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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2015, n. 168

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (15G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2015
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-10-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  ed  in
particolare l'articolo 27; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012,
n. 208; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2014,
n. 195; 
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22  giugno  1998,
che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge
21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; 
  Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai
commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  e
che le  modifiche  da  apportare  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 150 del 2002, per la loro  natura,  non  sono  tali  da
richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015; 
  Visto  l'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Modifiche al decreto 
           del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
150,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) la lettera q) dell'articolo 1, comma 1,  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «q) per "saggio  facoltativo",  l'analisi  delle  leghe  e  degli
oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli
interessati, ed eseguita da un laboratorio di  prova  o  di  taratura
accreditato per la certificazione del titolo dei metalli  preziosi  e
delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi
del regolamento (CE) n. 765/2008;»; 
    b) la lettera d) dell'articolo 23, comma 1, e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) gli oggetti usati, di cui all'articolo 12, comma  1,  lettera
h), del decreto, pervenuti  in  possesso  delle  aziende  commerciali
successivamente all'entrata in vigore dello  stesso,  possono  essere
nuovamente  posti  in  vendita  anche  se  privi   del   marchio   di
identificazione e dell'indicazione del titolo, nel  caso  in  cui  le
aziende sono in grado di documentare le modalita' lecite del relativo
acquisto e gli oggetti ai fini della  vendita  sono  accompagnati  da
fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilita',
la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso;»; 
    c) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 33.  -  1.  I  produttori  che  intendono  avvalersi  della
facolta' di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre,  in  aggiunta
al marchio di identificazione,  marchi  tradizionali  di  fabbrica  o
sigle  particolari,  li  depositano  preventivamente,   su   supporto
cartaceo o informatico, presso la competente camera di commercio. 
    2. I produttori hanno, altresi',  la  facolta'  di  apporre,  con
l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo  9  del  decreto  e
delle modalita' di cui al comma 1, marchi collettivi o, su  richiesta
e  per  conto  di  committenti,  l'indicazione  del  nominativo   dei
medesimi, della loro ragione sociale o apposite sigle  identificative
indicate dai singoli clienti. 
    3. Il rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del
decreto e' accertato dagli organi incaricati  dei  controlli  di  cui
all'articolo 20 del decreto.»; 
    d) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 34. - 1. Il marchio di cui all'articolo 13 del  decreto  e'
costituito dall'immagine di profilo della testa  dell'Italia  turrita
all'interno di un cerchio sotto cui e'  un  cartiglio  riportante  la
sigla della provincia. 
    2. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato  in  una  serie  di
quattro diverse grandezze; le sue caratteristiche e  dimensioni  sono
indicate nell'Allegato VII. 
    3. Il marchio di cui al comma 1 puo'  essere  apposto  anche  con
tecnologia laser. 
    4. Il marchio di cui al comma  1  e'  apposto  sugli  oggetti  in
metalli preziosi che, gia' muniti dell'indicazione del titolo  legale
e del marchio di identificazione,  risultano,  attraverso  l'analisi,
conformi ai requisiti di cui all'Allegato XI. 
    5. Per ottenere l'apposizione del marchio di cui al comma  1  gli
interessati si rivolgono alla  camera  di  commercio  competente,  la
quale si avvale per le analisi  di  un  laboratorio  di  prova  o  di
taratura accreditato per la certificazione  del  titolo  dei  metalli
preziosi e delle loro leghe in conformita'  alla  norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di  accreditamento  designato
ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. I  laboratori  accreditati
possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra
camera di commercio, o a un'azienda speciale di  una  delle  suddette
camere. 
    6. Al fine di avvalersi del  saggio  facoltativo  e  di  ottenere
l'apposizione del relativo marchio,  gli  interessati  dichiarano  di
conoscere ed applicare i requisiti tecnici di  cui  all'Allegato  XI,
nonche' di accettare l'eventuale danneggiamento di uno o piu' oggetti
tra quelli presentati che puo' derivare dall'applicazione di uno  dei
metodi di analisi previsti dal presente regolamento. 
    7. A richiesta del presentatore, in sostituzione dell'apposizione
sugli oggetti del marchio di cui  all'articolo  13  del  decreto,  la
Camera di commercio puo', in caso di esito  positivo  delle  analisi,
rilasciare un certificato di analisi, indicante la data, il peso,  il
titolo ed il metallo prezioso relativo, che e'  posto,  insieme  agli
oggetti cui si riferisce, all'interno di un  involucro  sigillato,  a
cura del laboratorio che ha effettuato  le  analisi.  Tale  involucro
reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione. 
    8. Nel caso in cui dall'analisi gli oggetti,  per  cui  e'  stato
richiesto il saggio facoltativo, risultano non conformi ai  requisiti
tecnici di cui all'Allegato XI, gli stessi sono resi  all'interessato
e possono essere posti in vendita solo dopo che sono stati adeguati a
quanto  prescritto  dalle  norme   del   decreto   e   del   presente
regolamento.»; 
    e) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 35. - 1. Nel caso di apposizione,  ai  sensi  dell'articolo
34, su tutti gli oggetti del  marchio  di  cui  all'articolo  13  del
decreto, gli interessati possono inoltre richiedere l'apposizione  di
marchi e indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali
di cui l'Italia sia firmataria. 
    2. I marchi o indicazioni  di  cui  al  comma  1  possono  essere
apposti anche con tecnologia laser. 
    3. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto puo',  altresi',
essere apposto sulle materie  prime,  a  garanzia  del  titolo  reale
riscontrato in sede di analisi. A tal  fine  il  laboratorio  di  cui
all'articolo 34, comma 5, provvede  direttamente  ad  imprimere  tale
titolo, espresso in millesimi  e  decimi  di  millesimi,  accanto  al
predetto marchio. 
    4. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 3 sono,
in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione  da  parte  del
produttore, del proprio marchio di identificazione. 
    5. Le spese per il saggio  e  per  l'applicazione  sulle  materie
prime e sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del  decreto
e dei marchi e indicazioni di cui al  comma  1,  sono  a  carico  del
richiedente. 
    6. Ai soli fini dell'applicazione del marchio facoltativo di  cui
all'articolo 34, il numero di oggetti da prelevare da un lotto  e  il
numero di campioni presi da  tali  oggetti  per  essere  esaminati  e
analizzati e' riportato nell'Allegato XII, che  disciplina  le  linee
guida per il campionamento.»; 
    f) l'Allegato VII  e'  sostituito  dall'Allegato  A  al  presente
regolamento che ne costituisce parte integrante; 
    g) dopo l'Allegato X e' inserito, contraddistinto  come  Allegato
XI, l'Allegato B al presente regolamento  che  ne  costituisce  parte
integrante; 
    h) dopo l'Allegato XI e' inserito, contraddistinto come  Allegato
XII, l'Allegato C al presente regolamento che  ne  costituisce  parte
integrante. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) . 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi  di
          identificazione  dei  metalli   preziosi,   in   attuazione
          dell'art. 42 della L. 24 aprile 1998, n.  128),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, e' il seguente: 
              «Art. 27. 1. Entro 6 mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, sentiti il Comitato centrale  metrico  ed  il
          Consiglio  di  Stato,  sara'  emanato  il  regolamento   di
          applicazione del presente decreto. 
              2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
          si  applica  il  regolamento  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,  n.  1496,  e
          successive modifiche ed integrazioni.». 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114,  ed  e'
          stato convertito in legge, con modificazioni, dalla  L.  17
          luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazz. Uff. 17  luglio
          2006, n.164. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          2002, n. 150 (Regolamento recante norme per  l'applicazione
          del decreto legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  sulla
          disciplina dei titoli e dei marchi di  identificazione  dei
          metalli preziosi), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio
          2002, n. 173. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   26
          settembre 2012, n. 208 (Regolamento  recante  modifiche  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          150,  concernente  norme  per  l'applicazione  del  decreto
          legislativo 22 maggio 1999, n. 251,  sulla  disciplina  dei
          titoli  e  dei  marchi  di  identificazione   dei   metalli
          preziosi), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre  2012,
          n. 283. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   26
          novembre  2014,  n.  195  (Regolamento  recante   ulteriori
          modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 2002, n. 150, concernente norme  per  l'applicazione
          del decreto legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  sulla
          disciplina dei titoli e dei marchi di  identificazione  dei
          metalli preziosi), e' pubblicato della Gazz. Uff. 9 gennaio
          2015, n. 6. 
              -  La  legge  21  giugno  1986,   n.   317   (Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff.. 2 luglio 1986, n. 151. 
              - Il testo dei commi 36 e 37 dell'art. 27  della  legge
          23 luglio 2009, n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1999, n.
          176, - S. O. n. 136, e' il seguente: 
              «36.   Il   Comitato   centrale    metrico    istituito
          dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e
          successive modificazioni, e' soppresso. 
              37. Laddove per disposizione di legge o di  regolamento
          e' previsto che debba essere acquisito  il  parere  tecnico
          del Comitato centrale metrico, il Ministero dello  sviluppo
          economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti
          metrologici primari, di cui all'articolo 2 della  legge  11
          agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i
          quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 23 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          150  (Regolamento  recante  norme  per  l'applicazione  del
          decreto  legislativo  22  maggio  1999,   n.   251,   sulla
          disciplina dei titoli e dei marchi di  identificazione  dei
          metalli preziosi), come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 1. 1. Agli effetti del  presente  regolamento  si
          intende: 
                a) per «decreto», il decreto  legislativo  22  maggio
          1999, n. 251; 
                b) per «metalli preziosi», il platino,  il  palladio,
          l'oro e l'argento; 
                c) per «materie prime», i metalli preziosi puri e  le
          loro leghe nelle seguenti forme: 
                  1) i lingotti, i pani,  le  verghe,  i  bottoni,  i
          granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione; 
                  2) i laminati ed i  trafilati,  in  lamine,  barre,
          fili  ed  in  genere  ogni  prodotto  predisposto  ad  ogni
          processo di trasformazione; 
                  3) i semilavorati di qualsiasi forma e  dimensione,
          e cioe' i prodotti di  processi  tecnologici  di  qualsiasi
          natura meccanici e non, che pur presentando  una  struttura
          finita o semifinita non risultano diretti ad uno  specifico
          uso o funzione, ma sono  destinati  ad  essere  intimamente
          inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso
          dal produttore che opera il montaggio; 
                  4) le  polveri  prodotte  con  processi  di  natura
          chimica o elettrochimica o meccanica; 
                  5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe  per
          saldature «ad argento» destinate  ad  impieghi  industriali
          estranei alla lavorazione dei metalli preziosi; 
                d)  per  «marchio  di  identificazione»,  il  marchio
          costituito da un'impronta poligonale,  recante  all'interno
          la  sagoma  di  una  stella  a  cinque  punte,  il   numero
          caratteristico attribuito  all'azienda  assegnataria  e  la
          sigla della provincia ove la medesima ha  la  propria  sede
          legale; 
                e) per «titolo» delle materie prime e dei  lavori  in
          metalli preziosi, il rapporto in peso tra il  Þ  no  ed  il
          complesso dei metalli componenti la lega; 
                f) per «tolleranze sui  titoli»,  le  tolleranze  sui
          titoli legali degli oggetti, previste all'art. 3,  comma  4
          del decreto; 
                g)  per  «errori  ammessi  in   sede   di   analisi»,
          l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle
          norme  nazionali,   europee   o   internazionali   di   cui
          all'allegato II; 
                h) per «campioni  d'analisi»,  le  parti  di  metallo
          prelevato  dalla  materia  prima  o  dal   semilavorato   o
          dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad  accertare
          l'esattezza  del  titolo.  Tali  campioni  possono   essere
          costituiti   da   interi   oggetti,   quando    particolari
          caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi  lo
          richiedono; 
                i) per  «personale  della  camera  di  commercio»  il
          personale ispettivo di cui all'art. 20 del decreto; 
                l) per «registro», il registro degli assegnatari  dei
          marchi di  identificazione  dei  metalli  preziosi,  tenuto
          dalle camere di commercio, di cui all'art. 14 del decreto; 
                m) per «diritti di saggio e marchio»,  i  diritti  da
          versare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto; 
                n) per «indennita' di mora», le  indennita'  previste
          all'art. 7, comma 3, del decreto; 
                o)  per  «tipologia  produttiva»,  la  modalita'   di
          produzione di un oggetto inerente alla forma finale  ed  al
          tipo di tecnologia impiegata; 
                p) per «laboratori  di  analisi»,  i  laboratori  che
          effettuano il saggio dei metalli preziosi e  rilasciano  le
          relative certificazioni del titolo, di cui all'art. 18  del
          decreto; 
                q) per «saggio facoltativo», l'analisi delle leghe  e
          degli  oggetti  contenenti  metalli   preziosi,   richiesta
          facoltativamente  dagli  interessati,  ed  eseguita  da  un
          laboratorio di prova  o  di  taratura  accreditato  per  la
          certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro
          leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai  sensi
          del Regolamento (CE) n. 765/2008; 
                r) per «verbale di prelevamento», il verbale  redatto
          dal  personale  della  camera  di  commercio,  in  sede  di
          vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto; 
                s)  per  «certificazione  aggiuntiva»,  la   facolta'
          riconosciuta al fabbricante  o  suo  mandatario,  ai  sensi
          dell'art. 19 del decreto, di garantire la  conformita'  dei
          propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto; 
                s-bis) per «laminazione», il  processo  meccanico  di
          deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche
          ripetuto, tra due cilindri del prodotto  proveniente  dalla
          fusione; 
                s-ter)  per  «placcatura»,  l'applicazione,  mediante
          trattamento meccanico o termico, di una sottile  lastra  di
          metallo prezioso su una lastra di altro metallo.». 
              «Art. 23. 1. L'obbligo della garanzia del  titolo,  per
          gli oggetti che, a norma dell'articolo 12 del decreto, sono
          esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e  della
          indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto  non
          prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui  gli
          oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalita': 
                a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di  cui
          all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto, all'atto
          della vendita dal produttore o  importatore  all'acquirente
          sono  contenuti  in  involucri  debitamente  sigillati  con
          l'osservanza delle modalita' indicate dall'articolo 19. Una
          descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti  contenuti
          nell'involucro  e'  ripetuta   sull'involucro   stesso.   I
          dettaglianti conservano il  documento,  l'involucro  e  gli
          eventuali  sigilli  di  cui   all'articolo   19   fino   ad
          esaurimento della merce; 
                b)  i  semilavorati,  le  leghe  e   i   lavori   per
          odontoiatria  o  per  uso  industriale,  gli  strumenti  ed
          apparecchi  per  uso  industriale  o  scientifico,  di  cui
          all'articolo 12,  comma  1,  lettere  b),  d)  ed  e),  del
          decreto,  sono  accompagnati,   ad   ogni   passaggio   dal
          produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da
          questi al consumatore, da un documento su cui  e'  indicato
          il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso
          costituite da metallo prezioso, che puo' essere diverso dai
          titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti
          in proporzioni dichiarate due o piu' metalli  preziosi,  e'
          indicato il titolo di ciascuno di questi; 
                c) gli oggetti di antiquariato sono  accompagnati  da
          fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto
          ai  sensi  dell'articolo  12,   comma   3,   del   decreto,
          controfirmato e datato dal venditore; 
                d) gli oggetti usati, di cui all'articolo  12,  comma
          1, lettera h), del decreto,  pervenuti  in  possesso  delle
          aziende commerciali successivamente all'entrata  in  vigore
          dello stesso, possono essere posti  nuovamente  in  vendita
          anche  se  privi   del   marchio   di   identificazione   e
          dell'indicazione del titolo, nel caso  in  cui  le  aziende
          sono in  grado  di  documentare  le  modalita'  lecite  del
          relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita  sono
          accompagnati da fattura in cui il venditore  indica,  sotto
          la propria responsabilita', la descrizione  dell'oggetto  e
          il titolo del metallo prezioso; 
                e) i residui di lavorazione di cui  all'articolo  12,
          comma 1, lettera i), del  decreto,  quando  sono  ceduti  a
          terzi e  quando  provengono  da  materie  prime  di  titolo
          omogeneo, sono venduti con le  stesse  norme  previste  dal
          precedente articolo 19; 
                f) i residui di lavorazione  provenienti  da  materie
          prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in  genere
          gli scarti di lavorazione, le ceneri  e  le  spazzature  di
          laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni  attestanti
          che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia
          sulla loro composizione e sul titolo dei  metalli  preziosi
          ivi contenuti; 
                g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1,
          lettera l), del decreto sono parimenti vendute con le norme
          di cui all'articolo 19. Quando  e'  richiesto  da  esigenze
          commerciali e  risulta  tecnicamente  possibile,  le  dette
          leghe  sono  fornite  senza  involucro,  a  condizione  che
          rechino l'indicazione del marchio di identificazione e  del
          titolo. 
              2. Per leghe saldanti a base di  argento  si  intendono
          quelle il  cui  contenuto  di  detto  metallo  e'  tale  da
          consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe
          cosiddette "da saldatura ad argento" usate per la saldatura
          dei  metalli  comuni  sono   vendute   come   metallo   non
          prezioso.».