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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 febbraio 2016, n. 22

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di attuario. (16G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2016
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-3-2016
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  attuativo
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, che agli  articoli  5,
11, 22, 23 e 24 prevede che,  in  regime  di  libera  prestazione  di
servizi,  in  caso  di  differenze  sostanziali  tra  le   qualifiche
professionali del prestatore e la formazione  richiesta  dalle  norme
nazionali, nella misura in cui tale differenza sia  tale  da  nuocere
alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore  possa
colmare tali differenze attraverso il superamento  di  una  specifica
prova attitudinale per l'accesso alla  professione  di  attuario,  da
disciplinare  mediante   decreto   del   Ministro   della   giustizia
relativamente allo svolgimento, alla conclusione,  all'esecuzione  ed
alla valutazione delle misure compensative; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota dell'11 novembre 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007,
n.  206,   attuativo   della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
riconoscimento  delle   qualifiche   professionali,   nonche'   della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania; 
    b) «decreto di  riconoscimento»,  il  decreto  di  riconoscimento
adottato dal direttore generale  della  giustizia  civile  presso  il
Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16,  comma  6,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
    c)  «richiedente»,  il  professionista  che  domanda,   ai   fini
dell'esercizio  della  professione  di   attuario   in   Italia,   il
riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza
attestante  una  formazione  professionale   al   cui   possesso   la
legislazione del medesimo Stato  subordina  l'esercizio  o  l'accesso
alla  professione  ovvero  il  prestatore  di  servizi  temporaneo  e
occasionale nella ipotesi  di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
    d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale degli attuari. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17.(Regolamenti). - Commi 1. e 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Commi da 4. a 4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24
          del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione
          della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
          qualifiche   professionali,   nonche'    della    direttiva
          2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
          circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di
          Bulgaria e Romania): 
              «Art. 5. (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento per le  politiche  giovanili  e  le  attivita'
          sportive,  per  le  attivita'  che  riguardano  il  settore
          sportivo ed,  in  particolare,  quelle  esercitate  con  la
          qualifica di professionista sportivo; 
                b)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del  turismo,
          per le attivita' che riguardano il settore turistico; 
                c) il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g); 
                d)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
                e) il Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
                f) il Ministero  della  pubblica  istruzione,  per  i
          docenti di scuole dell'infanzia,  primaria,  secondaria  di
          primo grado e  secondaria  superiore  e  per  il  personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; 
                g) il Ministero dell'universita' e della ricerca  per
          il  personale  ricercatore  e   per   le   professioni   di
          architetto,   pianificatore   territoriale,    paesaggista,
          conservatore  dei  beni   architettonici   ed   ambientali,
          architetto junior e pianificatore junior; 
                h) il Ministero dell'universita' e della ricerca  per
          ogni altro caso relativamente  a  professioni  che  possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'articolo 19, comma 1,  lettere  d)
          ed e), salvo quanto previsto alla lettera c); 
                i) il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          per le attivita' afferenti al settore del restauro e  della
          manutenzione dei beni culturali,  secondo  quanto  previsto
          dai  commi  7,  8  e  9  dell'  articolo  29  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  a),
          b) e c); 
                m) le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano per le professioni  per  le
          quali  sussiste  competenza   esclusiva,   ai   sensi   dei
          rispettivi statuti. 
              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento per le  politiche  giovanili  e  le  attivita'
          sportive, per le attivita' di cui  all'allegato  IV,  Lista
          III, punto 4), limitatamente alle  attivita'  afferenti  al
          settore sportivo; 
                b)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  II
          e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f); 
                c) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
                d) il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche  e
          musei; 
                e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), classe ex 851 e 855; 
                f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.». 
              «Art. 11. (Verifica preliminare). - 1. Nel  caso  delle
          professioni regolamentate aventi ripercussioni  in  materia
          di pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
          beneficiano del riconoscimento ai  sensi  del  titolo  III,
          capo IV, all'atto della prima  prestazione  di  servizi  le
          Autorita' di cui all'articolo 5 possono  procedere  ad  una
          verifica  delle  qualifiche  professionali  del  prestatore
          prima della prima prestazione di servizi. 
              2.   La   verifica   preliminare   e'    esclusivamente
          finalizzata ad evitare danni  gravi  per  la  salute  o  la
          sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza  di
          qualifica professionale del prestatore. 
              3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione  e
          dei  documenti  che  la  corredano,  l'autorita'   di   cui
          all'articolo  5  informa  il  prestatore   che   non   sono
          necessarie verifiche preliminari, ovvero  comunica  l'esito
          del controllo ovvero, in caso di difficolta' che  causi  un
          ritardo, il motivo del ritardo e la  data  entro  la  quale
          sara' adottata la decisione definitiva, che  in  ogni  caso
          dovra'  essere  adottata  entro   il   secondo   mese   dal
          ricevimento della documentazione completa. 
              4. In caso di differenze sostanziali tra le  qualifiche
          professionali del  prestatore  e  la  formazione  richiesta
          dalle norme nazionali, nella misura in cui tale  differenza
          sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla  sanita'
          pubblica,  il  prestatore  puo'  colmare  tali   differenze
          attraverso  il   superamento   di   una   specifica   prova
          attitudinale, con oneri a carico  dell'interessato  secondo
          quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi
          deve poter essere effettuata entro il mese successivo  alla
          decisione adottata in applicazione del comma 3. 
              5.   In   mancanza   di   determinazioni    da    parte
          dell'autorita' competente  entro  il  termine  fissato  nei
          commi precedenti, la prestazione  di  servizi  puo'  essere
          effettuata.». 
              «Art. 22. (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
          di  cui  al  presente  capo  puo'  essere  subordinato   al
          compimento di un tirocinio di adattamento non  superiore  a
          tre  anni  o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
          richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                a) se la durata della formazione da  lui  seguita  ai
          sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno
          un anno a quella richiesta in Italia; 
                b)  se  la  formazione  ricevuta   riguarda   materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                c) se la professione regolamentata include una o piu'
          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la differenza e'  caratterizzata  da  una
          formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e
          relativa  a  materie  sostanzialmente  diverse  da   quelle
          dell'attestato di competenza o del titolo di formazione  in
          possesso del richiedente. 
              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
              3.  Con  decreto  dell'autorita'  competente   di   cui
          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
              4. Nei casi di cui al  comma  1  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale se: 
                a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo  18,
          lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1,  lettera  d),  per
          quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri professionali e per gli infermieri specializzati
          in possesso di  titoli  di  formazione  specialistica,  che
          seguono la formazione che  porta  al  possesso  dei  titoli
          elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma
          1, lettera g); 
                b) riguarda casi di cui  all'articolo  18,  comma  1,
          lettera a), per  quanto  riguarda  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e
          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante. 
              6. L'applicazione del comma 1 comporta  una  successiva
          verifica sull'eventuale esperienza professionale  attestata
          dal richiedente al  fine  di  stabilire  se  le  conoscenze
          acquisite nel corso di detta  esperienza  professionale  in
          uno Stato membro o in un Paese  terzo  possano  colmare  la
          differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
              7. Con decreto del  Ministro  interessato,  sentiti  il
          Ministro per le politiche europee e i  Ministri  competenti
          per  materia,  osservata  la   procedura   comunitaria   di
          preventiva comunicazione agli altri  Stati  membri  e  alla
          Commissione  contenente  adeguata   giustificazione   della
          deroga, possono essere individuati altri casi per  i  quali
          in  applicazione  del  comma  1  e'  richiesta   la   prova
          attitudinale. 
              8. Il decreto di cui al comma 7 e'  efficace  tre  mesi
          dopo la sua comunicazione alla Commissione europea,  se  la
          stessa  nel  detto  termine   non   chiede   di   astenersi
          dall'adottare la deroga.». 
              «Art.   23.   (Tirocinio   di   adattamento   e   prova
          attitudinale). - 1. Nei casi di  cui  all'articolo  22,  la
          durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento  e
          della  prova  attitudinale  sono  stabilite  dall'Autorita'
          competente a seguito della Conferenza  di  servizi  di  cui
          all'articolo 16,  se  convocata.  In  caso  di  valutazione
          finale sfavorevole il tirocinio puo' essere  ripetuto.  Gli
          obblighi, i diritti e i benefici sociali  di  cui  gode  il
          tirocinante  sono  stabiliti   dalla   normativa   vigente,
          conformemente al diritto comunitario applicabile. 
              2. La prova  attitudinale  si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
              3.  Ai  fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5  predispongono  un  elenco
          delle  materie  che,  in  base  ad  un  confronto  tra   la
          formazione richiesta  sul  territorio  nazionale  e  quella
          posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai  titoli
          di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
          scegliere tra quelle che  figurano  nell'elenco  e  la  cui
          conoscenza  e'  una   condizione   essenziale   per   poter
          esercitare la professione sul territorio  dello  Stato.  Lo
          status  del  richiedente  che   desidera   prepararsi   per
          sostenere  la  prova  attitudinale   e'   stabilito   dalla
          normativa vigente.». 
              «Art. 24. (Esecuzione delle misure compensative). -  1.
          Con riferimento all'articolo 5, comma 1,  con  decreto  del
          Ministro competente ai sensi dell' articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  definite,  con
          riferimento  alle   singole   professioni,   le   procedure
          necessarie per assicurare lo svolgimento,  la  conclusione,
          l'esecuzione e la valutazione  delle  misure  di  cui  agli
          articoli 23 e 11.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: 
              «Art. 16. (Procedura di  riconoscimento  in  regime  di
          stabilimento). - Commi da 1. a 5. (Omissis). 
              6. Sul riconoscimento provvede  l'autorita'  competente
          con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre  mesi
          dalla presentazione della documentazione completa da  parte
          dell'interessato. Il decreto e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni  di
          cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine
          e' di quattro mesi. 
              Commi da 7. a 10. (Omissis).». 
              - Per il testo  dell'articolo  11  del  citato  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.