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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2016, n. 87

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2016
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  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati
    Sezione I
    Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale
  • 3
  • 4
  • Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA
  • 5
  • 6
  • Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale
  • 7
  • 8
  • Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale
  • 9
  • 10
  • Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera
    Sezione I
    Scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera
  • 11
  • 12
  • 13
  • Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA
    Sezione I
    Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA
  • 24
  • 25
  • Attribuzioni del responsabile della banca dati e del laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto
  • 26
  • 27
  • Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita
  • 28
  • Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • Disposizioni finali
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
Testo in vigore dal: 10-6-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, e, in particolare, l'articolo
16 in base al quale sono disciplinati, con uno  o  piu'  regolamenti,
l'organizzazione, il funzionamento,  le  modalita'  di  accesso  alla
banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per  la  banca
dati nazionale del DNA, nonche' i criteri e le modalita'  tecniche  e
procedurali  per  il  prelievo  e  la  conservazione   dei   campioni
biologici, nonche' l'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 85
del 2009 in base al quale, con i predetti regolamenti, sono definiti,
d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, i tempi
di conservazione  dei  campioni  biologici  e  dei  profili  del  DNA
inseriti nella banca dati nazionale del DNA; 
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23  giugno
2008,  n.   2008/615/GAI   sul   potenziamento   della   cooperazione
transfrontaliera,  soprattutto  nella  lotta  al  terrorismo  e  alla
criminalita' transfrontaliera; 
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23  giugno
2008,  n.  2008/616/GAI  relativa  all'attuazione   della   decisione
2008/615/GAI sul potenziamento della  cooperazione  transfrontaliera,
soprattutto  nella  lotta   al   terrorismo   e   alla   criminalita'
transfrontaliera; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  30
novembre 2009, n. 2009/905/GAI sull'accreditamento dei  fornitori  di
servizi forensi che effettuano attivita' di laboratorio  a  norma  EN
ISO/IEC 17025; 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  30
novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo  scambio  dei  risultati  delle
analisi del DNA; 
  Ritenuto opportuno disciplinare con un unico regolamento i predetti
aspetti riguardanti la banca dati nazionale del DNA e il  laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA; 
  Acquisito in data 31 luglio 2014  il  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali,  d'intesa  con  il  quale  sono  stati
definiti i tempi  di  conservazione  dei  campioni  biologici  e  dei
profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA; 
  Acquisito in data 5 agosto 2014 il parere  del  Comitato  nazionale
per la  biosicurezza,  le  biotecnologie  e  le  scienze  della  vita
(CNBBSV), ribadito in data 27 gennaio 2016; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2015; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 marzo 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della giustizia, del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro
della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento
ed  organizzazione  della  banca  dati  nazionale  del  DNA   e   del
laboratorio centrale per la banca dati  nazionale  del  DNA,  di  cui
all'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85. 
  2. Il presente regolamento disciplina altresi' lo scambio  di  dati
sul DNA per le finalita' di cooperazione transfrontaliera di cui alle
decisioni del Consiglio dell'Unione  europea  n.  2008/615/GAI  e  n.
2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il  potenziamento  della
cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e
alla  criminalita'  transfrontaliera,  nonche'   per   finalita'   di
collaborazione internazionale di polizia ai  sensi  dell'articolo  12
della legge n. 85 del 2009. 
  3. Il trattamento dei dati personali in applicazione  del  presente
regolamento e' effettuato nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali, in conformita' al Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, e, in particolare, l'articolo
16 in base al quale sono disciplinati, con uno  o  piu'  regolamenti,
l'organizzazione, il funzionamento,  le  modalita'  di  accesso  alla
banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per  la  banca
dati nazionale del DNA, nonche' i criteri e le modalita'  tecniche  e
procedurali  per  il  prelievo  e  la  conservazione   dei   campioni
biologici, nonche' l'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 85
del 2009 in base al quale, con i predetti regolamenti, sono definiti,
d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, i tempi
di conservazione  dei  campioni  biologici  e  dei  profili  del  DNA
inseriti nella banca dati nazionale del DNA; 
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23  giugno
2008,  n.   2008/615/GAI   sul   potenziamento   della   cooperazione
transfrontaliera,  soprattutto  nella  lotta  al  terrorismo  e  alla
criminalita' transfrontaliera; 
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23  giugno
2008,  n.  2008/616/GAI  relativa  all'attuazione   della   decisione
2008/615/GAI sul potenziamento della  cooperazione  transfrontaliera,
soprattutto  nella  lotta   al   terrorismo   e   alla   criminalita'
transfrontaliera; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  30
novembre 2009, n. 2009/905/GAI sull'accreditamento dei  fornitori  di
servizi forensi che effettuano attivita' di laboratorio  a  norma  EN
ISO/IEC 17025; 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  30
novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo  scambio  dei  risultati  delle
analisi del DNA; 
  Ritenuto opportuno disciplinare con un unico regolamento i predetti
aspetti riguardanti la banca dati nazionale del DNA e il  laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA; 
  Acquisito in data 31 luglio 2014  il  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali,  d'intesa  con  il  quale  sono  stati
definiti i tempi  di  conservazione  dei  campioni  biologici  e  dei
profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA; 
  Acquisito in data 5 agosto 2014 il parere  del  Comitato  nazionale
per la  biosicurezza,  le  biotecnologie  e  le  scienze  della  vita
(CNBBSV), ribadito in data 27 gennaio 2016; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2015; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 marzo 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della giustizia, del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro
della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento
ed  organizzazione  della  banca  dati  nazionale  del  DNA   e   del
laboratorio centrale per la banca dati  nazionale  del  DNA,  di  cui
all'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85. 
  2. Il presente regolamento disciplina altresi' lo scambio  di  dati
sul DNA per le finalita' di cooperazione transfrontaliera di cui alle
decisioni del Consiglio dell'Unione  europea  n.  2008/615/GAI  e  n.
2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il  potenziamento  della
cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e
alla  criminalita'  transfrontaliera,  nonche'   per   finalita'   di
collaborazione internazionale di polizia ai  sensi  dell'articolo  12
della legge n. 85 del 2009. 
  3. Il trattamento dei dati personali in applicazione  del  presente
regolamento e' effettuato nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali, in conformita' al Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni.