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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2016
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vigente al 24/02/2021
Testo in vigore dal: 20-1-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25  ottobre  2012,  che  istituisce  norme  minime  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e  in
particolare l'articolo 1 nonche' l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al codice di procedura penale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 90: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Quando vi  e'  incertezza  sulla  minore  eta'  della
persona offesa dal reato,  il  giudice  dispone,  anche  di  ufficio,
perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore  eta'
e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni
processuali.»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi  congiunti  di  essa»,
sono aggiunte le seguenti: «o da  persona  alla  medesima  legata  da
relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»; 
    b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 90-bis. (Informazioni alla persona  offesa).  -  1.  Alla
persona offesa, sin dal primo contatto  con  l'autorita'  procedente,
vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile,  informazioni  in
merito: 
        a) alle modalita' di presentazione degli atti di  denuncia  o
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo,
al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del  processo  e
della imputazione e,  ove  costituita  parte  civile,  al  diritto  a
ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; 
        b) alla facolta' di ricevere comunicazione  dello  stato  del
procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2; 
        c) alla  facolta'  di  essere  avvisata  della  richiesta  di
archiviazione; 
        d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale  e  del
patrocinio a spese dello Stato; 
        e)    alle    modalita'    di    esercizio    del     diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; 
        f) alle eventuali misure di  protezione  che  possono  essere
disposte in suo favore; 
        g) ai diritti  riconosciuti  dalla  legge  nel  caso  in  cui
risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello  in
cui e' stato commesso il reato; 
        h) alle modalita' di contestazione  di  eventuali  violazioni
dei propri diritti; 
        i) alle autorita' cui rivolgersi  per  ottenere  informazioni
sul procedimento; 
        l) alle  modalita'  di  rimborso  delle  spese  sostenute  in
relazione alla partecipazione al procedimento penale; 
        m) alla possibilita' di chiedere il  risarcimento  dei  danni
derivanti da reato; 
        n) alla possibilita' che il  procedimento  sia  definito  con
remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale,  ove
possibile, o attraverso la mediazione; 
        o) alle facolta' ad essa spettanti nei  procedimenti  in  cui
l'imputato formula richiesta  di  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova o in quelli  in  cui  e'  applicabile  la  causa  di
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; 
        p) alle strutture sanitarie  presenti  sul  territorio,  alle
case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio. 
      Art.    90-ter. (Comunicazioni    dell'evasione     e     della
scarcerazione). - 1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  299,  nei
procedimenti per delitti commessi  con  violenza  alla  persona  sono
immediatamente  comunicati  alla  persona  offesa   che   ne   faccia
richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria,  i  provvedimenti
di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva,
ed e' altresi' data tempestiva  notizia,  con  le  stesse  modalita',
dell'evasione dell'imputato in stato  di  custodia  cautelare  o  del
condannato,  nonche'  della  volontaria  sottrazione   dell'internato
all'esecuzione  della  misura  di  sicurezza  detentiva,  salvo   che
risulti, anche nella ipotesi di cui  all'articolo  299,  il  pericolo
concreto di un danno per l'autore del reato. 
      Art. 90-quater.  (Condizione di particolare vulnerabilita').  -
1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione
di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta,  oltre
che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di  deficienza  psichica,
dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si
procede. Per la valutazione della condizione si  tiene  conto  se  il
fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale,
se e' riconducibile  ad  ambiti  di  criminalita'  organizzata  o  di
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani,  se
si caratterizza per finalita' di discriminazione,  e  se  la  persona
offesa   e'   affettivamente,   psicologicamente   o   economicamente
dipendente dall'autore del reato.»; 
    c) al comma 4 dell'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «La  riproduzione  audiovisiva  delle  dichiarazioni  della
persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni
caso  consentita,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi  di  assoluta
indispensabilita'.»; 
    d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente: 
      «Art. 143-bis. (Altri  casi  di  nomina  dell'interprete).-  1.
L'autorita' procedente nomina un interprete quando  occorre  tradurre
uno scritto in lingua straniera  o  in  un  dialetto  non  facilmente
intellegibile ovvero quando la persona che  vuole  o  deve  fare  una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La  dichiarazione  puo'
anche essere fatta per iscritto  e  in  tale  caso  e'  inserita  nel
verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 
      2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di  cui  all'articolo
119, l'autorita' procedente nomina, anche  d'ufficio,  un  interprete
quando occorre procedere all'audizione della persona offesa  che  non
conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa  intenda
partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di  essere  assistita
dall'interprete. 
      3. L'assistenza dell'interprete  puo'  essere  assicurata,  ove
possibile,   anche   mediante   l'utilizzo   delle   tecnologie    di
comunicazione   a   distanza,   sempreche'   la    presenza    fisica
dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa
di  esercitare  correttamente  i  suoi  diritti  o   di   comprendere
compiutamente lo svolgimento del procedimento. 
      4. La persona offesa che non  conosce  la  lingua  italiana  ha
diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli  stessi,  che
contengono informazioni utili  all'esercizio  dei  suoi  diritti.  La
traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per  riassunto
se l'autorita' procedente ritiene che non ne  derivi  pregiudizio  ai
diritti della persona offesa.»; 
    e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo  le  parole:  «degli
anni sedici» sono inserite le seguenti:  «e,  in  ogni  caso,  quando
l'esame  testimoniale  richiesto  riguarda  una  persona  offesa   in
condizione di particolare vulnerabilita'»; 
    f) al comma 1-ter  dell'articolo  351  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Allo stesso modo  procede  quando  deve  assumere  sommarie
informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in  condizione
di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che  la  persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della  richiesta  di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la  persona  sottoposta
ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere  sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 
    g) al comma 1-bis  dell'articolo  362  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede  quando  deve  assumere  sommarie
informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in  condizione
di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che  la  persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della  richiesta  di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la  persona  sottoposta
ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere  sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 
    h) al comma 1-bis  dell'articolo  392  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in  condizione
di  particolare  vulnerabilita',  il  pubblico  ministero,  anche  su
richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
sua testimonianza.»; 
    i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Fermo quanto previsto  dal  comma  5-ter,  quando  occorre
procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione  di
particolare  vulnerabilita'  si  applicano  le  diposizioni  di   cui
all'articolo 498, comma 4-quater.»; 
    l)  all'articolo  498,  il  comma  4-quater  e'  sostituito   dal
seguente: «4-quater. Fermo  quanto  previsto  dai  precedenti  commi,
quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in
condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se  la  persona
offesa o il suo difensore ne  fa  richiesta,  dispone  l'adozione  di
modalita' protette.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25  ottobre  2012,  che  istituisce  norme  minime  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e  in
particolare l'articolo 1 nonche' l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al codice di procedura penale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 90: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Quando vi  e'  incertezza  sulla  minore  eta'  della
persona offesa dal reato,  il  giudice  dispone,  anche  di  ufficio,
perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore  eta'
e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni
processuali.»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi  congiunti  di  essa»,
sono aggiunte le seguenti: «o da  persona  alla  medesima  legata  da
relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»; 
    b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 90-bis. (Informazioni alla persona  offesa).  -  1.  Alla
persona offesa, sin dal primo contatto  con  l'autorita'  procedente,
vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile,  informazioni  in
merito: 
        a) alle modalita' di presentazione degli atti di  denuncia  o
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo,
al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del  processo  e
della imputazione e,  ove  costituita  parte  civile,  al  diritto  a
ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; 
        b) alla facolta' di ricevere comunicazione  dello  stato  del
procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2; 
        c) alla  facolta'  di  essere  avvisata  della  richiesta  di
archiviazione; 
        d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale  e  del
patrocinio a spese dello Stato; 
        e)    alle    modalita'    di    esercizio    del     diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; 
        f) alle eventuali misure di  protezione  che  possono  essere
disposte in suo favore; 
        g) ai diritti  riconosciuti  dalla  legge  nel  caso  in  cui
risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello  in
cui e' stato commesso il reato; 
        h) alle modalita' di contestazione  di  eventuali  violazioni
dei propri diritti; 
        i) alle autorita' cui rivolgersi  per  ottenere  informazioni
sul procedimento; 
        l) alle  modalita'  di  rimborso  delle  spese  sostenute  in
relazione alla partecipazione al procedimento penale; 
        m) alla possibilita' di chiedere il  risarcimento  dei  danni
derivanti da reato; 
        n) alla possibilita' che il  procedimento  sia  definito  con
remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale,  ove
possibile, o attraverso la mediazione; 
        o) alle facolta' ad essa spettanti nei  procedimenti  in  cui
l'imputato formula richiesta  di  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova o in quelli  in  cui  e'  applicabile  la  causa  di
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; 
        p) alle strutture sanitarie  presenti  sul  territorio,  alle
case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio. 
      Art.    90-ter. (Comunicazioni    dell'evasione     e     della
scarcerazione). - 1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  299,  nei
procedimenti per delitti commessi  con  violenza  alla  persona  sono
immediatamente  comunicati  alla  persona  offesa   che   ne   faccia
richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria,  i  provvedimenti
di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva,
ed e' altresi' data tempestiva  notizia,  con  le  stesse  modalita',
dell'evasione dell'imputato in stato  di  custodia  cautelare  o  del
condannato,  nonche'  della  volontaria  sottrazione   dell'internato
all'esecuzione  della  misura  di  sicurezza  detentiva,  salvo   che
risulti, anche nella ipotesi di cui  all'articolo  299,  il  pericolo
concreto di un danno per l'autore del reato. 
      Art. 90-quater.  (Condizione di particolare vulnerabilita').  -
1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione
di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta,  oltre
che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di  deficienza  psichica,
dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si
procede. Per la valutazione della condizione si  tiene  conto  se  il
fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale,
se e' riconducibile  ad  ambiti  di  criminalita'  organizzata  o  di
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani,  se
si caratterizza per finalita' di discriminazione,  e  se  la  persona
offesa   e'   affettivamente,   psicologicamente   o   economicamente
dipendente dall'autore del reato.»; 
    c) al comma 4 dell'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «La  riproduzione  audiovisiva  delle  dichiarazioni  della
persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni
caso  consentita,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi  di  assoluta
indispensabilita'.»; 
    d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente: 
      «Art. 143-bis. (Altri  casi  di  nomina  dell'interprete).-  1.
L'autorita' procedente nomina un interprete quando  occorre  tradurre
uno scritto in lingua straniera  o  in  un  dialetto  non  facilmente
intellegibile ovvero quando la persona che  vuole  o  deve  fare  una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La  dichiarazione  puo'
anche essere fatta per iscritto  e  in  tale  caso  e'  inserita  nel
verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 
      2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di  cui  all'articolo
119, l'autorita' procedente nomina, anche  d'ufficio,  un  interprete
quando occorre procedere all'audizione della persona offesa  che  non
conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa  intenda
partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di  essere  assistita
dall'interprete. 
      3. L'assistenza dell'interprete  puo'  essere  assicurata,  ove
possibile,   anche   mediante   l'utilizzo   delle   tecnologie    di
comunicazione   a   distanza,   sempreche'   la    presenza    fisica
dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa
di  esercitare  correttamente  i  suoi  diritti  o   di   comprendere
compiutamente lo svolgimento del procedimento. 
      4. La persona offesa che non  conosce  la  lingua  italiana  ha
diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli  stessi,  che
contengono informazioni utili  all'esercizio  dei  suoi  diritti.  La
traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per  riassunto
se l'autorita' procedente ritiene che non ne  derivi  pregiudizio  ai
diritti della persona offesa.»; 
    e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo  le  parole:  «degli
anni sedici» sono inserite le seguenti:  «e,  in  ogni  caso,  quando
l'esame  testimoniale  richiesto  riguarda  una  persona  offesa   in
condizione di particolare vulnerabilita'»; 
    f) al comma 1-ter  dell'articolo  351  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Allo stesso modo  procede  quando  deve  assumere  sommarie
informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in  condizione
di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che  la  persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della  richiesta  di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la  persona  sottoposta
ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere  sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 
    g) al comma 1-bis  dell'articolo  362  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede  quando  deve  assumere  sommarie
informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in  condizione
di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che  la  persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della  richiesta  di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la  persona  sottoposta
ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere  sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 
    h) al comma 1-bis  dell'articolo  392  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in  condizione
di  particolare  vulnerabilita',  il  pubblico  ministero,  anche  su
richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
sua testimonianza.»; 
    i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Fermo quanto previsto  dal  comma  5-ter,  quando  occorre
procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione  di
particolare  vulnerabilita'  si  applicano  le  diposizioni  di   cui
all'articolo 498, comma 4-quater.»; 
    l)  all'articolo  498,  il  comma  4-quater  e'  sostituito   dal
seguente: «4-quater. Fermo  quanto  previsto  dai  precedenti  commi,
quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in
condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se  la  persona
offesa o il suo difensore ne  fa  richiesta,  dispone  l'adozione  di
modalita' protette.».