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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 90

Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (16G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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Testo in vigore dal: 14-6-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,
recante delega al Governo per emanare  uno  o  piu'  decreti  per  il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello  Stato
con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa
e delle missioni e alla programmazione delle  risorse,  assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c),  della  legge  22  gennaio
2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge  25
novembre 2015, n. 185; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge  6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, recante regolamento concernente le  modalita'  di  adozione  del
piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sentita la  Corte  dei  conti  in  data  16  marzo  2016  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visti  i  pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e, per i profili di carattere finanziaria, della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Revisione delle missioni, dei programmi 
             e della struttura del bilancio dello Stato 
 
  1. All'articolo 21 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole da:  «quali  aggregati»
fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite  dalle  seguenti:
«I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'  omogenea
diretti  al  perseguimento  di  risultati,  definiti  in  termini  di
prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli  obiettivi
stabiliti nell'ambito delle missioni»; 
    b) al comma 2, ultimo periodo, le  parole:  «dei  capitoli»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di  bilancio,  ai
fini della gestione e della rendicontazione,»; 
    c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  La  significativita'  dei   programmi   del   bilancio   e
l'affidamento di ciascun programma di spesa  a  un  unico  centro  di
responsabilita' amministrativa costituiscono criteri  di  riferimento
per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni. 
  2-ter. Con il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene  annualmente
effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti  iscritti  in  ciascun
programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai  fini
dell'attribuzione dei programmi medesimi a  ciascuna  amministrazione
sulla base delle rispettive competenze.»; 
    d) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In
appositi allegati agli stati di previsione della spesa  e'  indicata,
per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in
conto capitale nonche' la quota delle spese di oneri inderogabili, di
fattore  legislativo  e  di  adeguamento  al   fabbisogno   di   cui,
rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5.»; 
    e) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) oneri inderogabili, in quanto  spese  vincolate  a  particolari
meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati  sia
da leggi sia  da  altri  atti  normativi.  Rientrano  tra  gli  oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle  relative
al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese  fisse,  le
spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi  comunitari
e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche'  quelle
cosi' identificate per espressa disposizione normativa; 
  b) fattori legislativi, ossia  le  spese  autorizzate  da  espressa
disposizione legislativa  che  ne  determina  l'importo,  considerato
quale limite  massimo  di  spesa,  e  il  periodo  di  iscrizione  in
bilancio; 
  c) spese di adeguamento  al  fabbisogno,  ossia  spese  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto  delle
esigenze delle amministrazioni.»; 
    f) i commi 6 e 7 sono soppressi; 
    g) al comma 8, le parole: «comma 7, lettera a)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 5, lettera b)»; 
    h) al comma 11, lettera b), primo periodo, le parole: «4, 5, 6  e
7» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5» e il terzo, il quarto e il
quinto periodo della medesima lettera b) sono soppressi; 
    i) al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  «c)
per ogni programma l'elenco delle unita' elementari di  bilancio,  ai
fini  della  gestione  e  della  rendicontazione,  e   dei   relativi
stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei  conti
integrato di cui all'articolo 38-ter;»; 
    l) al comma 11, la lettera e) e' soppressa; 
    m) il comma 13 e' soppresso; 
    n) al comma 17, primo periodo,  le  parole:  «sono  ripartite  in
capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite  in  unita'
elementari di bilancio»; 
    o) al comma 17, secondo periodo, dopo  le  parole:  «Entro  dieci
giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di  bilancio  i  Ministri
assegnano le risorse ai responsabili della gestione.»  sono  inserite
le  seguenti:  «Nelle  more  dell'assegnazione   delle   risorse   ai
responsabili della gestione da parte dei  Ministri,  e  comunque  non
oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di
bilancio, e'  autorizzata  la  gestione  sulla  base  delle  medesime
assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.»; 
    p) al comma 17, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    q) il comma 18 e' sostituito dal seguente:  «18.  Agli  stati  di
previsione della spesa dei singoli Ministeri sono  allegati,  secondo
le rispettive  competenze,  gli  elenchi  degli  enti  cui  lo  Stato
contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i  quali
alla data di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
risulta trasmesso il conto consuntivo.». 
  2. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, le parole: «e copre» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ed e' presentato al Parlamento con riferimento a». 
  3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole:  «ai  capitoli  di  spesa  di  particolari  entrate»  sono
sostituite dalle seguenti:  «  di  particolari  entrate  alle  unita'
elementari  di   bilancio,   ai   fini   della   gestione   e   della
rendicontazione». 
  4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole: «dei capitoli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
unita' elementari  di  bilancio,  ai  fini  della  gestione  e  della
rendicontazione,». 
  5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle  seguenti:
«alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione  e  della
rendicontazione,»  e  le  parole:  «dei  capitoli  interessati»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «delle  unita'  elementari  di  bilancio
interessate». 
  6. All'articolo 26 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  le  parole:  «dei  competenti  capitoli»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle  competenti  unita'  elementari  di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»; 
    b) al comma 3, le parole: «dei capitoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle unita' elementari di bilancio». 
  7. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle  unita'
elementari  di   bilancio,   ai   fini   della   gestione   e   della
rendicontazione,»  e  le  parole:  «dei  capitoli  interessati»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «delle  unita'  elementari  di  bilancio
interessate». 
  8. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole: «dei capitoli iscritti» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e  della
rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «delle  medesime  unita'  elementari  di
bilancio». 
  9. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le  parole:  «ciascun  capitolo»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«ciascuna unita' elementare di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
della rendicontazione,». 
  10. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le  parole:  «ciascun  capitolo»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«ciascuna unita' elementare di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
della rendicontazione,». 
  11. All'articolo 36, comma 2, lettera d), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, le parole: «ciascun  capitolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ciascuna unita' elementare  di  bilancio,  ai  fini  della
gestione e della rendicontazione,». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riposta il testo del  comma  2,  dell'articolo  1,
          della legge 23 giugno 2014, n. 89  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di Stato e di tesoreria): 
              «2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu'
          decreti legislativi  per  il  completamento  della  riforma
          della struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare
          riguardo alla riorganizzazione dei  programmi  di  spesa  e
          delle  missioni  e  alla  programmazione   delle   risorse,
          assicurandone  una   maggiore   certezza,   trasparenza   e
          flessibilita',  nel  rispetto  dei   principi   e   criteri
          direttivi di cui all'articolo 40,  comma  2,  della  citata
          legge n. 196 del 2009. ». 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'articolo  40,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              «Art. 40. (Delega al Governo per il completamento della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato).  -  1.
          (Omissis). 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)  revisione  delle  missioni  in   relazione   alle
          funzioni principali e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la
          spesa pubblica, delineando  un'opportuna  correlazione  tra
          missioni  e  Ministeri  ed  enucleando  eventuali  missioni
          trasversali; 
                b)  revisione  del  numero  e  della  struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
                  1) l'univoca corrispondenza tra  il  programma,  le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
                  2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad
          un unico centro di responsabilita' amministrativa; 
                  3) il raccordo dei programmi  alla  classificazione
          COFOG di secondo livello; 
                c) revisione degli stanziamenti iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
                d) revisione, per l'entrata, delle unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
                e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali  e
          di  rendicontazione,  delle  azioni  quali  componenti  del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'articolo 3; 
                f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
                g) introduzione della programmazione triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
                g-bis)  introduzione  in  via  sperimentale   di   un
          bilancio di genere, per la valutazione del diverso  impatto
          della politica di bilancio sulle donne e sugli  uomini,  in
          termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
                h)  introduzione  di  criteri  e  modalita'  per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
          via di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge
          di bilancio, devono essere coerenti con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
                i) adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di  spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
                l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
                m) accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e  speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
                n) affiancamento, a fini conoscitivi, al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
                o) revisione del conto riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
                p) progressiva  eliminazione,  entro  il  termine  di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
                q) previsione della possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  2,  dell'articolo  1,
          della legge 22 gennaio 2016, n. 9  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre  2015,  n.
          185, recante misure urgenti per interventi nel  territorio.
          Proroga del termine per l'esercizio delle  deleghe  per  la
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonche'
          per il  riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
          bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio  di
          cassa): 
              «2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014,  n.  89,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2, le parole:  "31  dicembre  2015"  sono
          sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016"; 
                b) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: "Qualora il termine per l'espressione del  parere
          scada nei trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine   finale   per   l'esercizio   della    delega    o
          successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di   novanta
          giorni"; 
                c) al comma 5, le parole:  "31  dicembre  2015"  sono
          sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016".». 
              - La citata legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2009,  n.
          303, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 6, del
          decreto-legge  6 luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del
          monitoraggio dei conti pubblici). - 1. - 5. (Omissis). 
              6. Nelle more  dell'attuazione  della  delega  prevista
          dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al
          fine di garantire completezza  dei  dati  di  bilancio  nel
          corso della gestione, attraverso  la  rilevazione  puntuale
          dei costi, effettuata  anche  mediante  l'acquisizione  dei
          documenti contenenti le informazioni di cui al comma  5,  a
          decorrere dal 1° gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
          ai  fini  delle   scritture   di   contabilita'   integrata
          economico-patrimoniale  analitica.  Le  predette  scritture
          contabili saranno  integrate,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi,  con  l'utilizzo  delle  funzionalita'  di   ciclo
          passivo rese disponibili dalla  Ragioneria  Generale  dello
          Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
          acquisti. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.   91
          (Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed  armonizzazione  dei  sistemi   contabili),   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4  ottobre
          2013, n.  132  (Regolamento  concernente  le  modalita'  di
          adozione   del   piano   dei    conti    integrato    delle
          amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4,  comma
          3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          91),  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          novembre 2013, n. 279, S.O. 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1,
          dell'articolo 13,  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229
          (Interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,
          riassetto   normativo   e   codificazione.   -   Legge   di
          semplificazione 2001): 
              «Art. 13. (Disposizioni  relative  all'attivita'  della
          Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte
          dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti,  previsto
          dall'articolo 88 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440, sugli schemi di atti normativi del Governo,  e'  reso
          nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento  della
          richiesta;    decorso    tale    termine,    si     procede
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una volta  e  il  parere  deve  essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  citata
          legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 21. (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno  di
          legge del bilancio annuale di previsione e'  formato  sulla
          base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
          indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,  lettera  c),
          nel DEF. 
              2. Il disegno  di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi.   I   programmi   rappresentano
          aggregati  di  spesa  con  finalita'  omogenea  diretti  al
          perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti
          e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi
          stabiliti   nell'ambito   delle   missioni.   Le   missioni
          rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli   obiettivi
          strategici perseguiti con la  spesa.  La  realizzazione  di
          ciascun  programma  e'  affidata  ad  un  unico  centro  di
          responsabilita' amministrativa,  corrispondente  all'unita'
          organizzativa di primo  livello  dei  Ministeri,  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300.  I  programmi  sono   univocamente   raccordati   alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma. 
              2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
          l'affidamento di ciascun programma  di  spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni. 
              2-ter. Con  il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
                a) l'ammontare presunto dei residui attivi o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
                b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
                c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
                d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. In appositi allegati  agli  stati  di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) oneri inderogabili, in quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
                b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                c) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              6. (soppresso). 
              7. (soppresso). 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. Il bilancio di  previsione,  oggetto  di  un  unico
          disegno di legge, e' costituito dallo stato  di  previsione
          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa
          distinti per Ministeri, e dal quadro  generale  riassuntivo
          con riferimento al triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio  per  le  lettere
          a), b), c), d) ed e): 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente.  Per  la
          spesa, illustra  le  informazioni  relative  al  quadro  di
          riferimento in cui l'amministrazione opera e  le  priorita'
          politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
          economia  e  finanza  e  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
          La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
          programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
          Per ciascuna azione sono indicate  le  risorse  finanziarie
          per il triennio di riferimento con riguardo alle  categorie
          economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
          criteri  di  formulazione   delle   previsioni.   La   nota
          integrativa  riporta  inoltre  il  piano  degli  obiettivi,
          intesi come  risultati  che  le  amministrazioni  intendono
          conseguire, correlati a ciascun programma e  formulati  con
          riferimento a ciascuna azione, e i relativi  indicatori  di
          risultato  in  termini  di  livello  dei   servizi   e   di
          interventi,  in  coerenza   con   il   programma   generale
          dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
                b) una scheda illustrativa di ogni programma e  delle
          leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
          stanziamenti del bilancio  triennale,  con  l'articolazione
          per le categorie di spesa di cui ai  commi  4  e  5.  Nella
          stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati
          relativi alle spese di funzionamento, ivi  comprese  quelle
          del personale,  necessarie  all'attuazione  del  programma,
          nonche'   gli   interventi   programmati,   con    separata
          indicazione delle spese  correnti  e  di  quelle  in  conto
          capitale; 
                c)  per  ogni   programma   l'elenco   delle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'articolo 38-ter; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e) (soppressa). 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              11-bis.  Allo  stato  di  previsione  dell'entrata   e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
              12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso  della
          discussione parlamentare formano oggetto di  apposita  nota
          di variazioni. 
              13. (soppresso). 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
              16. Con apposita  norma  della  legge  che  approva  il
          bilancio  di  previsione   dello   Stato   e'   annualmente
          stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
          settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo  10-bis,
          comma 1, lettera b),  l'importo  massimo  di  emissione  di
          titoli dello Stato, in Italia e  all'estero,  al  netto  di
          quelli da rimborsare. 
              17. Alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita'  di  voto  parlamentare  sono  ripartite  in  unita'
          elementari di bilancio  ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione. Entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione
          della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse  ai
          responsabili della gestione. Nelle  more  dell'assegnazione
          delle risorse ai responsabili della gestione da  parte  dei
          Ministri,  e  comunque  non  oltre  60  giorni   successivi
          all'entrata  in  vigore  della  legge   di   bilancio,   e'
          autorizzata  la  gestione   sulla   base   delle   medesime
          assegnazioni disposte nell'esercizio precedente. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  22
          della citata legge n. 196 del  2009,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 22. (Bilancio  pluriennale).  -  1.  Il  bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato   dal   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  in  coerenza   con   gli
          obiettivi indicati nel DEF, ed e' presentato al  Parlamento
          con riferimento a un  periodo  di  tre  anni.  Il  bilancio
          pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente  per
          missioni e programmi, in termini di competenza e di  cassa,
          espone separatamente: 
                a) l'andamento delle entrate e delle  spese  in  base
          alla  legislazione  vigente  -   bilancio   pluriennale   a
          legislazione vigente, di cui all'articolo 21; 
                b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
          spese  tenendo  conto  degli   effetti   degli   interventi
          programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico. 
              2. Il  bilancio  pluriennale  di  cui  al  comma  1  e'
          integrato con gli effetti della legge di  stabilita'.  Esso
          non comporta autorizzazione a riscuotere le  entrate  e  ad
          eseguire  le  spese  ivi  contemplate  ed   e'   aggiornato
          annualmente.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  24  della  citata
          legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 1 e 5
          del presente decreto: 
              «Art. 24.  (Integrita',  universalita'  ed  unita'  del
          bilancio).    -    1.    I     criteri     dell'integrita',
          dell'universalita' e dell'unita' del bilancio  dello  Stato
          costituiscono  profili  attuativi  dell'articolo  81  della
          Costituzione. 
              2. Sulla base del criterio  dell'integrita',  tutte  le
          entrate devono essere iscritte in bilancio al  lordo  delle
          spese di riscossione e di altre  eventuali  spese  ad  esse
          connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere  iscritte
          in bilancio integralmente,  senza  alcuna  riduzione  delle
          correlative entrate. 
              3.  Sulla  base  dei   criteri   dell'universalita'   e
          dell'unita', e' vietato  gestire  fondi  al  di  fuori  del
          bilancio, ad eccezione dei casi consentiti  e  regolati  in
          base all'articolo 40, comma 2, lettera p). 
              4. E'  vietata  altresi'  l'assegnazione  di  qualsiasi
          provento per spese o erogazioni speciali, salvo i  proventi
          e le quote di proventi  riscossi  per  conto  di  enti,  le
          oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 
              5.  Restano  valide  le  disposizioni  legislative  che
          prevedono la riassegnazione  di  particolari  entrate  alle
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione. 
              5-bis. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  le   variazioni   di   bilancio
          occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
          della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
          bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
          di specifici interventi o attivita'.». 
              - Per il testo  del  comma  6  dell'articolo  25  della
          citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  27
          della citata legge n. 196 del  2009,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  27.  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione  in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. (Omissis). 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  26  della  citata
          legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 26. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
          - 1. Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia di cassa  delle  competenti
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione, le somme  necessarie  per  aumentare
          gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  allegato  l'elenco  delle
          unita' elementari  di  bilancio  di  cui  al  comma  2,  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  28
          della citata legge n. 196 del  2009,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 28. (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
          1. (Omissis). 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di bilancio hanno luogo  mediante  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  registrare
          alla Corte dei conti, e  riguardano  sia  le  dotazioni  di
          competenza sia quelle di cassa delle unita'  elementari  di
          bilancio interessate. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  29
          della citata legge n. 196 del  2009,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 29. (Fondo di riserva per  le  autorizzazioni  di
          cassa). - 1. (Omissis). 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni  di  cassa  delle   unita'   elementari   di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          iscritte negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          statali le  somme  necessarie  a  provvedere  ad  eventuali
          deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
          di bilancio, ritenute  compatibili  con  gli  obiettivi  di
          finanza  pubblica.  I  decreti  di  variazione  di  cui  al
          presente comma sono trasmessi al Parlamento.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  32  della  citata
          legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 32. (Esercizio  provvisorio).  -  1.  L'esercizio
          provvisorio del bilancio non puo' essere  concesso  se  non
          per legge e per periodi non  superiori  complessivamente  a
          quattro mesi. 
              2. Durante l'esercizio  provvisorio,  la  gestione  del
          bilancio e' consentita per  tanti  dodicesimi  della  spesa
          prevista da ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini
          della gestione e della rendicontazione, quanti sono i  mesi
          dell'esercizio  provvisorio,  ovvero   nei   limiti   della
          maggiore spesa  necessaria,  qualora  si  tratti  di  spesa
          obbligatoria e non suscettibile di impegni o  di  pagamenti
          frazionati in dodicesimi. 
              3. Le limitazioni  di  cui  al  comma  2  si  intendono
          riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di
          pagamento.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  33  della  citata
          legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 1 e 5
          del presente decreto: 
              «Art. 33. (Assestamento e variazioni di bilancio). - 1.
          Entro il mese  di  giugno  di  ciascun  anno,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze presenta un disegno di  legge
          ai fini dell'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio,
          anche sulla scorta della consistenza dei residui  attivi  e
          passivi accertata  in  sede  di  rendiconto  dell'esercizio
          scaduto il 31 dicembre precedente. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  a  provvedere  alle  variazioni  di   bilancio
          occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi
          pubblicati successivamente alla presentazione del  bilancio
          di previsione indicando, per ciascuna unita' elementare  di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          le dotazioni sia di competenza sia di cassa. 
              3. Con il disegno di legge di cui al  comma  1  possono
          essere  proposte,  limitatamente  all'esercizio  in  corso,
          variazioni  compensative  tra  le   dotazioni   finanziarie
          relative a programmi  anche  di  missioni  diverse  con  le
          modalita' indicate dall'articolo 23, comma 3. 
              4. Con decreto del Ministro competente,  da  comunicare
          alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
          rimodulate in termini di  competenza  e  di  cassa,  previa
          verifica del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
          dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma  del
          proprio stato di previsione,  con  esclusione  dei  fattori
          legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),  e
          comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dalla
          lettera a) del medesimo comma  5  dell'articolo  21.  Resta
          precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  spesa  in  conto
          capitale per finanziare spese correnti. 
              4-bis. Con decreti direttoriali,  previa  verifica  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato ai fini del  rispetto
          dei saldi di  finanza  pubblica,  possono  essere  disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di  ciascuna
          azione, con  esclusione  dei  fattori  legislativi  di  cui
          all'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),  e  comunque  nel
          rispetto  dei  vincoli  di  spesa  derivanti  dagli   oneri
          inderogabili di cui alla lettera a) del  medesimo  comma  5
          dell'articolo   21.   Resta   precluso   l'utilizzo   degli
          stanziamenti di spesa  in  conto  capitale  per  finanziare
          spese correnti. 
              4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun
          Ministero  possono  essere  effettuate,  ad  invarianza  di
          effetti  sui  saldi   di   finanza   pubblica,   variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  aventi
          ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se  appartenenti  a
          titoli  diversi,  iscritti  nella  categoria   2   (consumi
          intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
          con esclusione dei fattori legislativi di cui  all'articolo
          21, comma 5,  lettera  b),  e  comunque  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  medesimo
          comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso  l'utilizzo  degli
          stanziamenti  in  conto  capitale  per   finanziare   spese
          correnti. Salvo quanto  previsto  dal  comma  4-quater,  le
          variazioni  compensative  di  cui  al  primo  periodo  sono
          disposte con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze su proposta del Ministro competente. 
              4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di
          cui al comma 4-ter abbiano  ad  oggetto  spese  concernenti
          l'acquisto di beni  e  servizi  comuni  a  piu'  centri  di
          responsabilita' amministrativa, gestite  nell'ambito  dello
          stesso  Ministero  da  un  unico  ufficio  o  struttura  di
          servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          7 agosto 1997,  n.  279,  le  medesime  variazioni  possono
          essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
          generale, cui fa capo il predetto ufficio  o  struttura  di
          servizio  del  Ministero  interessato,   e   dell'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio  della
          Ragioneria generale dello Stato, da comunicare  alla  Corte
          dei Conti. 
              4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti
          le  disponibilita'  di  cassa  occorrenti  per  disporre  i
          pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei
          piani finanziari dei pagamenti, con  decreto  del  Ministro
          competente, da comunicare al Parlamento ed alla  Corte  dei
          conti, in ciascun stato di previsione della spesa,  possono
          essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini
          della  gestione   e   della   rendicontazione,   variazioni
          compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
          effettuati mediante l'emissione di ruoli  di  spesa  fissa,
          previa verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, della compatibilita' delle  medesime  con  gli
          obiettivi programmati di finanza pubblica. 
              4-sexies. Le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di
          competenza, cassa e residui, necessarie  alla  ripartizione
          nel corso dell'esercizio  finanziario,  anche  tra  diversi
          Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per  legge  sono
          disposte, salvo che non  sia  diversamente  previsto  dalla
          legge medesima, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze su proposta dei Ministri interessati.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  36
          della citata legge n. 196 del  2009,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 36. (Elementi del conto del bilancio e del  conto
          del patrimonio). - 1. (Omissis). 
              2.  Il  conto   del   bilancio,   in   relazione   alla
          classificazione del bilancio, comprende: 
                a) le entrate  di  competenza  dell'anno,  accertate,
          riscosse o rimaste da riscuotere; 
                b)  le  spese  di  competenza  dell'anno,  impegnate,
          pagate o rimaste da pagare; 
                c) la gestione dei residui  attivi  e  passivi  degli
          esercizi anteriori; 
                d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate  per
          ciascuna unita'  elementare  di  bilancio,  ai  fini  della
          gestione   e   della    rendicontazione,    del    bilancio
          distintamente in conto competenza e in conto residui; 
                e) il conto totale dei residui attivi e  passivi  che
          si tramandano all'esercizio successivo. 
              (Omissis).».