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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. (15G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/2015
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-12-2015
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visti, in particolare, gli articoli 2, comma 9-bis, 4, 6 e 7  della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 7 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.
59» e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 35; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010,  n.
146, riguardante «Regolamento recante  abrogazione  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  23  dicembre  2005,  n.  303»,  recante
l'individuazione dei termini  e  dei  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi di competenza  del  Segretariato  generale,  ai  sensi
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
luglio 2010, n. 142, recante «Regolamento riguardante  i  termini  di
conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  aventi  durata  superiore  a
novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, della legge  7  agosto
1990, n. 241»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
luglio 2010, n. 143, recante «Regolamento riguardante  i  termini  di
conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore  a
novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della  legge  7  agosto
1990, n. 241»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione del 12 gennaio  2010  concernente  «Approvazione  delle
linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7  della  legge  18
giugno 2009, n. 69»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  n.  420/2014  emesso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  6  marzo
2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, visto ed  annotato  dall'Ufficio  del  bilancio  per  il
riscontro di regolarita'  amministrativo-contabile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri al n. 1158, il  24  aprile  2015,  con  il
quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega  per
talune funzioni  di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                            Denominazioni 
 
  1. Nel presente decreto sono denominati: 
  a) «Segretario generale»: il Segretario generale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  b)  «Strutture  generali»:  i  Dipartimenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e gli Uffici autonomi ad  essi  equiparati  ai
fini della rilevanza esterna  e  dell'autonomia  funzionale  ad  essi
attribuita, comprese le strutture generali  affidate  ai  Ministri  o
Sottosegretari; 
  c)  «Uffici»:  le  strutture,  anch'esse  di  livello  dirigenziale
generale, in cui si articolano i Dipartimenti; 
  d) «Servizi»: le strutture di livello dirigenziale non generale; 
  e) «Strutture  di  missione»:  le  Strutture  di  missione  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  f) «Strutture di supporto ai Commissari straordinari del  Governo»:
le Strutture di supporto ai Commissari straordinari  del  Governo  di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta dei Ministri
          competenti e di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa, sono  individuati  i  termini  non  superiori  a
          novanta  giorni  entro  i  quali   devono   concludersi   i
          procedimenti di competenza delle  amministrazioni  statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell' art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma. 
              9-ter. Tale soggetto,  in  caso  di  ritardo,  comunica
          senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
          valutazione  dell'avvio  del   procedimento   disciplinare,
          secondo le  disposizioni  del  proprio  ordinamento  e  dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro,  e,  in  caso  di
          mancata ottemperanza alle disposizioni del presente  comma,
          assume la  sua  medesima  responsabilita'  oltre  a  quella
          propria. 9-ter.  Decorso  inutilmente  il  termine  per  la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  6  e  7  della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  4   (Unita'   organizzativa   responsabile   del
          procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7  agosto
          1990,  n.  241  recante  «Nuove   norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).  -
          1. Il responsabile del procedimento: 
              a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni   di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
              b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria.  In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la  rettifica  di  dichiarazioni  o   istanze   erronee   o
          documentali; 
              c)  propone  l'indizione  o,  avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; 
              d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e   le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
              e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
          finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
          l'adozione.  L'organo   competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale,  ove  diverso  dal  responsabile  del
          procedimento,  non  puo'   discostarsi   dalle   risultanze
          dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
          se  non  indicandone  la  motivazione   nel   provvedimento
          finale.». 
              «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove non sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del procedimento stesso e'  comunicato,  con  le  modalita'
          previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti  dei  quali
          il provvedimento finale e'  destinato  a  produrre  effetti
          diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
          parimenti  non  sussistano  le   ragioni   di   impedimento
          predette, qualora da un  provvedimento  possa  derivare  un
          pregiudizio   a   soggetti   individuati    o    facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
              2. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno
          2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile): 
              «Art.  7  (Certezza  dei  tempi  di   conclusione   del
          procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 1: 
              1) al comma 1, dopo  le  parole:  "di  efficacia"  sono
          inserite le seguenti: ", di imparzialita'"; 
              2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il  rispetto"  sono
          inserite le seguenti: "dei criteri e"; 
                b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il
          silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'  art.  21-bis
          della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere  proposto
          anche  senza  necessita'  di  diffida   all'amministrazione
          inadempiente,  fintanto  che  perdura   l'inadempimento   e
          comunque non oltre un anno dalla scadenza  dei  termini  di
          cui ai commi 2  o  3  del  presente  articolo.  Il  giudice
          amministrativo    puo'    conoscere    della     fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale"; 
                c) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: 
              "Art.    2-bis    (Conseguenze    per    il     ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui
          all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti  al  risarcimento  del
          danno ingiusto cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza
          dolosa  o  colposa   del   termine   di   conclusione   del
          procedimento. 
              2.  Le  controversie  relative   all'applicazione   del
          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al
          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni"; 
                d)  il  comma  5  dell'art.  20  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              "5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis". 
              2. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti rappresenta un  elemento  di  valutazione  dei
          dirigenti;  di  esso  si  tiene   conto   al   fine   della
          corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di
          concerto con il Ministro per la semplificazione  normativa,
          adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del  presente
          articolo e per i casi  di  grave  e  ripetuta  inosservanza
          dell'obbligo di provvedere  entro  i  termini  fissati  per
          ciascun procedimento. 
              3. In sede di prima attuazione  della  presente  legge,
          gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'
          art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  come  da  ultimo
          sostituito dal comma 1, lettera b), del presente  articolo,
          sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  che
          prevedono  termini  superiori  a  novanta  giorni  per   la
          conclusione dei procedimenti, cessano di  avere  effetto  a
          decorrere dalla scadenza  del  termine  indicato  al  primo
          periodo.   Continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
          regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della
          presente legge,  che  prevedono  termini  non  superiori  a
          novanta giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti.  La
          disposizione di cui al comma 2  del  citato  art.  2  della
          legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del  termine
          di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai  termini
          di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n.  241
          del 1990 entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
          concernenti  i  beni  storici,  architettonici,  culturali,
          archeologici, artistici e  paesaggistici  restano  fermi  i
          termini stabiliti dal  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e  di
          regolamento vigenti in  materia  ambientale  che  prevedono
          termini diversi da quelli di cui agli articoli  2  e  2-bis
          della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  come  rispettivamente
          sostituito e introdotto dal presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  303  (Ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  7  (Autonomia  organizzativa).  -  1.   Per   lo
          svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2,
          e  per  i  compiti  di  organizzazione  e  gestione   delle
          occorrenti  risorse  umane  e  strumentali,  il  Presidente
          individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da
          affidare alle strutture in cui si articola il  Segretariato
          generale. 
              2. Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina  le
          strutture della cui attivita' si  avvalgono  i  Ministri  o
          Sottosegretari da lui delegati. 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano  il  numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
              4. Per lo svolgimento di  particolari  compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica  l'articolo
          18, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
          la bioetica e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano
          presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
          disciplina le strutture di supporto. 
              4-bis.  Per  le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
          unitaria  di  piu'   dipartimenti   o   uffici   a   questi
          equiparabili, il  Presidente  puo'  istituire  con  proprio
          decreto     apposite      unita'      di      coordinamento
          interdipartimentale, il cui  responsabile  e'  nominato  ai
          sensi dell'articolo 18, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono
          in ogni  caso  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato. 
              5.  Il  Segretario   generale   e'   responsabile   del
          funzionamento del Segretariato generale  e  della  gestione
          delle risorse umane  e  strumentali  della  Presidenza.  Il
          Segretario generale puo' essere coadiuvato da  uno  o  piu'
          Vicesegretari  generali.  Per  le  strutture   affidate   a
          Ministri o Sottosegretari, le responsabilita'  di  gestione
          competono ai funzionari preposti alle  strutture  medesime,
          ovvero,  nelle  more  della   preposizione,   a   dirigenti
          temporaneamente  delegati  dal  Segretario   generale,   su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 
              6. Le disposizioni  che  disciplinano  i  poteri  e  le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,   con   particolare    riferimento    alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti e con le modalita'  da  definirsi  con  decreto  del
          Presidente, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  tenuto
          conto della peculiarita' dei compiti della  Presidenza.  Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri o Sottosegretari delegati,  indicano  i  parametri
          organizzativi  e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi   di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali   preposti   alle   strutture   individuate    dal
          Presidente. 
              7. Il Presidente, con  propri  decreti,  individua  gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio  o
          sottosegretari  della  Presidenza,  e   ne   determina   la
          composizione. 
              8.     La     razionalita'      dell'ordinamento      e
          dell'organizzazione  della  Presidenza  e'   sottoposta   a
          periodica verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso  a
          strutture specializzate pubbliche o private. Il  Presidente
          informa le Camere dei risultati della verifica. In sede  di
          prima applicazione del presente  decreto,  la  verifica  e'
          effettuata dopo due anni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni): 
              «Art.  35  (Obblighi  di  pubblicazione   relativi   ai
          procedimenti   amministrativi   e   ai   controlli    sulle
          dichiarazioni sostitutive e  l'acquisizione  d'ufficio  dei
          dati). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  dati
          relativi  alle  tipologie  di   procedimento   di   propria
          competenza. Per ciascuna  tipologia  di  procedimento  sono
          pubblicate le seguenti informazioni: 
              a)  una  breve   descrizione   del   procedimento   con
          indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
              b)      l'unita'       organizzativa       responsabile
          dell'istruttoria; 
              c)  il  nome   del   responsabile   del   procedimento,
          unitamente ai recapiti telefonici e alla casella  di  posta
          elettronica istituzionale, nonche', ove diverso,  l'ufficio
          competente  all'adozione  del  provvedimento  finale,   con
          l'indicazione  del  nome  del  responsabile   dell'ufficio,
          unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella
          di posta elettronica istituzionale; 
              d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i
          documenti  da  allegare  all'istanza   e   la   modulistica
          necessaria,    compresi     i     fac-simile     per     le
          autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a   corredo
          dell'istanza e' prevista da norme di legge,  regolamenti  o
          atti  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  nonche'  gli
          uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le
          modalita' di accesso con indicazione degli  indirizzi,  dei
          recapiti telefonici e delle caselle  di  posta  elettronica
          istituzionale, a cui presentare le istanze; 
              e) le modalita' con le quali  gli  interessati  possono
          ottenere le informazioni relative ai procedimenti in  corso
          che li riguardino; 
              f) il termine fissato in sede di  disciplina  normativa
          del procedimento per la conclusione con  l'adozione  di  un
          provvedimento espresso e ogni altro termine  procedimentale
          rilevante; 
              g)  i  procedimenti  per  i  quali   il   provvedimento
          dell'amministrazione  puo'   essere   sostituito   da   una
          dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo'
          concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 
              h)  gli   strumenti   di   tutela,   amministrativa   e
          giurisdizionale,  riconosciuti  dalla   legge   in   favore
          dell'interessato,  nel  corso  del   procedimento   e   nei
          confronti del  provvedimento  finale  ovvero  nei  casi  di
          adozione del provvedimento oltre il termine  predeterminato
          per la sua conclusione e i modi per attivarli; 
              i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia'
          disponibile  in  rete,  o  i  tempi  previsti  per  la  sua
          attivazione; 
              l)  le  modalita'  per  l'effettuazione  dei  pagamenti
          eventualmente  necessari,  con  le  informazioni   di   cui
          all'art. 36; 
              m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di
          inerzia, il potere sostitutivo, nonche'  le  modalita'  per
          attivare  tale  potere,  con   indicazione   dei   recapiti
          telefonici   e   delle   caselle   di   posta   elettronica
          istituzionale; 
              n) i risultati delle indagini di customer  satisfaction
          condotte sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso
          diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non possono  richiedere
          l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
          in caso di omessa pubblicazione,  i  relativi  procedimenti
          possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli
          o  formulari.   L'amministrazione   non   puo'   respingere
          l'istanza  adducendo  il  mancato  utilizzo  dei  moduli  o
          formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti,
          e deve invitare l'istante a integrare la documentazione  in
          un termine congruo. 
              3. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  nel  sito
          istituzionale: 
              a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di   posta
          elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per  le
          attivita'  volte  a  gestire,  garantire  e  verificare  la
          trasmissione dei dati o l'accesso diretto  agli  stessi  da
          parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai  sensi  degli
          articoli 43, 71 e  72  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              b)  le  convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare   le
          modalita' di accesso ai dati di cui all'art. 58 del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              c)   le   ulteriori   modalita'   per   la   tempestiva
          acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo  svolgimento
          dei controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  da  parte
          delle amministrazioni procedenti.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000, n. 445, e  successive  modificazioni  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione  amministrativa  -  Testo  A)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.
          42, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  2  agosto
          2010, n. 146 (Regolamento recante abrogazione  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005,  n.  303,
          recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei
          procedimenti amministrativi di competenza del  Segretariato
          generale, ai sensi degli articoli  2  e  4  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 settembre 2010, n. 210. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   23
          dicembre 2005, n. 303 (Regolamento per l'individuazione dei
          termini e dei responsabili dei procedimenti  amministrativi
          di competenza del Segretariato  generale  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata  dalla  legge
          11 febbraio 2005, n.  15),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2006, n. 57, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          16 luglio 2010, n. 142 (Regolamento riguardante  i  termini
          di   conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   di
          competenza della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          aventi durata superiore ai novanta  giorni,  in  attuazione
          all'art.  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  settembre  2010,  n.
          208. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          16 luglio 2010, n. 143 (Regolamento riguardante  i  termini
          di   conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   di
          competenza della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          aventi  durata  non  superiore  ai   novanta   giorni,   in
          attuazione all'art. 2 della legge 7 agosto 1990,  n.  241),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2010, n.
          208. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  12   gennaio   2010
          (Approvazione delle linee  di  indirizzo  per  l'attuazione
          dell'art.  7  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'art. 7, comma 4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.».