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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016, n. 17

Regolamento recante disposizioni sulle modalità di funzionamento della Conferenza dei capi dipartimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. (16G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2016
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal: 27-2-2016
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  3,  comma  6,  del   predetto
regolamento che istituisce la  Conferenza  dei  Capi  dipartimento  e
stabilisce che con decreto  ministeriale  ne  siano  disciplinate  le
modalita' di funzionamento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  24  settembre
2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 9 ottobre 2015, ai sensi del citato  articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Conferenza»: la  Conferenza  dei  capi  dipartimento  di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 15 giugno 2015, n. 84; 
    b) «Ministro»: il Ministro della giustizia; 
    c) «Ministero»: il Ministero della giustizia. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  6,  del
          Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
          2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
          delle dotazioni organiche): 
              «Art. 3. Capo del dipartimento. 
              Commi da 1. a 5. (Omissis). 
              6.  Al   fine   del   coordinamento   delle   attivita'
          dipartimentali  relative  alle  competenze  di   cui   agli
          articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere  b),
          c), e), f) e 7 comma 2 lettera  b)  e  alle  politiche  del
          personale e' istituita la Conferenza dei capi  dipartimento
          con compiti di programmazione, indirizzo  e  controllo.  La
          Conferenza  e'  convocata  dal  Ministro,  che  puo'  anche
          presiederla ed e' composta dal Capo di gabinetto e dai Capi
          dipartimento.   Le   modalita'   di   funzionamento   della
          Conferenza sono stabilite con decreto  del  Ministro.  Alle
          riunioni  della  Conferenza,  possono  essere  chiamati   a
          partecipare   il   Capo   dell'Ispettorato   generale   del
          Ministero,  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo  nonche'  i
          dirigenti generali ai quali sono  affidate  responsabilita'
          nei  settori  riguardanti  le  materie  di  cui  al   primo
          periodo.».