stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 44

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico. (16G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2016
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 13-4-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 ed, in particolare, l'articolo
1, commi 77, 180 e seguenti; 
  Visto  il  protocollo  d'intesa  relativo   all'individuazione   di
specifiche misure per armonizzare  le  disposizioni  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il peculiare  ordinamento  scolastico  della
Regione,  del  25  luglio  2015  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  la  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Vista la proposta della  Commissione  paritetica,  approvata  nella
riunione del 5 ottobre 2015; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 4 novembre 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione delle specificita' dell'ordinamento scolastico
della Valle d'Aosta derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione,  nonche'  dagli  adattamenti  dei  programmi  di
insegnamento  alle  necessita'  locali,  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta individua con propria  legge  le  modalita'  e  i  tempi  per
l'applicazione dei principi della legge 13 luglio 2015, n.  107,  con
particolare riferimento alla  completa  attuazione  del  processo  di
realizzazione dell'autonomia scolastica di cui alla  legge  regionale
26 luglio 2000, n. 19, al  potenziamento  delle  conoscenze  e  delle
competenze degli  studenti,  al  ruolo  e  competenze  del  dirigente
scolastico, alle modalita' di assegnazione del personale  docente  ai
posti della dotazione organica regionale, alla formazione in servizio
del  personale  docente,  alla  valutazione  del  sistema  scolastico
regionale e delle sue componenti ed al  consolidamento  dei  rapporti
tra istruzione e formazione professionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
          (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il testo dell'art. 48-bis della legge  costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della  legge
          costituzionale 23 settembre 1993, n.  2  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25  settembre  1993),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso.». 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
          Il testo dei commi 77 e 180 e seguenti dell'art.  1  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Omissis).  -  77.  Restano  salve  le  diverse
          determinazioni che la regione Valle d'Aosta e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  hanno  adottato  e  che
          possono adottare in materia  di  assunzione  del  personale
          docente ed educativo  in  considerazione  delle  rispettive
          specifiche esigenze  riferite  agli  organici  regionali  e
          provinciali. 
              (Omissis). 
              180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi al  fine  di  provvedere  al
          riordino, alla semplificazione e alla  codificazione  delle
          disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
          coordinamento con le  disposizioni  di  cui  alla  presente
          legge. 
              181. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'art. 20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
                a) riordino delle disposizioni normative  in  materia
          di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 
              1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in
          materia di istruzione gia' contenute nel testo unico di cui
          al decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  nonche'
          nelle altre fonti normative; 
              2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni
          di legge incluse nella codificazione per materie  omogenee,
          secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
              3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale
          delle disposizioni di legge  incluse  nella  codificazione,
          anche apportando integrazioni e modifiche innovative e  per
          garantirne la coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica,
          nonche' per adeguare le stesse  all'intervenuta  evoluzione
          del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea; 
              4)  l'adeguamento   della   normativa   inclusa   nella
          codificazione   alla   giurisprudenza   costituzionale    e
          dell'Unione europea; 
              5) l'indicazione espressa delle disposizioni  di  legge
          abrogate; 
                b)  riordino,  adeguamento  e   semplificazione   del
          sistema di formazione iniziale e di accesso  nei  ruoli  di
          docente  nella  scuola  secondaria,  in  modo  da  renderlo
          funzionale alla valorizzazione sociale  e  culturale  della
          professione, mediante: 
              1) l'introduzione di un sistema unitario  e  coordinato
          che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le
          procedure  per  l'accesso  alla  professione,  affidando  i
          diversi momenti e percorsi  formativi  alle  universita'  o
          alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
          coreutica e alle istituzioni scolastiche statali,  con  una
          chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in  un
          quadro di collaborazione strutturata; 
              2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali
          per  l'assunzione,  con  contratto   retribuito   a   tempo
          determinato di durata triennale di  tirocinio,  di  docenti
          nella scuola secondaria statale. L'accesso al  concorso  e'
          riservato a coloro che sono in possesso di  un  diploma  di
          laurea magistrale o di un  diploma  accademico  di  secondo
          livello per le discipline artistiche e  musicali,  coerente
          con la classe disciplinare di concorso.  I  vincitori  sono
          assegnati a un'istituzione scolastica  o  a  una  rete  tra
          istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 
              2.1) la determinazione di requisiti  per  l'accesso  al
          concorso nazionale, anche in  base  al  numero  di  crediti
          formativi   universitari   acquisiti    nelle    discipline
          antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle   concernenti   le
          metodologie e le tecnologie  didattiche,  comunque  con  il
          limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
          crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 
              2.2) la disciplina relativa  al  trattamento  economico
          durante il periodo di tirocinio, tenuto anche  conto  della
          graduale assunzione della funzione di docente; 
                  3) il completamento della formazione  iniziale  dei
          docenti assunti secondo le procedure di cui  al  numero  2)
          tramite: 
                    3.1) il conseguimento, nel corso del  primo  anno
          di  contratto,  di  un  diploma  di  specializzazione   per
          l'insegnamento secondario al termine di  un  corso  annuale
          istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
          o  loro  reti,  dalle  universita'  o   dalle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          destinato a completare la preparazione degli  iscritti  nel
          campo  della  didattica  delle  discipline  afferenti  alla
          classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia,  della
          psicologia e della normativa scolastica; 
                    3.2) la determinazione degli  standard  nazionali
          per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
          di specializzazione, nonche' del periodo di apprendistato; 
                    3.3) per  i  vincitori  dei  concorsi  nazionali,
          l'effettuazione, nei due anni successivi  al  conseguimento
          del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
          della funzione docente, anche in  sostituzione  di  docenti
          assenti, presso l'istituzione scolastica o presso  la  rete
          tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 
                    3.4) la possibilita', per coloro  che  non  hanno
          partecipato o non sono  risultati  vincitori  nei  concorsi
          nazionali di cui al numero  2),  di  iscriversi  a  proprie
          spese ai percorsi di  specializzazione  per  l'insegnamento
          secondario di cui al numero 3.1); 
                  4) la sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, all'esito di  positiva  conclusione  e
          valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
          di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 
                  5) la previsione che il percorso di cui  al  numero
          2)    divenga    gradualmente    l'unico    per    accedere
          all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
          l'effettuazione  delle  supplenze;  l'introduzione  di  una
          disciplina transitoria in  relazione  ai  vigenti  percorsi
          formativi  e  abilitanti  e  al  reclutamento  dei  docenti
          nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
          professionalita'   per   coloro   che   hanno    conseguito
          l'abilitazione prima della data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di cui alla presente lettera; 
                  6)  il  riordino  delle  classi   disciplinari   di
          afferenza dei docenti e delle classi di laurea  magistrale,
          in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi  di
          cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
          insegnamenti  nell'ambito  della  classe  disciplinare   di
          afferenza  secondo  principi  di   semplificazione   e   di
          flessibilita',   fermo   restando   l'accertamento    della
          competenza nelle discipline insegnate; 
                  7) la previsione dell'istituzione  di  percorsi  di
          formazione  in  servizio,  che  integrino   le   competenze
          disciplinari  e  pedagogiche  dei   docenti,   consentendo,
          secondo principi  di  flessibilita'  e  di  valorizzazione,
          l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
          affini; 
                  8) la previsione che il conseguimento  del  diploma
          di specializzazione di cui al numero  3.1)  costituisca  il
          titolo   necessario   per   l'insegnamento   nelle   scuole
          paritarie; 
                c)  promozione   dell'inclusione   scolastica   degli
          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti
          modalita' di comunicazione attraverso: 
                  1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
          di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica
          degli   studenti   con   disabilita',   anche    attraverso
          l'istituzione   di   appositi   percorsi   di    formazione
          universitaria; 
                  2) la revisione  dei  criteri  di  inserimento  nei
          ruoli per il sostegno didattico, al fine  di  garantire  la
          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di
          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero
          ordine o grado di istruzione; 
                  3) l'individuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto
          dei diversi livelli di competenza istituzionale; 
                  4)    la    previsione    di     indicatori     per
          l'autovalutazione   e   la   valutazione    dell'inclusione
          scolastica; 
                  5) la  revisione  delle  modalita'  e  dei  criteri
          relativi alla  certificazione,  che  deve  essere  volta  a
          individuare  le  abilita'  residue  al  fine   di   poterle
          sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto  con
          tutti gli specialisti di  strutture  pubbliche,  private  o
          convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti  disabili
          ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  e  della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che
          partecipano  ai  gruppi  di  lavoro  per  l'integrazione  e
          l'inclusione o agli incontri informali; 
                  6)  la  revisione  e  la  razionalizzazione   degli
          organismi operanti a livello territoriale per  il  supporto
          all'inclusione; 
                  7)  la  previsione   dell'obbligo   di   formazione
          iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e  per  i
          docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e  organizzativi
          dell'integrazione scolastica; 
                  8) la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  in
          servizio  per  il  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario,   rispetto    alle    specifiche    competenze,
          sull'assistenza di base e sugli  aspetti  organizzativi  ed
          educativo-relazionali relativi al processo di  integrazione
          scolastica; 
                  9) la  previsione  della  garanzia  dell'istruzione
          domiciliare per gli alunni che si trovano nelle  condizioni
          di cui all'art. 12, comma 9, della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104; 
                d)    revisione    dei    percorsi    dell'istruzione
          professionale,   nel   rispetto   dell'art.    117    della
          Costituzione,   nonche'    raccordo    con    i    percorsi
          dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 
                  1)  la   ridefinizione   degli   indirizzi,   delle
          articolazioni    e    delle     opzioni     dell'istruzione
          professionale; 
                  2)  il  potenziamento  delle  attivita'  didattiche
          laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
          di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi,  con
          particolare riferimento al primo biennio; 
                e) istituzione del sistema integrato di educazione  e
          di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
          servizi   educativi   per   l'infanzia   e   dalle   scuole
          dell'infanzia, al fine  di  garantire  ai  bambini  e  alle
          bambine pari opportunita' di educazione, istruzione,  cura,
          relazione e  gioco,  superando  disuguaglianze  e  barriere
          territoriali, economiche, etniche e culturali,  nonche'  ai
          fini della conciliazione tra tempi di vita, di  cura  e  di
          lavoro  dei  genitori,  della  promozione  della   qualita'
          dell'offerta educativa  e  della  continuita'  tra  i  vari
          servizi educativi e scolastici e  la  partecipazione  delle
          famiglie, attraverso: 
                  1) la  definizione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  della  scuola  dell'infanzia  e  dei   servizi
          educativi  per   l'infanzia   previsti   dal   Nomenclatore
          interregionale degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, prevedendo: 
                    1.1)    la    generalizzazione    della    scuola
          dell'infanzia; 
                    1.2)  la  qualificazione   universitaria   e   la
          formazione continua del personale dei servizi educativi per
          l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 
                    1.3) gli standard  strutturali,  organizzativi  e
          qualitativi dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della
          scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
          all'eta' dei bambini e agli orari di  servizio,  prevedendo
          tempi di compresenza del personale  dei  servizi  educativi
          per l'infanzia  e  dei  docenti  di  scuola  dell'infanzia,
          nonche'  il  coordinamento  pedagogico  territoriale  e  il
          riferimento alle Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
          adottate con il regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          novembre 2012, n. 254; 
                  2) la definizione  delle  funzioni  e  dei  compiti
          delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare  la
          ricettivita' dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  la
          qualificazione del sistema integrato di cui  alla  presente
          lettera; 
                  3)   l'esclusione   dei   servizi   educativi   per
          l'infanzia e  delle  scuole  dell'infanzia  dai  servizi  a
          domanda individuale; 
                  4) l'istituzione di  una  quota  capitaria  per  il
          raggiungimento  dei  livelli  essenziali,   prevedendo   il
          cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
          con trasferimenti diretti o con la gestione  diretta  delle
          scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli  enti
          locali al netto delle entrate  da  compartecipazione  delle
          famiglie utenti del servizio; 
                  5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di
          azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
          cui alla presente lettera,  finalizzato  al  raggiungimento
          dei livelli essenziali delle prestazioni; 
                  6)   la   copertura   dei   posti   della    scuola
          dell'infanzia  per  l'attuazione  del   piano   di   azione
          nazionale per la promozione  del  sistema  integrato  anche
          avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo
          grado di istruzione come risultante alla data di entrata in
          vigore della presente legge; 
                  7) la promozione della  costituzione  di  poli  per
          l'infanzia per bambini di  eta'  fino  a  sei  anni,  anche
          aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 
                  8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri  per
          il bilancio dello Stato,  di  un'apposita  commissione  con
          compiti  consultivi  e  propositivi,  composta  da  esperti
          nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; 
                f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
          su  tutto  il  territorio  nazionale,  nel  rispetto  delle
          competenze delle regioni in  tale  materia,  attraverso  la
          definizione dei livelli essenziali delle  prestazioni,  sia
          in relazione  ai  servizi  alla  persona,  con  particolare
          riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
          servizi  strumentali;  potenziamento  della   Carta   dello
          studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
          dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
          stessa lo status di studente e rendere possibile  l'accesso
          a programmi relativi a beni e servizi di natura  culturale,
          a servizi per la mobilita' nazionale e  internazionale,  ad
          ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
          di materiale scolastico, nonche' possibilita' di  associare
          funzionalita'  aggiuntive  per   strumenti   di   pagamento
          attraverso borsellino elettronico; 
                g) promozione e diffusione della cultura  umanistica,
          valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
          musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno
          della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso: 
                  1)   l'accesso,   nelle   sue   varie   espressioni
          amatoriali  e  professionali,  alla  formazione  artistica,
          consistente   nell'acquisizione   di   conoscenze   e   nel
          contestuale  esercizio  di  pratiche  connesse  alle  forme
          artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 
                    1.1)  il  potenziamento  della   formazione   nel
          settore delle arti  nel  curricolo  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, compresa  la  prima  infanzia,  nonche'  la
          realizzazione    di    un    sistema    formativo     della
          professionalita' degli educatori e dei docenti in  possesso
          di  specifiche  abilitazioni  e  di  specifiche  competenze
          artistico-musicali e didattico-metodologiche; 
                    1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti  di
          scuole di ogni ordine e grado, di accordi e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  terzi,  accreditati   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo ovvero dalle regioni o dalle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano anche mediante accordi  quadro  tra  le
          istituzioni interessate; 
                    1.3)  il   potenziamento   e   il   coordinamento
          dell'offerta formativa extrascolastica  e  integrata  negli
          ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale  anche  in
          funzione dell'educazione permanente; 
                  2) il riequilibrio territoriale e il  potenziamento
          delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
          nonche' l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad
          altri settori artistici nella scuola  secondaria  di  primo
          grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di  istruzione,  a
          orientamento artistico e performativo; 
                  3)  la  presenza  e  il  rafforzamento  delle  arti
          nell'offerta formativa delle scuole secondarie  di  secondo
          grado; 
                  4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e
          artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
          Paesi europei; 
                  5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta
          la filiera del settore artistico-musicale, con  particolare
          attenzione al percorso pre-accademico dei  giovani  talenti
          musicali, anche ai fini  dell'accesso  all'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e all'universita'; 
                  6) l'incentivazione delle sinergie tra i  linguaggi
          artistici e le nuove tecnologie valorizzando le  esperienze
          di ricerca e innovazione; 
                  7) il supporto degli scambi e delle  collaborazioni
          artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
          italiane   che   straniere,    finalizzati    anche    alla
          valorizzazione di giovani talenti; 
                  8) la  sinergia  e  l'unitarieta'  degli  obiettivi
          nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione  della
          cultura italiana all'estero; 
                h) revisione, riordino e adeguamento della  normativa
          in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
          all'estero al fine di realizzare un effettivo  e  sinergico
          coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca nella gestione della  rete
          scolastica  e  della  promozione  della   lingua   italiana
          all'estero attraverso: 
                  1) la definizione dei criteri e delle modalita'  di
          selezione, destinazione e permanenza in sede del  personale
          docente e amministrativo; 
                  2)  la  revisione  del  trattamento  economico  del
          personale docente e amministrativo; 
                  3) la previsione  della  disciplina  delle  sezioni
          italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 
                  4) la revisione della disciplina  dell'insegnamento
          di materie obbligatorie secondo la  legislazione  locale  o
          l'ordinamento scolastico italiano da affidare a  insegnanti
          a contratto locale; 
                i)  adeguamento  della  normativa   in   materia   di
          valutazione  e  certificazione   delle   competenze   degli
          studenti, nonche' degli esami di Stato, anche  in  raccordo
          con la normativa vigente in materia di certificazione delle
          competenze, attraverso: 
                  1) la revisione delle modalita'  di  valutazione  e
          certificazione delle competenze degli  studenti  del  primo
          ciclo  di  istruzione,  mettendo  in  rilievo  la  funzione
          formativa e di  orientamento  della  valutazione,  e  delle
          modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
          primo ciclo; 
                  2) la  revisione  delle  modalita'  di  svolgimento
          degli esami di Stato relativi ai percorsi di  studio  della
          scuola secondaria di secondo grado in coerenza  con  quanto
          previsto dai regolamenti di cui ai decreti  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. 
              182. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze nonche' con gli altri Ministri  competenti,  previo
          parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni. Gli schemi dei decreti sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  da   parte   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari,  che  si  esprimono  nel  termine   di
          sessanta giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorso  il
          quale i decreti possono comunque  essere  adottati.  Se  il
          termine previsto per  l'espressione  del  parere  da  parte
          delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni  che
          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della
          delega  previsto   al   comma   180,   o   successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
              183. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art.
          17, commi 1 e 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  sono   raccolte   per   materie
          omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui
          alla presente legge, con  le  modificazioni  necessarie  al
          fine  di  semplificarle   e   adeguarle   alla   disciplina
          legislativa   conseguente    all'adozione    dei    decreti
          legislativi di cui al comma 180 del presente articolo. 
              184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  180,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  e  con   la
          procedura  previsti  dai  commi  181  e  182  del  presente
          articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
          e correttive dei decreti medesimi. 
              185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi  180
          e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. A tal  fine,  per  gli  adempimenti
          previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei
          commi 180 e 184 le  amministrazioni  competenti  provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie  risorse
          umane, finanziarie e strumentali allo  stato  in  dotazione
          alle medesime amministrazioni. In conformita' all'art.  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora  uno
          o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o  maggiori
          oneri che non trovino  compensazione  al  proprio  interno,
          essi sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente
          all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi,  ivi
          compresa la legge di stabilita', che stanzino le occorrenti
          risorse finanziarie.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107, e' citata nelle note
          alle premesse. 
              - La legge regionale 26 luglio 2000, n.  19  (Autonomia
          delle   istituzioni   scolastiche),   e'   pubblicata   nel
          Bollettino Ufficiale Valle d'Aosta 1° agosto 2000, n. 33.