          sulla    legittimita'    contabile     e     amministrativa
          dell'obbligazione assunta dal  dirigente  responsabile  del
          pagamento, tenendo anche  conto  di  quanto  previsto  alla
          lettera c); 
                e)  previsione  di   un   periodo   transitorio   per
          l'attuazione della nuova disciplina; 
                f) considerazione, ai fini della predisposizione  del
          decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
          della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
                g)  previsione  della   graduale   estensione   delle
          disposizioni adottate in applicazione delle lettere a),  c)
          e  d)  alle  altre  amministrazioni  pubbliche,  anche   in
          coerenza con quanto disposto  dall'art.  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42,  nonche'  dall'art.  2  della  presente
          legge; 
                h)  rilevazione  delle  informazioni  necessarie   al
          raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
          redazione  del  conto  consolidato  delle   amministrazioni
          pubbliche   secondo   i   criteri   adottati    nell'ambito
          dell'Unione europea. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   avvia   un'apposita
          sperimentazione  della  durata  massima  di  due   esercizi
          finanziari.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e alla Corte dei conti un  rapporto  sull'attivita'
          di sperimentazione. 
              3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e'  trasmesso
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  esso  sia  espresso  il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti entro  sessanta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto  puo'
          essere  comunque   adottato.   Qualora   il   termine   per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di  novanta  giorni.  Il  Governo,  qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri  parlamentari,  ritrasmette  i  testi
          alle Camere con le proprie  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
          Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione,  il
          decreto puo' essere comunque adottato dal Governo. 
              4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma  1  possono  essere
          adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
          decreto, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  e
          con le medesime modalita' previsti dal presente articolo.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  1
          della legge 23 giugno 2014, n. 89  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di Stato e di  tesoreria),  come  modificato  dall'art.  1,
          comma 2, della legge n. 9 del 2016: 
              «1. - 4. (Omissis). 
              5.  Ai  fini  del  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
          funzione  del  bilancio  di  cassa,  ferma   rimanendo   la
          redazione anche in termini di  competenza,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto
          legislativo nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          di cui all'art. 42, comma 1, della citata legge n. 196  del
          2009. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  13
          della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi  in  materia
          di  qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo   e
          codificazione. - Legge di semplificazione 2001): 
              «Art. 13  (Disposizioni  relative  all'attivita'  della
          Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte
          dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti,  previsto
          dall'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,
          sugli schemi di atti normativi del  Governo,  e'  reso  nel
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta;    decorso    tale    termine,    si     procede
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una volta  e  il  parere  deve  essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 23 (Formazione del bilancio). -  1.  In  sede  di
          formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto
          conto delle istruzioni  fornite  annualmente  con  apposita
          circolare dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  i
          Ministri, anche sulla base delle proposte dei  responsabili
          della gestione dei programmi e in relazione agli  obiettivi
          di ciascun Dicastero definiti ai  sensi  dell'art.  22-bis,
          comma  1,   indicano   le   risorse   necessarie   per   il
          raggiungimento  dei  medesimi  obiettivi   anche   mediante
          proposte  di  rimodulazione  delle   stesse   risorse   tra
          programmi appartenenti alla medesima missione di spesa.  Le
          proposte  sono  formulate  sulla  base  della  legislazione
          vigente, con divieto di previsioni basate sul mero  calcolo
          della spesa storica incrementale. 
              1-bis.   Al    fine    di    garantire    tempestivita'
          nell'erogazione delle risorse a decorrere  dall'anno  2017,
          con il disegno di legge di bilancio di previsione,  possono
          essere iscritte negli stati di previsione  della  spesa  di
          ciascuna Amministrazione e in quello  dell'entrata  importi
          corrispondenti a  quote  di  proventi  che  si  prevede  di
          incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
          per  legge  al  finanziamento  di  specifici  interventi  o
          attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da  iscrivere  in
          bilancio  e'  commisurato  all'andamento   dei   versamenti
          registrati nei singoli esercizi del triennio  precedente  a
          quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
          alla data di entrata in vigore della legge che  dispone  la
          destinazione delle entrate al  finanziamento  di  specifici
          interventi o attivita', nel caso in cui il numero  di  tali
          esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  alle   effettive   somme   riscosse
          nell'esercizio di riferimento, possono essere  previste  le
          necessarie variazioni con  il  disegno  di  legge  ai  fini
          all'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio  di   cui
          all'art. 33, comma 1. 
              1-ter.  Ai  fini  della  predisposizione  per  ciascuna
          unita' elementare di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della  rendicontazione  delle   proposte   da   parte   dei
          responsabili della gestione dei  programmi,  le  previsioni
          pluriennali  di  competenza  e  di  cassa,  sono  formulate
          mediante  la   predisposizione   di   un   apposito   piano
          finanziario  dei  pagamenti  (Cronoprogramma),   il   quale
          contiene  dettagliate  indicazioni  sui  pagamenti  che  si
          prevede  di  effettuare   nel   periodo   di   riferimento,
          distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al
          pagamento delle somme iscritte in conto residui  da  quella
          destinata al pagamento delle somme da  iscrivere  in  conto
          competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si
          adeguano  a  tale   piano,   fermo   restando   l'ammontare
          complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle  leggi  in
          vigore. 
              2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  valuta
          successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra   gli
          obiettivi perseguiti da  ciascun  Ministero  e  le  risorse
          richieste per la loro realizzazione,  tenendo  anche  conto
          dello stato di attuazione dei  programmi  in  corso  e  dei
          risultati conseguiti negli anni precedenti  in  termini  di
          efficacia  e  di  efficienza  della  spesa,  nonche'  della
          coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in
          sede di formazione del bilancio e gli  effettivi  risultati
          della gestione. A tal  fine  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate
          nella nota integrativa al rendiconto di  cui  all'art.  35,
          comma 2, delle risultanze delle attivita'  di  analisi  dei
          nuclei di cui all'art. 39, comma 1. 
              3. Con il disegno di legge di  bilancio,  per  motivate
          esigenze, possono essere  rimodulate  in  via  compensativa
          all'interno di un programma o  tra  programmi  di  ciascuna
          missione  le  dotazioni  finanziarie  relative  ai  fattori
          legislativi, nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica.
          Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
          capitale  per  finanziare  spese  correnti.   In   apposito
          allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate
          le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
          e il corrispondente importo. 
              4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
          spesa, verificati in base a quanto  previsto  al  comma  2,
          formano il disegno di legge  del  bilancio  a  legislazione
          vigente predisposto  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. La  legge  di  bilancio  e'  formata  apportando  al
          disegno  di  legge  di  cui  al  comma  4   le   variazioni
          determinate dalla legge di stabilita'. 
              5-bis.   Il    Piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato  sulla
          base degli stanziamenti previsti dalla  legge  di  bilancio
          approvata.».