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DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015, n. 186

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (15G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2015
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 10-12-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il testo unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 ottobre 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia,  dell'economia
e  delle  finanze  e   per   la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: «Norme di attuazione  dello
Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso
della lingua tedesca e  della  lingua  ladina  nei  rapporti  con  la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          maggio 1989, n. 105. 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574 e' citato nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 107 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. In seno alla  commissione  di  cui  al
          precedente comma e' istituita una speciale commissione  per
          le norme di attuazione  relative  alle  materie  attribuite
          alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei
          membri, di cui tre in  rappresentanza  dello  Stato  e  tre
          della provincia. Uno dei  membri  in  rappresentanza  dello
          Stato deve appartenere al gruppo linguistico  tedesco;  uno
          di  quelli   in   rappresentanza   della   provincia   deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  titolo  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  come
          sostituito dal presente decreto: 
              «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
          Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della  lingua
          tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica
          amministrazione e nei procedimenti giudiziari.».