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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2. (15G00224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-1-2016

Art. 4

Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 586, comma 1, lettera b), la parola: «statura,» è soppressa;
b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;
c) l'articolo 587 è sostituito dal seguente:
«Art. 587 (Parametri fisici). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:
a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.»;
d) dall'articolo 957, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse;
e) all'articolo 958, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 586 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 586. (Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea) - 1. Sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermità:
a) (Omissis);
b) costituzione e stato di nutrizione:
(Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione III del Capo II, titolo II, libro quarto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Capo II - Requisiti fisici».
- Si riporta il testo dell'art. 957, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 957. (Reclutamento degli atleti) - 1. (Omissis).
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 958, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 958. (Reclutamento degli istruttori) - 1. (Omissis).
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale;
(Omissis).».