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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 222

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria. (16G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2016
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 5-2-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
  Visto l'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  30
maggio 2008; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  Statuto  della  Regione  siciliana,  espresse
nella riunione del 12 ottobre 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, della salute,  dell'economia
e  delle  finanze  e   per   la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                          Ambito operativo 
 
  1.  La  Regione  siciliana  esercita,   nell'ambito   del   proprio
territorio,  le  attribuzioni  degli  organi   statali   centrali   e
periferici  nella  materia  della  sanita'  penitenziaria,  a   norma
dell'articolo 20 in relazione all'articolo 17, lettere b) e c), dello
Statuto. 
  2. Il presente decreto disciplina le  modalita',  i  criteri  e  le
procedure per il trasferimento al Servizio  sanitario  della  regione
delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti  di  lavoro,  delle  risorse
finanziarie, delle attrezzature, arredi e beni  strumentali  relativi
alla sanita' penitenziaria. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455
          (Approvazione dello statuto della  Regione  siciliana),  di
          seguito «statuto», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) e convertito  in
          legge costituzionale dalla legge 26 febbraio  1948,  n.  2,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2008)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,  n.  300,  supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 2, comma 283, e' il seguente: 
              «283. Al fine di dare completa attuazione  al  riordino
          della medicina penitenziaria di cui al decreto  legislativo
          22  giugno  1999,  n.  230,  e  successive   modificazioni,
          comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
          minorili, nei Centri di prima accoglienza, nelle  comunita'
          e negli Ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
              a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale  di
          tutte  le  funzioni  sanitarie  svolte   dal   Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
          disposto dall'Autorita' giudiziaria; 
              b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni
          vigenti   in   materia,   previa   concertazione   con   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  per
          il  trasferimento  al  Servizio  sanitario  nazionale   dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
              c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il
          successivo riparto tra le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano  delle  risorse  finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
              d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi  e
          dei  beni  strumentali  di  proprieta'   del   Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
              e) i criteri per la ripartizione tra le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° aprile 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          maggio 2008, n. 126, reca:  «Modalita'  e  criteri  per  il
          trasferimento  al  Servizio   sanitario   nazionale   delle
          funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,  delle  risorse
          finanziarie e delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in
          materia di sanita' penitenziaria.». 
              - L'art. 43 dello statuto prevede che  una  commissione
          paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario
          della Sicilia e dal Governo dello  Stato,  determinera'  le
          norme transitorie relative al passaggio degli uffici e  del
          personale dello Stato alla regione, nonche'  le  norme  per
          l'attuazione del presente statuto. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 17 dello statuto e' il seguente: 
              «Art. 17. Entro i  limiti  dei  principi  ed  interessi
          generali  cui  si  informa  la  legislazione  dello  Stato,
          l'Assemblea regionale puo',  al  fine  di  soddisfare  alle
          condizioni  particolari  ed  agli  interessi  propri  della
          regione, emanare leggi, anche  relative  all'organizzazione
          dei servizi,  sopra  le  seguenti  materie  concernenti  la
          regione: 
              a) comunicazioni e  trasporti  regionali  di  qualsiasi
          genere; 
              b) igiene e sanita' pubblica; 
              c) assistenza sanitaria; 
              d) istruzione media e universitaria; 
              e) disciplina del credito, delle  assicurazioni  e  del
          risparmio; 
              f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza
          ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti  dalle
          leggi dello Stato; 
              g) annona; 
              h) assunzione di pubblici servizi; 
              i) tutte le altre  materie  che  implicano  servizi  di
          prevalente interesse regionale.».