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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 25

Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. (16G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal: 25-5-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre 2013 recante  modifica
della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
sull'armonizzazione degli  obblighi  di  trasparenza  riguardanti  le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativa  al  prospetto   da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari, e la direttiva  2007/14/CE  della  Commissione,
che stabilisce le modalita' di applicazione  di  talune  disposizioni
della direttiva 2004/109/CE; 
  Vista la direttiva 2013/34/UE del 26  giugno  2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio,  ai  bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE  e  83/349/CEE
del Consiglio; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2014 in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 5 e l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  139,  recante
attuazione   della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di
quello consolidato per le societa' di capitali e gli  altri  soggetti
individuati dalla legge; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera w) e' sostituita  dalla  seguente:  «w)  "emittenti
quotati": i  soggetti,  italiani  o  esteri,  inclusi  i  trust,  che
emettono strumenti finanziari quotati  in  un  mercato  regolamentato
italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle  negoziazioni
in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali  valori  non  sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;»; 
    b) alla lettera w-quater): 
      1) al numero 1) la parola: «le» e' sostituita  dalla  seguente:
«gli» e le parole: «della Comunita' europea, aventi sede  in  Italia»
sono sostituite dalle seguenti:  «dell'Unione  europea,  aventi  sede
legale in Italia»; 
      2) al numero 2) le parole:  «della  Comunita'  europea,  aventi
sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea,
aventi sede legale in Italia»; 
      3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3)  gli  emittenti
valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in  uno
Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati  membri  in  cui  i  propri
valori  mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato. La scelta dello Stato membro  d'origine  resta  valida
salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo  Stato  membro  d'origine
((ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato)) tale scelta;»; 
      4) al numero 4), dopo le parole: «aventi sede» e'  inserita  la
seguente: «legale», al secondo periodo le parole: «come Stato membro»
sono soppresse e, al  terzo  periodo,  le  parole:  «della  Comunita'
europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'Unione  europea,  o
salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui
ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera»; 
      5) dopo il numero 4)  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis)  gli
emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori  mobiliari  non  sono
piu' ammessi alla negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  dello
Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri  Stati  membri  e,  se  del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto  l'Italia
come nuovo Stato membro d'origine;»; 
    c)  la  lettera  w-quater.1)  e'   sostituita   dalla   seguente:
«w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da  altre  disposizioni  di
legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate,  il  cui
fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione  delle
proprie azioni, sia inferiore a  300  milioni  di  euro,  ovvero  che
abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500  milioni  di
euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato entrambi i predetti limiti  per  tre  anni  consecutivi.  La
Consob stabilisce con regolamento  le  disposizioni  attuative  della
presente lettera, incluse le modalita' informative  cui  sono  tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero  alla  perdita  della
qualifica di PMI. La Consob sulla  base  delle  informazioni  fornite
dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il  proprio  sito
internet.». 
  2. All'articolo 62, comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) le parole: «e degli strumenti finanziari» sono
soppresse; 
    b) dopo la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:  «a-bis)  le
condizioni e le modalita'  di  ammissione  alla  quotazione,  nonche'
quelle relative  all'ammissione  alle  negoziazioni  degli  strumenti
finanziari e alla loro esclusione e sospensione  dalla  quotazione  e
dalle negoziazioni;». 
  3. All'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la sospensione  degli
strumenti finanziari» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione  e
dalle negoziazioni»; 
    b) al comma 1-bis, lettera a),  dopo  le  parole:  «decisioni  di
ammissione» sono inserite le seguenti: «alle negoziazioni» e dopo  le
parole:  «e  di  esclusione»  sono  inserite  le   seguenti:   «dalle
negoziazioni»; 
    c) al comma 1-ter, dopo le parole: «L'ammissione, l'esclusione  e
la sospensione» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione e». 
  4. Dopo l'articolo 91 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' inserito il seguente: 
    «Art. 91-bis (Comunicazione dello Stato membro d'origine).  -  1.
Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1,  lettera  w-quater),  gli
emittenti  comunicano  lo  Stato  membro  d'origine  in   conformita'
all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate  dalla  Consob  con
regolamento. La medesima comunicazione e' effettuata  alle  autorita'
competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la  sede  legale,
ove applicabile, nonche' alle autorita' competenti dello Stato membro
d'origine e degli Stati membri ospitanti. 
    2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1,  comma  1,  lettera
w-quater), numeri 3), 4)  e  4-bis),  che  non  hanno  effettuato  la
comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla  data
in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla  negoziazione,  per
la  prima  volta  nell'Unione  europea,  unicamente  in  un   mercato
regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine  e'  l'Italia.  Per
gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione  in  mercati
regolamentati di piu' Stati  membri,  inclusa  l'Italia,  in  assenza
della comunicazione richiesta dal comma  1,  sia  l'Italia  che  tali
altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla
successiva scelta e relativa comunicazione.». 
  5. All'articolo 93-bis, comma 1, lettera f),  n.  3),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le  parole:  «2003/71/CE»  sono
sostituite dalle seguenti: «2013/50/UE»  e  le  parole:  «qualora  lo
Stato membro d'origine  non  fosse  stato  determinato  da  una  loro
scelta;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti circostanze:
3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato  da
una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera
i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE». 
  6. All'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 
  7. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le  parole:  «centoventi  giorni»  sono  sostituite
dalla seguenti: «quattro mesi»; 
    b) al comma 1-ter le parole: «e alla societa' di revisione»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al revisore legale o alla  societa'  di
revisione legale»; 
    c) al comma 2 le parole: «Entro sessanta  giorni  dalla  chiusura
del  primo  semestre  dell'esercizio,  gli»  sono  sostituite   dalla
seguente: «Gli» e dopo le parole: «Stato membro d'origine pubblicano»
sono inserite le seguenti: «, quanto prima possibile e comunque entro
tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio,»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con il  regolamento
di cui al  comma  6,  la  Consob  puo'  disporre,  nei  confronti  di
emittenti aventi l'Italia come Stato membro  d'origine,  inclusi  gli
enti finanziari, l'obbligo  di  pubblicare  informazioni  finanziarie
periodiche aggiuntive consistenti al  piu'  in:  a)  una  descrizione
generale della situazione  patrimoniale  e  dell'andamento  economico
dell'emittente  e  delle  sue  imprese  controllate  nel  periodo  di
riferimento; b) una illustrazione  degli  eventi  rilevanti  e  delle
operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro
incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente  e  delle  sue
imprese controllate.»; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi  di  cui
al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto  effettuata
ai sensi dell'articolo 14, comma 24-quater, della legge  28  novembre
2005,  n.  246.  Quest'ultima,   in   conformita'   alla   disciplina
comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave  comparatistica,
la sussistenza delle seguenti condizioni: 
      a)  le  informazioni  finanziarie  periodiche  aggiuntive   non
comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e  medi
emittenti interessati; 
      b)  il  contenuto  delle  informazioni  finanziarie  periodiche
aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori  che  contribuiscono
alle decisioni di investimento assunte dagli investitori; 
      c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive  richieste
non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al  rendimento
a breve termine degli emittenti e non  incidono  negativamente  sulle
possibilita' di accesso dei  piccoli  e  medi  emittenti  ai  mercati
regolamentati.»; 
    f) al comma 6, all'alinea, la parola: «comunitaria» e' sostituita
dalla seguente:  «europea»  e  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei documenti
di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali  informazioni  aggiuntive  di
cui al comma 5;». 
  8. Dopo l'articolo 154-ter  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art. 154-quater (Trasparenza dei pagamenti ai governi). - 1. Gli
emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come  Stato  membro  d'origine,
operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere
h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano,
nel proprio sito internet e con le  altre  modalita'  previste  dalla
Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta
in conformita' alle disposizioni contenute nel Capo  I  del  medesimo
decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. 
    2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un
periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione. 
    3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.». 
  9. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  nei  confronti  delle
societa'  quotate  nei  mercati   regolamentati   che   omettono   le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera  a),
si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante  la  persona  giuridica
responsabile della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a
euro dieci milioni, ovvero, se superiore, fino al  cinque  per  cento
del fatturato complessivo annuo.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma  1,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera  a),  salvo
che il fatto  costituisca  reato,  nei  confronti  dei  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione  o  di  controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia  contribuito  a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o
dell'ente, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile
della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a
euro due milioni.»; 
    c) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il  seguente:  «1-quater.  Nei
casi  di  inosservanza  dell'ordine  di   eliminare   le   infrazioni
contestate e di astenersi  dal  ripeterle,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione  originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto
per le persone giuridiche nei  confronti  delle  quali  e'  accertata
l'inosservanza dell'ordine, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro due  milioni  nei  confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo, nonche' del personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da  parte  della
persona giuridica.». 
  10. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il  fatto
costituisca reato, nei confronti di  societa',  enti  o  associazioni
tenuti a effettuare le comunicazioni  previste  dagli  articoli  114,
114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi
di cui all'articolo 115-bis  per  l'inosservanza  delle  disposizioni
degli articoli medesimi o delle relative disposizioni  attuative,  si
applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante  la  persona  giuridica
responsabile della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  a
euro dieci milioni, o se superiore  fino  al  cinque  per  cento  del
fatturato complessivo annuo.»; 
    b) dopo il  comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:  «1.1.  Se  le
comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica,
salvo che il fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  violazione  si
applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra  la  causa
di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, le seguenti misure
e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile
della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  a
euro due milioni. 
      1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo, nonche' del personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
contribuito a determinare dette violazioni  da  parte  della  persona
giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo  190-bis,
comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative  previste  dal  comma
1.1.»; 
    c) al comma 1-quater le parole: «La stessa  sanzione  di  cui  al
comma 1 e' applicabile» sono sostituite dalle  seguenti:  «Le  stesse
sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il  fatto
costituisca reato, nei casi di omissione  delle  comunicazioni  delle
partecipazioni  rilevanti   e   dei   patti   parasociali   previste,
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122,  commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli  articoli
120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122,  comma  4,  nei  confronti  di
societa', enti o associazioni, si  applicano  le  seguenti  misure  e
sanzioni amministrative: 
      a)   una   dichiarazione   pubblica   indicante   il   soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a
euro dieci milioni, o, se superiore, fino al  cinque  per  cento  del
fatturato complessivo annuo.»; 
    e) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2.1. Salvo  che  il
fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate  nel  comma  2
sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano
le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile
della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a
euro due milioni. 
      2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo, nonche' del personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
contribuito a determinare dette violazioni  da  parte  della  persona
giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo  190-bis,
comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative  previste  dal  comma
2.1. 
      2.3.  Nei  casi  di  ritardo   delle   comunicazioni   previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4,  non  superiore  a  due  mesi,
l'importo minimo edittale delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
indicate nei commi 2 e 2.1 e' pari a euro cinquemila. 
      2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa e' superiore  ai  limiti  massimi
edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del  presente  articolo,
la sanzione amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino  al  doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile.»; 
    f) il comma 2-bis e' soppresso; 
    g) al comma 3 le parole: «La sanzione indicata nel comma 2, primo
periodo, si» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a  euro  un  milione  e
cinquecentomila»; 
    h) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il  seguente:  «3-quater.  Nel
caso di violazione degli ordini previsti  dal  presente  articolo  si
applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.». 
  11. All'articolo 194-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo le  parole:  «Nella  determinazione»  sono
inserite le seguenti: «del tipo e». 
  12. All'articolo 194-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «115-bis» sono soppresse. 
  13. All'articolo 194-quinquies, comma 1, lettera  c),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  parole:  «comma  1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1.1 e 1.2,» e le parole:  «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,». 
  14. All'articolo 195-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 158,  le  parole:  «nel  Bollettino»
sono soppresse e dopo le parole:  «della  Consob»  sono  inserite  le
seguenti: «, in conformita' alla normativa europea di riferimento.».