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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 181

Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 16-11-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e  in,
particolare, l'articolo 8, recante principi e criteri  direttivi  per
il recepimento della direttiva 2014/59/UE; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 novembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca  d'Italia  nonche'
un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di
risoluzione;»; 
    b) al comma 1, la lettera h) e'  sostituita  dalla  seguente:  h)
«Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;»; 
    c) al comma 2, alla lettera c) la parola:  «extracomunitario»  e'
sostituita dalla seguente: «terzo». 
  2. All'articolo 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «4-bis.  Nell'esercizio  delle  funzioni  previste  dal  presente
decreto legislativo, alla Banca  d'Italia,  ai  componenti  dei  suoi
organi nonche' ai suoi dipendenti si  applica  l'articolo  24,  comma
6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
  3. All'articolo 7 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  la  parola:  «Governatore»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Direttorio»; 
    b) al  comma  6,  dopo  le  parole:  «SEVIF,»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche'  con  le  autorita'  di  risoluzione  degli  Stati
comunitari,»; 
    c) al comma 7, la parola «extracomunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzi». 
  4. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, la parola:  «extracomunitari»  e'  sostituita
dalla seguente: «terzi». 
  5. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385,  la  parola:  «extracomunitario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzo». 
  6. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385,  la  parola:  «extracomunitario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzo». 
  7. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  la  parola:  «extracomunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzi». 
  8. All'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  la  parola:  «extracomunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzi». 
  9. All'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  la  parola:  «extracomunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzi». 
  10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente: «Misure preparatorie,  di
intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa». 
  11. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, sub titolo IV, e' inserito il seguente: 
    «Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  titolo  si
intendono per: 
      a) «alta dirigenza»: il direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e le  cariche  ad  esse  assimilate,  i  responsabili  delle
principali aree  di  affari  e  coloro  che  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
      b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»:  l'autorita'
di risoluzione dello Stato membro in  cui  si  trova  l'autorita'  di
vigilanza su base consolidata; 
      c) «depositi»: i crediti  relativi  ai  fondi  acquisiti  dalle
banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i  crediti
relativi a fondi acquisiti dalla  banca  debitrice  rappresentati  da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui  capitale  non  e'
rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e'  rimborsabile  alla
pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con  la
banca o terzi;  costituiscono  depositi  i  certificati  di  deposito
purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
      d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi
dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, sono astrattamente idonei a essere
rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; 
      e) «depositi protetti»: un deposito ammissibile al rimborso che
non supera il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei
depositanti previsto dall'articolo 96-bis, comma 5; 
      f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono
disposte: 
        1)  l'amministrazione  straordinaria,   nonche'   le   misure
adottate nel suo ambito; 
        2) le misure previste nei Capi II, III e IV  del  Titolo  IV,
del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; 
        3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai  numeri  1)  e
2), adottate da autorita' di altri Stati comunitari; 
      g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento  della  direttiva
2014/59/UE] 
      h) «sistema di tutela istituzionale»: un  accordo  riconosciuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo  113,  paragrafo  7,  del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
      i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti  di
Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera  mmm),  del  decreto  legislativo  [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE]; 
      l) «succursale significativa»: una succursale di una  banca  in
uno  Stato  comunitario   considerata   significativa   dalla   Banca
d'Italia.». 
  12. Al titolo IV, del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, prima del capo I, sono inseriti i seguenti: 
    «Capo 01-I (Piani di risanamento). 
    Art. 69-ter (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  del
presente capo si applicano: 
      a)  alle  banche  italiane  e  succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie; 
      b) alle societa' italiane capogruppo di un  gruppo  bancario  e
alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61; 
      c)  alle   societa'   incluse   nell'ambito   della   vigilanza
consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h). 
    2. Ai fini del presente capo,  il  controllo  sussiste  nei  casi
previsti dall'articolo 23. 
    Art. 69-quater (Piani di risanamento). - 1. Le banche  si  dotano
di un piano di risanamento  individuale  che  preveda  l'adozione  di
misure  volte  al  riequilibrio  della  situazione   patrimoniale   e
finanziaria in caso di suo  significativo  deterioramento.  Il  piano
riguarda, se di interesse non trascurabile per il  risanamento  della
banca, anche le societa' italiane ed estere incluse  nella  vigilanza
consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c). 
    2. Non sono tenute a dotarsi di piani di  risanamento  le  banche
appartenenti a un gruppo  bancario,  salvo  che  cio'  non  sia  loro
specificamente  richiesto  dalla  Banca  d'Italia.  Per   le   banche
sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario,  la
richiesta  di  piani  individuali  e'   effettuata   in   conformita'
dell'articolo 69-septies. 
    3. Fatto salvo l'articolo  69-decies,  il  piano  di  risanamento
contiene le informazioni  richieste  da  provvedimenti  di  carattere
generale e particolare della Banca d'Italia e  da  regolamenti  della
Commissione europea. 
    4. Il piano di risanamento non presuppone ne' contempla l'accesso
a un sostegno finanziario pubblico straordinario. 
    5.   Il   piano   di   risanamento   e'   approvato   dall'organo
amministrativo,  che  lo  sottopone  alla  Banca  d'Italia   per   le
valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano e' riesaminato e,
se necessario,  aggiornato  almeno  annualmente  o  con  la  maggiore
frequenza richiesta dalla Banca  d'Italia.  Si  procede  comunque  al
riesame  e  all'eventuale  aggiornamento  del  piano   in   caso   di
significativo mutamento della  struttura  giuridica  o  organizzativa
della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria. 
    Art. 69-quinquies (Piani di  risanamento  di  gruppo).  -  1.  La
capogruppo italiana di un gruppo bancario si  dota  di  un  piano  di
risanamento di gruppo che individua misure coordinate e  coerenti  da
attuare per se', per ogni societa' del gruppo e, se di interesse  non
trascurabile per il risanamento del gruppo, per le societa'  italiane
ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate  nell'articolo
69-ter, comma 1, lettera c). 
    2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento  di  gruppo
la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza  consolidata
in un altro  Stato  comunitario,  salvo  che  cio'  non  sia  a  essa
specificamente richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies. 
    3.  Il  piano  di  risanamento  di  gruppo   e'   finalizzato   a
ripristinare  l'equilibrio  patrimoniale  e  finanziario  del  gruppo
bancario nel suo complesso e delle singole  banche  che  ne  facciano
parte. 
    4.  Il  piano  di  risanamento  di  gruppo  contiene  almeno   le
informazioni richieste  da  provvedimenti  di  carattere  generale  o
particolare della Banca d'Italia e da regolamenti  della  Commissione
europea. Ove siano stati conclusi tra le societa' del gruppo  accordi
ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il  ricorso
al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano  di
risanamento di  gruppo  individua,  altresi',  i  possibili  ostacoli
all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi  gli  impedimenti
di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al
pronto trasferimento di attivita' nonche' al rimborso  di  passivita'
fra societa' del gruppo. 
    5. Il piano di risanamento di  gruppo  e'  approvato  dall'organo
amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia,  in
conformita' dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in
altri Stati comunitari. 
    6. La Banca d'Italia, nel rispetto  degli  articoli  5  e  6  del
decreto legislativo [di recepimento  della  direttiva  2014/59/UE]  e
dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo: 
      a) alle  autorita'  competenti  interessate  rappresentate  nei
collegi delle autorita'  di  vigilanza  o  con  le  quali  sia  stato
stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; 
      b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari in  cui  le
banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative; 
      c) alle autorita' di  risoluzione  delle  societa'  controllate
incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonche' all'autorita'  di
risoluzione a livello di gruppo. 
    7. Il piano  di  risanamento  di  gruppo  e'  riesaminato  e,  se
necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza
richiesta dalla Banca d'Italia. Si  procede  comunque  al  riesame  e
all'eventuale  aggiornamento  del  piano  in  caso  di  significativo
mutamento della struttura giuridica  o  organizzativa  del  gruppo  o
della sua situazione patrimoniale o finanziaria. 
    Art. 69-sexies (Valutazione dei piani di risanamento  individuali
e  di  gruppo).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  entro  sei  mesi  dalla
presentazione del piano di risanamento e sentite, per  le  succursali
significative, le autorita' competenti degli Stati comunitari in  cui
esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano
in conformita' dei criteri  indicati  nelle  pertinenti  disposizioni
dell'Unione europea. 
    2.  Il  piano  di  risanamento  e'  trasmesso  all'autorita'   di
risoluzione per la  formulazione  di  eventuali  raccomandazioni  sui
profili rilevanti  per  la  risoluzione  della  banca  o  del  gruppo
bancario. 
    3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti  al
conseguimento delle finalita' del  piano,  la  Banca  d'Italia  puo',
fissando i relativi termini: 
      a) richiedere alla banca o alla  capogruppo  di  presentare  un
piano modificato; 
      b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano; 
      c)  ordinare  modifiche  da   apportare   all'attivita',   alla
struttura organizzativa o alla forma societaria  della  banca  o  del
gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire  le
finalita' del piano. 
    4. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le circostanze lo
richiedano, una o piu' delle misure previste dagli articoli 53-bis  e
67-ter. 
    Art. 69-septies (Rapporti con  le  altre  autorita'  e  decisioni
congiunte sui piani di  risanamento).  -  1.  Nei  casi  e  nei  modi
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea,  la  Banca  d'Italia
coopera con le autorita' competenti degli altri Stati comunitari  per
la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che  includono  una
banca in  tali  Stati  e  per  l'applicazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 69-sexies, comma  3.  Nella  valutazione  dei  piani  di
risanamento di gruppo la Banca d'Italia  tiene  conto  del  possibile
pregiudizio per le singole societa' del gruppo. Essa  riconosce  come
valide  e  applicabili  le  decisioni  prese  in  conformita'   delle
disposizioni dell'Unione europea. 
    2.  La  Banca  d'Italia  puo',  nei  casi  previsti  dal  diritto
dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione
non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere  l'assistenza  dell'ABE  o
deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una
decisione e' stata deferita all'ABE, la  Banca  d'Italia  si  astiene
dall'adottare  provvedimenti  e  si  attiene  alle  decisioni  finali
dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti  dal
diritto dell'Unione, la Banca  d'Italia  adotta  i  provvedimenti  di
propria competenza. 
    Art. 69-octies (Misure attuative dei piani di risanamento). -  1.
La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento
o  di  astenersi  dall'adottare  una  misura  pur   ricorrendone   le
circostanze e' comunicata senza indugio alla Banca d'Italia. 
    Art. 69-novies (Trasmissione dei piani di risanamento). -  1.  Le
banche e le capogruppo italiane controllate da  una  societa'  estera
inclusa nella vigilanza consolidata della Banca  d'Italia  provvedono
alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e
ogni altro dato che debba essere trasmesso  tra  la  societa'  estera
controllante e la Banca d'Italia. 
    2. Le societa' aventi sede legale in Italia che  controllano  una
banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario  collaborano
con l'autorita' competente di tale Stato al  fine  di  assicurare  la
trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni
altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento. 
    Art. 69-decies (Piani di risanamento  in  forma  semplificata  ed
esenzioni). -  1.  La  Banca  d'Italia  puo',  con  provvedimenti  di
carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di
adempimento  degli  obblighi  stabiliti  dal  presente  capo,  avendo
riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della  banca  o  del
gruppo bancario in considerazione  delle  loro  caratteristiche,  ivi
incluse  le  dimensioni,  la  complessita'  operativa,  la  struttura
societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di  tutela
istituzionale. 
    2. La Banca d'Italia puo' inoltre  esentare  dal  rispetto  delle
disposizioni del presente capo una banca aderente  a  un  sistema  di
tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente
capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione
con la banca aderente esentata. 
    Art. 69-undecies (Disposizioni di  attuazione).  -  1.  La  Banca
d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche
per tener conto di orientamenti dell'ABE. 
    Capo 02-I (Sostegno finanziario di gruppo). 
    Art. 69-duodecies (Accordo di gruppo). - 1. Una banca italiana  o
societa' italiana capogruppo  di  un  gruppo  bancario,  le  societa'
italiane ed  estere  appartenenti  al  gruppo  bancario  e  le  altre
societa' incluse nella vigilanza consolidata  indicate  nell'articolo
69-ter, comma 1,  lettera  c),  possono  concludere  un  accordo  per
fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui  si  realizzino  per
una  di  esse  i  presupposti  dell'intervento   precoce   ai   sensi
dell'articolo  69-octiesdecies  e  siano  soddisfatte  le  condizioni
indicate nel presente capo. 
    2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del  titolo  V  del
libro V del codice civile, il presente capo non si applica: 
      a)  alle  operazioni  di  finanziamento  e  di  gestione  della
liquidita' eseguite tra societa' del gruppo bancario se  per  nessuna
di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce; 
      b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso
l'apporto di capitale, a un'altra societa' del gruppo al di fuori dei
casi previsti dall'accordo, quando la societa'  cui  il  sostegno  e'
concesso si trovi in difficolta' e il sostegno sia in  linea  con  le
politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita' del
gruppo. 
    3. Le societa' che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario
di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita'
dei termini dell'accordo. Possono essere previsti anche  obblighi  di
sostegno reciproco. 
    4. Il sostegno finanziario  puo'  essere  concesso  in  forma  di
finanziamento, di prestazione di  garanzia  o  mediante  la  messa  a
disposizione di beni o attivita' da utilizzare come garanzia reale  o
finanziaria, nonche' con  qualsiasi  combinazione  di  queste  forme,
mediante un'unica o piu' operazioni, anche tra  il  beneficiario  del
sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti
all'accordo. 
    5. L'accordo e' conforme ai seguenti principi: 
      a) l'accordo e' sottoscritto da ciascuna  parte  nell'esercizio
della propria autonomia negoziale e  in  coerenza  con  le  eventuali
direttive impartite dalla capogruppo; 
      b) le parti chiamate  a  fornire  sostegno  finanziario  devono
essere pienamente informate sulla situazione  dei  beneficiari  prima
della decisione di fornire il sostegno; 
      c) l'accordo indica i criteri di calcolo  per  determinare,  al
momento  in  cui  il   sostegno   finanziario   viene   fornito,   il
corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione  effettuata  in  virtu'
dell'accordo stesso;  ove  necessario  per  conseguire  le  finalita'
dell'accordo, i criteri  possono  non  tenere  conto  del  prezzo  di
mercato, in particolare se esso e' influenzato da fattori anomali  ed
esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone,  in
forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario,  di  informazioni
non pubbliche rilevanti. 
    6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo  non  puo'  essere
concluso se, al momento della sua conclusione, per  una  delle  parti
dell'accordo sussistono,  a  giudizio  dell'autorita'  competente,  i
presupposti dell'intervento precoce. 
    7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante  dall'accordo  puo'
essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure  ai  sensi
dell'articolo 2900 del codice civile. 
    Art. 69-terdecies (Autorizzazione dell'accordo). - 1. Il progetto
di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che
valuta la sua  coerenza  con  le  condizioni  previste  nell'articolo
69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita'  competenti
sulle banche comunitarie aderenti all'accordo, in  conformita'  delle
pertinenti disposizioni dell'Unione europea. 
    2.   La   Banca   d'Italia   disciplina   il   procedimento   per
l'autorizzazione di cui al comma 1. 
    3. Il progetto di accordo e  ogni  sua  modifica  sono  trasmessi
all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui  al
comma 1. 
    Art.  69-quaterdecies   (Approvazione   dell'accordo   da   parte
dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno). - 1. Il progetto
di  accordo  autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  69-terdecies   e'
sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci  di
ciascuna societa' del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a
un  parere  predisposto  dai  componenti   indipendenti   dell'organo
amministrativo sull'interesse della societa' ad  aderire  all'accordo
nonche' sulla  convenienza  e  sulla  correttezza  sostanziale  delle
relative condizioni. L'accordo produce  effetti  solo  nei  confronti
delle societa' le cui assemblee hanno approvato il progetto. 
    2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione
del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo
amministrativo. La delibera di concessione del  sostegno  finanziario
di gruppo e' motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario  e
la    conformita'    alle    condizioni    stabilite     all'articolo
69-quinquiesdecies. 
    3. L'organo amministrativo della  societa'  aderente  all'accordo
riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione
dell'accordo. 
    4. L'assemblea straordinaria dei soci puo'  revocare  la  propria
approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono
ancora realizzati i  presupposti  dell'intervento  precoce  ai  sensi
dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu' societa'  aderenti
all'accordo.  La  revoca  diviene  efficace  solo  a  seguito   della
predisposizione di un piano di risoluzione individuale  o  di  gruppo
che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi  12
mesi dalla revoca. 
    5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma  1  o
la sua revoca non  costituisce  causa  di  recesso  del  socio  dalla
societa'. 
    6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo  di  cui
al comma 1 e'  pubblicata  con  gli  stessi  mezzi  previsti  per  la
pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma  1,
lettera d), unitamente  a  una  descrizione  sommaria  del  contenuto
dell'accordo.   La   Banca   d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
sull'informativa al pubblico dovuta dalle  banche  e  dalle  societa'
capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo. 
    Art. 69-quinquiesdecies (Condizioni per il  sostegno).  -  1.  Il
sostegno  finanziario  previsto  dall'accordo  e'  concesso  se  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
      a) si puo' ragionevolmente prospettare che il sostegno  fornito
ponga  sostanziale   rimedio   alle   difficolta'   finanziarie   del
beneficiario; 
      b)  il  sostegno  finanziario  e'  diretto   a   preservare   o
ripristinare la stabilita' finanziaria del gruppo nel suo complesso o
di una delle societa' del gruppo ed e' nell'interesse della  societa'
del gruppo che fornisce il sostegno; 
      c) le condizioni del  sostegno  finanziario,  ivi  compreso  il
corrispettivo,  sono   determinate   in   conformita'   dell'articolo
69-duodecies, comma 5, lettera c); 
      d)  vi  e'  la  ragionevole  aspettativa,  sulla   base   delle
informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della societa'
che fornisce il sostegno al momento  dell'assunzione  della  relativa
decisione, che sara' pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito
da  parte  della  societa'  beneficiaria,  qualora  il  sostegno  sia
concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui  il
sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia
escussa, sara' possibile recuperare  per  intero,  anche  in  via  di
surroga o regresso, capitale, interessi e spese; 
      e)  la  concessione  del  sostegno  finanziario  non  mette   a
repentaglio la liquidita' o solvibilita' della  societa'  del  gruppo
che lo fornisce; 
      f) la concessione del  sostegno  finanziario  non  minaccia  la
stabilita'  del  sistema  finanziario,  in  particolare  nello  Stato
comunitario in cui ha sede la societa' del  gruppo  che  fornisce  il
sostegno; 
      g) la societa' del gruppo che fornisce  il  sostegno  rispetta,
nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia  di  capitale,
liquidita',  grandi  esposizioni  e  gli  altri  requisiti  specifici
eventualmente imposti in conformita' del Regolamento (UE) n. 575/2013
e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE,  e  la
concessione del sostegno finanziario non e' tale  da  determinare  la
violazione  di  questi  requisiti  da  parte  della  societa',  fatta
eccezione per il caso in cui l'autorita' competente per la  vigilanza
sulla  societa'  abbia  autorizzato  una  temporanea  deroga  a  tali
requisiti; 
      h) la concessione del sostegno finanziario  non  pregiudica  la
risolvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce. 
    Art.  69-sexiesdecies  (Opposizione  della   Banca   d'Italia   e
comunicazioni). - 1. La  delibera  di  concessione  del  sostegno  e'
trasmessa  alla  Banca  d'Italia,  che  puo'  vietare   o   limitarne
l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario  di  gruppo
di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte. 
    2. La delibera di cui al comma 1 e' trasmessa all'ABE nonche', se
diverse  dalla  Banca  d'Italia,  all'autorita'  competente  per   la
vigilanza sulla societa'  che  riceve  il  sostegno  e  all'autorita'
competente per la vigilanza su base consolidata. 
    3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui  al  comma  1  e'
trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2,  nonche',
se la Banca d'Italia e' l'autorita' competente per  la  vigilanza  su
base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito
ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59]. 
    Art.  69-septiesdecies  (Norme  applicabili  e  disposizioni   di
attuazione).  -  1.  Alla  conclusione  degli  accordi  previsti  dal
presente capo e alla prestazione  di  sostegno  finanziario  in  loro
esecuzione non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  53,
comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies  e  2901  del
codice civile, nonche' agli articoli 64, 65,  66  e  67,  216,  primo
comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare. 
    2. La Banca d'Italia  puo'  emanare  disposizioni  attuative  del
presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.». 
  13. Al titolo IV, capo I, prima della sezione  I,  e'  inserita  la
seguente: 
    «Sezione 01-I (Misure di intervento precoce). 
    Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca  d'Italia  puo'
disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una societa'
capogruppo di un gruppo bancario: 
      a)  le  misure  di  cui  all'articolo  69-noviesdecies,  quando
risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n.  575/2013,
delle disposizioni di attuazione della  direttiva  2013/36/UE  e  del
titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da  3  a
7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure
si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa  di  un
rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo; 
      b)  la  rimozione   degli   esponenti   di   cui   all'articolo
69-vicies-semel, quando risultano gravi  violazioni  di  disposizioni
legislative,  regolamentari  o  statutarie  o   gravi   irregolarita'
nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione
della banca o del gruppo bancario sia particolarmente  significativo,
e sempre che gli interventi indicati  nella  medesima  lettera  a)  o
quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano  sufficienti
per porre rimedio alla situazione. 
    Art. 69-noviesdecies (Attuazione del piano di risanamento e altre
misure). - 1. Fermi  restando  i  poteri  attribuiti  dagli  articoli
53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei  presupposti  di
cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo'  chiedere
alla banca o alla societa' capogruppo di un gruppo bancario  di  dare
attuazione, anche parziale, al piano di  risanamento  adottato  o  di
preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del  debito  con
tutti o  alcuni  creditori  secondo  il  piano  di  risanamento,  ove
applicabile, o di modificare la propria forma societaria. 
    2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1
puo': 
      a) richiedere l'aggiornamento del piano di  risanamento  quando
le condizioni che hanno  condotto  all'intervento  precoce  divergono
rispetto alle ipotesi contemplate nel piano; 
      b)  fissare  un  termine   per   l'attuazione   del   piano   e
l'eliminazione delle cause che  formano  presupposto  dell'intervento
precoce. 
    Art. 69-vicies (Poteri di accertamento e flussi  informativi).  -
1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un
gruppo   bancario,   delle   circostanze    di    cui    all'articolo
69-octiesdecies,  i  poteri  di  vigilanza  informativa  e  ispettiva
previsti agli articoli 51, 54, 66  e  67  possono  essere  esercitati
anche  al  fine  di  acquisire   le   informazioni   necessarie   per
l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale  esercizio  del
potere di riduzione o conversione di azioni, di altre  partecipazioni
e di  strumenti  di  capitale,  l'avvio  della  risoluzione  o  della
liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche'  per  la   valutazione
prevista  dal  Titolo  IV,  Capo  I,  Sezione  II,  del  [decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE]. 
    2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono  trasmesse
alle autorita' di risoluzione. 
    Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti  degli  organi  di
amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza). - 1. Al ricorrere
dei  presupposti  indicati  all'articolo  69-octiesdecies,  comma  1,
lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  e  ordinare
il rinnovo di  tutti  i  componenti  degli  organi  con  funzione  di
amministrazione  e  di  controllo  delle  banche  e  delle   societa'
capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo
70. 
    2. Il provvedimento fissa la data da cui  decorrono  gli  effetti
della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca  o
della capogruppo con all'ordine del giorno il  rinnovo  degli  organi
con funzioni di amministrazione e controllo. 
    3. Ricorrendo i presupposti  richiamati  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu'  componenti
dell'alta dirigenza di una banca o di una societa' capogruppo  di  un
gruppo bancario. 
    4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti  dei  nuovi
organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente  organo
della banca o della societa' capogruppo. 
    5. Resta salva  la  possibilita'  in  ogni  momento  di  disporre
l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui
agli articoli 70 e 98. 
    6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali
ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e),  e  dell'articolo
67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per  porre  rimedio  alla
situazione. 
    Art. 69-vicies-bis (Disposizioni di attuazione). -  1.  La  Banca
d'Italia puo' emanare disposizioni attuative della presente  sezione,
anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.». 
  14. All'articolo 70, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La Banca  d'Italia  puo'  disporre  lo  scioglimento  degli
organi con funzioni di amministrazione e di  controllo  delle  banche
quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo
69-octiesdecies, comma 1, lettera  b),  oppure  sono  previste  gravi
perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con
istanza motivata dagli organi  amministrativi  ovvero  dall'assemblea
straordinaria.»; 
    b) al comma  2,  le  parole:  «art.  72»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 72»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari  nominati  ai
sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne  facciano  richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.»; 
    d) al comma 4, le parole: «decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «provvedimento»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che  il
provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve o la
Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo'
essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per piu'  di
una volta, se sussistono i  presupposti  indicati  nel  comma  1.  Il
provvedimento di proroga e' pubblicato per  estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»; 
    f) il comma 6 e' abrogato; 
    g) al comma 7, la parola: «abilita» e' sostituita dalle seguenti:
«o lo statuto abilitano». 
  15. L'articolo 70-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' abrogato. 
  16. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia,  con  provvedimento
da emanarsi entro quindici giorni dalla  data  del  decreto  previsto
dall'articolo 70, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:  «Con  il
provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia»; 
    b) al comma 2, il periodo: «Il provvedimento della Banca d'Italia
e la delibera di nomina del presidente del comitato  di  sorveglianza
sono  pubblicati  per  estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.» e' soppresso; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) al comma 4 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Se
necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia.»; 
    e) al comma 5, dopo le parole: «La Banca d'Italia,» sono inserite
le seguenti: «per ragioni d'urgenza e»; 
    f) al comma 6, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «I
commissari devono, inoltre, possedere le  competenze  necessarie  per
svolgere le  proprie  funzioni  ed  essere  esenti  da  conflitti  di
interesse.». 
  17. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Salvo che non sia diversamente specificato  all'atto  della
nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e  tutti  i  poteri
spettanti all'organo di amministrazione  della  banca  ai  sensi  del
codice civile,  delle  disposizioni  di  legge  applicabili  e  dello
statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di  nomina,
puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati
poteri e funzioni di amministrazione.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Salvo  che  non  sia  diversamente   specificato   nel
provvedimento  che  dispone   l'amministrazione   straordinaria,   ai
commissari spettano i compiti di accertare la  situazione  aziendale,
rimuovere  le  irregolarita'  e   promuovere   le   soluzioni   utili
nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente  gestione.  Le
disposizioni del codice civile, statutarie o  convenzionali  relative
ai  poteri  di  controllo  dei  titolari  di  partecipazioni  non  si
applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina,  la  Banca
d'Italia  puo'  stabilire  speciali  limitazioni  dei   compiti   dei
commissari  ovvero  attribuire  loro  compiti  ulteriori  e   diversi
rispetto a quelli indicati nel presente comma.»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. La Banca d'Italia puo', in  ogni  momento,  revocare  o
sostituire i commissari e  i  membri  del  comitato  di  sorveglianza
oppure modificarne compiti e poteri.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. La Banca d'Italia puo' stabilire, all'atto della  nomina  o
successivamente con istruzioni impartite ai commissari  e  ai  membri
del comitato di sorveglianza, che  determinati  atti  dei  commissari
siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero
imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.  I
componenti gli organi straordinari  sono  personalmente  responsabili
dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il potere di convocare l'assemblea dei  soci  e  gli  altri
organi indicati all'articolo 70, comma 2,  spetta  esclusivamente  ai
commissari previa approvazione della  Banca  d'Italia.  L'ordine  del
giorno e'  stabilito  in  via  esclusiva  dai  commissari  e  non  e'
modificabile dall'organo convocato.»; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del comitato
di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico  e'
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.  Le  azioni  civili  nei
loro  confronti  sono  promosse  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.»; 
    g) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni,  sono
pubblici ufficiali.». 
  18. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, le parole: «Qualora ricorrano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Se ricorrono» e le parole: «dal  d.  lgs.  di  recepimento
della direttiva  93/22/CEE»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
  19. All'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n.  385,  dopo  le  parole  «comitato  di  sorveglianza,»  sono
inserite le seguenti:  «a  intervalli  periodici  stabiliti  all'atto
della nomina o successivamente nonche'». 
  20. Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
    «Art. 75-bis (Commissari in temporaneo affiancamento).  -  1.  La
Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti  indicati  all'articolo  70,
puo' nominare uno  o  piu'  commissari  in  temporaneo  affiancamento
all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia,  nel  provvedimento
di nomina,  individua  funzioni,  doveri  e  poteri  dei  commissari,
specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi  compreso,
eventualmente, l'obbligo degli  amministratori  di  consultare  o  di
richiedere la previa autorizzazione dei commissari  per  l'assunzione
di determinati atti o decisioni. 
    2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
presente sezione.». 
  21. L'articolo 76 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' abrogato. 
  22. Dopo l'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre1993, n.
385, e' inserito il seguente: 
    «Art. 77-bis (Aumenti di capitale). - 1.  In  deroga  ai  termini
previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  nelle  banche  nei
confronti delle quali e' stata  adottata  una  misura  di  intervento
precoce o disposto  l'avvio  dell'amministrazione  straordinaria,  le
assemblee chiamate a deliberare aumenti  di  capitale  finalizzati  a
ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino
a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se  cosi'  e'
previsto dallo statuto. 
    2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate
nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati comunitari: 
      a) la  comunicazione  effettuata  dall'intermediario  ai  sensi
dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' effettuata sulla base delle evidenze  dei  conti  relative  al
termine della giornata contabile del terzo giorno di  mercato  aperto
precedente la data fissata per l'assemblea; 
      b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto a cinque giorni; 
      c) non trovano applicazione le modalita' di pubblicita' di  cui
all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
    3. Le previsioni di cui al comma 2,  lettere  b)  e  c),  non  si
applicano alle banche nei confronti delle  quali  e'  stata  disposta
l'amministrazione straordinaria. 
    4. Il presente articolo si applica anche alle societa' capogruppo
di un gruppo bancario.». 
  23. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  della
Banca d'Italia, puo' disporre  con  decreto  la  liquidazione  coatta
amministrativa  delle  banche,  anche  quando   ne   sia   in   corso
l'amministrazione straordinaria ovvero  la  liquidazione  secondo  le
norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17
del decreto legislativo [di recepimento della  direttiva  2014/59/UE]
ma non quelli  indicati  nell'articolo  20,  comma  2,  del  medesimo
decreto per disporre la risoluzione.». 
  24. All'articolo 81 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa'
o altri enti.»; 
    b)  al  comma  2  le  parole:  «nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti:  «sul  sito  web
della Banca d'Italia.». 
  25. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole:  «liquidazione  coatta  amministrativa»
sono inserite le seguenti: « o a risoluzione». 
  26. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «terzo giorno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sesto giorno lavorativo»; 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. In deroga all'articolo 56,  primo  comma,  della  legge
fallimentare, la compensazione ha luogo solo se  i  relativi  effetti
siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la
liquidazione coatta amministrativa, salvo che  la  compensazione  sia
prevista da un contratto di garanzia finanziaria di  cui  al  decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo  di  netting,  come
definito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un  accordo
di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.». 
  27. All'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, le parole: «La Banca d'Italia  stabilisce  modalita'  e
termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento  della
liquidazione.» sono soppresse. 
  28. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Entro un  mese  dalla  nomina  i  commissari  comunicano  a
ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata  della
procedura e le somme risultanti a  credito  di  ciascuno  secondo  le
scritture e i  documenti  della  banca.  La  comunicazione  s'intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene  a  mezzo
posta  elettronica  certificata  se   il   relativo   indirizzo   del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore. Se il  destinatario  ha  sede  o  risiede  all'estero,  la
comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia,
se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore
ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo
di  posta  elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'   onere
comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui
al comma 3.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «  2-bis.  Nei  casi  disciplinati  dall'articolo   92-bis,   i
commissari, sentito il comitato di sorveglianza,  possono  provvedere
alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole  categorie
di aventi diritto, mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e in uno o  piu'  quotidiani  a  diffusione
nazionale o locale di un  avviso  contenente  l'invito  a  consultare
l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e' depositato
presso la sede della societa' o messo altrimenti a disposizione degli
aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere
visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione
delle domande di insinuazione ai sensi  del  comma  5  decorre  dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Tutte  le  successive  comunicazioni  sono  effettuate  dai
commissari all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  indicato
dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi
di mancata consegna per cause imputabili  al  destinatario,  esse  si
eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del  luogo
ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo  31-bis,  terzo
comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al  curatore
il commissario liquidatore.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Entro quindici giorni dal ricevimento della  comunicazione,
i creditori e i titolari dei diritti indicati  nel  comma  2  possono
presentare  o  inviare,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  della
procedura, i  loro  reclami  ai  commissari,  allegando  i  documenti
giustificativi.»; 
    e) al comma 5, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
indicando l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.  Si  applica
il comma 3 del presente articolo.»; 
    f) al comma 8, le parole: «, mediante raccomandata con avviso  di
ricevimento,  comunicano  senza  indugio»   sono   sostituite   dalle
seguenti:  «comunicano  senza  indugio,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,». 
  29. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la  parola:  «raccomandata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «comunicazione»; 
    b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  Si
applica  l'articolo   99,   commi   2   e   seguenti,   della   legge
fallimentare.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il presidente del tribunale  assegna  a  un  unico  giudice
relatore tutte  le  cause  relative  alla  stessa  liquidazione.  Nei
tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una
di esse e il presidente di questa provvede alla  designazione  di  un
unico giudice relatore.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato. 
  30. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Esecutivita'  delle
sentenze»; 
    b) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le decisioni pronunciate in  ogni  grado  del  giudizio  di
opposizione sono esecutive quando diventano definitive.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato. 
  31. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993,  n.  385,  le  parole:  «Tali  soggetti  sopportano  le   spese
conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non
sia a essi imputabile.» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi  sei
mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma
8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che
il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.». 
  32. All'articolo 90 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
caso di alienazione di beni immobili e  di  altri  beni  iscritti  in
pubblici  registri,  una  volta  eseguita  la  vendita   e   riscosso
interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari
liquidatori, dispone la cancellazione delle  iscrizioni  relative  ai
diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti  e
dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «2. I
commissari, con il parere favorevole del comitato di  sorveglianza  e
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere  attivita'
e passivita', l'azienda,  rami  d'azienda  nonche'  beni  e  rapporti
giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
per  l'intervento  dei  sistemi  di  garanzia   dei   depositanti   o
l'intervento di questi e'  insufficiente,  al  fine  di  favorire  lo
svolgimento della liquidazione, la cessione  puo'  avere  ad  oggetto
passivita' anche solo per una quota di ciascuna  di  esse.  Resta  in
ogni  caso  fermo  il  rispetto  della  parita'  di  trattamento  dei
creditori e  del  loro  ordine  di  priorita'.»  e  dopo  le  parole:
«risultanti dallo stato passivo» sono inserite le seguenti: «, tenuto
conto dell'esito delle  eventuali  opposizioni  presentate  ai  sensi
dell'articolo 87». 
  33. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I commissari procedono alle restituzioni dei  beni  nonche'
degli strumenti finanziari relativi ai  servizi  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e,  secondo  l'ordine  stabilito
dall'articolo  111  della  legge  fallimentare  fatto  salvo   quanto
previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le
indennita' e i rimborsi spettanti  agli  organi  della  procedura  di
amministrazione  straordinaria  e  ai   commissari   della   gestione
provvisoria   che   abbiano   preceduto   la   liquidazione    coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
comma primo, numero 1), della legge fallimentare.  Il  pagamento  dei
crediti prededucibili e'  effettuato  previo  parere  favorevole  del
comitato di sorveglianza.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2741  del
codice civile e dall'articolo 111  della  legge  fallimentare,  nella
ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1: 
        a)  i  seguenti  crediti  sono  soddisfatti  con   preferenza
rispetto agli altri crediti chirografari: 
          1) la parte dei depositi di persone fisiche,  microimprese,
piccole  e  medie  imprese  ammissibili  al  rimborso   e   superiore
all'importo previsto dall'articolo 96-bis, comma 5; 
          2) i medesimi depositi indicati al  numero  1),  effettuati
presso succursali extracomunitarie di banche aventi  sede  legale  in
Italia; 
        b)  sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto  ai  crediti
indicati alla lettera a): 
          1) i depositi protetti; 
          2)  i  crediti  vantati  dai  sistemi   di   garanzia   dei
depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi  dei
depositanti protetti; 
        c)  sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto  agli  altri
crediti chirografari ma dopo che siano stati  soddisfatti  i  crediti
indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca.»; 
      c) al comma 2 le parole:  «dell'articolo  19»  sono  sostituite
dalle seguenti: dell'articolo 22»; 
      d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. I commissari,  sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e
previa autorizzazione della Banca d'Italia,  anche  prima  che  siano
realizzate tutte  le  attivita'  e  accertate  tutte  le  passivita',
possono eseguire riparti parziali e  restituzioni,  anche  integrali,
sia a favore di tutti gli aventi  diritto  sia  a  favore  di  talune
categorie di essi,  anche  per  intero,  trattenendo  quanto  stimato
necessario per il pagamento dei debiti prededucibili.»; 
        e) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. Ai fini  del  presente  articolo  per  microimprese,
piccole e medie imprese si intendono quelle cosi' definite in base al
criterio del fatturato annuo previsto dall'articolo 2,  paragrafo  1,
dell'Allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/361/CE.». 
  34. All'articolo 92 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «liquidato l'attivo» sono inserite
le seguenti: «, o una parte rilevante dello stesso,»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito  ai
creditori e ai clienti ammessi al passivo con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 86, comma 3, e  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»; 
    c) al comma 8 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
commissari liquidatori ripartiscono, in base alla  documentazione  di
cui al comma 1,  eventuali  somme  derivanti  all'esito  dei  giudizi
nonche' quelle derivanti dalla cessione  o  liquidazione  dell'attivo
non ancora realizzato al momento di chiusura della  procedura  ovvero
dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.»; 
    d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9.  I  commissari  liquidatori  sono  estromessi,  su  propria
istanza, dai giudizi relativi ai rapporti  oggetto  di  cessione  nei
quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi  relativi
allo stato passivo e  quelli  di  costituzione  di  parte  civile  in
giudizi penali.». 
  35. Dopo l'articolo 92 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
    «Art. 92-bis (Procedure prive di risorse liquide  o  con  risorse
insufficienti). - 1.  Il  presente  articolo  si  applica  quando  la
liquidazione coatta amministrativa e'  priva  di  risorse  liquide  o
queste sono stimate  dai  commissari  insufficienti  a  soddisfare  i
crediti  in  prededuzione  fino   alla   chiusura   della   procedura
liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella
sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'articolo 86, comma
6. 
    2. L'autorita'  di  risoluzione  italiana  anticipa  agli  organi
liquidatori, agli  organi  dell'amministrazione  straordinaria  e  al
commissario  della  gestione  provvisoria  che  hanno  preceduto   la
liquidazione coatta amministrativa le indennita' ad essi spettanti e,
sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per
lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate  a  questo  titolo,
comprensive degli interessi legali,  sono  recuperate  sulle  risorse
finanziarie  della   procedura   che   si   rendano   successivamente
disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma
4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili. 
    3. I commissari pagano, con priorita' rispetto a tutti gli  altri
crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della
procedura, per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  interesse  dei
clienti, per l'accertamento del passivo, per la  conservazione  e  il
realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti  e  restituzioni  e
per  la  chiusura  della  procedura.  A  questo  fine,  i  commissari
utilizzano, nel seguente ordine: 
      a)  le  risorse   liquide   eventualmente   disponibili   della
procedura; 
      b) le risorse liquide o agevolmente  liquidabili  dei  clienti,
proporzionalmente al valore dei  rispettivi  patrimoni,  fino  ad  un
importo pari alla somma delle spese  necessarie  per  lo  svolgimento
delle attivita' di interesse dei clienti medesimi e della quota parte
ad essi riferibile delle altre spese; 
      c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di
non agevole  liquidazione,  una  somma  che  puo'  essere  anticipata
dall'autorita' di risoluzione fino ad  un  importo  massimo  di  euro
400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita' degli organi
liquidatori. 
    4. Le  somme  anticipate  ai  sensi  del  comma  3,  lettera  c),
comprensive degli interessi legali,  sono  recuperate  sulle  risorse
liquide della procedura, con priorita' rispetto  al  pagamento  degli
altri crediti prededucibili, e poi  su  quelle  dei  clienti  che  si
rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti  dal  comma
3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b),  comprensive
degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle
risorse  liquide  della  procedura  che  si  rendano  successivamente
disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili  e
dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorita'  di  risoluzione
ai sensi del presente comma. 
    5. Il pagamento dei crediti prededucibili  e'  effettuato  previo
parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del  pagamento,
l'elenco di questi crediti e' comunicato dai commissari all'autorita'
di risoluzione. 
    6. Se le risorse utilizzabili ai sensi  dei  commi  2  e  3  sono
insufficienti per la prosecuzione  della  procedura  o  non  vi  sono
prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della  procedura
o dei  clienti,  i  commissari  procedono  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  in  uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale di  un  avviso  contenente
l'invito a presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei  beni  e
dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al  termine  della
procedura  competitiva,  i  beni  e   i   diritti   sono   assegnati,
indipendentemente dall'importo offerto, al  migliore  offerente.  Gli
assegnatari subentrano nei giudizi relativi  ai  beni  e  ai  diritti
oggetto di  cessione  e  i  commissari  sono  estromessi  su  propria
richiesta.». 
  36. All'articolo 93 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 la parola: «chirografari» e' soppressa; 
    b) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
proposta puo' prevedere la cessione,  oltre  che  dei  beni  compresi
nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza  della  massa,  purche'
autorizzate  dalla  Banca   d'Italia,   con   specifica   indicazione
dell'oggetto e del  fondamento  della  pretesa.  Il  proponente  puo'
limitare gli impegni assunti con  il  concordato  ai  soli  creditori
ammessi al passivo, anche provvisoriamente,  e  a  quelli  che  hanno
proposto opposizione allo stato passivo  o  insinuazione  tardiva  al
tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso,
verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti
del  concordato  sono  regolati   dall'articolo   135   della   legge
fallimentare.»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta  di
concordato, tenendo conto delle opposizioni e del  parere  su  queste
ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e'  pubblicato  mediante
deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal  tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli  opponenti
con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131  della  legge
fallimentare.». 
  37. L'articolo 94, comma 3, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Si applicano l'articolo 215 della legge  fallimentare  e,  in
quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo.». 
  38. L'articolo 95-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Riconoscimento  dei
provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione»; 
    b) al comma 1, le parole: «I  provvedimenti  e  le  procedure  di
risanamento  e  liquidazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione»; 
    c) al comma 2, le parole: «I  provvedimenti  e  le  procedure  di
amministrazione  straordinaria,  di   gestione   provvisoria   e   di
liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite  dalle  seguenti:
«I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione  coatta
amministrativa»; 
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Quando  e'  esercitato  un  potere  di  risoluzione  o
applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di
recepimento  della  direttiva  2014/59/UE],  le  disposizioni   della
presente  sezione  si  applicano  a   tutti   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2 del decreto stesso.». 
  39.  L'articolo  95-ter,  comma  2,  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
    «2. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  95-bis,  sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto: 
      a) gli accordi di compensazione, di  netting  e  di  novazione,
fatto salvo quanto  previsto  agli  articoli  65  e  68  del  decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; 
      b) le  cessioni  con  patto  di  riacquisto  e  le  transazioni
effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo  quanto  previsto
agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE], nonche' quanto previsto alla  lettera  d)  del
comma 1.». 
  40. All'articolo 95-quater, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Salvo che l'informazione non  vada  fornita  ai  sensi  del
decreto legislativo [di recepimento della direttiva  2014/59/UE],  la
Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e,  se  diverse,  le
autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la  Banca
centrale europea dell'adozione dei  provvedimenti  di  risanamento  e
dell'apertura della procedura di liquidazione coatta  amministrativa,
precisandone gli effetti. L'informazione e'  data,  con  ogni  mezzo,
possibilmente prima dell'adozione del provvedimento  o  dell'apertura
della procedura ovvero subito dopo.»; 
    b) al comma 2 le parole: «una procedura»  sono  sostituite  dalle
seguenti «un provvedimento» e le parole: «dello Stato d'origine» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «o,  se   diversa,   all'autorita'   di
risoluzione  dello  Stato  d'origine  ovvero  alla   Banca   centrale
europea.»; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6  e  32,
commi 3, 4  e  5,  del  decreto  legislativo  [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE].». 
  41. All'articolo 95-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  1°
settembre  1993,   n.   385,   le   parole:   «I   provvedimenti   di
amministrazione  straordinaria,  di   gestione   provvisoria   e   di
liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite  dalle  seguenti:
«I provvedimenti  di  risanamento  e  di  avvio  della  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa». 
  42. All'articolo 95-septies, comma 1, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le  parole:  «amministrazione  straordinaria,
gestione  provvisoria  e  liquidazione  coatta  amministrativa»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «risanamento  e   alle   procedure   di
liquidazione  coatta  amministrativa»  e  dopo  le   parole:   «Stati
comunitari» sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  Banca  centrale
europea». 
  43. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole: «organi di sorveglianza» sono  aggiunte
le seguenti: «, determinandone il relativo compenso  a  carico  della
societa'». 
  44. All'articolo 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b), dopo le  parole:  «della  liquidazione
coatta   amministrativa,»   sono   inserite   le   seguenti:   «della
risoluzione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che  il
provvedimento con cui e' disposta non preveda un termine piu' breve o
la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata.  La  procedura
puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un  anno  dalla  Banca
d'Italia, anche piu'  di  una  volta,  se  sussistono  i  presupposti
indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal
caso,  la   proroga   puo'   riguardare   anche   le   procedure   di
amministrazione straordinaria relative alle societa' appartenenti  al
gruppo. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». 
  45. L'articolo 98-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' abrogato. 
  46. All'articolo 104 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «e'  competente»  e'  aggiunta  la
seguente: «inderogabilmente»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  47. Dopo l'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  105-bis  (Cooperazione  tra  autorita').  -  1.  La  Banca
d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorita' competenti prima
di  applicare  una  misura   di   intervento   precoce   o   disporre
l'amministrazione straordinaria nei confronti: 
      a) della capogruppo di un gruppo  bancario  operante  in  altro
Stato comunitario attraverso una banca controllata o  una  succursale
significativa; 
      b) di una  banca  italiana  soggetta  a  vigilanza  consolidata
dell'autorita' competente di un altro Stato comunitario. 
    2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di  una  misura
di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria  da  parte
dell'autorita' competente per la vigilanza di una  banca  comunitaria
appartenente a un gruppo bancario, comunica  le  proprie  valutazioni
entro tre giorni dalla richiesta di consultazione. 
    3. Le decisioni di cui al  comma  1  sono  adottate  dalla  Banca
d'Italia  tenendo  conto  degli  impatti  sulle  entita'  del  gruppo
insediate in altri Stati  comunitari,  secondo  quanto  emerga  dalle
procedure di  cooperazione  di  cui  al  presente  articolo,  e  sono
notificate  alla  capogruppo,  alle  altre  autorita'  competenti   e
all'ABE. 
    4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o
la nomina dei medesimi commissari straordinari per  le  societa'  del
gruppo operanti in diversi Stati comunitari e' disposta  dalla  Banca
d'Italia congiuntamente con le altre  autorita'  competenti.  Qualora
l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro  cinque
giorni dalla proposta dell'autorita' competente,  la  Banca  d'Italia
puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che  il  caso
non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5. 
    5.  La  Banca  d'Italia  puo',  nei  casi  previsti  dal  diritto
dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare  all'ABE  le
decisioni di cui al presente  articolo.  Qualora  una  decisione  sia
stata rinviata all'ABE nel previsto termine  di  tre  giorni  per  la
consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le  autorita',  la
Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti  e  si  attiene
alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei
termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta  i
provvedimenti di propria competenza. 
    Art. 105-ter  (Commissari  in  temporaneo  affiancamento).  -  1.
Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di
nominare uno o piu' commissari in temporaneo  affiancamento,  di  cui
all'articolo 75-bis,  puo'  essere  esercitato  nei  confronti  della
capogruppo e delle societa' di un gruppo bancario. Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.». 
  48. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»; 
    b) al comma 3 dopo le parole: «amministrazione e controllo»  sono
inserite le seguenti: «secondo le  modalita'  previste  dall'articolo
73, comma 1,» e  le  parole:  «Si  applica,  in  quanto  compatibile,
l'articolo 76, commi 2 e 4.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2,  4  e  6,
72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.». 
  49. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Revoca
dell'autorizzazione e liquidazione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  La  revoca  dell'autorizzazione   costituisce   causa   di
scioglimento   della   societa'.   Entro   sessanta   giorni    dalla
comunicazione   del   provvedimento   di   revoca,    l'intermediario
finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione
della  societa'.  La   Banca   d'Italia   puo'   autorizzare,   anche
contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita'  ai
sensi dell'articolo 2487  del  codice  civile.  L'organo  liquidatore
trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici  sullo  stato  di
avanzamento della  liquidazione.  Nei  confronti  della  societa'  in
liquidazione  restano  fermi  i  poteri  delle  autorita'  creditizie
previsti nel presente decreto legislativo.»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ove la  Banca  d'Italia  accerti,  in  sede  di  revoca
dell'autorizzazione o successivamente,  la  mancata  sussistenza  dei
presupposti  per  un  regolare   svolgimento   della   procedura   di
liquidazione, e' disposta la liquidazione  coatta  amministrativa  ai
sensi del titolo IV, capo I, sezione III.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Agli  intermediari  finanziari  si  applicano   l'articolo
96-quinquies, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,  e  l'articolo
97.»; 
    e) il comma 5 e' abrogato; 
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, su proposta della Banca d'Italia,  puo'  disporre  con
decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  e
la liquidazione coatta amministrativa degli  intermediari  finanziari
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento,  anche  quando
ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e  controllo  ai
sensi dell'articolo 113-bis  o  ne  sia  in  corso  la  liquidazione,
qualora: 
    a)     risultino     irregolarita'     eccezionalmente      gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente  gravi  delle
disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano
l'attivita' dell'intermediario; 
    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; 
    c) la  revoca  e  la  liquidazione  coatta  amministrativa  siano
richieste  su   istanza   motivata   degli   organi   amministrativi,
dell'assemblea straordinaria,  dei  commissari  di  cui  all'articolo
113-bis, comma 1, o dei liquidatori. 
    g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      «Nel caso previsto dal comma  6  si  applica  la  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,  capo  I,
sezione  III.  La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'   inoltre
disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza  ai  sensi
dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati  nel
presente comma si applicano  altresi'  gli  articoli  96-quinquies  e
97.». 
  50. All'articolo 114-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario»  e'  sostituita
dalla seguente: «terzo». 
  51. All'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6,  lettera  b),  la  parola:  «extracomunitario»  e'
sostituita dalla seguente: «terzo»; 
    b) al comma 8, la parola: «extracomunitario» e' sostituita  dalla
seguente: «terzo». 
  52. All'articolo 114-decies, comma 5, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario»  e'  sostituita
dalla seguente: «terzo». 
  53. All'articolo 144, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola:  «68,»  sono  inserite  le
seguenti:    «69-quater,    69-quinquies,    69-octies,    69-novies,
69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel,». 
  54. Dopo l'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
    «Art.  159-bis   (Informazioni   da   inserire   nei   piani   di
risanamento). - 1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della  Banca
d'Italia previsti dall'articolo 69-quater, comma 3,  e  69-quinquies,
comma 4, i piani di risanamento individuali  o  di  gruppo  riportano
almeno le seguenti informazioni: 
      a) una sintesi degli elementi  fondamentali  del  piano  e  una
sintesi della capacita' complessiva di risanamento; 
      b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca
o al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento; 
      c) un  piano  di  comunicazione  e  informazione  pubblica  che
delinea in  che  modo  la  banca  o  capogruppo  intende  gestire  le
eventuali reazioni negative del mercato; 
      d)  una  gamma  di  azioni  sul  capitale  e  sulla  liquidita'
necessarie per mantenere o ripristinare l'equilibrio  patrimoniale  e
finanziario della banca o del gruppo bancario  nel  suo  complesso  e
delle singole banche che ne fanno parte; 
      e) una stima dei tempi necessari per  l'esecuzione  di  ciascun
aspetto sostanziale del piano; 
      f) una  descrizione  dettagliata  degli  eventuali  impedimenti
sostanziali all'esecuzione efficace e  tempestiva  del  piano  tenuto
conto anche dell'impatto sul resto  del  gruppo,  sulla  clientela  e
sulle controparti; 
      g) l'individuazione delle funzioni essenziali; 
      h) una descrizione dettagliata delle procedure per  determinare
il valore e la trasferibilita' delle linee  di  business  principali,
delle operazioni e delle attivita' dell'ente; 
      i) una descrizione  dettagliata  delle  modalita'  con  cui  la
pianificazione  del  risanamento  e'  integrata  nella  struttura  di
governo societario della banca o della capogruppo; 
      l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure  che
disciplinano   l'approvazione   del   piano    di    risanamento    e
l'identificazione delle persone  responsabili  della  preparazione  e
dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione; 
      m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare  i  fondi
propri della banca o del gruppo bancario; 
      n) dispositivi e misure intesi a garantire che la  banca  o  la
capogruppo abbia un accesso adeguato  a  fonti  di  finanziamento  di
emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita'; 
      o) una valutazione  delle  garanzie  reali  disponibili  e  una
valutazione della possibilita' di trasferire liquidita'  tra  entita'
del gruppo e linee di  business,  affinche'  la  banca  o  il  gruppo
bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare
i propri obblighi; 
      p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e  la  leva
finanziaria; 
      q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita'; 
      r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business; 
      s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita'
dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari; 
      t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita'
del funzionamento dei processi operativi della  banca  o  del  gruppo
bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici; 
      u)  dispositivi  preparatori  per  agevolare  la   vendita   di
attivita' o di linee di business in tempi adeguati per il  ripristino
della solidita' finanziaria; 
      v) altre azioni o strategie di gestione intese  a  ripristinare
la solidita' finanziaria nonche' effetti finanziari previsti di  tali
azioni o strategie; 
      z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha  attuato
o intende attuare al fine di  agevolare  l'attuazione  del  piano  di
risanamento,  comprese  le  misure  necessarie  per  consentire   una
ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario; 
      aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi
in cui possano essere adottate  le  azioni  opportune  riportate  nel
piano. 
    2. Il piano di risanamento indica  altresi'  le  modalita'  e  la
tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la  banca  o
il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza  della
Banca centrale europea e identifica le attivita'  che,  a  tal  fine,
potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. 
    3. Il piano di risanamento include infine le misure che la  banca
o il gruppo puo' adottare qualora sussistano  le  condizioni  per  un
intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.». 
          Avvertenza: 
              Il presente  decreto  legislativo  e'  pubblicato,  per
          motivi di massima urgenza, senza note, ai  sensi  dell'art.
          8, comma 3 del regolamento di esecuzione  del  testo  unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              Nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  -  del  28
          novembre 2015 si procedera' alla ripubblicazione del  testo
          del presente decreto legislativo corredato  delle  relative
          note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre
          1985, n. 1092.