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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 46

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano. (16G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2016
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 21-4-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
381, recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  e  opere
pubbliche», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo
19; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze, dell'interno e dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modificazioni dell'articolo 19 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 
 
  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti  in  materia  di
paesaggio e di quelle  delegate  ai  sensi  di  questo  articolo,  le
Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero  competente
in materia di infrastrutture e mobilita', possono disciplinare misure
per la  limitazione  del  traffico  veicolare  lungo  le  strade  che
collegano i rispettivi territori. Le misure possono  essere  adottate
per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico  veicolare  su
beni  o  localita'  di  particolare  valenza  dal  punto   di   vista
paesaggistico o naturalistico, ivi compresi  i  siti  inseriti  nella
lista del Patrimonio mondiale  dell'UNESCO;  gli  eventuali  proventi
derivanti dalle misure considerate da  questo  comma  sono  destinati
alla  conservazione  e  alla  valorizzazione  delle   caratteristiche
naturali o alla promozione del  turismo  sostenibile  nelle  predette
aree. 
    I  provvedimenti  di  cui  al  precedente  comma  devono   essere
motivati,  tenendo  conto  dei  principi  di  ragionevolezza  e   non
discriminazione, e, nel caso comportino divieti  o  limitazioni  alla
circolazione, devono assicurare misure alternative.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 marzo 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti 
 
                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Franceschini,  Ministro  dei  beni  e
                                delle  attivita'  culturali   e   del
                                turismo 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
              Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per  la  regione  Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
          urbanistica  ed  opere  pubbliche)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  agosto  1974,  n.  223.  Il  testo
          dell'articolo  19,  gia'  modificato  dall'articolo  1  del
          decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n.   320,   come
          ulteriormente modificato  dal  presente  decreto  ,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 19. Salvo quanto disposto dai successivi  commi
          del presente articolo,  resta  ferma  la  competenza  degli
          organi statali in ordine: 
                  a) alle strade statali; 
                  b)  alle  autostrade  che  si  estendono  oltre  il
          territorio della provincia, salva la necessita' dell'intesa
          con la provincia interessata per quelle  il  cui  tracciato
          interessi soltanto il territorio provinciale  e  quello  di
          una  regione  finitima;  restano  peraltro   di   esclusiva
          competenza  dello  Stato  anche  per  tali   autostrade   i
          provvedimenti successivi all'atto di  concessione  che  sia
          stato  emanato  anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   anche   se   relativi   a   varianti,
          completamenti e prolungamenti del tracciato originario; 
                  c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali; 
                  d) agli aerodromi, ad eccezione  di  quelli  aventi
          carattere turistico; 
                  e)  ai  lavori  pubblici  concernenti   i   servizi
          statali; 
                  f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed
          ai  relativi  impianti   di   produzione,   trasformazione,
          trasporto e distribuzione dell'energia elettrica; 
                  g)  all'edilizia  demaniale  e  patrimoniale  dello
          Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamita'
          pubbliche  relative  alle  materie  di  cui  alle   lettere
          precedenti; 
                  h) ai  lavori  pubblici  di  riparazione  di  danni
          bellici; 
                  i)  alle  modalita'  di  erogazione  di  mutui   da
          concedere da parte di enti ad istituti pubblici non  aventi
          carattere regionale e della Cassa depositi e  prestiti  per
          il  finanziamento   di   opere   pubbliche   di   interesse
          provinciale. 
                A decorrere dal 1° luglio  1998  sono  delegate  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo
          territorio, le funzioni in materia di  viabilita'  stradale
          dello Stato quale ente proprietario e  dell'Ente  nazionale
          per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2
          del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.  143,  escluse
          le autostrade. 
                Le  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
          predispongono i piani pluriennali di viabilita' e  i  piani
          triennali  per  la  gestione  e  l'incremento  della   rete
          stradale secondo gli indirizzi programmatici  del  Ministro
          dei  lavori  pubblici,  individuando  gli   interventi   da
          realizzare,  le  priorita',  i  tempi   ed   i   costi   di
          realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra
          il Ministro  dei  lavori  pubblici  e  i  presidenti  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
                I beni immobili espropriati dalle  province  autonome
          di Trento e di Bolzano, secondo le procedure  di  cui  alle
          rispettive  normative  provinciali,  per  la   costruzione,
          l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle  strade
          statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato  -
          ramo  strade.  Sono  intavolati  alla  provincia   autonoma
          territorialmente  competente,  su  istanza  del  rispettivo
          presidente, i  relitti  stradali  gia'  facenti  parte  del
          demanio  dello  Stato  -  ramo  strade,   derivanti   dagli
          interventi predetti. I beni immobili che risultino non piu'
          funzionali alla viabilita' stradale dello Stato, diversi da
          quelli previsti nel  precedente  periodo,  sono  trasferiti
          sulla base di appositi verbali di consegna  redatti,  anche
          di volta in volta, di intesa  fra  i  rappresentanti  della
          Provincia  autonoma  interessata   e   dell'amministrazione
          statale competente. Tali verbali costituiscono  titolo  per
          l'intavolazione,  su   richiesta   del   Presidente   della
          Provincia autonoma. 
                Le somme spettanti alle province autonome di Trento e
          di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate  di  cui
          al  secondo  comma  del  presente   articolo   sono   cosi'
          determinate per il periodo 1° luglio 1998-31 dicembre 1999: 
                  a)  per  tutte  le  spese  di  funzionamento  e  di
          manutenzione della rete stradale,  escluse  quelle  di  cui
          alla lettera  b),  la  somma  pari  alla  media  aritmetica
          dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli  anni  1995  e
          1996 nelle stesse province; 
                  b) per le spese di investimento, la somma pari alle
          risorse gia' previste, per ciascuna delle due province, nel
          programma triennale per la viabilita' 1997-1999, per quanto
          gia' non erogato dall'ANAS alla data del  30  giugno  1998.
          Entro il 30 giugno 1998, le province  presentano  programmi
          modificativi  e  /  o  integrativi,  da  approvare  con  le
          modalita' di cui al terzo comma del presente  articolo,  da
          realizzare a proprio  carico,  che  prevedano  investimenti
          aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento  della  rete
          stradale oggetto della delega. In sede di  definizione  del
          programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di
          attuazione dei predetti programmi. 
                Relativamente al  triennio  2000-2002,  le  somme  da
          erogarsi alle due province, per i medesimi fini di  cui  al
          comma precedente,  sono  determinate,  nell'ammontare  pari
          alla percentuale  derivante  dal  rapporto  tra  estensione
          della  rete  stradale   rispettivamente   localizzata   nel
          territorio delle due  province  ed  estensione  dell'intera
          rete stradale  statale,  risultante  al  31  dicembre  1996
          applicata  ai  corrispondenti  stanziamenti,  previsti  nel
          bilancio dello Stato per la viabilita', esclusi quelli  per
          gli   oneri   di   ammortamento   dei    mutui    contratti
          antecedentemente alla data del 1° luglio 1998. 
                Per gli anni  successivi  al  2002,  il  criterio  di
          calcolo  di  cui   al   comma   precedente   e'   applicato
          all'estensione della rete stradale statale risultante al 31
          dicembre 2002. 
                I dati necessari per la quantificazione  delle  somme
          spettanti alle province  autonome  ai  sensi  del  presente
          articolo sono accertati in contradditorio da  funzionari  a
          cio' delegati rispettivamente dalle province medesime e dal
          Ministero dei lavori pubblici. 
                Il  prelievo  di  dette  somme  e'   effettuato   dai
          trasferimenti statali di  cui  al  decreto  legislativo  26
          febbraio 1994, n. 143, se capienti,  stabiliti  annualmente
          ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. Dette somme  sono  iscritte  in  un  apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del
          tesoro sono apportate le relative  variazioni  compensative
          di bilancio. 
                Il pagamento  delle  somme  spettanti  alle  province
          autonome ai sensi del presente articolo e'  effettuato  con
          periodicita' trimestrale. 
                Nell'esercizio delle funzioni ad  esse  spettanti  in
          materia di paesaggio e  di  quelle  delegate  ai  sensi  di
          questo articolo, le Province, d'intesa tra  loro  e  previo
          parere   del   Ministero   competente   in    materia    di
          infrastrutture e mobilita', possono disciplinare misure per
          la limitazione del traffico veicolare lungo le  strade  che
          collegano i rispettivi territori. Le misure possono  essere
          adottate per limitare  l'interferenza  e  gli  effetti  del
          traffico veicolare  su  beni  o  localita'  di  particolare
          valenza dal punto di vista paesaggistico  o  naturalistico,
          ivi compresi i siti inseriti  nella  lista  del  Patrimonio
          mondiale  dell'UNESCO;  gli  eventuali  proventi  derivanti
          dalle misure considerate da  questo  comma  sono  destinati
          alla   conservazione   e    alla    valorizzazione    delle
          caratteristiche naturali  o  alla  promozione  del  turismo
          sostenibile nelle predette aree. 
                I provvedimenti di cui  al  precedente  comma  devono
          essere   motivati,   tenendo   conto   dei   principi    di
          ragionevolezza  e  non   discriminazione,   e,   nel   caso
          comportino divieti o limitazioni alla circolazione,  devono
          assicurare misure alternative. ». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal
          presente decreto, e' riportato nella nota al titolo. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  107  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670: 
                «Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
                In seno alla commissione di cui al  precedente  comma
          e' istituita una  speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal
          presente decreto, e' riportato nella nota al titolo.