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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2016, n. 24

Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. (16G00033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2016
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 3-3-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del  22  luglio  2013,
che modifica la direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune
d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un  meccanismo  di
reazione rapida contro le frodi in materia di IVA; 
  Vista la direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del  22  luglio  2013,
che modifica la direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune
d'imposta  sul  valore   aggiunto   con   riguardo   all'applicazione
facoltativa e temporanea  del  meccanismo  dell'inversione  contabile
alla cessione di determinati beni e alla prestazione  di  determinati
servizi a rischio di frodi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 1 della legge 7  ottobre  2014,  n.  154,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 -  secondo  semestre,  che  ha  delegato  il  Governo  a
recepire le sopra citate  direttive  ricomprese  nell'elenco  di  cui
all'allegato B della legge stessa; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
che stabiliscono le procedure, i principi e i criteri  direttivi  per
l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 novembre 2015; 
  Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  con  il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche alla disciplina IVA sull'inversione contabile 
 
  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Debitore
d'imposta»; 
  b) al sesto comma, lettera b),  le  parole:  «,  nonche'  dei  loro
componenti ed accessori» sono soppresse; 
  c) al sesto comma la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  «c)
alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop,  nonche'  alle
cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e
unita'  centrali  di  elaborazione,  effettuate  prima   della   loro
installazione in prodotti destinati al consumatore finale;»; 
  d) al sesto comma le lettere d) e d-quinquies) sono abrogate; 
  e) il settimo comma e' sostituito dal  seguente:  «Le  disposizioni
del quinto comma si applicano alle ulteriori  operazioni  individuate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con  propri  decreti,  in
base agli articoli 199 e  199-bis  della  direttiva  2006/112/CE  del
Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale
del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo  199-ter  della
stessa direttiva, ovvero individuate con  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  nei
casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il
rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo  395
della citata direttiva 2006/112/CE.»; 
  f) dopo il settimo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «Le disposizioni di cui al sesto comma,  lettere  b),  c),  d-bis),
d-ter)  e  d-quater),  del  presente  articolo  si   applicano   alle
operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018. 
  Le  pubbliche  amministrazioni  forniscono  in  tempo   utile,   su
richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini
della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga
di  cui  all'articolo  395  della  direttiva  2006/112/CE,  anche  in
applicazione del meccanismo di reazione rapida  di  cui  all'articolo
199-ter della stessa direttiva, nonche'  ai  fini  degli  adempimenti
informativi  da  rendere  obbligatoriamente   nei   confronti   delle
istituzioni europee ai sensi dell'articolo  199-bis  della  direttiva
2006/112/CE.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  17  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Debitore d'imposta). -  L'imposta  e'  dovuta
          dai soggetti che  effettuano  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi imponibili, i quali devono  versarla
          all'Erario,  cumulativamente  per   tutte   le   operazioni
          effettuate e al netto della detrazione  prevista  nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. 
              Gli obblighi relativi alle  cessioni  di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
          sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia,  nel
          caso di cessioni  di  beni  o  di  prestazioni  di  servizi
          effettuate da un soggetto passivo  stabilito  in  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea,   il   cessionario   o
          committente  adempie  gli  obblighi  di   fatturazione   di
          registrazione secondo le disposizioni degli articoli  46  e
          47 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
              Nel caso in cui gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente, se identificati ai  sensi  dell'art.  35-ter,
          ovvero  tramite  un  loro  rappresentante   residente   nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'art. 1, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli obblighi relativi alla fatturazione di  cui  all'art.
          21. 
              Le disposizioni del secondo e del terzo  comma  non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
          per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
          semilavorati di purezza pari o superiore a  325  millesimi,
          al pagamento dell'imposta  e'  tenuto  il  cessionario,  se
          soggetto passivo d'imposta nel territorio dello  Stato.  La
          fattura, emessa dal cedente senza addebito  d'imposta,  con
          l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli  21  e
          seguenti  e  con  l'annotazione  "inversione  contabile"  e
          l'eventuale indicazione della  norma  di  cui  al  presente
          comma,  deve   essere   integrata   dal   cessionario   con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'art. 25. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          anche: 
              a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui
          alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera,
          rese nel  settore  edile  da  soggetti  subappaltatori  nei
          confronti  delle  imprese  che  svolgono   l'attivita'   di
          costruzione  o  ristrutturazione  di  immobili  ovvero  nei
          confronti  dell'appaltatore  principale  o  di   un   altro
          subappaltatore.  La  disposizione  non  si   applica   alle
          prestazioni di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
          a cui venga  affidata  dal  committente  la  totalita'  dei
          lavori; 
              a-bis) alle cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'art. 10 per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
              a-ter) alle  prestazioni  di  servizi  di  pulizia,  di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici; 
              a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi  rese   dalle
          imprese  consorziate  nei  confronti   del   consorzio   di
          appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed  e)  del
          comma  1  dell'art.  34  del  codice  di  cui  al   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, si e' reso aggiudicatario  di  una  commessa
          nei confronti di un ente  pubblico  al  quale  il  predetto
          consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del  comma
          1 dell'art. 17-ter del presente decreto. L'efficacia  della
          disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata al
          rilascio,  da  parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,
          dell'autorizzazione  di  una  misura  di  deroga  ai  sensi
          dell'art. 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
          del 28 novembre 2006, e successive modificazioni; 
              b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'art. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come  sostituita,
          da ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze  28
          dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  303
          del 30 dicembre 1995; 
              c) alle cessioni di  console  da  gioco,  tablet  PC  e
          laptop, nonche' alle cessioni  di  dispositivi  a  circuito
          integrato,  quali  microprocessori  e  unita'  centrali  di
          elaborazione, effettuate prima della loro installazione  in
          prodotti destinati al consumatore finale; 
              d) (Abrogata). 
              d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas  a
          effetto  serra  definite   all'art.   3   della   direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, e successive modificazioni,  trasferibili  ai
          sensi dell'art. 12 della medesima direttiva  2003/87/CE,  e
          successive modificazioni; 
              d-ter) ai trasferimenti di  altre  unita'  che  possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
              d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a
          un soggetto passivo-rivenditore ai sensi  dell'art.  7-bis,
          comma 3, lettera a); 
              d-quinquies) (Abrogata). 
              Le disposizioni del  quinto  comma  si  applicano  alle
          ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
          e delle finanze, con propri decreti, in base agli  articoli
          199 e 199-bis della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
          del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura  speciale
          del meccanismo di reazione rapida di cui  all'art.  199-ter
          della stessa  direttiva,  ovvero  individuate  con  decreto
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  nei  casi,   diversi   da   quelli
          precedentemente indicati, in cui necessita il  rilascio  di
          una misura speciale di deroga ai sensi dell'art. 395  della
          citata direttiva 2006/112/CE. 
              Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b),  c),
          d-bis),  d-ter)  e  d-quater),  del  presente  articolo  si
          applicano alle operazioni effettuate fino  al  31  dicembre
          2018. 
              Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile,
          su richiesta dell'amministrazione competente, gli  elementi
          utili ai fini della predisposizione delle  richieste  delle
          misure  speciali  di  deroga  di  cui  all'art.  395  della
          direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo
          di reazione rapida di cui  all'art.  199-ter  della  stessa
          direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti informativi da
          rendere obbligatoriamente nei confronti  delle  istituzioni
          europee  ai  sensi  dell'art.   199-bis   della   direttiva
          2006/112/CE.».