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LEGGE 7 ottobre 2015, n. 167

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. (15G00184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2019)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-8-2019
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  per  gli
affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute,  per  la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  della  giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  dello  sviluppo
economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
piu' decreti legislativi di revisione  ed  integrazione  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della  nautica  da
diporto  ed  attuazione   della   direttiva   2003/44/CE,   a   norma
dell'articolo 6  della  legge  8  luglio  2003,  n.  172,  e  per  la
disciplina delle seguenti materie: 
  a) regime amministrativo e navigazione delle unita' da diporto, ivi
comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,  n.
172; 
  b) attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione
da diporto e di prevenzione  degli  incidenti  in  prossimita'  della
costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in  mare  e
nelle acque  interne,  anche  in  relazione  alle  attivita'  che  si
svolgono  nelle   medesime   acque,   con   particolare   riferimento
all'attivita' subacquea; 
  c) revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in  relazione  alla
gravita' e  al  pregiudizio  arrecato  alla  tutela  degli  interessi
pubblici nonche' alla  natura  del  pericolo  derivante  da  condotte
illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli  istituti
sanzionatori; 
  d)  aggiornamento  dei  requisiti  psicofisici  necessari  per   il
conseguimento della patente nautica; 
  e) procedure per l'approvazione e  l'installazione  di  sistemi  di
alimentazione  con  gas  di  petrolio  liquefatto  (GPL),  metano  ed
elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione,  di
nuova costruzione o gia' immessi sul mercato. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  in
conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da
consentire  la  revisione  del  codice  della  nautica  da   diporto,
mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonche' al
fine di migliorare le condizioni di effettiva  concorrenzialita'  del
settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita
e occupazione nel turismo costiero  e  marittimo  (COM(2014)86),  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) coordinamento e armonizzazione della  normativa  in  materia  di
nautica  da  diporto  e  di  iscrizione  delle  unita'  da   diporto,
coniugando la  semplificazione  degli  adempimenti  formali  posti  a
carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo; 
  b) semplificazione del regime amministrativo  e  degli  adempimenti
relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali; 
  c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della  disciplina
in materia di  navigazione  temporanea  di  imbarcazioni  e  navi  da
diporto non abilitate e non munite dei  prescritti  documenti  ovvero
abilitate e provviste di documenti di  bordo  ma  affidate  in  conto
vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali; 
  d)  semplificazione   della   procedura   amministrativa   per   la
dismissione di bandiera; 
  e)  regolamentazione  dell'attivita'  di  locazione  dei   natanti,
secondo  criteri  di  semplificazione  nel  rispetto  dei   requisiti
generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle  persone
trasportate; 
  f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica,
di un numero congruo di accosti riservati alle  unita'  in  transito,
con particolare attenzione ai posti di ormeggio per  i  portatori  di
handicap; 
  g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e
di  vietare  l'ancoraggio  al  fondale  nelle  aree  marine  protette
all'interno del campo boa, dei campi di  ormeggio  attrezzati,  anche
con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di
riserva generale (zone B ) o di riserva parziale (zone C  ),  per  le
unita'  da  diporto  autorizzate  alla  navigazione,  prevedendo  una
riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela; 
  h)  destinazione  d'uso  per  la  nautica  minore  delle  strutture
demaniali,   pontili,   arenili   e    piazzali,    che    presentino
caratteristiche particolarmente idonee per  essere  utilizzati  quali
ricovero a secco (dry storage) di  piccole  imbarcazioni,  garantendo
comunque la fruizione pubblica delle medesime aree; 
  i) revisione della disciplina della  mediazione  nei  contratti  di
costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio  di  navi  e
nei contratti di  trasporto  marittimo  al  fine  di  adattarla  alle
specifiche esigenze e caratteristiche del settore  della  nautica  da
diporto; 
  l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti  psicofisici,  con
particolare  riferimento  a  quelli  visivi   e   uditivi,   per   il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e  revisione  delle
procedure di accertamento e certificazione degli stessi; 
  m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione  nel
diporto; 
  n) revisione dei titoli  professionali  del  diporto  in  relazione
all'introduzione di un titolo semplificato  per  lo  svolgimento  dei
servizi di coperta per unita' da diporto; 
  o) previsione di criteri di  razionalizzazione  ed  economia  delle
risorse istituzionali destinate all'attivita' di controllo in materia
di sicurezza della navigazione e  previsione,  in  tale  ottica,  del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera  quale  autorita'
alla quale  competono  in  via  esclusiva  la  pianificazione  ed  il
coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti  attribuzioni
istituzionali in tale settore; 
  p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n.  53,
alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, in materia di attivita' di controllo da  parte  dello
Stato di approdo, con particolare riguardo  al  corretto  recepimento
della  definizione  di  «interfaccia  nave/porto»  e  all'ambito   di
applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni  da  diporto
che si dedicano ad operazioni  commerciali  rispetto  agli  obiettivi
fissati dalla direttiva; 
  q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle  unita'
e delle dotazioni anche alla  luce  dell'adeguamento  all'innovazione
tecnologica; 
  r) equiparazione, a tutti gli  effetti,  alle  strutture  ricettive
all'aria aperta, delle strutture  organizzate  per  la  sosta  ed  il
pernottamento  di  turisti  all'interno  delle  proprie  imbarcazioni
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo  i
requisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento
dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto
dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  anche  attraverso
l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della  giornata  del
mare nelle scuole; 
  t) istituzione della figura professionale dell'istruttore  di  vela
nel rispetto dei principi generali della sicurezza  nautica  e  della
salvaguardia della vita umana in mare,  fatte  salve  le  prerogative
costituzionali delle regioni, prevedendo: 
  1)  l'istituzione  di  un  elenco  nazionale,   aggiornato,   degli
istruttori professionali, consultabile nel sito  istituzionale  della
Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI)  e
nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti  centri  velici.
Gli oneri  derivanti  dall'istituzione  e  dalla  tenuta  dell'elenco
nazionale di cui al precedente periodo  sono  posti  a  carico  degli
iscritti; 
  2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto  della
FIV,  della  Marina  militare  attraverso   le   proprie   competenti
articolazioni o  della  LNI,  rilasciato  nel  rispetto  del  Sistema
Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del  CONI  e  del
Quadro europeo delle qualifiche -  European  Qualification  Framework
(EQF) dell'Unione europea; 
  u) razionalizzazione delle attivita' di controllo delle  unita'  da
diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme  di
accertamenti  ripetuti  a  carico  delle  stesse  unita'  in   ambiti
temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica; 
  v) revisione della disciplina sanzionatoria,  aumentando  l'entita'
delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo  che  nel  massimo
edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo
di  un'unita'  da  diporto,   concernenti   l'inosservanza   di   una
disposizione  di  legge  o  di  regolamento  o  di  un  provvedimento
legalmente emanato dall'autorita' competente in materia  di  uso  del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque  interne,  ivi
compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di  legge
o di un regolamento in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  e
prevedendo   altresi'   l'inasprimento   delle   sanzioni    relative
all'inosservanza dei  limiti  di  velocita',  anche  da  parte  delle
imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei  pressi
di campi  boa,  di  spiagge  e  di  lidi,  nel  passaggio  vicino  ad
imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi
acquei riservati alla balneazione; 
  z) nell'ambito della revisione della  disciplina  sanzionatoria  di
cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu' severe a  carico  di
coloro che conducono unita' da diporto in stato di ebbrezza  o  sotto
l'effetto di  stupefacenti,  nonche'  nei  confronti  di  coloro  che
utilizzando  unita'  da  diporto  causano  danni  ambientali,  ovvero
determinano una situazione  di  grave  rischio  per  la  salvaguardia
dell'ambiente e dell'ecosistema  marino,  attraverso  misure  che,  a
seconda della gravita' della  violazione,  vadano  dal  ritiro  della
patente al sequestro dell'unita' da diporto; 
  aa)  semplificazione  dei  procedimenti  per  l'applicazione  e  il
pagamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  al  fine   di
garantire  l'efficacia  del  sistema  sanzionatorio,  in  particolare
prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione  della  gravita'
delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosita' del
comportamento,  con  l'introduzione   anche   di   misure   riduttive
dell'entita' delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo  del
pagamento in tempi ristretti, nonche' l'ampliamento delle fattispecie
incidenti nella materia della  sicurezza  nautica  per  le  quali  e'
prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche; 
  bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 20 novembre 2013; 
  cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili. 
  3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi  entro  venti  giorni  dalla  data  di
trasmissione e  indicano  specificamente  le  eventuali  disposizioni
ritenute non conformi ai principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al
presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri,  ritrasmette  alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni,  il
testo  per  il  parere  definitivo   delle   competenti   Commissioni
parlamentari,  da  esprimere  entro  venti  giorni  dalla   data   di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
emanati. 
  5. ((Entro trenta mesi))  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalita' di  cui  al
presente articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno  o  piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e  integrative
dei decreti legislativi medesimi. 
  6. Con uno o piu' decreti da adottare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento  di  cui
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  29
luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena  compatibilita'  con
le innovazioni introdotte nell'esercizio della  delega  di  cui  alla
presente legge. 
  7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri  o  diminuzioni  di  entrate  a  carico  della
finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese  per
i cittadini. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti   attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o
maggiori oneri sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 ottobre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture 
                                e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando