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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 152

Regolamento recante rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Bari e di Napoli. (15G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2015
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-10-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera  d)  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 16 del Codice  della  navigazione,  approvato  con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
Codice della navigazione, navigazione marittima, di cui  con  decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la tabella delle circoscrizioni  territoriali  marittime  del
Ministero dei trasporti e della navigazione,  approvata  con  decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135  e  successive
modificazioni; 
  Ritenuta la necessita',  al  fine  di  assicurare  un  ottimale  ed
efficace    assetto    funzionale    dell'articolazione    periferica
dell'amministrazione marittima, di  adeguare  le  relative  strutture
alle effettive  esigenze  marittime  e  locali  e  di  modificare  le
circoscrizioni territoriali ricadenti nelle  Direzioni  marittime  di
Bari e di Napoli; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nella  adunanza  del  26  febbraio
2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri della  giustizia,  della  difesa  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
         Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici 
 
  1. La Delegazione di spiaggia di Savelletri e'  elevata  a  Ufficio
locale  marittimo,  assumendo  la  denominazione  di  Ufficio  locale
marittimo di Savelletri. 
  2. La Delegazione di spiaggia di Marina di Ginosa e' soppressa. 
  3. La Delegazione di spiaggia di Casalabate e' soppressa. 
  4. La Delegazione di spiaggia di Nardo' e' soppressa. 
  5.  L'Ufficio   locale   marittimo   di   Sorrento   ricade   nella
circoscrizione   territoriale   della   Capitaneria   di   porto   di
Castellammare di Stabia. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 del Codice della
          navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,  n.
          327: 
              «Art.   16.  (Circoscrizione   del    litorale    della
          Repubblica) - Il litorale della  Repubblica  e'  diviso  in
          zone marittime; le zone sono suddivise in  compartimenti  e
          questi in circondari. 
              Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario. 
              Nell'ambito del compartimento in cui ha sede  l'ufficio
          della direzione marittima, il direttore marittimo e'  anche
          capo del compartimento. 
              Nell'ambito del circondario in cui  ha  sede  l'ufficio
          del compartimento, il capo del compartimento e' anche  capo
          del circondario. 
              Negli approdi di maggiore importanza in cui  non  hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni   di    spiaggia,    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale. 
              Il capo del compartimento, il capo del circondario e  i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.». 
              - Si riportano  i  testi  degli  articoli  1  e  2  del
          regolamento per l'esecuzione del Codice della  navigazione,
          navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: 
              «Art. 1. (Circoscrizioni)  -  La  determinazione  delle
          circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del  codice
          e della loro  estensione  territoriale  lungo  il  litorale
          dello Stato e'  fatta  con  decreto  del  presidente  della
          Repubblica. 
              Con decreto del presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. 
              Art. 2. Denominazione degli uffici marittimi. 
              L'ufficio della zona marittima e' denominato  direzione
          marittima,  l'ufficio  del  compartimento  capitaneria   di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo. 
              Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.». 
              -  Si   riporta   la   tabella   delle   circoscrizioni
          territoriali approvata con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  18  aprile   2000,   n.   135,   e   successive
          modificazioni: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettera
          d),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riportano le tabelle  relative  alle  circoscrizioni
          territoriali marittime delle direzioni marittime di Bari  e
          Napoli: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico