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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 71

Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. (16G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/2016
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Testo in vigore dal: 4-6-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM); 
  Vista  la  direttiva  2014/91/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
2009/65/CE  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di  depositario,  le
politiche retributive e le sanzioni; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  ed  in
particolare gli articoli  9  e  10,  contenenti  principi  e  criteri
direttivi  per   l'attuazione,   rispettivamente,   della   direttiva
2014/65/UE e della direttiva 2014/91/UE; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Considerato che le modifiche da introdurre nel  TUF  in  attuazione
della direttiva  2014/91/UE  riguardano,  tra  l'altro,  le  sanzioni
previste anche nella direttiva 2014/65/UE e considerata la necessita'
di allineare la  disciplina  sanzionatoria  degli  Oicr  italiani  al
quadro normativo europeo nel settore dei servizi finanziari; 
  Considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 10, comma
1, lettera e), della legge n. 114 del 2015, autorizza il  Governo  ad
adottare le occorrenti modificazioni alla normativa  vigente,  per  i
settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare
il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  5  aprile
2016, con il quale il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  dott.
Matteo Renzi e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero
dello sviluppo economico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 gennaio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
  «13-bis.  Ai  fini  della   cooperazione,   mediante   scambio   di
informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione
europea e con l'AESFEM, la Consob e la  Banca  d'Italia  stabiliscono
con il Ministero della giustizia, anche sulla base di  un  protocollo
d'intesa, le modalita' di acquisizione  delle  informazioni  relative
alle sanzioni penali  applicate  dall'Autorita'  giudiziaria,  per  i
reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166,
167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva  comunicazione
all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis. 
  13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando
il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la
Consob  e  la  Banca   d'Italia   possono   richiedere   informazioni
all'autorita' giudiziaria procedente in ordine ai procedimenti penali
per i reati previsti dal comma 13-bis.»; 
    b) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, lettera b), le parole: «o,  nel  caso  di  OICVM
italiani, su incarico  del  gestore,  provvede  esso  stesso  a  tale
calcolo» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il depositario puo' svolgere altre attivita' nei  confronti
del gestore, incluso il calcolo del valore  delle  parti  dell'OICVM,
ferma  restando  l'applicazione  della  disciplina  in   materia   di
esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e
a condizione che separi, sotto il profilo  gerarchico  e  funzionale,
l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti
potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse
siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori
dell'Oicr.»; 
    c) dopo l'articolo 98-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art.  98-sexies. (Obblighi  relativi   alla   segnalazione   delle
violazioni). - 1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano  anche  con
riferimento alle violazioni commesse  nell'ambito  di  un'offerta  al
pubblico di quote o azioni di OICVM.»; 
    d) all'articolo 188, comma 1, ultimo periodo, le parole: «da euro
trentamila fino al dieci per cento  del  fatturato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque  milioni  di  euro,
ovvero al dieci per cento  del  fatturato,  quando  tale  importo  e'
superiore a cinque milioni di euro e il fatturato  e'  disponibile  e
determinabile»; 
    e) all'articolo 189, comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «da
euro  trentamila  fino  al  dieci  per  cento  del  fatturato»   sono
sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque  milioni
di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo
e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e
determinabile»; 
    f) all'articolo 190 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole:  «da  euro  trentamila
fino  al  dieci  per  cento  del  fatturato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di  euro,  ovvero
al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore  a
cinque  milioni  di  euro   e   il   fatturato   e'   disponibile   e
determinabile»; 
      2) al comma 1, ultimo  periodo,  le  parole:  «e  dell'articolo
32-quater, commi 1 e 3,» sono soppresse; 
      3) al comma  2-bis,  dopo  la  lettera  b),  sono  aggiunte  le
seguenti: 
      «b-bis)  ai  gestori  e  ai  depositari  di  FIA,  in  caso  di
violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative; 
      b-ter) ai  gestori  e  ai  depositari  di  OICVM,  in  caso  di
violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.»; 
    g) all'articolo 190-bis, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione  della  gravita'
della violazione accertata  e  tenuto  conto  dei  criteri  stabiliti
dall'articolo   194-bis,   applicano   la   sanzione   amministrativa
accessoria  dell'interdizione  permanente  dallo  svolgimento   delle
funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo  soggetto
sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi  dieci  anni,
l'interdizione di cui al comma 3,  per  un  periodo  complessivo  non
inferiore a cinque anni.»; 
    h) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 191. (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita).  -
1.  Chiunque  effettua   un'offerta   al   pubblico   in   violazione
dell'articolo 94, comma 1, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. 
  2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96,  97  e
101, salvo il caso specifico di cui al comma 4,  ovvero  le  relative
disposizioni generali o particolari emanate  dalla  Consob  ai  sensi
degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1,  lettere
a), b), c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. 
  3.  Chiunque  effettua  un'offerta  al   pubblico   in   violazione
dell'articolo  98-ter,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  venticinquemila  fino  a  cinque
milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o  un
ente, e' applicata la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
venticinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero  al  dieci  per
cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a 5 milioni  di
euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. 
  4. Chiunque viola  l'articolo  98-ter,  commi  2  e  3,  ovvero  le
relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob  ai
sensi  dell'articolo   98-quater,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di
euro. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o  un  ente,  e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  cinquemila
fino a cinque  milioni  di  euro,  ovvero  al  dieci  per  cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e  il
fatturato e' disponibile e determinabile.  Le  medesime  sanzioni  si
applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa  nell'ambito  di
un'offerta di OICVM. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi   3   e   4,   se
all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e  4  e'
tenuta una societa' o un ente, le sanzioni ivi previste si  applicano
nei confronti di questi ultimi; la stessa  sanzione  si  applica  nei
confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa'  o
dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,  lettera
a). Se all'osservanza  delle  medesime  disposizioni  e'  tenuta  una
persona fisica, in caso di violazione, la  sanzione  si  applica  nei
confronti di quest'ultima. 
  6. Alle violazioni previste dai  commi  3  e  4  si  applicano  gli
articoli 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3,  importa
la  perdita  temporanea  dei  requisiti  di  idoneita'  previsti  dal
presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e
dei  requisiti  previsti   per   i   promotori   finanziari   nonche'
l'incapacita' temporanea ad assumere  incarichi  di  amministrazione,
direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi  titoli  quotati
nei mercati regolamentati  o  diffusi  tra  il  pubblico  in  maniera
rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La  sanzione
amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due  mesi  e  non
superiore a tre anni. 
    8.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  194-quinquies,   alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non
si applicano gli articoli 6, 10, 11 e  16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.»; 
    i)   all'articolo   194-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «Nella determinazione  dell'ammontare
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  o  della  durata   delle
sanzioni  accessorie»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Nella
determinazione  del  tipo,  della  durata  e   dell'ammontare   delle
sanzioni»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
      «h-bis) misure  adottate  dal  responsabile  della  violazione,
successivamente alla  violazione  stessa,  al  fine  di  evitare,  in
futuro, il suo ripetersi»; 
    l) all'articolo 194-quater, comma 1, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo le parole: «79-bis» sono inserite le seguenti: «98-ter,
commi 2 e 3»; 
      2) dopo le parole:  «delle  relative  disposizioni  attuative,»
sono inserite le seguenti: «e per le  violazioni  delle  disposizioni
generali o particolari emanate dalla Consob  ai  sensi  dell'articolo
98-quater»; 
    m) dopo l'articolo 194-sexies e' inserito il seguente: 
  «Art. 194-septies. (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le violazioni
delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e  1-bis,  33,
comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e  3,  115-bis,  e  delle
relative  disposizioni  attuative,  e   per   le   violazioni   delle
disposizioni generali o particolari emanate  dalla  Consob  ai  sensi
dell'articolo  98-quater,  quando  esse  siano  connotate  da  scarsa
offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata  sia  cessata,
la Banca d'Italia o la  Consob,  secondo  le  rispettive  competenze,
possono  applicare,  in  alternativa  alle  sanzioni   amministrative
pecuniarie, una sanzione  consistente  nella  dichiarazione  pubblica
avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.»; 
    n) all'articolo 195-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «,  ovvero  escludere
la pubblicita' del provvedimento,  quando  la  stessa  possa  mettere
gravemente a  rischio  i  mercati  finanziari  o  arrecare  un  danno
sproporzionato alle parti» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La Banca d'Italia o la Consob escludono la pubblicita'  del
provvedimento sanzionatorio, se consentito  dal  diritto  dell'Unione
europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e  3  siano
ritenute insufficienti ad assicurare: 
    a) che la stabilita' dei  mercati  finanziari  non  sia  messa  a
rischio; 
    b)  la  proporzionalita'  della  pubblicazione  delle   decisioni
rispetto alle misure ritenute di natura minore.»; 
    o) all'articolo 195-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Comunicazione
all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. La Consob  e  la  Banca  d'Italia,  secondo  le  rispettive
competenze,  comunicano  all'AESFEM  le  informazioni  relative  alle
sanzioni amministrative da  esse  applicate,  nonche'  alle  sanzioni
penali  applicate  dall'Autorita'  giudiziaria,  necessarie  ai  fini
dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla  normativa
europea nei confronti dell'AESFEM.». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio concernente il coordinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM) (rifusione) e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          17 novembre 2009, n. L 302. 
              - La direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  recante  modifica  della  direttiva   2009/65/CE
          concernente    il    coordinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario, le politiche  retributive  e  le  sanzioni  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari  e
          che  modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la   direttiva
          2011/61/UE (rifusione)  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  12
          giugno 2014, n. L 173. 
              - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge  9  luglio
          2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              «Art. 9. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva 2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE, anche ai  fini  dell'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti  finanziari
          e che modifica il  regolamento  (UE)  n.  648/2012).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  2014/65/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE, anche ai  fini  dell'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti  finanziari
          e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il  Governo
          e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri  direttivi
          di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della   direttiva   2014/65/UE   e   all'applicazione   del
          regolamento  (UE)  n.  600/2014  e  delle  inerenti   norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione; 
                b) designare, ai sensi degli articoli 67 e  68  della
          direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la  CONSOB  quali
          autorita' competenti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          previste  dalla  direttiva  e  dal  regolamento   (UE)   n.
          600/2014, avuto riguardo alla ripartizione  delle  funzioni
          di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   ed
          apportando  le  modifiche  necessarie  per   rendere   piu'
          efficiente  ed  efficace  l'assegnazione  dei  compiti   di
          vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u)
          del   presente   comma,    perseguendo    l'obiettivo    di
          semplificare, ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti
          vigilati; 
                c)  prevedere,  ove  opportuno,   il   ricorso   alla
          disciplina  secondaria   adottata   rispettivamente   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca  d'Italia,
          sentita la CONSOB, secondo le rispettive  competenze  e  in
          ogni caso nell'ambito  di  quanto  specificamente  previsto
          dalla direttiva  2014/65/UE;  a  tal  fine,  attribuire  la
          potesta' regolamentare di cui all'articolo 6, comma  2-bis,
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB  secondo  la
          ripartizione delle competenze  di  vigilanza  prevista  dal
          comma 2-ter del medesimo articolo  6,  come  modificato  ai
          sensi della lettera e) del presente comma; 
                d) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
          lettera b) i poteri di vigilanza  e  di  indagine  previsti
          dalla  direttiva  2014/65/UE  e  dal  regolamento  (UE)  n.
          600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare,  ove
          possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando  i
          casi  in  cui  e'  necessaria  l'acquisizione  del   parere
          dell'altra autorita'; 
                e) in applicazione del criterio di attribuzione delle
          competenze secondo le finalita' indicate  nell'articolo  5,
          commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per  specifici  aspetti
          relativi  alle  materie  indicate  dall'articolo  6,  comma
          2-bis, lettere a), b), h), k)  e  l),  del  medesimo  testo
          unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini
          dell'adozione dei regolamenti di cui alla  lettera  c)  del
          presente  comma  e,  sugli  aspetti  oggetto   di   intesa,
          attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che
          fornisce l'intesa; 
                f)  fatte   salve   le   competenze   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, della CONSOB e  della  Banca
          d'Italia, previste  dal  vigente  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  con  riguardo
          ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da  banche  e
          imprese di investimento e ferme restando le  competenze  di
          vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle  banche  e
          sulle  imprese  di  investimento,  attribuire  alla  CONSOB
          poteri di vigilanza e di  indagine  e,  ove  opportuno,  il
          potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni
          di disciplina secondaria per stabilire specifici  requisiti
          con riguardo ai sistemi e ai  controlli,  anche  di  natura
          organizzativa e  procedurale,  di  cui  devono  dotarsi  le
          banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi
          di  negoziazione   e,   in   relazione   all'attivita'   di
          negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo
          17  della  direttiva,   i   partecipanti   alle   sedi   di
          negoziazione; 
                g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e  di
          indagine  e,  ove  opportuno,   il   potere   di   adottare
          disposizioni  di  disciplina  secondaria  in  relazione  ai
          soggetti che  gestiscono  il  consolidamento  dei  dati,  i
          canali   di   pubblicazione   delle   informazioni    sulle
          negoziazioni e i canali per  la  segnalazione  alla  CONSOB
          delle informazioni sulle operazioni concluse  su  strumenti
          finanziari; 
                h) prevedere l'acquisizione obbligatoria  del  parere
          preventivo   della   CONSOB   ai    fini    del    rilascio
          dell'autorizzazione  alle  banche  alla   prestazione   dei
          servizi e delle attivita' d'investimento; 
                i)   modificare   la   disciplina   sull'operativita'
          transfrontaliera   delle   societa'   di    intermediazione
          mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la  Banca
          d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione; 
                l)  modificare  la  disciplina  della  procedura   di
          autorizzazione    delle     imprese     di     investimento
          extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi  e
          attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei
          confronti  dei  clienti  al   dettaglio   o   dei   clienti
          professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della
          direttiva     2014/65/UE,     prevedendo,     conformemente
          all'articolo  39  della  direttiva  stessa,  l'obbligo   di
          stabilimento di una succursale e attribuendo  alla  CONSOB,
          sentita  la  Banca   d'Italia,   i   relativi   poteri   di
          autorizzazione; 
                m) apportare al codice delle  assicurazioni  private,
          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e
          al testo unico di cui al decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  al
          corretto e integrale  recepimento  dell'articolo  91  della
          direttiva 2014/65/UE, che emenda  la  direttiva  2002/92/CE
          sull'intermediazione  assicurativa,  prevedendo  anche   il
          ricorso alla disciplina secondaria  adottata  dall'IVASS  e
          dalla  CONSOB,  ove  opportuno,   e   l'attribuzione   alle
          autorita' anzidette dei relativi poteri  di  vigilanza,  di
          indagine e sanzionatori, secondo le rispettive  competenze,
          con particolare riguardo, per quanto  concerne  la  CONSOB,
          alle competenze sui prodotti di cui all'articolo  1,  comma
          1,  lettera  w-bis),  del  citato  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  nonche'  sugli   altri   prodotti
          rientranti  nella  nozione  di  prodotto  di   investimento
          assicurativo contenuta nel citato articolo 91,  numero  1),
          lettera b), della direttiva 2014/65/UE; 
                n) modificare, ove necessario, il testo unico di  cui
          al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine  di
          recepire le  disposizioni  della  direttiva  2014/65/UE  in
          materia di cooperazione e scambio di  informazioni  con  le
          autorita'  competenti  dell'Unione  europea,  degli   Stati
          membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea; 
                o) apportare le opportune modifiche  ed  integrazioni
          alle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  materia   di
          consulenti finanziari, societa' di consulenza  finanziaria,
          promotori finanziari,  assegnando  ad  un  unico  organismo
          sottoposto alla vigilanza,  anche  di  tipo  sanzionatorio,
          della  CONSOB,  ordinato  in  forma  di  associazione   con
          personalita'  giuridica  di  diritto  privato,  la   tenuta
          dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei
          confronti  dei  soggetti  anzidetti,  e  ponendo  le  spese
          relative all'albo dei consulenti finanziari  a  carico  dei
          soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di
          cui alla presente  lettera  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica ne'  minori  entrate
          contributive per la CONSOB; 
                p)   disciplinare    modalita'    di    segnalazione,
          all'interno  degli  intermediari  e  verso  l'autorita'  di
          vigilanza,  delle  violazioni  delle   disposizioni   della
          direttiva 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.  600/2014,
          tenendo anche  conto  dei  profili  di  riservatezza  e  di
          protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo
          misure per  incoraggiare  le  segnalazioni  utili  ai  fini
          dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente
          estendendo le modalita'  di  segnalazione  anche  ad  altre
          violazioni; 
                q) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni
          alle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di  attribuire
          alla Banca d'Italia e alla CONSOB,  secondo  le  rispettive
          competenze, il potere di applicare le sanzioni e le  misure
          amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e  7,
          della direttiva 2014/65/UE per le violazioni  indicate  dai
          paragrafi 3, 4 e  5  del  medesimo  articolo,  in  base  ai
          criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
          quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m),
          della legge 7 ottobre 2014, n. 154; 
                r) attribuire alla  CONSOB  il  potere  di  applicare
          misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70,
          paragrafo 6, della direttiva, in  base  ai  criteri  e  nei
          limiti massimi ivi previsti,  per  il  mancato  o  inesatto
          adempimento  della  richiesta  di   informazioni   di   cui
          all'articolo 22,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          600/2014; 
                s)  con  riferimento  alla  disciplina  sanzionatoria
          adottata in attuazione della lettera q),  valutare  di  non
          prevedere  sanzioni  amministrative  per   le   fattispecie
          previste dall'articolo  166  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                t) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla
          disciplina della direttiva  2014/65/UE  e  del  regolamento
          (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti
          dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   alla
          normativa vigente, anche  di  derivazione  europea,  per  i
          settori interessati dalla normativa da  attuare  e  per  la
          gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il
          miglior coordinamento con le  altre  disposizioni  vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria; 
                u) dare attuazione all'articolo  75  della  direttiva
          2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per  i
          reclami dei consumatori, modificando,  ove  necessario,  le
          disposizioni   vigenti   in    materia    di    risoluzione
          extragiudiziale   delle    controversie    nelle    materie
          disciplinate dal citato  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,  ed  assicurando  il  coordinamento  con  le
          disposizioni del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206,  e  con  le  altre  disposizioni
          nazionali  attuative   della   direttiva   2013/11/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  maggio  2013,
          sulla  risoluzione  alternativa  delle   controversie   dei
          consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004
          e la direttiva 2009/22/CE. Alla  copertura  delle  relative
          spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  esclusivamente  con  le
          risorse di cui all'articolo 40, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,  nonche'
          con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
          medesime. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              «Art.   10.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  della  direttiva  2014/91/UE  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,  recante
          modifica  della   direttiva   2009/65/CE   concernente   il
          coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
          e  amministrative  in  materia  di  taluni   organismi   di
          investimento collettivo in valori  mobiliari  (OICVM),  per
          quanto riguarda le funzioni di  depositario,  le  politiche
          retributive e  le  sanzioni).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per  l'attuazione  della  direttiva  2014/91/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della direttiva 2014/91/UE; 
                b)  prevedere,  ove  opportuno,   il   ricorso   alla
          disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e  dalla  Banca
          d'Italia secondo le rispettive competenze e  in  ogni  caso
          nell'ambito di quanto previsto dalla  direttiva  2009/65/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
          come modificata dalla direttiva 2014/91/UE; 
                c) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni
          alle disposizioni in  materia  di  sanzioni  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, al fine di attribuire alla  Banca  d'Italia  e  alla
          CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il  potere
          di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per
          le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE
          con i criteri e i massimi edittali ivi previsti; 
                d)  provvedere  affinche'  siano  posti  in  atto   i
          dispositivi  e  le  procedure  per   la   segnalazione   di
          violazioni di cui all'articolo 99-quinquies della direttiva
          2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE,  tenendo
          anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
          soggetti coinvolti; 
                e) adottare, in conformita'  alle  definizioni,  alla
          disciplina della  direttiva  2014/91/UE  e  ai  principi  e
          criteri  direttivi  previsti   dal   presente   comma,   le
          occorrenti modificazioni alla normativa vigente,  anche  di
          derivazione  europea,  per  i  settori  interessati   dalla
          direttiva da attuare, al fine  di  realizzare  il  migliore
          coordinamento   con   le   altre   disposizioni    vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria  e
          dell'integrita' dei mercati finanziari. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  aprile
          2016  (Accettazione  delle  dimissioni   rassegnate   dalla
          dott.ssa Federica GUIDI  dalla  carica  di  Ministro  dello
          sviluppo economico e conferimento dell'incarico di  reggere
          ad  interim  il  medesimo  dicastero  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri dott. Matteo  RENZI)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2016, n. 80. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4.  (Collaborazione  tra  autorita'  e  segreto
          d'ufficio).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  la   CONSOB,   la
          Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
                2. La Banca d'Italia e la Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF al fine  di  agevolare  le
          rispettive funzioni. Nei casi e nei  modi  stabiliti  dalla
          normativa europea adempiono agli obblighi di  comunicazione
          nei confronti di tali soggetti e delle  altre  autorita'  e
          istituzioni   indicate   dalle   disposizioni   dell'Unione
          europea. 
                2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea  e  con
          l'AESFEM accordi di collaborazione, che  possono  prevedere
          la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
          Banca  d'Italia  possono  ricorrere   all'AESFEM   per   la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
                2-ter. La Consob e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati e di mercati  regolamentati.  La  Consob
          interessa la Banca d'Italia per gli aspetti  di  competenza
          di  questa  ultima.  La   Banca   d'Italia   trasmette   le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          Consob. 
                3. La Banca d'Italia e la CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
                4. Le informazioni ricevute dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
                5. La Banca d'Italia e la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
                  a)  con  autorita'  amministrative  e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
                  b) con gli organismi  preposti  all'amministrazione
          dei sistemi di indennizzo; 
                  c) con gli organismi preposti alla compensazione  o
          alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati; 
                  d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
          di garantire il regolare funzionamento nei mercati da  esse
          gestiti. 
                5-bis. Lo scambio di informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
                6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere  b),
          c) e d), possono essere rivelate a terzi  con  il  consenso
          del soggetto che le ha fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
                7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
                8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
                9. Al fine di agevolare l'esercizio  della  vigilanza
          su base consolidata nei confronti  di  gruppi  operanti  in
          piu' Stati comunitari la  Banca  d'Italia,  sulla  base  di
          accordi con le autorita'  competenti,  definisce  forme  di
          collaborazione  e  coordinamento,  istituisce  collegi   di
          supervisori e  partecipa  ai  collegi  istituiti  da  altre
          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni. 
                10. Tutte le notizie, le informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
                11. I dipendenti della CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
                12. I dipendenti della CONSOB,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
                13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
                13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante  scambio
          di informazioni,  con  le  autorita'  competenti  di  Stati
          membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la
          Banca  d'Italia  stabiliscono  con   il   Ministero   della
          giustizia, anche sulla base di un protocollo  d'intesa,  le
          modalita' di acquisizione delle informazioni relative  alle
          sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i
          reati di cui all'articolo 2638 del  codice  civile  e  agli
          articoli 166, 167, 168, 169,  170-bis  e  173-bis,  per  la
          successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo
          195-ter, comma 1-bis. 
              13-ter. Per i medesimi fini di cui al  comma  13-bis  e
          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del
          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia
          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria
          procedente in ordine ai procedimenti  penali  per  i  reati
          previsti dal comma 13-bis.». 
              - Il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  48.  (Compiti  del  depositario).  -   1.   Il
          depositario agisce in modo  indipendente  e  nell'interesse
          dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a
          prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio
          delle funzioni di depositario e le altre attivita' svolte. 
                2. Il depositario adempie agli obblighi  di  custodia
          degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica
          della proprieta' nonche' alla  tenuta  delle  registrazioni
          degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti  diversi,
          detiene altresi' le disponibilita' liquide degli Oicr. 
                3.  Il  depositario,  nell'esercizio  delle   proprie
          funzioni: 
                  a) accerta  la  legittimita'  delle  operazioni  di
          vendita, emissione,  riacquisto,  rimborso  e  annullamento
          delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei  redditi
          dell'Oicr; 
                  b) accerta la correttezza del  calcolo  del  valore
          delle parti dell'Oicr; 
                  c) accerta che nelle operazioni  relative  all'Oicr
          la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; 
                  d) esegue le istruzioni del  gestore  se  non  sono
          contrarie alla legge, al regolamento  o  alle  prescrizioni
          degli organi di vigilanza; 
                  e) monitora i flussi di liquidita'  dell'Oicr,  nel
          caso in cui la liquidita' non sia affidata al medesimo. 
                3-bis. Il depositario puo' svolgere  altre  attivita'
          nei confronti del gestore, incluso il  calcolo  del  valore
          delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della
          disciplina  in  materia  di  esternalizzazione   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che
          separi,  sotto  il   profilo   gerarchico   e   funzionale,
          l'espletamento delle funzioni di  depositario  dagli  altri
          suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali
          conflitti  di  interesse   siano   identificati,   gestiti,
          monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr. 
                4.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  emana
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento all'individuazione  dei  soggetti  diversi  dal
          depositario cui possono essere affidate  le  disponibilita'
          liquide, alle modalita' di deposito di tali  disponibilita'
          liquide,  nonche'  alle  condizioni  per  la  delega  della
          custodia e  il  riuso  dei  beni  dell'Oicr  da  parte  del
          depositario.». 
              - Il testo dell'articolo 188 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 188. (Abuso  di  denominazione).  -  1.  L'uso,
          nella denominazione o in qualsivoglia  segno  distintivo  o
          comunicazione rivolta al pubblico, delle  parole:  "Sim"  o
          "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  o  "impresa  di
          investimento";  "Sgr"   o   "societa'   di   gestione   del
          risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a  capitale
          variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a  capitale
          fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture  capital";
          "EuSEF" o  "fondo  europeo  per  l'imprenditoria  sociale";
          ovvero  di  altre  parole  o  locuzioni,  anche  in  lingua
          straniera, idonee a trarre in inganno sulla  legittimazione
          allo  svolgimento  dei  servizi  o   delle   attivita'   di
          investimento o del  servizio  di  gestione  collettiva  del
          risparmio e' vietato a soggetti  diversi,  rispettivamente,
          dalle imprese di investimento, dalle societa'  di  gestione
          del risparmio,  dalle  Sicav,  dalle  Sicaf,  dai  soggetti
          abilitati  a  tenore  dei  regolamenti  (UE)  n.  345/2013,
          relativo ai fondi europei per il venture capital  (EuVECA),
          e   n.   346/2013,   relativo   ai   fondi   europei    per
          l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque  contravviene  al
          divieto previsto dal presente articolo  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  cinquemila  a
          cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una
          societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila  fino  a  cinque  milioni  di
          euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando  tale
          importo  e'  superiore  a  cinque  milioni  di  euro  e  il
          fatturato e' disponibile e determinabile. 
                2. Alla sanzione amministrativa  pecuniaria  prevista
          dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11  e  16
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                2-bis. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
          la sanzione amministrativa pecuniaria e'  elevata  fino  al
          doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale
          ammontare sia determinabile.». 
              - Il testo dell'articolo 189 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  189.  (Partecipazioni  al  capitale).   -   1.
          L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
          commi 1 e 3, 61, comma 6,  e  80,  comma  7,  e  di  quelle
          richieste ai  sensi  dell'articolo  17  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  cinquemila  a
          cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una
          societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila  fino  a  cinque  milioni  di
          euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando  tale
          importo  e'  superiore  a  cinque  milioni  di  euro  e  il
          fatturato e' disponibile e determinabile. 
                2.  La  stessa  sanzione  si  applica  in   caso   di
          violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in  caso
          di inadempimento degli  obblighi  di  alienazione  previsti
          dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1,  2  e  4,  61,
          comma 7, e 80, comma 8. 
                2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
              - Il testo dell'articolo 190 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 190. (Altre sanzioni amministrative  pecuniarie
          in tema di disciplina degli  intermediari,  dei  mercati  e
          della gestione accentrata di strumenti  finanziari).  -  1.
          Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          operative essenziali o importanti si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a  cinque
          milioni di euro, ovvero al dieci per cento  del  fatturato,
          quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e
          il fatturato e' disponibile e determinabile, per la mancata
          osservanza degli articoli 6, 7, commi  2,  2-bis  e  3,  8,
          commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24,  comma
          1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28,  comma  3,
          30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma  2,
          33, comma 4, 35-bis, comma  6,  35-novies,  35-decies,  36,
          commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5,
          40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4,  41,  commi  2,  3  e  4,
          41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2,
          3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e
          4,  47,  48,  49,  commi  3   e   4,   55-ter,   55-quater,
          55-quinquies,   65,   79-bis,   187-novies,    ovvero    le
          disposizioni generali o  particolari  emanate  dalla  Banca
          d'Italia o dalla Consob in base ai  medesimi  articoli.  La
          stessa sanzione si applica nei confronti di societa' o enti
          in caso inosservanza delle disposizioni  dell'articolo  18,
          comma 2, ovvero in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  di
          gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel  registro
          di cui all'articolo 50-quinquies. 
                1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                  a) alle societa' di gestione del mercato, nel  caso
          di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I  del
          titolo I della parte III e di quelle  emanate  in  base  ad
          esse; 
                  b) alle societa' di gestione accentrata,  nel  caso
          di inosservanza delle disposizioni previste dal  titolo  II
          della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                  c)   agli   intermediari   indicati   nell'articolo
          79-quater  per  inosservanza  delle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed  f),
          83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 
                  d) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi
          di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                  e) ai gestori dei sistemi indicati  negli  articoli
          68 e 69, comma 2, alla societa' indicata nell'articolo  69,
          comma  1,  nel  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e  di
          quelle applicative delle medesime; 
                  f) alle imprese di assicurazione, nel caso  in  cui
          non  osservino  le  disposizioni   previste   dall'articolo
          25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; 
                  g) agli operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3; 
                  h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di
          quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 
                2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica: 
                  a) ai gestori dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
                  b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  231/2013  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative. 
                2-ter.  Si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duemilacinquecento    a    euro
          centocinquantamila: 
                  a) nei confronti di Sim,  imprese  di  investimento
          comunitarie  con   succursale   in   Italia,   imprese   di
          investimento  extracomunitarie,   intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  106  del  TUB,
          banche  italiane,  banche  comunitarie  con  succursale  in
          Italia e banche extracomunitarie autorizzate  all'esercizio
          dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche'  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione delle controparti  centrali,
          in caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
          articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating  del
          credito, e delle relative disposizioni attuative; 
                  b) nei confronti dei gestori in caso di  violazione
          dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo  1,
          comma 1, del regolamento di cui alla lettera  a),  e  delle
          relative disposizioni attuative. 
                3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis. 
                3-bis.  I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
                4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies,
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
          presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              -  Il   testo   dell'articolo   190-bis   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita: 
                «Art.  190-bis.  (Responsabilita'   degli   esponenti
          aziendali e del personale per  le  violazioni  in  tema  di
          disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione
          accentrata di strumenti finanziari). -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto per le societa' e gli  enti  nei  confronti
          dei quali sono accertate le violazioni, per  l'inosservanza
          delle disposizioni richiamate dagli  articoli  188,  189  e
          190, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti
          dei soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  di
          direzione  o  di  controllo,  nonche'  nei  confronti   del
          personale,  quando  l'inosservanza  e'  conseguenza   della
          violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
          ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: 
                  a) la condotta ha inciso in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per  la
          tutela degli investitori o per l'integrita' ed il  corretto
          funzionamento del mercato; 
                  b) la condotta  ha  contribuito  a  determinare  la
          mancata  ottemperanza  della   societa'   o   dell'ente   a
          provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7,
          comma 2, e 12, comma 5-bis; 
                  c) le violazioni  riguardano  obblighi  imposti  ai
          sensi  dell'articolo   6,   commi,   2-septies,   2-octies,
          2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di
          remunerazione e incentivazione,  quando  l'esponente  o  il
          personale e' la parte interessata. 
                2. Nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni
          di amministrazione, di direzione o  di  controllo,  nonche'
          del personale, nei casi  in  cui  la  loro  condotta  abbia
          contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
          all'articolo  194-quater  da   parte   della   societa'   o
          dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   della
          sanzione,  in  ragione  della  gravita'  della   violazione
          accertata   e   tenuto   conto   dei   criteri    stabiliti
          dall'articolo  194-bis,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob
          possono applicare  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei  mesi
          e non superiore a tre anni, dallo svolgimento  di  funzioni
          di   amministrazione,   direzione   e   controllo    presso
          intermediari autorizzati  ai  sensi  del  presente  decreto
          legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  o
          presso fondi pensione. 
                3-bis. La Banca d'Italia  o  la  Consob,  in  ragione
          della gravita' della violazione accertata  e  tenuto  conto
          dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,  applicano  la
          sanzione   amministrativa   accessoria    dell'interdizione
          permanente dallo svolgimento delle funzioni  richiamate  al
          comma 3, nel caso in cui al  medesimo  soggetto  sia  stata
          gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi  dieci  anni,
          l'interdizione  di  cui  al  comma  3,   per   un   periodo
          complessivo non inferiore a cinque anni. 
                4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
              -  Il   testo   dell'articolo   194-bis   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 194-bis. (Criteri per la  determinazione  delle
          sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
          e  dell'ammontare  delle  sanzioni  previste  dal  presente
          decreto, la Banca d'Italia o  la  Consob  considerano  ogni
          circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto  del
          fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
          o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
                  a) gravita' e durata della violazione; 
                  b) grado di responsabilita'; 
                  c) capacita'  finanziaria  del  responsabile  della
          violazione; 
                  d) entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
                  e)  pregiudizi  cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
                  f) livello di cooperazione del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia o la Consob; 
                  g) precedenti  violazioni  in  materia  bancaria  o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
                  h)   potenziali   conseguenze   sistemiche    della
          violazione; 
                  h-bis)  misure  adottate  dal  responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  194-quater   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art.  194-quater.  (Ordine  di  porre  termine  alle
          violazioni). - 1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le
          rispettive  competenze,  per  le  violazioni  delle   norme
          previste dagli articoli 6, 12, 21, commi  1  e  1-bis,  33,
          comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative, e per le violazioni  delle
          disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai
          sensi dell'articolo 98-quater quando esse  siano  connotate
          da scarsa  offensivita'  o  pericolosita',  in  alternativa
          all'applicazione  di  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
          possono applicare nei confronti delle societa' o degli enti
          interessati  una  sanzione   consistente   nell'ordine   di
          eliminare le  infrazioni  contestate,  anche  indicando  le
          misure da adottare ed il termine per l'adempimento. 
                2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito, la  Banca  d'Italia  o  la  Consob,  secondo  le
          rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa
          pecuniaria  prevista  per  la  violazione   originariamente
          contestata aumentata fino ad un terzo.". 
              -  Il   testo   dell'articolo   195-bis   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 195-bis. (Pubblicazione delle sanzioni).  -  1.
          Il provvedimento di applicazione  delle  sanzioni  previste
          dal presente decreto e'  pubblicato  senza  ritardo  e  per
          estratto nel sito internet della  Banca  d'Italia  o  della
          Consob,  in   conformita'   alla   normativa   europea   di
          riferimento. Nel caso in cui avverso  il  provvedimento  di
          applicazione   della   sanzione   sia   adita   l'autorita'
          giudiziaria, la  Banca  d'Italia  o  la  Consob  menzionano
          l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito  della  stessa  a
          margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob,
          tenuto  conto  della  natura  della  violazione   e   degli
          interessi coinvolti, possono stabilire modalita'  ulteriori
          per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le  relative
          spese a carico dell'autore della violazione. 
                2. Nel provvedimento di applicazione della  sanzione,
          la Banca d'Italia o la Consob dispongono  la  pubblicazione
          in forma anonima  del  provvedimento  sanzionatorio  quando
          quella ordinaria: 
                  a) abbia ad oggetto dati  personali  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  la   cui
          pubblicazione   appaia   sproporzionata    rispetto    alla
          violazione sanzionata; 
                  b) possa comportare rischi per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
                  c)  possa  causare  un  danno   sproporzionato   ai
          soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 
                  3. Se le situazioni descritte  nel  comma  2  hanno
          carattere  temporaneo,   la   pubblicazione   puo'   essere
          rimandata ed effettuata quando dette esigenze  sono  venute
          meno. 
                3-bis. La Banca d'Italia o  la  Consob  escludono  la
          pubblicita' del provvedimento sanzionatorio, se  consentito
          dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni
          stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute  insufficienti  ad
          assicurare: 
                  a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
          messa a rischio; 
                  b) la proporzionalita'  della  pubblicazione  delle
          decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.». 
              -  Il   testo   dell'articolo   195-ter   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 195-ter. (Comunicazione  all'ABE  e  all'AESFEM
          sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia  comunica
          all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche  o
          alle imprese di investimento ai sensi degli  articoli  189,
          190 e 190-bis e 194-quater, ivi comprese quelle  pubblicate
          in forma anonima,  nonche'  le  informazioni  ricevute  dai
          soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i
          provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. 
                1-bis. La Consob e  la  Banca  d'Italia,  secondo  le
          rispettive    competenze,    comunicano    all'AESFEM    le
          informazioni relative alle sanzioni amministrative da  esse
          applicate,   nonche'   alle   sanzioni   penali   applicate
          dall'Autorita'    giudiziaria,    necessarie    ai     fini
          dell'adempimento degli obblighi informativi previsti  dalla
          normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».