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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92

Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. (16G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal: 31-5-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile  2016,  n.  57,  recante  disposizioni  di
delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare  l'articolo
1, commi 610 e 613; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35; 
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
  Ritenuto che il tempestivo esercizio  della  delega  consente,  con
l'attuazione  anche  parziale   del   regime   transitorio   di   cui
all'articolo 2, comma 17, della legge  28  aprile  2016,  n.  57,  il
mantenimento in servizio senza  soluzione  di  continuita'  e  previo
giudizio di conferma, dei giudici di pace,  dei  giudici  onorari  di
tribunale e dei vice procuratori onorari in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, attesa  l'imminente  scadenza
del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2016; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Primo mandato dei magistrati onorari in servizio 
 
  1. I giudici di pace, i giudici  onorari  di  tribunale  e  i  vice
procuratori onorari in servizio alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto possono  essere  confermati  nell'incarico,  per  un
primo mandato di durata  quadriennale,  se  ritenuti  idonei  secondo
quanto disposto dall'articolo 2. 
  2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del  sessantottesimo
anno di eta'. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile  2016,  n.  57,  recante  disposizioni  di
delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare  l'articolo
1, commi 610 e 613; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35; 
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
  Ritenuto che il tempestivo esercizio  della  delega  consente,  con
l'attuazione  anche  parziale   del   regime   transitorio   di   cui
all'articolo 2, comma 17, della legge  28  aprile  2016,  n.  57,  il
mantenimento in servizio senza  soluzione  di  continuita'  e  previo
giudizio di conferma, dei giudici di pace,  dei  giudici  onorari  di
tribunale e dei vice procuratori onorari in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, attesa  l'imminente  scadenza
del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2016; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Primo mandato dei magistrati onorari in servizio 
 
  1. I giudici di pace, i giudici  onorari  di  tribunale  e  i  vice
procuratori onorari in servizio alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto possono  essere  confermati  nell'incarico,  per  un
primo mandato di durata  quadriennale,  se  ritenuti  idonei  secondo
quanto disposto dall'articolo 2. 
  2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del  sessantottesimo
anno di eta'.