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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (15G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2015
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Testo in vigore dal: 11-11-2015
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva  2008/105/CE  del  Consiglio  e  del  Parlamento
europeo, del 16  dicembre  2008,  relativa  a  standard  di  qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva abrogazione  delle  direttive  del  Consiglio  82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica 
della direttiva 2000/60/CE; 
  Vista la  direttiva  2013/39/UE  del  Consiglio  e  del  Parlamento
europeo, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive  2000/60/CE  e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore 
della politica delle acque; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare 
la parte terza e l'allegato 1 alla parte terza; 
  Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante 
attuazione della direttiva 2008/105/CE; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge di delegazione europea 2013 (secondo 
semestre), e, in particolare, l'allegato B; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 
adottata nella riunione del 3 luglio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella 
seduta del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 
riunione del 12 ottobre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole 
alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 74, comma 2, la lettera z), e' sostituita dalla 
seguente: 
    «z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato
chimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le
acque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione   secondo   le
modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossia
lo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita'
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte 
terza;»; 
  b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: «standard
di qualita' ambientale» sono inserite le seguenti: «, denominati 
anche "SQA";»; 
  c) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera uu-quinquies) sono 
aggiunte le seguenti: 
  «uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a 
dire acqua, sedimenti, biota; 
  uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon   acquatico
all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro 
equivalente.»; 
  d) l'articolo 78 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  78  (Standard  di   qualita'   ambientale   per   le   acque
superficiali). - 1. Ai fini  della  determinazione  del  buono  stato
chimico delle acque  superficiali  si  applicano,  con  le  modalita'
disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A
per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella
2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla 
parte terza. 
  2. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  agenzie
regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al
biota con le modalita' di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla 
parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni: 
  a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5,  15,  20,
22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1
alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015,  per  conseguire
un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante  programmi
di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici 
elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117; 
  b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con  i  numeri
da  34  a  45,  di  cui  alla  tabella  1/A,  del   paragrafo   A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre  2018,
per conseguire un buono stato chimico entro il 22  dicembre  2027  ed
impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente  a  tali
sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre  2018,  le  regioni  e  le
province autonome, in collaborazione  con  le  Autorita'  di  bacino,
elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un  programma
preliminare di misure relative a dette sostanze, che  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane,  di
seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I
piani di gestione di cui all'articolo  117,  elaborati  entro  il  22
dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi
dell'articolo 116, per il  raggiungimento  del  buono  stato  chimico
delle sostanze di cui alla presente lettera, che e' attuato e reso 
pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024; 
  c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28,
34, 35, 37, 43 e 44, che figurano  alla  tabella  1/A  del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA  per  il
biota fissati alla medesima tabella 1/A,  salvo  quanto  previsto  al
comma 3, lettera a). A tal fine, e' resa  disponibile,  entro  il  22
marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte
terza, paragrafo  A.2.6,  elaborata  sulla  base  delle  linee  guida
europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota,  n.  32  -
Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for  Biota  Monitoring,
contenente le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di 
taxa di biota alternativi ai fini della classificazione; 
  d) per le sostanze  diverse  da  quelle  di  cui  al  punto  c)  si
applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, salvo quanto previsto al 
comma 3, lettera b). 
  3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e 
le province autonome: 
  a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35,  43  e
44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo 
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua; 
  b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota. 
  4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o
per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza
specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui  all'articolo
78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice,  le  regioni  e  le
province autonome garantiscono che  il  monitoraggio  sia  effettuato
utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi
eccessivi e che  il  metodo  di  analisi  fornisca  risultati  almeno
equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, 
lettera c), per la sostanza pertinente. 
  5. Per le acque marino costiere e di transizione le  regioni  e  le
province autonome possono applicare gli SQA di cui alla  tabella  2/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se 
sono rispettate le condizioni di cui al comma 4. 
  6. Quando viene individuato un rischio  potenziale  per  l'ambiente
acquatico  o   proveniente   dall'ambiente   acquatico   causato   da
un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od  emissioni
ambientali misurate o stimate ed e' stato applicato uno  SQA  per  il
biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano  il
monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli  SQA-CMA  di
cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte 
terza. 
  7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti  o
per il biota,  le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano  il
monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con  cadenza
almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione  di
esperti non giustifichino un diverso intervallo  temporale.  In  tale
ultimo  caso,  la  motivazione  tecnico-scientifica  della  frequenza
applicata  e'  inserita  nei  Piani   di   gestione   dei   distretti
idrografici, in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera 
c). 
  8. Le regioni e le province  autonome  effettuano  l'analisi  della
tendenza  a  lungo  termine  delle  concentrazioni   delle   sostanze
dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A del paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza  che  tendono  ad  accumularsi  nei
sedimenti e nel biota ovvero in  una  sola  delle  due  matrici,  con
particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella
ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35,
36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 
alla parte terza ed ai commi 9 e 10. 
  9. Le regioni e le province  autonome  effettuano  il  monitoraggio
delle sostanze di cui al comma 8  nei  sedimenti  o  nel  biota,  con
cadenza  triennale,  al  fine  di  disporre  di  un  numero  di  dati
sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile. 
Ai  medesimi  fini  effettuano,  in  via  prioritaria,  eventualmente
intensificando la frequenza, il monitoraggio  nei  corpi  idrici  che
presentano criticita' ambientali, quali i corpi idrici  in  cui  sono
ubicati scarichi  contenenti  sostanze  dell'elenco  di  priorita'  o
soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti  da  attivita'  agricola
intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e  depositi  di
rifiuti. All'esito dell'analisi di tendenza sono adottate le 
necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione. 
  10. Le regioni e le province  autonome  effettuano  la  valutazione
delle variazioni a lungo  termine  ai  sensi  del  paragrafo  A.3.2.4
dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una  diffusa
attivita' antropica. Per l'individuazione  di  detti  siti  si  tiene
conto degli esiti  dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti,
effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte
terza, dando  priorita'  ai  corpi  idrici  ed  ai  siti  soggetti  a
pressioni da  fonti  puntuali  e  diffuse  derivanti  dalle  sostanze
elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6  dell'allegato  1  alla
parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti  rappresentativi
dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei
dati disponibili, superano gli  SQA  di  cui  alla  tabella  3/A  del
paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.  Le  regioni  e  le
province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono  disponibili
l'elenco dei siti cosi' selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed  i
risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalita'  previste  al
punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza. 
I risultati dell'analisi di tendenza sono inseriti nei piani di 
gestione di cui all'articolo 117. 
  11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al  comma  8
nei  sedimenti  e   nel   biota   concorrono   all'aggiornamento   ed
all'integrazione degli standard di qualita' ambientali per i corpi 
idrici lacustri e fluviali. 
  12. Le regioni e  le  province  autonome  adottano  misure  atte  a
garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8  non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel 
biota. 
  13. Le disposizioni del presente articolo concorrono  a  conseguire
l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze  pericolose  prioritarie
indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1
alla parte terza, negli scarichi, nei  rilasci  da  fonte  diffusa  e
nelle perdite, nonche' alla graduale  riduzione  negli  stessi  delle
sostanze prioritarie individuate come P alla medesima  tabella.  Tali
obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni  dall'inserimento
della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie  da  parte  del
Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate  come  E
l'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento delle acque causato da 
scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.»; 
    e) all'articolo 78-septies dopo il comma 1 e' aggiunto il 
seguente: 
  «1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il  valore
medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato  utilizzando
la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi,  e'
indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e  il  "limite
di quantificazione"  di  tale  tecnica  e'  superiore  allo  SQA,  il
risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai 
fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.»; 
    f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 78-nonies (Aggiornamento dei piani di  gestione).  -  1.  Gli
aggiornamenti  dei  Piani  di  gestione  dei  distretti   idrografici
predisposti ai sensi dell'articolo 117,  comma  2-bis,  riportano  le
seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province 
autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente: 
    a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei  metodi
di analisi applicati e le  informazioni  sulle  prestazioni  di  tali
metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui 
all'articolo 78-sexies; 
    b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui 
all'articolo 78, comma 3: 
      1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e 
province autonome, per la scelta di tale opzione; 
      2) i limiti di quantificazione dei metodi  di  analisi  per  le
matrici specificate alle  tabelle  1/A  e  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza,  comprese  le  informazioni  sulle
prestazioni di tali  metodi  in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere il 
confronto con le informazioni di cui alla lettera a); 
    c)  la  motivazione  tecnica  della  frequenza  applicata  per  i
monitoraggi in conformita' all'articolo 78, comma 7, se gli 
intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno. 
  2. Se  del  caso,  i  piani  di  gestione  riportano  per  gli  SQA
alternativi   stabiliti   per    la    colonna    d'acqua    relativi
all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al
DDT e per le sostanze di cui alla tabella  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che  dimostri
che tali SQA garantiscano almeno  lo  stesso  livello  di  protezione
degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo 
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. 
  3. Le Autorita'  di  bacino  mettono  a  disposizione  su  un  sito
accessibile elettronicamente al pubblico, ai  sensi  dell'articolo  8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani  di  gestione
dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo  117,  comma
2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure  adottate  per
prevenire  l'inquinamento  chimico  delle  acque  superficiali  e  la
relazione provvisoria sui progressi  realizzati  nell'attuazione  del
programma di misure di cui all'articolo 116. Tali  informazioni  sono
pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  Art. 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). -  1.
Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato
1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato  chimico
nonche' degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77,
78,  116  e  117,  i  piani  di  gestione  possono  contenere   mappe
supplementari   che   presentano   separatamente,    rispetto    alle
informazioni riguardanti le altre sostanze di cui  alla  tabella  1/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni 
sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze: 
  a)   sostanze   che   si   comportano   come   PBT    (Persistenti,
bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 
30, 35, 37, 43 e 44; 
  b) sostanze recanti il numero da 34 a 45; 
  c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e piu' 
restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28. 
  2. I piani di gestione dei  bacini  idrografici  possono  riportare
l'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze  di
cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne 
l'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico. 
  Art. 78-undecies  (Elenco  di  controllo).-  1.  Le  regioni  e  le
province  autonome,   avvalendosi   delle   agenzie   regionali   per
l'ambiente,  effettuano  il  monitoraggio  delle  sostanze   presenti
nell'elenco  di  controllo  di  cui  alla  decisione  2015/495  della
Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di  controllo
delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel
settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. Il monitoraggio e' effettuato per un periodo  di  almeno  dodici
mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente
in elenchi successivi il monitoraggio e' avviato entro sei mesi dalla 
inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1. 
  3. Su proposta delle regioni e delle province autonome,  l'Istituto
superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale,  di  seguito
ISPRA, seleziona venti stazioni  di  monitoraggio  rappresentative  e
definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per  ciascuna
sostanza, tenendo conto  degli  usi  e  dell'eventuale  frequenza  di
ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione  che  descrive
la rappresentativita' delle stazioni di monitoraggio e  la  strategia
di monitoraggio e che riporta le informazioni  di  cui  al  comma  5,
tenuto conto dei criteri indicati all'articolo  8-ter,  paragrafo  3,
della  direttiva  2008/105/CE,  come   modificata   dalla   direttiva
2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base 
delle informazioni fornite dalle regioni. 
  4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo viene 
effettuato almeno una volta l'anno. 
  5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui  esistono  dati  di
monitoraggio sufficienti,  comparabili,  rappresentativi  e  recenti,
ricavati da programmi di monitoraggio o da  studi  esistenti  possono
essere escluse dal monitoraggio supplementare, purche' tali  sostanze
siano monitorate utilizzando metodiche conformi  ai  requisiti  delle
linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il 
monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo. 
  6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per  conto
dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di  cui
al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per  il  primo
elenco di controllo, o  entro  ventuno  mesi  dall'inserimento  della
sostanza  nell'elenco  di  controllo   di   cui   al   comma   1   e,
successivamente, ogni dodici mesi finche' la sostanza e' presente  in
detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a
disposizione,  attraverso  il  sistema  SINTAI,   i   risultati   dei
monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima 
delle suddette scadenze.»; 
    g)  il  paragrafo  A.2.6  della  sezione  A  «Stato  delle  acque
superficiali», della parte 2 «Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte terza 
e' sostituito dal seguente: 
«A.2.6 Stato chimico. 
  Al fine di raggiungere o  mantenere  il  buono  stato  chimico,  le
regioni e le province autonome applicano per le sostanze  dell'elenco
di priorita',  selezionate  come  indicato  ai  paragrafi  A.3.2.5  e
A.3.3.4, gli standard di qualita' ambientali cosi' come riportati per 
le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato. 
  Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze  prioritarie
(P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze 
(E). 
  Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il 
buono stato chimico. 
  Ai  fini  della  classificazione  delle   acque   superficiali   il
monitoraggio chimico viene  eseguito  nella  colonna  d'acqua  e  nel
biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016,  sulla  base  delle  linee
guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and  Biota,  n.
32 - Biota  Monitoring  e  n.  33  -  Analytical  Methods  for  Biota
Monitoring e' resa disponibile una linea guida italiana,  predisposta
dagli  istituti  scientifici  nazionali  di   riferimento,   con   le
informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota 
alternativi ai fini della classificazione. 
  La  linea  guida  riporta,  inoltre,  i  riferimenti   ai   criteri
fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e nichel in 
base alla biodisponibilita' sito-specifica nelle acque interne. 
  Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente
alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento  al  fine
della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di 
transizione. 
  Tab. 1/A - Standard di qualita' ambientale nella colonna d'acqua e 
nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita'. 
 
 
    

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|(1) |   (2)    |  (3)   |  (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9) |
+====+==========+========+=======+======+======+======+======+=====+
|    |          |        |       |      |      |      |      |     |
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|    |          |        |       |      |SQA-  |      |      |ti   |
|    |          |        |       |      |CMA   |SQA-  |      |fi-  |
|    |          |        |SQA-MA |SQA-MA|(4)   |CMA   |      |ca-  |
|    |          |        |(2)    |(2)   |Acque |(4)   |      |zio- |
|    |          |        |Acque  |Altre |su-   |Altre |      |ne-  |
|    |Denomi-   |        |super- |acque |perfi-|acque |      |so-  |
|    |nazione   |        |ficiali|di    |ciali |di    |SQA   |stan-|
|    |della so- |Numero  |interne|super-|inter-|super-|Biota |za   |
| N. |stanza    |CAS(1)  |(3)    |ficie |ne(3) |ficie |(12)  |(15) |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |15972-  |       |      |      |      |      |     |
|(1) |Alacloro  |60-8    |0,3    |0,3   |0,7   |0,7   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(2) |Antracene |120-12-7|0,1    |0,1   |0,1   |0,1   |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |1912-   |       |      |      |      |      |     |
|(3) |Atrazina  |24-9    |0,6    |0,6   |2,0   |2,0   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(4) |Benzene   |71-43-2 |10     |8     |50    |50    |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Difenil-  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |eteri     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |bromu-    |32534-  |       |      |      |      |      |     |
|(5) |rati (5)  |81-9    |       |      |0,14  |0,014 |0,0085|PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |≤ 0,08 |      |≤ 0,45|≤ 0,45|      |     |
|    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |          |        |se 1)  |      |se 1) |se 1) |      |     |
|    |          |        |0,08   |      |0,45  |0,45  |      |     |
|    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |Cadmio e  |        |se 2)  |      |se 2) |se 2) |      |     |
|    |composti  |        |0,09   |      |0,6   |0,6   |      |     |
|    |(in fun-  |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |zione     |        |se 3)  |      |se 3) |se 3) |      |     |
|    |delle     |        |0,15   |      |0,9   |0,9   |      |     |
|    |classi    |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |di du-    |        |se 4)  |      |se 4) |se 4) |      |     |
|    |rezza     |        |0,25   |      |1,5   |1,5   |      |     |
|    |dell'a-   |7440-   |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|(6) |cqua)(6)  |43-9    |se 5)  |0,2   |se 5) |se 5) |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Tetra-    |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |cloruro   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
| (6 |di car-   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|bis)|bonio (7) |56-23-5 |12     |12    |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Cloro-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |alcani    |85535-  |       |      |      |      |      |     |
|(7) |C10-13 (8)|84-8    |0,4    |0,4   |1,4   |1,4   |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Clorfen-  |        |       |      |      |      |      |     |
|(8) |vinfos    |470-90-6|0,1    |0,1   |0,3   |0,3   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Clor-     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |pirifos   |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(Clor-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |pirifos   |2921-   |       |      |      |      |      |     |
|(9) |etile)    |88-2    |0,03   |0,03  |0,1   |0,1   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Anti-     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |paras-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |sitari del|        |       |      |      |      |      |     |
|    |ciclo-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |diene:    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |Aldrin(7) |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Dieldrin  |309-00-2|       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |(7)       |60-57-1 |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
| (9 |Endrin(7) |72-20-8 |Σ =    |Σ =   |ca-   |ca-   |      |     |
|bis)|Isodrin(7)|465-73-6|0,01   |0,005 |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |      |      |50    |     |
|    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     |
|    |          |        |       |      |      |      |(pe-  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |sci   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |con   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |meno  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |5%    |     |
|    |          |        |       |      |      |      |gras- |     |
|    |          |        |       |      |      |      |si)   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |100   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     |
|    |          |        |       |      |      |      |p.f.  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |(per i|     |
|    |          |        |       |      |      |      |pe-   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |sci   |     |
|    |          |        |       |      |non   |non   |con   |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |piu'  |     |
|    |          |non ap- |       |      |pli-  |pli-  |del 5%|     |
| (9 |DDT totale|plica-  |       |      |ca-   |ca-   |gras- |     |
|ter)|(7,9)     |bile    |0,025  |0,025 |bile  |bile  |si)   |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |para-para-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|    |DDT(7)    |50-29-3 |0,01   |0,01  |bile  |bile (|      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |1,2-Di-   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(10)|etano     |107-06-2|10     |10    |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Dicloro-  |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(11)|metano    |75-09-2 |20     |20    |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Di(2-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |etilesil) |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |ftalato   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(12)|(DEHP)    |117-81-7|1,3    |1,3   |bile  |bile  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(13)|Diuron    |330-54-1|0,2    |0,2   |1,8   |1,8   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(14)|Endosulfan|115-29-7|0,005  |0,0005|0,01  |0,004 |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Fluoran-  |        |       |      |      |      |      |     |
|(15)|tene      |206-44-0|0,0063 |0,0063|0,12  |0,12  |30    |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |
|(16)|benzene   |118-74-1|0,005  |0,002 |0,05  |0,05  |10    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |
|(17)|butadiene |87-68-3 |0,05   |0,02  |0,6   |0,6   |55    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |
|(18)|cicloesano|608-73-1|0,02   |0,002 |0,04  |0,02  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Isopro-   |34123-  |       |      |      |      |      |     |
|(19)|turon     |59-6    |0,3    |0,3   |1,0   |1,0   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Piombo e  |7439-   |       |      |      |      |      |     |
|(20)|composti  |92-1    |1,2(13)|1,3   |14    |14    |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Mercurio  |7439-   |       |      |      |      |      |     |
|(21)|e composti|97-6    |       |      |0,07  |0,07  |20    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(22)|Naftalene |91-20-3 |2      |2     |130   |130   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Nichel e  |7440-   |       |      |      |      |      |     |
|(23)|composti  |02-0    |4(13)  |8,6   |34    |34    |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Nonil-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |fenoli    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(4-nonil- |84852-  |       |      |      |      |      |     |
|(24)|fenolo)   |15-3    |0,3    |0,3   |2,0   |2,0   |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Ottil-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |fenoli (  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(4-(1,1', |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |3,3'-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |tetrame-  |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |tilbutil)-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(25)|fenolo))  |140-66-9|0,1    |0,01  |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |Penta-    |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(26)|benzene   |608-93-5|0,007  |0,0007|bile  |bile  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Penta-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |cloro-    |        |       |      |      |      |      |     |
|(27)|fenolo    |87-86-5 |0,4    |0,4   |1     |1     |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Idrocar-  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |buri poli-|        |       |non   |non   |non   |      |     |
|    |ciclici   |        |non ap-|ap-   |ap-   |ap-   |      |     |
|    |aroma-    |non ap- |pli-   |pli-  |pli-  |pli-  |      |     |
|    |tici (IPA)|plica-  |ca-    |ca-   |ca-   |ca-   |      |     |
|(28)|(11)      |bile    |bile   |bile  |bile  |bile  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Benzo(a)- |        |1,7    |1,7   |      |      |      |     |
|    |pirene    |50-32-8 |10(-4) |10(-4)|0,27  |0,027 |5     |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Benzo(b)- |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |
|    |fluoran-  |        |Cfr.   |nota  |      |      |nota  |     |
|    |tene      |205-99-2|nota 11|11    |0,017 |0,017 |11    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Benzo(k)- |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |
|    |fluoran-  |        |Cfr.   |nota  |      |      |nota  |     |
|    |tene      |207-08-9|nota 11|11    |0,017 |0,017 |11    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Benzo     |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |
|    |(g,h,i)-  |        |Cfr.   |nota  |8,2   |8,2   |nota  |     |
|    |perilene  |191-24-2|nota 11|11    |10(-3)|10(-4)|11    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |Indeno    |        |       |Cfr.  |pli-  |pli-  |Cfr.  |     |
|    |(1,2,3-cd)|        |Cfr.   |nota  |ca-   |ca-   |nota  |     |
|    |pirene    |193-39-5|nota 11|11    |bile  |bile  |11    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(29)|Simazina  |122-34-9|1      |1     |4     |4     |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |Tetra-    |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|(29 |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|bis)|etilene(7)|127-18-4|10     |10    |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|(29 |Tricloro- |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|ter)|etilene(7)|79-01-6 |10     |10    |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Tributil- |        |       |      |      |      |      |     |
|    |stagno    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(composti)|        |       |      |      |      |      |     |
|    |(tributil-|        |       |      |      |      |      |     |
|    |stagno-   |36643-  |       |      |      |      |      |     |
|(30)|catione)  |28-4    |0,0002 |0,0002|0,0015|0,0015|      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Tricloro- |12002-  |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(31)|benzeni   |48-1    |0,4    |0,4   |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Tricloro- |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(32)|metano    |67-66-3 |2,5    |2,5   |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Tri-      |1582-   |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(33)|fluralin  |09-8    |0,03   |0,03  |bile  |bile  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |          |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|    |          |        |1,3    |3,2   |bile  |bile  |      |     |
|(34)|Dicofol   |115-32-2|10(-3) |10(-5)|(10)  |(10)  |33    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Acido     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |perfluo-  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |rottan-   |        |       |      |      |      |      |     |
|    |solfo-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |nico e    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |suoi sali |1763-   |6,5    |1,3   |      |      |      |     |
|(35)|(PFOS)    |23-1    |10(-4) |10(-4)|36    |7,2   |9,1   |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Chinos-   |124495- |       |      |      |      |      |     |
|(36)|sifen     |18-7    |0,15   |0,015 |2,7   |0,54  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |Cfr. la |       |      |      |      |      |     |
|    |          |nota    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |10 a    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |pie' di |       |      |      |      |      |     |
|    |          |pagina  |       |      |      |      |Somma |     |
|    |          |del-    |       |      |      |      |di    |     |
|    |          |l'al-   |       |      |      |      |PCDD+ |     |
|    |          |legato  |       |      |      |      |PCDF+P|     |
|    |          |X del-  |       |      |      |      |CB-DL |     |
|    |          |la di-  |       |      |non   |non   |0,0065|     |
|    |Diossine  |ret-    |       |      |ap-   |ap-   |μg.kg |     |
|    |e composti|tiva    |       |      |pli-  |pli-  |(-1)  |     |
|    |diossina- |2000/   |       |      |ca-   |ca-   |TEQ   |     |
|(37)|simili    |60/CE   |       |      |bile  |bile  |(14)  |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |74070-  |       |      |      |      |      |     |
|(38)|Aclonifen |46-5    |0,12   |0,012 |0,12  |0,012 |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |42576-  |       |      |      |      |      |     |
|(39)|Bifenox   |02-3    |0,012  |0,0012|0,04  |0,004 |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |28159-  |       |      |      |      |      |     |
|(40)|Cibutrina |98-0    |0,0025 |0,0025|0,016 |0,016 |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Ciper-    |52315-  |8      |8     |6     |6     |      |     |
|(41)|metrina   |07-8    |10(-5) |10(-6)|10(-4)|10(-5)|      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |6      |6     |7     |7     |      |     |
|(42)|Diclorvos |62-73-7 |10(-4) |10(-5)|10(-4)|10(-5)|      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |Cfr. la |       |      |      |      |      |     |
|    |          |nota    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |12 a    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |pie' di |       |      |      |      |      |     |
|    |          |pagina  |       |      |      |      |      |     |
|    |          |del-    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |l'al-   |       |      |      |      |      |     |
|    |          |legato  |       |      |      |      |      |     |
|    |          |X della |       |      |      |      |      |     |
|    |Esabromo- |diret-  |       |      |      |      |      |     |
|    |ciclo-    |tiva    |       |      |      |      |      |     |
|    |dodecano  |2000/   |       |      |      |      |      |     |
|(43)|(HBCDD)   |60/CE   |0,0016 |0,0008|0,5   |0,05  |167   |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Eptacloro |        |       |      |      |      |      |     |
|    |ed        |76-44-8/|       |      |      |      |      |     |
|    |eptacloro |1024-   |2      |1     |3     |3     |6,7   |     |
|(44)|epossido  |57-3    |10(-7) |10(-8)|10(-4)|10(-5)|10(-3)|PP   |
|(45)|Terbutrina|886-50-0|0,065  |0,0065|0,34  |0,034 |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
    
 
 
Unita' di misura: [μg/l] per le colonne da (4) a (7); [μg/kg di peso 
umido] per la colonna (8). 
 
Note alla tabella 1/A: 
  1 - CAS: Chemical Abstracts Service. 
  2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore  medio
annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, si applica alla 
concentrazione totale di tutti gli isomeri. 
  3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e 
i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 
  4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualita' ambientale
espresso come concentrazione massima  ammissibile  (SQA-CMA).  Quando
compare la dicitura  "non  applicabile"  riferita  agli  SQA-CMA,  si
ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi  di  inquinamento  di
breve termine, in scarichi continui, perche' sono sensibilmente 
inferiori ai valori derivati in base alla tossicita' acuta. 
  5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri  bromurati"
(voce n. 5), lo SQA ambientale si riferisce alla somma delle 
concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154. 
  6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano
in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti
cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a  <  50
mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4: da 100 a < 
200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l. 
  7 - Questa sostanza non e'  prioritaria,  ma  e'  uno  degli  altri
inquinanti in cui gli SQA sono identici a quelli fissati dalla 
normativa applicata prima del 13 gennaio 2009. 
  8 - Per questo gruppo di sostanze non e'  fornito  alcun  parametro
indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere 
definiti con il metodo analitico. 
  9 - Il DDT totale comprende la somma degli  isomeri  1,1,1-tricloro
2,2  bis  (p-clorofenil)etano  (numero   CAS   50-29-3;   numero   UE
200-024-3),   1,1,1-tricloro-2   (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano
(numero CAS  789-02-6;  numero  UE  212-332-5),  1,1-dicloro-2,2  bis
(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9;  numero  UE  200-784-6)  e
1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero 
UE 200-783-0). 
  10 - Per queste sostanze non sono disponibili informazioni 
sufficienti per fissare un SQA-CMA. 
  11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici
aromatici"  (IPA)  (voce  n.  28),  lo  SQA  per  il   biota   e   il
corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione  di
benzo(a)pirene sulla cui tossicita' sono  basati.  Il  benzo(a)pirene
puo' essere considerato marcatore degli  altri  IPA,  di  conseguenza
solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con lo 
SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua. 
  12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota e' riferito ai
pesci. Si puo' monitorare un taxon del biota alternativo  o  un'altra
matrice purche' lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di
protezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e  28  (IPA),  lo
SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi.  Ai  fini
della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene
e di IPA nel pesce non  e'  opportuno.  Per  la  sostanza  numero  37
(Diossine e  composti  diossina-simili),  lo  SQA  per  il  biota  si
riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al
punto 5.3  dell'allegato  al  regolamento  (UE)  n.  1259/2011  della
Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE)  n.
1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB
diossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti 
alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011). 
  13 - Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili 
delle sostanze. 
  14 - PCDD: dibenzo-p-diossine  policlorurate;  PCDF:  dibenzofurani
policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati  diossina-simili;  TEQ:
equivalenti di tossicita' conformemente ai fattori di tossicita' 
equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanita'. 
  15 - Le  sostanze  contraddistinte  dalla  lettera  P  e  PP  sono,
rispettivamente,  le  sostanze  prioritarie   e   quelle   pericolose
prioritarie individuate ai  sensi  della  direttiva  2008/105/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre  2008,  modificata
dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E  sono  le
sostanze incluse nell'elenco di priorita' individuate dalle 
"direttive figlie" della direttiva 76/464/CE. 
  Tab. 2/A - Standard di qualita' ambientale nei sedimenti nei corpi 
idrici marino-costieri e di transizione. 
 
    

=====================================================================
|    NUMERO CAS     |           PARAMETRI           | SQA-MA(1) (2) |
+===================+===============================+===============+
|                   |Metalli                        |mg/kg s.s      |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7440-43-9          |Cadmio                         |0,3            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7439-97-6          |Mercurio                       |0,3            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7439-92-1          |Piombo                         |30             |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |Organo metalli                 |µg/kg          |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |Tributilstagno                 |5              |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|Policiclici        |Aromatici                      |µg/kg          |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|120-12-7           |Antracene                      |24             |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|91-20-3            |Naftalene                      |35             |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   | Pesticidi                     |               |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|309-00-2           |Aldrin                         |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|319-84-6           |Alfa esaclorocicloesano        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|319-85-7           |Beta esaclorocicloesano        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |Gamma esaclorocicloesano       |               |
|58-89-9            |lindano                        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |DDT(3)                         |1              |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |DDD(3)                         |0,8            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |DDE(3)                         |1,8            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|60-57-1            |Dieldrin                       |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
    
 
Note alla tabella 2/A: 
  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio
annuo  (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  lo  standard  di
qualita' ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti 
gli isomeri. 
  (2) In considerazione della complessita' della matrice sedimento e'
ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico, uno 
scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella. 
  (3) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri 
2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza. 
  Tab. 3/A - Standard di qualita' ambientale nei sedimenti nei  corpi
idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei 
siti per l'analisi della tendenza. 
 
 
    

=====================================================================
|   NUMERO CAS   |               PARAMETRI               |  SQA-MA  |
+================+=======================================+==========+
|                |Metalli                                |mg/kg s.s |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|7440-43-9       |Cadmio                                 |   0,3    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|7439-97-6       |Mercurio (1)                           |   0,3    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|7439-92-1       |Piombo                                 |    30    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Organo metalli                         |  µg/kg   |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Tributilstagno                         |    5     |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Policiclici Aromatici (1)              |  µg/kg   |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|50-32-8         |Benzo(a)pirene(1)                      |    30    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|205-99-2        |Benzo(b)fluorantene(1)                 |    40    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|207-08-9        |Benzo(k)fluorantene(1)                 |    20    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|191-24-2        |Benzo(g,h,i) perilene(1)               |    55    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|193-39-5        |Indenopirene(1)                        |    70    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|120-12-7        |Antracene                              |    24    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|206-44-0        |Fluorantene (1)                        |   110    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|91-20-3         |Naftalene                              |    35    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Pesticidi                              |          |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|309-00-2        |Aldrin                                 |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|319-84-6        |Alfa esaclorocicloesano                |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|319-85-7        |Beta esaclorocicloesano                |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|58-89-9         |Gamma esaclorocicloesano lindano       |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |DDT(2)                                 |    1     |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |DDD(2)                                 |   0,8    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |DDE(2)                                 |   1,8    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|60-57-1         |Dieldrin                               |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|118-74-1        |Esaclorobenzene(1)                     |   0,4    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |PCB e Diossine(1)                      |          |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Sommat. T.E. PCDD,PCDF (3) (Diossine e |          |
|                |Furani) e PCB diossina simili          | 2 X 10-3 |
+----------------+---------------------------------------+----------+
    
 
 
Note alla tabella 3/A: 
  (1) Sostanze per cui e' definito uno SQA per il biota in tab. 1/A. 
  (2) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri 
2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza. 
  (3) Elenco congeneri e relativi Fattori di tossicita' equivalenti 
(EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005): 
 
 
    

===========================================================
|      Congenere Policlorodibenzofurani       |   I-TEF   |
+=============================================+===========+
|                2,3,7,8 T4CDD                |     1     |
+---------------------------------------------+-----------+
|               1,2,3,7,8 P5CDD               |    0,5    |
+---------------------------------------------+-----------+
|              1,2,3,4,7,8 H6CDD              |    0,1    |
+---------------------------------------------+-----------+
|              1,2,3,6,7,8 H6CDD              |    0,1    |
+---------------------------------------------+-----------+
|              1,2,3,7,8,9 H6CDD              |    0,1    |
+---------------------------------------------+-----------+
|             1,2,3,4,6,7,8 H7CDD             |   0,01    |
+---------------------------------------------+-----------+
|                    OCDD                     |   0,001   |
+---------------------------------------------+-----------+
|           Policlorodibenzofurani            |           |
+---------------------------------------------+-----------+
|                2,3,7,8 T4CDF                |    0,1    |
+---------------------------------------------+-----------+
|               1,2,3,7,8 P5CDF               |   0,05    |
+---------------------------------------------+-----------+
|               2,3,4,7,8 P5CDF               |    0,5    |
+---------------------------------------------+-----------+
|              1,2,3,4,7,8 H6CDF              |    0,1    |
+---------------------------------------------+-----------+
|              1,2,3,6,7,8 H6CDF              |    0,1    |
+---------------------------------------------+-----------+
|              1,2,3,7,8,9 H6CDF              |    0,1    |
+---------------------------------------------+-----------+
|              2,3,4,6,7,8 H6CDF              |    0,1    |
+---------------------------------------------+-----------+
|             1,2,3,4,6,7,8 H7CDF             |   0,01    |
+---------------------------------------------+-----------+
|             1,2,3,4,7,8,9 H7CDF             |   0,01    |
+---------------------------------------------+-----------+
|                    OCDF                     |   0,001   |
+---------------------------------------------+-----------+

    
 
 
 
    

=====================================
|   Congenere PCB   |               |
|  Diossina simili  |    WHO TEF    |
+===================+===============+
|      PCB 77       |    0,0001     |
+-------------------+---------------+
|      PCB 81       |    0,0003     |
+-------------------+---------------+
|      PCB 126      |      0,1      |
+-------------------+---------------+
|      PCB 169      |     0,03      |
+-------------------+---------------+
|      PCB 105      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+
|      PCB 114      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+
|      PCB 118      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+
|      PCB 123      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+
|      PCB 156      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+
|      PCB 157      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+
|      PCB 167      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+
|      PCB 170      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+
|      PCB 189      |    0,00003    |
+-------------------+---------------+

    
 
» ; 
 
    h) il paragrafo  A.2.6.1  della  sezione  A  "Stato  delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza 
e' soppresso; 
    i) la tabella 1/B del paragrafo  A.2.7  della  sezione  A  "Stato
delle  acque  superficiali",  della  parte  2   "Modalita'   per   la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" 
dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituita dalla seguente: 
 
  «Tab. 1/B. 
 
 
    

=====================================================================
|   |    CAS     |         Sostanza          |   SQA-MA(1) (μg/l)   |
+===+============+===========================+============+=========+
|   |            |                           |            |  Altre  |
|   |            |                           |Acque super-|acque di |
|   |            |                           |  ficiali   | super-  |
|   |            |                           | interne(2) |ficie(3) |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|1  |7440-38-2   |Arsenico                   |     10     |    5    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|2  |2642-71-9   |Azinfos etile              |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|3  |86-50-0     |Azinfos metile             |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|4  |25057-89-0  |Bentazone                  |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|5  |95-51-2     |2-Cloroanilina             |     1      |   0,3   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|6  |108-42-9    |3-Cloroanilina             |     2      |   0,6   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|7  |106-47-8    |4-Cloroanilina             |     1      |   0,3   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|8  |108-90-7    |Clorobenzene               |     3      |   0,3   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|9  |95-57-8     |2-Clorofenolo              |     4      |    1    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|10 |108-43-0    |3-Clorofenolo              |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|11 |106-48-9    |4-Clorofenolo              |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|12 |88-73-3     |1-Cloro-2-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|13 |121-73-3    |1-Cloro-3-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|14 |100-00-5    |1-Cloro-4-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|15 |-           |Cloronitrotolueni(4)       |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|16 |95-49-8     |2-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|17 |108-41-8    |3-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|18 |106-43-4    |4-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|19 |74440-47-3  |Cromo totale               |     7      |    4    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|20 |94-75-7     |2,4 D                      |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|21 |298-03-3    |Demeton                    |    0,1     |   0,1   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|22 |95-76-1     |3,4-Dicloroanilina         |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|23 |95-50-1     |1,2 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|24 |541-73-1    |1,3 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|25 |106-46-7    |1,4 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|26 |120-83-2    |2,4-Diclorofenolo          |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|27 |60-51-5     |Dimetoato                  |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|28 |122-14-5    |Fenitrotion                |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|29 |55-38-9     |Fention                    |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|30 |330-55-2    |Linuron                    |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|31 |121-75-5    |Malation                   |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|32 |94-74-6     |MCPA                       |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|33 |93-65-2     |Mecoprop                   |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|34 |10265-92-6  |Metamidofos                |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|35 |7786-34-7   |Mevinfos                   |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|36 |1113-02-6   |Ometoato                   |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|37 |301-12-2    |Ossidemeton-metile         |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|38 |56-38-2     |Paration etile             |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|39 |298-00-0    |Paration metile            |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|40 |93-76-5     |2,4,5 T                    |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|41 |108-88-3    |Toluene                    |     5      |    1    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|42 |71-55-6     |1,1,1 Tricloroetano        |     10     |    2    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|43 |95-95-4     |2,4,5-Triclorofenolo       |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|44 |88-06-2     |2,4,6-Triclorofenolo       |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Terbutilazina (incluso     |            |         |
|45 |5915-41-3   |metabolita)                |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|46 |-           |Composti del Trifenilstagno|   0,0002   | 0,0002  |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|47 |1330-20-7   |Xileni(5)                  |     5      |    1    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|48 |            |Pesticidi singoli(6)       |    0,1     |   0,1   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|49 |            |Pesticidi totali(7)        |     1      |    1    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido perfluorobutanoico   |            |         |
|50 |375-22-4    |(PFBA) (8)                 |     7      |   1,4   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido perfluoropentanoico  |            |         |
|51 |2706-90-3   |(PFPeA) (8)                |     3      |   0,6   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido perfluoroesanoico    |            |         |
|52 |307-24-4    |(PFHxA) (8)                |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido                      |            |         |
|   |            |perfluorobutansolfonico    |            |         |
|53 |375-73-5    |(PFBS) (8)                 |     3      |   0,6   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido perfluoroottanoico   |            |         |
|54 |335-67-1    |(PFOA) (8)                 |    0,1     |  0,02   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
    
 
 
Note alla tabella 1/B: 
  (1) Standard di qualita' ambientale espresso come valore medio 
annuo (SQA-MA). 
  (2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e 
i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 
  (3) Per altre acque di superficie si intendono le acque 
marino-costiere e le acque di transizione. 
  (4) Cloronitrotolueni: lo standard e' riferito al singolo isomero. 
  (5) Xileni: lo standard di qualita' si riferisce ad ogni singolo 
isomero (orto-, meta- e para-xilene). 
  (6) Per tutti  i  singoli  pesticidi  (inclusi  i  metaboliti)  non
presenti in questa tabella si applica il valore  cautelativo  di  0,1
μg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potra' essere  modificato
sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e 
internazionale che ne giustifichino una variazione. 
  (7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i  singoli  pesticidi
individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i
metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore  di  1
μg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso 
potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l. 
  (8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati
i relativi  SQA  con  effetto  dal  22  dicembre  2018,  al  fine  di
concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro  il  22
dicembre 2027 ed impedire il  deterioramento  dello  stato  ecologico
relativamente a tali sostanze. Le Autorita' di bacino, le  regioni  e
le province autonome elaborano, a tal  fine,  entro  il  22  dicembre
2018, un programma  di  monitoraggio  supplementare  e  un  programma
preliminare di misure relative a tali sostanze e  li  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
al SINTAI per il successivo  inoltro  alla  Commissione  europea.  Le
Autorita' di bacino, le regioni e  le  province  autonome  elaborano,
entro il 22 dicembre 2021, un  programma  di  misure  definitivo,  ai
sensi dell'articolo 116, che e' attuato e reso operativo entro e  non
oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di  monitoraggi
pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano gia' evidenziato
la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA  di
cui alla tabella 1/B,  le  Autorita'  di  bacino,  le  regioni  e  le
province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione,  entro
il 22 dicembre 2015, i programmi  di  monitoraggio  ed  un  programma
preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente 
operativi.»; 
    l) il paragrafo  A.2.7.1  della  sezione  A  "Stato  delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza 
e' sostituito dal seguente: 
  «A.2.7.1 - Standard di qualita' ambientale per altre sostanze,  non
appartenenti all'elenco di priorita', nei sedimenti per i corpi 
idrici marino-costieri e di transizione. 
  Nella tabella 3/B sono riportati standard  di  qualita'  ambientale
per la matrice  sedimenti  per  alcune  sostanze  diverse  da  quelle
dell'elenco  di  priorita',  appartenenti  alle   famiglie   di   cui
all'allegato 8. Tali standard di qualita' ambientale  possono  essere
utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili 
per il monitoraggio di indagine. 
  Tabella 3/B: 
 
 
    
=====================================================================
|     NUMERO CAS      |       |    PARAMETRI     |    SQA-MA(1)     |
+=====================+=======+==================+==================+
|                     |       |Metalli           |    mg/kg s.s     |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|7440-38-2            |       |Arsenico          |        12        |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|7440-47-3            |       |Cromo totale      |        50        |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|                     |       |Cromo VI          |        2         |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|                     |       |PCB               |    μg/kg s.s.    |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|                     |       |PCB totali (2)    |        8         |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
    
 
 
Note alla tabella 3/B: 
  (1) Standard di qualita' ambientale espresso come valore medio 
annuo (SQA-MA). 
  (2) PCB  totali,  lo  standard  e'  riferito  alla  sommatoria  dei
seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, 
PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.»; 
    m) il numero 1.4.1 del punto 1.4 "Informazioni per  l'analisi  di
tendenza" del paragrafo A.2.8-ter della sezione A "Stato delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza 
e' sostituito dal seguente: 
    «1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le  regioni  e
le provincie autonome raccolgono, aggiornano  e  trasmettono  i  dati
relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in 
particolare per le seguenti sostanze, se rilevate: 
  a) antracene; 
  b) difeniletere bromurato; 
  c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza 
dell'acqua); 
  d) cloroalcani, C10-13 (7); 
  e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP); 
  f) fluorantene; 
  g) esaclorobenzene; 
  h) esaclorobutadiene; 
  i) esaclorocicloesano; 
  l) piombo e composti; 
  m) mercurio e composti; 
  n) pentaclorobenzene; 
  o) benzo(a)pirene; 
  p) benzo(b)fluorantene; 
  q) benzo(k)fluorantene; 
  r) benzo(g,h,i)perilene; 
  s) indeno(1,2,3-cd)pirene; 
  t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione); 
  u) dicofol; 
  v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS); 
  z) chinossifen; 
  aa) diossine e composti diossina-simili; 
  bb) esabromociclododecano (HBCDD); 
  cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»; 
    n) il paragrafo A. 2.8-quater della sezione A "Stato delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza 
e' sostituito dal seguente: 
    «A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie). 
  Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie. 
 
 
    
=====================================================================
|      |             |             |                  |Identificata |
|      |             |             |  Denominazione   |come sostanza|
|      |             |             |  della sostanza  | pericolosa  |
|Numero| Numero CAS1 | Numero UE2  |   prioritaria3   | prioritaria |
+======+=============+=============+==================+=============+
|(1)   |15972-60-8   |240-110-8    |Alacloro          |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(2)   |120-12-7     |204-371-1    |Antracene         |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(3)   |1912-24-9    |217-617-8    |Atrazina          |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(4)   |71-43-2      |200-753-7    |Benzene           |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |non          |non          |Difenileteri      |             |
|(5)   |applicabile  |applicabile  |bromurati         |X4           |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(6)   |7440-43-9    |231-152-8    |Cadmio e composti |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Cloro alcani,     |             |
|(7)   |85535-84-8   |287-476-5    |C10-13            |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(8)   |470-90-6     |207-432-0    |Clorfenvinfos     |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Clorpirifos       |             |
|      |             |             |(Clorpirifos      |             |
|(9)   |2921-88-2    |220-864-4    |etile)            |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(10)  |107-06-2     |203-458-1    |1,2-dicloroetano  |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(11)  |75-09-2      |200-838-9    |Diclorometano     |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Di(2-etilesil)    |             |
|(12)  |117-81-7     |204-211-0    |ftalato (DEHP)    |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(13)  |330-54-1     |206-354-4    |Diuron            |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(14)  |115-29-7     |204-079-4    |Endosulfan        |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(15)  |206-44-0     |205-912-4    |Fluorantene       |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(16)  |118-74-1     |204-273-9    |Esaclorobenzene   |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(17)  |87-68-3      |201-765-5    |Esaclorobutadiene |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(18)  |608-73-1     |210-168-9    |Esaclorocicloesano|X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(19)  |34123-59-6   |251-835-4    |Isoproturon       |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(20)  |7439-92-1    |231-100-4    |Piombo e composti |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Mercurio e        |             |
|(21)  |7439-97-6    |231-106-7    |composti          |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(22)  |91-20-3      |202-049-5    |Naftalene         |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(23)  |7440-02-0    |231-111-4    |Nichel e composti |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |non          |non          |                  |             |
|(24)  |applicabile  |applicabile  |Nonilfenoli       |X5           |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |non          |non          |                  |             |
|(25)  |applicabile  |applicabile  |Ottilfenoli6      |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(26)  |608-93-5     |210-172-0    |Pentaclorobenzene |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(27)  |87-86-5      |201-778-6    |Pentaclorofenolo  |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Idrocarburi       |             |
|      |non          |non          |policiclici       |             |
|(28)  |applicabile  |applicabile  |aromatici (IPA)7  |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(29)  |122-34-9     |204-535-2    |Simazina          |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |non          |non          |Tributilstagno    |             |
|(30)  |applicabile  |applicabile  |(composti)        |X8           |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(31)  |12002-48-1   |234-413-4    |Triclorobenzeni   |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Triclorometano    |             |
|(32)  |67-66-3      |200-663-8    |(cloroformio)     |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(33)  |1582-09-8    |216-428-8    |Trifluralin       |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(34)  |115-32-2     |204-082-0    |Dicofol           |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Acido perfluorot- |             |
|      |             |             |tansolfonico e    |             |
|(35)  |1763-23-1    |217-179-8    |suoi sali (PFOS)  |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |non          |                  |             |
|(36)  |124495-18-7  |applicabile  |Chinossifen       |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Diossine e        |             |
|      |non          |non          |composti diossina-|             |
|(37)  |applicabile  |applicabile  |simili            |X9           |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(38)  |74070-46-5   |277-704-1    |Aclonifen         |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(39)  |42576-02-3   |255-894-7    |Bifenox           |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(40)  |28159-98-0   |248-872-3    |Cibutrina         |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(41)  |52315-07-8   |257-842-9    |Cipermetrina10    |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(42)  |62-73-7      |200-547-7    |Diclorvos         |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Esabromo-         |             |
|      |non          |non          |ciclododecani     |             |
|(43)  |applicabile  |applicabile  |(HBCDD)           |X11          |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |76-44-8/     |200-962-3/   |Eptacloro ed      |             |
|(44)  |1024-57-3    |213-831-0    |eptacloro epossido|X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(45)  |886-50-0     |212-950-5    |Terbutrina        |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
    
 
 
  1 - CAS: Chemical Abstracts Service. 
  2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti
a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze 
chimiche notificate (ELINCS). 
  3 - Nel fissare gli standard di qualita' ambientale,  nel  caso  di
gruppi di sostanze, sono definite, salvo indicazioni esplicite, le 
singole sostanze tipiche rappresentative. 
  4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri CAS 
40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente). 
  5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri
4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo 
(ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5). 
  6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 
4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2). 
  7  -  Compresi  benzo(a)pirene   (CAS   50-32-8,   UE   200-028-5),
benzo(b)fluorantene      (CAS      205-99-2,      UE      205-911-9),
benzo(g,h,i)perilene     (CAS      191-24-2,      UE      205-883-8),
benzo(k)fluorantene      (CAS      207-08-9,      UE      205-916-6),
indeno(1,2,3-cd)pirene  (CAS  193-39-5,  UE  205-893-2),  ma  esclusi
antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco 
distinto. 
  8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4). 
  9 - Si riferisce ai seguenti composti: 
  7  Dibenzo-p-diossine  policlorurate  (PCDD):  2,3,7,8-T4CDD   (CAS
1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD  (CAS
39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD  (CAS  57653-85-7),  1,2,3,7,8,9-H6CDD
(CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9); 
  10   dibenzofurani   policlorurati   (PCDF):   2,3,7,8-T4CDF   (CAS
51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6),  2,3,4,7,8-P5CDF  (CAS
57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF  (CAS  70648-26-9),  1,2,3,6,7,8-H6CDF
(CAS     57117-44-9),     1,2,3,7,8,9-H6CDF     (CAS     72918-21-9),
2,3,4,6,7,8-H6CDF   (CAS   60851-34-5),   1,2,3,4,6,7,8-H7CDF    (CAS
67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0); 
  12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB):  3,3',4,4'-T4CB
(PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB  81,  CAS  70362-50-4),
2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114,
CAS  74472-37-0),  2,3',4,4',5-P5CB  (PCB   118,   CAS   31508-00-6),
2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS  65510-44-3),  3,3',4,4',5-P5CB  (PCB
126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156,  CAS  38380-08-4),
2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157,  CAS  69782-90-7),  2,3',4,4',5,5'-H6CB
(PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 
32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9); 
  10 - CAS  52315-07-8  si  riferisce  a  una  miscela  isomerica  di
cipermetrina, α-cipermetrina (CAS  67375-30-8),  β-cipermetrina  (CAS
65731-84-2), θ-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e ζ-cipermetrina 
(52315-07-8). 
  11  -  Si  riferisce  a   1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano   (CAS
25637-99-4),  1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano   (CAS   3194-55-6),
α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano 
(CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»; 
    o)  al  paragrafo  A.3.5  della  sezione  A  "Stato  delle  acque
superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,
dopo le parole:  "piano  di  tutela  delle  acque"  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «La frequenza del monitoraggio delle  sostanze  PBT
ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1
alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43  e  44,
puo' essere ridotta, purche' tale monitoraggio sia rappresentativo  e
sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza
di tali sostanze nel corpo idrico.  Nei  piani  di  gestione  vengono
inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del 
monitoraggio.»; 
    p) alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della  sezione  A  "Stato
delle  acque  superficiali",  della  parte  2   "Modalita'   per   la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" 
dell'allegato 1 alla parte terza: 
      1) all'ultima riga, dopo le parole: "Sostanze dell'elenco di 
priorita'", e' inserita la seguente nota (18): 
    «(18) Per le sostanze  alle  quali  si  applica  uno  SQA  per  i
sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la
sostanza nella corrispondente  matrice  almeno  una  volta  all'anno,
sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti  non
giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza
applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici
in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo
quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
consolidata.»; 
      2) all'ultima riga, in tutte le colonne, dopo la parola: 
"acqua" sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota"; 
    q) alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della  sezione  A  "Stato
delle  acque  superficiali",  della  parte  2   "Modalita'   per   la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" 
dell'allegato 1 alla parte terza: 
  1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti  all'elenco
di priorita'", in tutte le colonne, sono soppresse le parole: "e 
annuale in sedimenti"; 
  2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorita'" la nota (14) 
e' sostituita dalla seguente: 
    «(14) Per le sostanze  alle  quali  si  applica  uno  SQA  per  i
sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la
sostanza nella corrispondente  matrice  almeno  una  volta  all'anno,
sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti  non
giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza
applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici
in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo
quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 
consolidata.»; 
    r)  al  paragrafo  A.3.6  della  sezione  A  "Stato  delle  acque
superficiali" della parte 2 "Modalita' per la  classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,
dopo le parole: "e problematiche dell'area interessata." e'  aggiunto
il  seguente  periodo:  "Eventuali  saggi  biologici  sono   eseguiti
utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di 
standardizzazione secondo le indicazioni UNI."; 
    s) la tabella 4.5/a del paragrafo A.4.5, della sezione  A  "Stato
delle  acque  superficiali",  della  parte  2   "Modalita'   per   la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" 
dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituita dalla seguente: 
  «Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e sufficiente 
per gli elementi chimici a sostegno. 
 
 
    

+-----------------------+-----------------------------------------+
|                       |La media delle concentrazioni delle      |
|                       |sostanze di sintesi, misurate nell'arco  |
|                       |di un anno, sono minori o uguali ai      |
|                       |limiti di quantificazione delle migliori |
|                       |tecniche disponibili a costi sostenibili.|
|                       |Le concentrazioni delle sostanze di      |
|                       |origine naturale ricadono entro i livelli|
|Stato Elevato          |di fondo naturale.                       |
+-----------------------+-----------------------------------------+
|                       |La media delle concentrazioni di una     |
|                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|
|                       |un anno, e' conforme allo standard di    |
|                       |qualita' ambientale di cui alla tab. 1/B,|
|                       |lettera A.2.7, del presente allegato e   |
|Stato Buono            |successive modifiche e integrazioni.     |
+-----------------------+-----------------------------------------+
|                       |La media delle concentrazioni di una     |
|                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|
|                       |un anno, supera lo standard di qualita'  |
|                       |ambientale di cui alla tab. 1/B lettera  |
|                       |A.2.7, del presente allegato e successive|
|Stato Sufficiente      |modifiche e integrazioni.                |
+-----------------------+-----------------------------------------+
    
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2008/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          24 dicembre 2008, n. L 348. 
              - La direttiva 2013/39/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          24 agosto 2013, n. L 226. 
              - La rubrica della parte terza e dell'allegato  1  alla
          parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n  .  152
          (Norme in materia ambientale),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento  ordinario  n.
          96, cosi' recitano: 
 
                                  «Titolo III 
 
                      LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 
 
              Art. 19 (Modalita' di svolgimento) 
              Art. 20 (Verifica di assoggettabilita') 
              Art. 21 (Definizione  dei  contenuti  dello  studio  di
          impatto ambientale) 
              Art. 22 (Studio di impatto ambientale) 
              Art. 23 (Presentazione dell'istanza) 
              Art. 24 (Consultazione) 
              Art. 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale
          e degli esiti della consultazione) 
              Art. 26 (Decisione) 
              Art. 27 (Informazione sulla decisione) 
              Art. 28 (Monitoraggio) 
              Art. 29 (Controlli e sanzioni)». 
              «Allegati alla parte terza 
              Allegato 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque
          in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale». 
              - Il  decreto  legislativo  10  ottobre  2010,  n.  219
          (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard
          di qualita' ambientale nel  settore  della  politica  delle
          acque, recante  modifica  e  successiva  abrogazione  delle
          direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva  2000/60/CE  e
          recepimento  della  direttiva  2009/90/CE  che  stabilisce,
          conformemente   alla   direttiva   2000/60/CE,   specifiche
          tecniche per l'analisi  chimica  e  il  monitoraggio  dello
          stato delle acque) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 dicembre 2010, n. 296. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 7 ottobre  2014,
          n.  154  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge  di  delegazione  europea  2013  -  secondo
          semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre
          2014, n. 251, cosi' recita: 
 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 marzo 2010, relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per  l'art.
          1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015); 
              2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2013,  sulla  risoluzione   alternativa   delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio  2013,  che  modifica  la  direttiva  2003/41/CE,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE,  sui  gestori
          di fondi di investimento alternativi, per  quanto  riguarda
          l'eccessivo affidamento ai rating del credito  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2014); 
              2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  giugno   2013,   concernente   l'armonizzazione   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
          22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2  a
          9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16;  da
          18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39  a  42;
          45; 46  e  per  gli  allegati  I,  II  e  III,  termine  di
          recepimento: 30 giugno 2015; per il punto  4  dell'allegato
          I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, sulla sicurezza delle  operazioni  in  mare
          nel settore degli idrocarburi e che modifica  la  direttiva
          2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 
              2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, che modifica  la  direttiva  92/65/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno  2013,  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
          paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50  e  allegato
          I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per  l'art.  31,
          paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018;
          per   le   restanti   disposizioni:   senza   termine    di
          recepimento); 
              2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza  dei
          richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per  gli
          articoli da 1 a 12, da 14 a 28,  30  e  per  l'allegato  I,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
          consolidati e alle relative relazioni di  talune  tipologie
          di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
          recepimento: 20 luglio 2015); 
              2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  giugno  2013,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  agosto   2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 agosto 2013, che  modifica  le  direttive  2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              2013/42/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              2013/43/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
          beni  strumentali  e  dei  proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  74  ,  comma  2  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 74 (Definizioni). - (Omissis). 
              2. Ai fini della presente sezione  si  intende  inoltre
          per: 
              a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di
          quelle sotterranee, le acque  di  transizione  e  le  acque
          costiere, tranne per quanto riguarda lo stato  chimico,  in
          relazione  al   quale   sono   incluse   anche   le   acque
          territoriali; 
              b) acque interne: tutte le acque superficiali  correnti
          o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della
          linea di base che serve  da  riferimento  per  definire  il
          limite delle acque territoriali; 
              c)  fiume:  un  corpo   idrico   interno   che   scorre
          prevalentemente  in   superficie   ma   che   puo'   essere
          parzialmente sotterraneo; 
              d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
              e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
          prossimita' della foce di un fiume, che  sono  parzialmente
          di natura salina a causa della loro  vicinanza  alle  acque
          costiere, ma  sostanzialmente  influenzate  dai  flussi  di
          acqua dolce; 
              f)  corpo   idrico   artificiale:   un   corpo   idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana; 
              g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo  idrico
          superficiale  la  cui  natura,  a  seguito  di  alterazioni
          fisiche dovute a  un'attivita'  umana,  e'  sostanzialmente
          modificata,  come  risulta   dalla   designazione   fattane
          dall'autorita' competente in base alle  disposizioni  degli
          articoli 118 e 120; 
              h) corpo idrico superficiale: un  elemento  distinto  e
          significativo di acque  superficiali,  quale  un  lago,  un
          bacino artificiale, un torrente, fiume o canale,  parte  di
          un torrente, fiume o canale,  acque  di  transizione  o  un
          tratto di acque costiere; 
              i) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o
          altri strati  geologici  di  permeabilita'  sufficiente  da
          consentire un flusso significativo di acque  sotterranee  o
          l'estrazione   di   quantita'   significative   di    acque
          sotterranee; 
              l) corpo idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
              m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
          tutte  le  acque  superficiali  attraverso  una  serie   di
          torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
          in un'unica foce, a estuario o delta; 
              n) sotto-bacino idrografico: il  territorio  nel  quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti,  fiumi  e  laghi  per  sfociare  in  un  punto
          specifico di un corso d'acqua,  di  solito  un  lago  o  la
          confluenza di un fiume; 
              o) distretto idrografico: l'area di terra  e  di  mare,
          costituita da uno o piu'  bacini  idrografici  limitrofi  e
          dalle  rispettive  acque   sotterranee   e   costiere   che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici; 
              p)  stato  delle  acque   superficiali:   l'espressione
          complessiva dello stato di un  corpo  idrico  superficiale,
          determinato dal valore piu' basso del suo stato ecologico e
          chimico; 
              q) buono  stato  delle  acque  superficiali:  lo  stato
          raggiunto da un corpo idrico superficiale  qualora  il  suo
          stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello
          chimico, possa essere definito almeno "buono"; 
              r)  stato  delle   acque   sotterranee:   l'espressione
          complessiva dello stato di  un  corpo  idrico  sotterraneo,
          determinato  dal  valore   piu'   basso   del   suo   stato
          quantitativo e chimico; 
              s)  buono  stato  delle  acque  sotterranee:  lo  stato
          raggiunto da un corpo idrico  sotterraneo  qualora  il  suo
          stato, tanto sotto il  profilo  quantitativo  quanto  sotto
          quello chimico, possa essere definito almeno "buono"; 
              t) stato ecologico: l'espressione della qualita'  della
          struttura e del funzionamento  degli  ecosistemi  acquatici
          associati alle acque  superficiali,  classificato  a  norma
          dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto; 
              u) buono stato ecologico: lo stato di un  corpo  idrico
          superficiale classificato in base all'allegato 1 alla parte
          terza del presente decreto; 
              v) buon potenziale ecologico:  lo  stato  di  un  corpo
          idrico   artificiale   o   fortemente   modificato,   cosi'
          classificato   in   base   alle   disposizioni   pertinenti
          dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto; 
              z) buono stato chimico  delle  acque  superficiali:  lo
          stato  chimico  richiesto  per  conseguire  gli   obiettivi
          ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente
          sezione secondo le modalita' previste all'art. 78, comma 2,
          lettere a) e b), ossia  lo  stato  raggiunto  da  un  corpo
          idrico  superficiale  nel  quale  la  concentrazione  degli
          inquinanti non superi gli standard di  qualita'  ambientali
          fissati per le sostanze dell'elenco  di  priorita'  di  cui
          alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato  1
          alla parte terza; 
              aa) buono stato chimico: lo stato chimico di  un  corpo
          idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli
          articoli 3 e 4 ed all'allegato 3, parte A; 
              bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in  cui
          un corpo idrico sotterraneo  e'  modificato  da  estrazioni
          dirette e indirette; 
              cc)  risorse  idriche   sotterranee   disponibili:   il
          risultato  della  velocita'  annua  media  di  ravvenamento
          globale a lungo termine del corpo idrico  sotterraneo  meno
          la  velocita'  annua  media  a  lungo  termine  del  flusso
          necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi  di   qualita'
          ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
          all'art.  76,  al  fine   di   evitare   un   impoverimento
          significativo dello stato ecologico di tali acque,  nonche'
          danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi; 
              dd)   buono   stato   quantitativo:   stato    definito
          all'allegato 3, parte B; 
              ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di
          sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili  e  altre
          sostanze  o  gruppi  di  sostanze   che   danno   adito   a
          preoccupazioni analoghe; 
              ff)  sostanze   prioritarie   e   sostanze   pericolose
          prioritarie:  le  sostanze  individuate  con   disposizioni
          comunitarie  ai  sensi   dell'art.   16   della   direttiva
          2000/60/CE; 
              gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare,
          in particolare quelle elencate nell'allegato 8  alla  parte
          terza del presente decreto; 
              hh)  immissione  diretta   nelle   acque   sotterranee:
          l'immissione di inquinanti nelle  acque  sotterranee  senza
          infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo; 
              ii) obiettivi ambientali:  gli  obiettivi  fissati  dal
          titolo II della parte terza del presente decreto; 
              ll) standard di qualita' ambientale,  denominati  anche
          "SQA": la concentrazione di  un  particolare  inquinante  o
          gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota
          che non deve essere superata per tutelare la salute umana e
          l'ambiente; 
              mm) approccio combinato: l'insieme  dei  controlli,  da
          istituire o realizzare,  salvo  diversa  indicazione  delle
          normative di seguito citate, entro  il  22  dicembre  2012,
          riguardanti tutti gli scarichi  nelle  acque  superficiali,
          comprendenti  i  controlli  sulle  emissioni  basati  sulle
          migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori
          limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli
          comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali;
          tali controlli sono quelli stabiliti: 
              1) nel decreto legislativo 18  febbraio  2005,  n.  59,
          sulla    prevenzione    e    la     riduzione     integrate
          dell'inquinamento; 
              2) nella parte terza del presente decreto in materia di
          acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole,
          sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente
          acquatico o  attraverso  l'ambiente  acquatico,  inclusi  i
          rischi per le acque  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH,  DDT,  PCP,  aldrin,
          dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio,  tetracloruro  di
          carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene; 
              nn)  acque  destinate  al  consumo  umano:   le   acque
          disciplinate dal decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.
          31; 
              oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle
          famiglie,  agli  enti  pubblici  o  a  qualsiasi  attivita'
          economica: 
              1) estrazione, arginamento, stoccaggio,  trattamento  e
          distribuzione, di acque superficiali o sotterranee; 
              2) strutture per la raccolta  e  il  trattamento  delle
          acque reflue, che  successivamente  scaricano  nelle  acque
          superficiali; 
              pp) utilizzo delle acque: i servizi  idrici  unitamente
          agli altri usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui
          all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato
          delle acque. Tale nozione si applica ai  fini  dell'analisi
          economica di cui  all'allegato  10  alla  parte  terza  del
          presente decreto; 
              qq); 
              rr)  controlli  delle  emissioni:   i   controlli   che
          comportano una limitazione specifica  delle  emissioni,  ad
          esempio  un  valore  limite  delle  emissioni,  oppure  che
          definiscono altrimenti limiti o condizioni in  merito  agli
          effetti,  alla  natura  o  ad  altre   caratteristiche   di
          un'emissione o condizioni operative che  influiscono  sulle
          emissioni; 
              ss) costi ambientali:  i  costi  legati  ai  danni  che
          l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
          agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente; 
              tt)  costi  della  risorsa:  i  costi   delle   mancate
          opportunita' imposte ad altri utenti in  conseguenza  dello
          sfruttamento intensivo delle risorse al  di  la'  del  loro
          livello di ripristino e ricambio naturale; 
              uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in  cui  sono
          svolte una o piu'  attivita'  di  cui  all'allegato  I  del
          decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.  59,  e  qualsiasi
          altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
          con le attivita'  svolte  in  uno  stabilimento  e  possano
          influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel  caso  di
          attivita' non rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto  si
          identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
          all'allegato  I  del  predetto   decreto,   l'impianto   si
          identifica con il complesso  assoggettato  alla  disciplina
          della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento; 
              uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o
          il valore di concentrazione al di sopra del quale  si  puo'
          affermare, con un livello di  fiducia  dichiarato,  che  un
          dato campione e' diverso da  un  bianco  che  non  contiene
          l'analita; 
              uu-ter)  limite   di   quantificazione:   un   multiplo
          dichiarato del limite di rivelabilita' a una concentrazione
          dell'analita che puo'  ragionevolmente  essere  determinata
          con accettabile accuratezza  e  precisione.  Il  limite  di
          quantificazione puo'  essere  calcolato  servendosi  di  un
          materiale di riferimento o di un campione adeguato  e  puo'
          essere ottenuto dal punto  di  taratura  piu'  basso  sulla
          curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco; 
              uu-quater)  incertezza  di  misura:  un  parametro  non
          negativo  che  caratterizza  la  dispersione   dei   valori
          quantitativi attribuiti a un  misurando  sulla  base  delle
          informazioni utilizzate; 
              uu-quinquies)  materiale  di   riferimento:   materiale
          sufficientemente omogeneo e stabile rispetto  a  proprieta'
          specificate, che si  e'  stabilito  essere  idonee  per  un
          determinato utilizzo in una  misurazione  o  nell'esame  di
          proprieta' nominali; 
              uu-sexies)   matrice:   un    comparto    dell'ambiente
          acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota; 
              uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon
          acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum",
          "classe" o un loro equivalente.». 
              - Il testo dell'art. 78-septies del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 78-septies (Calcolo dei valori  medi).  -  1.  Ai
          fini del calcolo dei valori medi  si  applicano  i  criteri
          tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato
          delle  acque  superficiali",  parte  2  "Modalita'  per  la
          classificazione dello stato di qualita' dei  corpi  idrici"
          dell'allegato 1 alla parte terza; 
              1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo,
          il valore medio calcolato di  una  misurazione,  quando  e'
          effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile  che
          non comporti costi eccessivi, e' indicato  come  "inferiore
          al   limite   di   quantificazione"   e   il   "limite   di
          quantificazione" di tale tecnica e' superiore allo SQA,  il
          risultato per la sostanza oggetto  di  misurazione  non  si
          considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo
          idrico.».