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DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2016, n. 91

Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (16G00100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2016
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vigente al 27/04/2024
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  • Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28
    gennaio 2014, n. 7
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  • Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28
    gennaio 2014, n. 8
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Testo in vigore dal:  15-6-2016

Art. 4

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 643, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.»;
b) all'articolo 649, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»;
c) all'articolo 686:
1) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.»;
2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.»;
d) all'articolo 724, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.»;
e) all'articolo 726, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
f) all'articolo 727, comma 1, lettera a), dopo le parole: «con obbligo di ultimare la ferma contratta» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
g) all'articolo 728, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
h) all'articolo 730, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
i) all'articolo 731, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.»;
l) all'articolo 732, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
m) all'articolo 733, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
n) all'articolo 735:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la ferma contratta», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
o) all'articolo 742, comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi»;
p) l'articolo 907 è sostituito dal seguente:
«Art. 907 (Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.»;
q) all'articolo 935, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.»;
r) all'articolo 984:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.»;
2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.»;
s) all'articolo 1392, comma 1, dopo le parole: «giudizio penale,» sono inserite le seguenti: «salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1,»;
t) l'articolo 1393 è sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.
4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.»;
u) all'articolo 1398:
1) al comma 1:
1.1) le lettere b) e c) sono soppresse;
1.2) al comma 1, alla lettera d), le parole: «al termine di inchiesta formale» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.»;
v) all'articolo 1508, al comma 1, le parole: «per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni» sono soppresse;
z) alla rubrica della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro quarto, dopo le parole: «Procedimento disciplinare di stato» sono aggiunte le seguenti: «e rapporto tra procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
« Art. 643 (Conferimento di posti disponibili agli idonei). - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 649 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). - 1.-3. (Omissis).
3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera e) e del comma 2, lettera d) dell'art. 686 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 686 (Prove concorsuali). - 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 684, sono costituiti da:
a) una prova di efficienza fisica;
b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;
c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.
2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 685, sono costituiti da:
a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.
3. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 724 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, modificato dal presente decreto:
«Art. 724 (Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;
b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;
c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.
4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.
6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.
6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.
7. - 8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 726 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 726 (Mancato superamento del corso di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all' art. 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell' art. 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. (369)
1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis.)
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 727 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 727 (Mancato transito nei ruoli speciali). - 1.
Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo:
a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis);
b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorità, ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 728 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 728. (Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali). - 1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
5. Fermo restando quanto previsto dall' art. 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall' art. 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).
6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 730 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 730 (Mancato transito nei ruoli speciali). - 1.
Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'art. 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).»
- Si riporta il testo dell'art. 731 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 731 (Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali). - 1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.
4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.
6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.».
- Si riporta il testo dell'art. 732 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 732 (Mancato completamento degli iter formativi).
- 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento:
a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall' art. 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all' art. 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell' art. 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.
3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.
4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 733 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 733 (Mancato transito nei ruoli speciali). - 1.
Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'art. 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c) dell'art. 735 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto, e del comma 1-ter del medesimo articolo, come inserito dal presente decreto:
«Art. 735 (Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;
c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).
1-bis. (Omissis).
1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 742 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 742 (Dimissioni dai corsi). - 1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno due terzi delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c-bis) dell'art. 935 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 935 (Applicazione delle norme sulla formazione).
- 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:
a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;
b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;
c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.
c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 984 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come sostituito dal presente decreto, e del comma 5-ter del medesimo articolo come inserito dal presente decreto:
«Art. 984 (Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali). - 1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando è in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.
2. Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.
3. L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.
4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.
5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.
5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1392 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1392 (Termini del procedimento disciplinare di stato). - 1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'art. 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 1398 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto, e del comma 1-bis del medesimo articolo come inserito dal presente decreto:
«Art. 1398 (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) (soppressa).;
c) (soppressa).;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.
1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'art. 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. - 8. (Omissis). ».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1508 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 1508 (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) - c) (Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica della Sezione II del Capo IV del Titolo VIII del Libro quarto, come modificato dal presento decreto:
«Libro quarto - Titolo VIII - Capo IV - Sezione II- Procedimento disciplinare di stato e rapporto tra procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale».