stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015, n. 201

Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione. (15G00213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/2016
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 2-1-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 698 del codice della navigazione, come  modificato
dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85; 
  Visto l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2012,  n.
122; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  con  il  quale  e'
stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ed,
in particolare, l'articolo 72 del medesimo decreto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione  per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa  e  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  913/2010,
abrogando i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visti gli  indirizzi  dell'11°  Allegato  «Infrastrutture»  al  DEF
2014-2016 in materia di Piano nazionale degli aeroporti; 
  Visto l'Atto di indirizzo per l'adozione del Piano nazionale per lo
sviluppo aeroportuale n. 45695 del  31  dicembre  2012,  assunto  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore; 
  Visto l'Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale  di
interesse   nazionale   e   le   azioni   di   razionalizzazione   ed
efficientamento del settore  e  dei  relativi  servizi  adottato  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in  data  25  settembre
2014; 
  Tenuto conto che, per l'identificazione  dei  predetti  bacini,  e'
stata assunta come  base  la  ripartizione  territoriale  dell'Italia
nelle aree sovraregionali dello schema  NUTS-livello  1:  Nord-Ovest,
Nord-Est, Centro, Sud, Isole; 
  Tenuto  altresi'  conto  che,  in  ciascuna  delle  predette   aree
sovraregionali, sono stati individuati i bacini di traffico omogeneo,
con distanza massima di 2 h di percorso in auto da  un  aeroporto  di
particolare  rilevanza  strategica,  per  complessivi   n.   10:   1)
Nord-Ovest,  2)  Nord-Est,  3)  Centro-Nord,  4)  Centro  Italia,  5)
Campania,  6)  Mediterraneo-Adriatico,  7)   Calabria,   8)   Sicilia
Occidentale, 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna; 
  Rilevato che, per ciascuno di tali bacini, sono stati  identificati
gli aeroporti di interesse  nazionale  in  applicazione  dei  criteri
fissati  dall'articolo  698  del  codice  della  navigazione:   ruolo
strategico,  ubicazione  territoriale,  dimensioni  e  tipologia   di
traffico, previsioni progetti europei TEN; 
  Rilevato, inoltre, che nell'ambito  degli  aeroporti  di  interesse
nazionale sono stati individuati, in base ai medesimi criteri di  cui
all'articolo 698 del  codice  della  navigazione,  gli  aeroporti  di
particolare rilevanza strategica. 
  Constatato  che,   per   l'identificazione   degli   aeroporti   di
particolare rilevanza strategica di ciascun bacino, sono stati  presi
in considerazione, innanzitutto, gli aeroporti  inseriti  nella  core
network europea, tra i quali, in  primis,  i  gate  intercontinentali
Roma  Fiumicino,  Milano  Malpensa,  Venezia  e  che,  laddove   sono
risultati inseriti piu' aeroporti rientranti nella core  network,  si
e' individuato quale aeroporto di  particolare  rilevanza  strategica
del bacino quello rivestente il ruolo di gate intercontinentale; 
  Constatato, altresi', che, nel caso in cui - nel bacino individuato
- non e' risultato  insistere  alcun  aeroporto  incluso  nella  core
network, si e' individuato quale aeroporto di  particolare  rilevanza
strategica quello inserito nella comprehensive network  con  maggiori
dati di traffico; 
  Atteso che si e' prevista una eccezione  per  il  bacino  del  Nord
Ovest  in  cui,  oltre  allo  scalo  di  Milano  Malpensa,  e'  stato
considerato di  particolare  rilevanza  strategica  anche  quello  di
Torino, a condizione che realizzi, in relazione alle interconnessioni
ferroviarie AV/AC tra le citta' di Torino e  Milano,  un  sistema  di
alleanze  con  l'aeroporto  intercontinentale  di   Milano   Malpensa
finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco  e  dell'intero
bacino del Nord Ovest; 
  Atteso che, in considerazione  delle  caratteristiche  morfologiche
del territorio  e  della  dimensione  degli  scali,  si  e'  prevista
un'ulteriore  eccezione  alla  regola  di  un   solo   aeroporto   di
particolare rilevanza strategica per ciascun bacino,  per  il  bacino
del Centro-Nord, per il quale gli aeroporti di particolare  rilevanza
strategica individuati sono due, ovvero  Bologna  e  Pisa/Firenze,  a
condizione, relativamente ai soli scali di Pisa e  Firenze,  che  per
gli stessi si realizzi la gestione unica; 
  Considerato che  gli  aeroporti  presenti  all'interno  di  ciascun
bacino, ad eccezione di quelli di particolare  rilevanza  strategica,
sono considerati di interesse  nazionale  purche'  si  realizzino  le
condizioni di  specializzazione  dello  scalo  e  del  raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un  arco
temporale  ragionevole  e  di   adeguati   indici   di   solvibilita'
patrimoniale; 
  Ritenuto necessario provvedere, ai fini della  razionalizzazione  e
dello sviluppo del  settore  aeroportuale,  all'individuazione  degli
aeroporti e dei  sistemi  aeroportuali  di  interesse  nazionale,  in
attuazione dell'articolo 698 del codice  della  navigazione,  nonche'
delle necessarie misure di  efficientamento  in  un'ottica  integrata
sotto  i  profili  territoriale,   infrastrutturale,   gestionale   e
finanziario,  affidando  al  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  la  vigilanza  circa   la   realizzazione   delle   azioni
programmate e la promozione delle intese con le altre Amministrazioni
interessate, in particolare con  il  Ministero  della  difesa  per  i
profili di competenza; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015; 
  Sentita l'Agenzia del demanio; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 19 marzo 2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale 
 
  1. In applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice
della  navigazione,  sono  individuati  gli  aeroporti  e  i  sistemi
aeroportuali  di  interesse  nazionale,  quali  nodi  essenziali  per
l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno  dei
dieci  bacini  di  traffico  individuati  nella   rete   territoriale
nazionale,  come  di  seguito  specificati  e  nel   rispetto   delle
condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6; 
    
 
=====================================================================
|                                            |     Aeroporti di     |
|             Bacini di traffico             | interesse nazionale  |
+============================================+======================+
|                                            |   Milano Malpensa,   |
|                                            |Milano Linate, Torino,|
|                                            |   Bergamo, Genova,   |
|                 Nord Ovest                 |    Brescia, Cuneo    |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |   Venezia, Verona,   |
|                  Nord Est                  |   Treviso, Trieste   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |    Bologna, Pisa,    |
|                                            |   Firenze, Rimini,   |
|                 Centro Nord                |    Parma, Ancona     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |    Roma Fiumicino,   |
|                                            |  Ciampino, Perugia,  |
|                Centro Italia               |       Pescara        |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                  Campania                  |    Napoli, Salerno   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |    Bari, Brindisi,   |
|           Mediterraneo/Adriatico           |       Taranto        |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            | Lamezia Terme, Reggio|
|                  Calabria                  |  Calabria, Crotone   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|              Sicilia orientale             |    Catania, Comiso   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |   Palermo, Trapani,  |
|             Sicilia occidentale            |Pantelleria, Lampedusa|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |   Cagliari, Olbia,   |
|                  Sardegna                  |       Alghero        |
+--------------------------------------------+----------------------+
 
  2. Nell'ambito  dei  predetti  aeroporti  di  interesse  nazionale,
rivestono una  particolare  rilevanza  strategica,  in  relazione  ai
criteri stabiliti dall'articolo 698 del codice della  navigazione,  i
seguenti scali: 
    
 
=====================================================================
|                                             |     Aeroporti di    |
|                                             |particolare rilevanza|
|              Bacini di traffico             |     strategica      |
+=============================================+=====================+
|                                             |   Milano Malpensa,  |
|                  Nord Ovest                 |       Torino        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                   Nord Est                  |       Venezia       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |    Bologna, Pisa    |
|                 Centro Nord                 |      /Firenze       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                Centro Italia                |    Roma Fiumicino   |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                   Campania                  |        Napoli       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|            Mediterraneo/Adriatico           |         Bari        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                   Calabria                  |    Lamezia Terme    |
+---------------------------------------------+---------------------+
|              Sicilia orientale              |       Catania       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|             Sicilia occidentale             |       Palermo       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                  Sardegna                   |      Cagliari       |
+---------------------------------------------+---------------------+
 
  3. Nell'ambito degli aeroporti di cui  al  comma  2,  rivestono  il
ruolo di gate intercontinentali, per la loro capacita' di  rispondere
alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato  grado  di
connettivita'  con  le  destinazioni  europee  ed  internazionali,  i
seguenti aeroporti: 
    a) Roma Fiumicino, primario hub nazionale; 
    b) Milano Malpensa; 
    c) Venezia. 
  4. Gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di
particolare rilevanza strategica individuati  dal  presente  decreto,
rispettano le seguenti condizioni: 
    a) l'aeroporto e' in grado di esercitare un  ruolo  ben  definito
all'interno del bacino, con una specializzazione dello  scalo  e  una
riconoscibile  vocazione  dello   stesso,   funzionale   al   sistema
aeroportuale di bacino da incentivare; 
    b) l'aeroporto e'  in  grado  di  dimostrare,  tramite  un  piano
industriale,  corredato  da  un   piano   economico-finanziario,   il
raggiungimento    dell'equilibrio     economico-finanziario     anche
tendenziale e di adeguati indici di solvibilita' patrimoniale, almeno
su un triennio. 
  5. L'aeroporto di Torino e' considerato  di  particolare  rilevanza
strategica   a   condizione   che   realizzi,   in   relazione   alle
interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le citta' di Torino e  Milano,
un sistema di alleanze con l'aeroporto  intercontinentale  di  Milano
Malpensa, finalizzato a generare sinergie  di  sviluppo  reciproco  e
dell'intero bacino del Nord Ovest. 
  6. Gli aeroporti di Pisa/Firenze sono  considerati  di  particolare
rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica. 
  7. Le condizioni di cui al comma 4 e le procedure di cui al comma 8
non si applicano, altresi', per gli  aeroporti  che  garantiscono  la
continuita' territoriale di regioni periferiche ed  aree  in  via  di
sviluppo o particolarmente disagiate, qualora  non  sussistano  altre
modalita'  di  trasporto,  in  particolare  ferroviario,  adeguate  a
garantire  tale  continuita'.  L'assenza  di  modalita'   alternative
adeguate   e'   verificata   dalle   strutture    competenti    delle
amministrazioni di cui al comma 8. 
  8. I gestori degli aeroporti di interesse nazionale, individuati ai
sensi del presente decreto, ad eccezione  di  quelli  di  particolare
rilevanza strategica, ove  risulti  dalle  verifiche  effettuate  dal
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  mancanza  del
possesso delle condizioni di cui al comma 4, devono  presentare,  nel
termine  di  tre  mesi  da  tali  verifiche,  un  piano  industriale,
corredato  da  un  piano  economico-finanziario,   finalizzato   alla
realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio. 
  9. In sede di prima applicazione del presente  decreto,  i  gestori
degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli  scali  di  interesse
nazionale di cui al comma 1, possono presentare, entro e non oltre un
anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di  cui  al
comma  4  o  al  comma  7.  Gli  aeroporti  cosi'  individuati   sono
riconosciuti aeroporti di interesse nazionale  in  conformita'  della
procedura prevista dall'articolo 698 del  codice  della  navigazione,
previa verifica della sussistenza di tali condizioni. 
  10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  avvalendosi
dell'ENAC,  verifica  la  realizzazione  e  il   mantenimento   delle
condizioni di cui ai commi 4 ovvero 7, anche ai fini della revisione,
con il medesimo procedimento di cui all'articolo 698 del codice della
navigazione, della rete d'interesse nazionale, vagliando, in caso  di
mancata realizzazione, se  la  stessa  e'  dipesa  o  meno  da  cause
imprevedibili e non imputabili  a  responsabilita'  dei  gestori.  In
assenza di tali cause, gli aeroporti cessano di essere  di  interesse
nazionale. 
  11. Gli aeroporti di interesse regionale o locale  appartenenti  al
demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze,  diversi
da quelli di interesse nazionale, individuati, in  base  all'articolo
698  del  codice  della  navigazione,  dal  presente  decreto,   sono
trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e  5  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome, il trasferimento e'  attuato  in  conformita'
alle previsioni degli Statuti speciali  e  delle  relative  norme  di
attuazione. Con i  provvedimenti  di  trasferimento  e'  disciplinato
altresi' il regime finanziario dei servizi. 
  12.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  vigila
sull'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo,
a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti
in ordine agli interventi di comune interesse. 
  13. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti favorisce ogni
azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti, al
fine di conseguire l'ottimizzazione delle connessioni intermodali con
gli aeroporti piu' vicini, nonche'  di  consentire  alle  stesse,  in
presenza dei necessari presupposti, l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 9 durante tutto il periodo di  vigenza  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3572 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 698  del  Regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della  navigazione),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942,  n.  93,  Ediz.
          Spec. : 
              «Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
          nazionale). - Con decreto del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono  individuati,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  da
          esprimere entro trenta giorni dalla data  di  assegnazione,
          gli  aeroporti  e  i  sistemi  aeroportuali  di   interesse
          nazionale, quali  nodi  essenziali  per  l'esercizio  delle
          competenze  esclusive  dello  Stato,  tenendo  conto  delle
          dimensioni e della tipologia del traffico,  dell'ubicazione
          territoriale e del ruolo strategico dei  medesimi,  nonche'
          di  quanto  previsto  nei  progetti  europei  TEN.  Con  il
          medesimo  procedimento  si  provvede  alle  modifiche   del
          suddetto decreto del Presidente della Repubblica. 
              Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli
          aeroporti di interesse regionale, e' istituito, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato
          di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle
          regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti
          aeronautici.  La  partecipazione  al  comitato  di  cui  al
          presente comma non comporta  la  corresponsione  di  alcuna
          indennita' o compenso ne' rimborsi spese.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione  a  comuni,
          province, citta' metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
          patrimonio, in attuazione dell'articolo 19  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazz. Uff. 11  giugno
          2010, n. 134. 
              «Art. 5 (Tipologie dei beni).  -  1.  I  beni  immobili
          statali e i  beni  mobili  statali  in  essi  eventualmente
          presenti che ne costituiscono arredo o che  sono  posti  al
          loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai
          sensi  dell'articolo   3   a   Comuni,   Province,   Citta'
          metropolitane e Regioni sono i seguenti: 
                a)  i  beni  appartenenti  al  demanio  marittimo   e
          relative pertinenze, come definiti  dall'articolo  822  del
          codice  civile  e  dall'articolo  28   del   codice   della
          navigazione,  con   esclusione   di   quelli   direttamente
          utilizzati dalle amministrazioni statali; 
                b) i beni appartenenti al demanio idrico  e  relative
          pertinenze, nonche' le opere idrauliche e  di  bonifica  di
          competenza statale, come definiti dagli articoli 822,  942,
          945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali  di
          settore, ad esclusione: 
                  1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
                  2) dei laghi di ambito sovraregionale per  i  quali
          non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate,  ferma
          restando  comunque  la  eventuale  disciplina  di   livello
          internazionale; 
                c) gli aeroporti  di  interesse  regionale  o  locale
          appartenenti al demanio aeronautico  civile  statale  e  le
          relative  pertinenze,  diversi  da  quelli   di   interesse
          nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del  codice
          della navigazione; 
                d) le miniere e le  relative  pertinenze  ubicate  su
          terraferma; 
                e) gli altri beni immobili dello Stato, ad  eccezione
          di quelli esclusi dal trasferimento. 
              2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
          caso esclusi dal trasferimento: gli  immobili  in  uso  per
          comprovate  ed  effettive  finalita'   istituzionali   alle
          amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento  autonomo,
          agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
          in uso  governativo  e  alle  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di   rilevanza
          economica nazionale e internazionale, secondo la  normativa
          di settore; i beni appartenenti  al  patrimonio  culturale,
          salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
          del presente articolo; le reti di  interesse  statale,  ivi
          comprese quelle stradali ed energetiche; le strade  ferrate
          in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
          trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
          e le riserve naturali statali. I beni immobili in  uso  per
          finalita' istituzionali sono  inseriti  negli  elenchi  dei
          beni  esclusi  dal  trasferimento  in  base  a  criteri  di
          economicita' e di concreta cura  degli  interessi  pubblici
          perseguiti. 
              3. Le amministrazioni statali e gli altri enti  di  cui
          al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato,  ai
          sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo gli elenchi dei beni  immobili  di  cui
          richiedono  l'esclusione.  L'Agenzia   del   demanio   puo'
          chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni  trasmesse,
          anche nella prospettiva della  riduzione  degli  oneri  per
          locazioni passive a carico del bilancio dello Stato.  Entro
          il predetto termine anche  l'Agenzia  del  demanio  compila
          l'elenco di  cui  al  primo  periodo.  Entro  i  successivi
          quarantacinque  giorni,  previo  parere  della   Conferenza
          Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
          con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   l'elenco
          complessivo dei beni esclusi dal trasferimento  e'  redatto
          ed e' reso pubblico, a fini  notiziali,  con  l'indicazione
          delle   motivazioni   pervenute,    sul    sito    internet
          dell'Agenzia. Con il  medesimo  procedimento,  il  predetto
          elenco puo' essere integrato o modificato. 
              4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro per le  riforme  per  il  federalismo,  previa
          intesa sancita in sede di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
          in  uso  al  Ministero  della  difesa  che  possono  essere
          trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto  non  ricompresi
          tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
          nazionale, non oggetto delle procedure di cui  all'articolo
          14-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
          n. 191,  nonche'  non  funzionali  alla  realizzazione  dei
          programmi  di  riorganizzazione  dello  strumento  militare
          finalizzati  all'efficace  ed  efficiente  esercizio  delle
          citate  funzioni,  attraverso   gli   specifici   strumenti
          riconosciuti al  Ministero  della  difesa  dalla  normativa
          vigente. 
              5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
          dei conseguenti programmi e piani  strategici  di  sviluppo
          culturale, definiti ai sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
          all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
          entro un anno dalla data di presentazione della domanda  di
          trasferimento, al trasferimento alle Regioni e  agli  altri
          enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del
          citato codice, dei beni e delle cose indicati nei  suddetti
          accordi di valorizzazione. 
              5-bis. 
              5-ter. 
              6. Nelle citta' sedi di porti  di  rilevanza  nazionale
          possono  essere  trasferite  dall'Agenzia  del  demanio  al
          Comune aree gia' comprese nei porti e non  piu'  funzionali
          all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
          di  riqualificazione  urbanistica,  previa   autorizzazione
          dell'Autorita' portuale, se istituita, o  della  competente
          Autorita' marittima. 
              7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
          i beni costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
          Repubblica, nonche' i beni in uso  a  qualsiasi  titolo  al
          Senato della Repubblica, alla  Camera  dei  Deputati,  alla
          Corte Costituzionale,  nonche'  agli  organi  di  rilevanza
          costituzionale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  19,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica),convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 2012, n. 122 e pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio
          2010, n. 125, S.O.: 
              «19.  Al  fine  del  perseguimento  di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma.». 
              - Si riporta il testo dell' art. 72  del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012,  n.  27(Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), e pubblicato nella Gazz. Uff.  24  gennaio
          2012, n. 19, S.O.: 
              «Art. 72 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  Capo
          si intende per: 
                a)   aeroporto:   qualsiasi   terreno   appositamente
          predisposto per l'atterraggio, il decollo e le  manovre  di
          aeromobili, inclusi gli  impianti  annessi  che  esso  puo'
          comportare per le esigenze del traffico e per  il  servizio
          degli aeromobili nonche' gli impianti necessari per fornire
          assistenza ai servizi aerei commerciali; 
                b) gestore aeroportuale:  il  soggetto  al  quale  le
          disposizioni  legislative,  regolamentari  o   contrattuali
          affidano, insieme con altre attivita' o in  via  esclusiva,
          il compito di amministrare e di gestire  le  infrastrutture
          aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di
          controllare le attivita' dei vari operatori presenti  negli
          aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; 
                c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica  o
          giuridica che trasporti per via aerea passeggeri,  posta  e
          merci, da e per l'aeroporto di base; 
                d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore
          del   gestore   aeroportuale   e   pagati   dagli    utenti
          dell'aeroporto per l'utilizzo delle  infrastrutture  e  dei
          servizi  che  sono  forniti  esclusivamente   dal   gestore
          aeroportuale  e  che  sono  connessi  all'atterraggio,   al
          decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili
          e alle operazioni relative  ai  passeggeri  e  alle  merci,
          nonche' ai corrispettivi  per  l'uso  delle  infrastrutture
          centralizzate dei beni di uso comune  e  dei  beni  di  uso
          esclusivo; 
                e)  rete  aeroportuale:  un  gruppo   di   aeroporti,
          debitamente  designato  come  tale  da  uno  Stato  membro,
          gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.». 
              Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio dell'11 dicembre  2013  sugli  orientamenti
          dell'Unione per lo sviluppo  della  rete  transeuropea  dei
          trasporti e che abroga  la  decisione  n.  661/2010/UE,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348. 
              Il Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,  che  istituisce  il
          meccanismo per collegare l'Europa e modifica il Regolamento
          (UE) n.913/2010, abrogando i Regolamenti (CE) n. 680/2007 e
          (CE) n. 67/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E.  20  dicembre
          2013, n. L 348. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  1988,
          n. 214. S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  698  del   codice   della
          navigazione, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  n.  85  del
          2010, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'  articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 85 del 2010: 
              «Art. 3 (Attribuzione e trasferimento dei beni).  -  1.
          Ferme restando le funzioni  amministrative  gia'  conferite
          agli enti territoriali in base alla normativa vigente,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per  il
          federalismo, con il Ministro per i rapporti con le  Regioni
          e con gli altri Ministri competenti per  materia,  adottati
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo: 
                a) sono  trasferiti  alle  Regioni,  unitamente  alle
          relative pertinenze, le  miniere  di  cui  all'articolo  5,
          comma 1, lettera  d),  che  non  comprendono  i  giacimenti
          petroliferi e di gas e le  relative  pertinenze  nonche'  i
          siti  di  stoccaggio  di  gas  naturale   e   le   relative
          pertinenze,  e  i  beni  del  demanio  marittimo   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni  del  demanio
          idrico di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  salvo
          quanto previsto dalla lettera b) del presente comma; 
                b) sono trasferiti  alle  Province,  unitamente  alle
          relative pertinenze, i  beni  del  demanio  idrico  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi
          chiusi privi di emissari di superficie  che  insistono  sul
          territorio di una sola Provincia. 
              2. Una quota dei proventi  dei  canoni  ricavati  dalla
          utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi  della
          lettera a) del comma 1, tenendo  conto  dell'entita'  delle
          risorse  idriche  che  insistono   sul   territorio   della
          Provincia e delle funzioni amministrative esercitate  dalla
          medesima, e' destinata da ciascuna Regione  alle  Province,
          sulla base di una intesa  conclusa  fra  la  Regione  e  le
          singole Province sul cui territorio  insistono  i  medesimi
          beni del demanio idrico. Decorso  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto senza che sia  stata
          conclusa la predetta intesa, il Governo determina,  tenendo
          conto dei medesimi criteri,  la  quota  da  destinare  alle
          singole  Province,  attraverso   l'esercizio   del   potere
          sostitutivo di cui all'articolo  8  della  legge  5  giugno
          2003, n. 131. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i  beni  sono
          individuati ai fini dell'attribuzione ad uno  o  piu'  enti
          appartenenti ad uno o piu' livelli di governo  territoriale
          mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
          o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto  legislativo,  previa  intesa
          sancita  in  sede  di   Conferenza   Unificata   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per  il
          federalismo, con il Ministro per i rapporti con le  Regioni
          e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base
          delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del  presente
          decreto legislativo.  I  beni  possono  essere  individuati
          singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono  corredati  da
          adeguati elementi informativi, anche  relativi  allo  stato
          giuridico, alla  consistenza,  al  valore  del  bene,  alle
          entrate corrispondenti e ai relativi costi  di  gestione  e
          acquistano efficacia dalla  data  della  pubblicazione  dei
          decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4. Sulla base dei decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma  3,  le  Regioni  e  gli  enti
          locali che  intendono  acquisire  i  beni  contenuti  negli
          elenchi di cui al comma  3  presentano,  entro  il  termine
          perentorio di sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dei  citati  decreti,  un'apposita
          domanda  di  attribuzione  all'Agenzia  del   demanio.   Le
          specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
          la  relativa  tempistica   ed   economicita'   nonche'   la
          destinazione  del  bene  medesimo  sono  contenute  in  una
          relazione   allegata   alla   domanda,   sottoscritta   dal
          rappresentante legale  dell'ente.  Per  i  beni  che  negli
          elenchi di cui al comma 3 sono individuati  in  gruppi,  la
          domanda di attribuzione  deve  riferirsi  a  tutti  i  beni
          compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare  le
          finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
          base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
          entro  i  successivi  sessanta  giorni,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le  Regioni
          e gli enti locali interessati,  un  ulteriore  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   riguardante
          l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  che  costituisce
          titolo per la trascrizione e per la voltura  catastale  dei
          beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale. 
              5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
          rispetto  delle  finalita'  e  dei  tempi  indicati   nella
          relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il  potere
          sostitutivo di cui all'articolo  8  della  legge  5  giugno
          2003,  n.  131,  ai  fini   di   assicurare   la   migliore
          utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al
          patrimonio vincolato di cui al comma 6. 
              6.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo n.  85  del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.