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DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1 (Raccolta 2016) (1)

Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. (16G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2016
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-1-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la  direttiva  di  esecuzione  2014/58/UE  della  Commissione
europea del 16 aprile 2014 che istituisce, a  norma  della  direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per  la
tracciabilita' degli articoli pirotecnici; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2013/29/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 giugno  2013,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di articoli pirotecnici, con la  quale  si  e'  proceduto
alla  rifusione  della  direttiva   2007/23/CE   ed   alla   relativa
conseguente abrogazione; 
  Visto il decreto  legislativo  29  luglio  2015,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva  2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  reca  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
recante  procedura  di  informazione  nel  settore  delle   norme   e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del  22  giugno  1998,  modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20 luglio 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della difesa e dello  sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  istituisce  un  sistema  armonizzato  di
tracciabilita' degli articoli pirotecnici  rientranti  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo 29  luglio  2015,  n.  123,  che
garantisce la loro identificazione e quella dei fabbricanti in  tutte
le fasi della catena di fornitura. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'art.1 e dell'Allegato  B  della  legge  9
          luglio 2015, n.114 (Delega al Governo  per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
              "Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive europee) 
              1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234". 
              "Allegato B 
              (articolo 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva  89/391/CEE)
          e  che  abroga  la   direttiva   2004/40/CE   (termine   di
          recepimento 1° luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1° luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1°giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento) 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015)." 
              La direttiva 2014/58/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
          aprile 2014, n. L 115. 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              La direttiva 2013/29/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
          giugno 2013, n. L 178. 
              Il  decreto  legislativo  29  luglio   2015,   n.   123
          (Attuazione   della   direttiva   2013/29/UE    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alla messa a disposizione sul mercato di  articoli
          pirotecnici) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          agosto 2015, n. 186. 
              Il  Regolamento  (CE)  765/2008  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218 
              La  Decisione  n.  768/2008/CE  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L 263 
              Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n.  773  (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              Il Regio Decreto 6 maggio 1940,  n.  635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O. 
              La  legge   21   giugno   1986,   n.   317   (Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio  1998)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151 
 
          Note all'art. 1: 
              Il  testo  degli  articoli  8,  9  e  17  del   decreto
          legislativo 29 luglio, 2015 n. 123, citato nelle note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              "Art.  8  (Etichettatura  degli  articoli   pirotecnici
          diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli) 
              1.  I   fabbricanti   assicurano   che   gli   articoli
          pirotecnici  diversi  dagli  articoli  pirotecnici  per   i
          veicoli siano etichettati, in modo  visibile,  leggibile  e
          indelebile.  Tale   etichettatura   deve   essere   chiara,
          comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana. 
              2. L'etichetta  degli  articoli  pirotecnici  comprende
          almeno le informazioni sul fabbricante di cui  all'articolo
          6, comma 6, e, qualora il  fabbricante  non  sia  stabilito
          nell'Unione europea,  le  informazioni  sul  fabbricante  e
          sull'importatore di cui, rispettivamente,  all'articolo  6,
          comma 6, e all'articolo 10, comma 3,  il  nome  e  il  tipo
          dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e
          il suo numero di prodotto, di lotto o di  serie,  i  limiti
          minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita  di  cui
          all'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per
          l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio  delle
          categorie F3 e F4 nonche', se del caso, la distanza  minima
          di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto  esplosivo
          netto (NEC). 
              3. I fuochi d'artificio sono  inoltre  corredati  delle
          seguenti informazioni minime: 
              a) categoria F1: se del caso, «da  usarsi  soltanto  in
          spazi  aperti»  e  indicazione  della  distanza  minima  di
          sicurezza; 
              b) categoria F2: «da usarsi soltanto in  spazi  aperti»
          e, se del caso, indicazione della distanza minima  o  delle
          distanze minime di sicurezza; 
              c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e
          indicazione della distanza minima o delle  distanze  minime
          di sicurezza; 
              d) categoria F4: «puo' essere usato  esclusivamente  da
          persone con conoscenze specialistiche» e indicazione  della
          distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 
              4.  Gli  articoli  pirotecnici  teatrali  indicano   le
          seguenti informazioni minime: 
              a) categoria T1: se del caso, «da  usarsi  soltanto  in
          spazi aperti» e indicazione della distanza minima  o  delle
          distanze minime di sicurezza; 
              b) categoria T2: «puo' essere usato  esclusivamente  da
          persone con conoscenze specialistiche» e indicazione  della
          distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 
              5. Se l'articolo pirotecnico non  presenta  uno  spazio
          sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei
          commi da  2  a  4  le  informazioni  sono  riportate  sulla
          confezione minima di vendita." 
              "Art. 9 (Etichettatura di articoli  pirotecnici  per  i
          veicoli) 
              1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli
          riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo
          6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il
          suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di
          lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni  in  materia
          di sicurezza. 
              2.  Se  l'articolo  pirotecnico  per  autoveicoli   non
          presenta spazio sufficiente per soddisfare i  requisiti  di
          etichettatura di cui al comma 1, le informazioni  richieste
          sono apposte sulla confezione. 
              3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita,
          nella lingua da loro richiesta, una scheda con  i  dati  di
          sicurezza  per  l'articolo  pirotecnico  per   autoveicoli,
          compilata in conformita' dell'allegato II  del  regolamento
          (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 18 dicembre  2006,  concernente  la  registrazione,  la
          valutazione,  l'autorizzazione  e  la   restrizione   delle
          sostanze  chimiche  (REACH),  che   istituisce   un'Agenzia
          europea per le sostanze chimiche. 
              4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di
          cui al comma 2 e' anche apposta  sulla  confezione  esterna
          costituente l'imballaggio degli  articoli  pirotecnici  per
          autoveicoli." 
              "Art. 17 (Procedure di valutazione della conformita') 
              1.  Gli  articoli  pirotecnici  devono   soddisfare   i
          requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 
              2. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,
          lettere g), h) e i), e' vietato detenere, utilizzare, porre
          in  vendita  o  cedere  a  qualsiasi  titolo,  trasportare,
          importare  od  esportare  articoli  che  sono  privi  della
          marcatura CE e che non hanno  superato  la  valutazione  di
          conformita' di cui all'allegato II. 
              3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli
          pirotecnici  il  fabbricante  applica  una  delle  seguenti
          procedure di cui all'allegato II: 
              a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie: 
              1) esame UE  del  tipo  (modulo  B)  e,  a  scelta  del
          fabbricante, una delle seguenti procedure: 
              1.1) conformita' al tipo basata sul  controllo  interno
          della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto
          controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 
              1.2) conformita' al tipo basata  sulla  garanzia  della
          qualita' del processo di produzione (modulo D); 
              1.3) conformita'  al  tipo  basata  sulla  garanzia  di
          qualita' del prodotto (modulo E); 
              2) conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'
          del prodotto (modulo H) nella misura in  cui  la  procedura
          riguardi fuochi d'artificio di categoria F4; 
              b)  per  gli  articoli  pirotecnici  da  realizzare  in
          produzione  unica,  conformita'   basata   sulla   verifica
          dell'esemplare unico (modulo G)."