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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
    adempimenti e revisione del regime delle sanzioni
    Capo I
    Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato
    delle persone con disabilità
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e
    gestione del rapporto di lavoro
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza
    sul lavoro
  • 20
  • 21

  • Revisione del regime delle sanzioni
  • 22
  • Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
    Capo I
    Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

  • Disposizioni in materia di pari opportunità
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  • Disposizioni finali
  • 43
Testo in vigore dal: 24-9-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per  il
lavoro e di politiche attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n.  183
del   2014   recante   il   criterio   di   delega   relativo    alla
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti  in
materia di inserimento mirato delle persone con  disabilita'  di  cui
alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  degli  altri  soggetti  aventi
diritto  al  collocamento  obbligatorio,   al   fine   di   favorirne
l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato  del
lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n.
183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione
del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro  e  il
monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema
informativo con la raccolta  sistematica  dei  dati  disponibili  nel
collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone  pratiche  di
inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili  ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega il Governo ad adottare uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e  imprese,  allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro
nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che
stabilisce i principi e criteri direttivi a  cui  deve  attenersi  il
Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  5,
tra i quali la revisione del regime  delle  sanzioni,  tenendo  conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire
l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,
nonche' la valorizzazione  degli  istituti  di  tipo  premiale  e  la
previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche'
l'autenticita' della manifestazione di  volonta'  del  lavoratore  in
relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
lettera f) recante il criterio  di  delega  relativo  alla  revisione
della disciplina dei controlli a  distanza  sugli  impianti  e  sugli
strumenti di lavoro,  tenendo  conto  dell'evoluzione  tecnologica  e
contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative  dell'impresa
con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
  Visto l'articolo 1, comma 9, lettere  e)  ed  l),  della  legge  10
dicembre  2014,  n.  183,  recanti  i  criteri  di  delega   relativi
all'eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il  diritto  ai
riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della
possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per  le  particolari  condizioni  di  salute  e  alla
semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze
e dei fondi operanti in materia di parita' e  pari  opportunita'  nel
lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di  azioni
positive; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto, per  le  parti  di  competenza,  con  il  Ministro  per  la
semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione,   il   Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro  dell'economia
e delle finanze e il Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Collocamento mirato 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono definite linee guida in  materia  di  collocamento
mirato  delle  persone  con  disabilita'  sulla  base  dei   seguenti
principi: 
  a)  promozione  di  una  rete  integrata  con  i  servizi  sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con  l'INAIL,
in relazione  alle  competenze  in  materia  di  reinserimento  e  di
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro,  per
l'accompagnamento e il supporto della persona con  disabilita'  presa
in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; 
  b)  promozione  di  accordi  territoriali  con  le   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, le cooperative  sociali  di  cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le  altre  organizzazioni
del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di  favorire  l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilita'; 
  c) individuazione, nelle more della revisione  delle  procedure  di
accertamento  della  disabilita',   di   modalita'   di   valutazione
bio-psico-sociale  della  disabilita',  definizione  dei  criteri  di
predisposizione dei progetti di inserimento  lavorativo  che  tengano
conto  delle  barriere  e  dei  facilitatori   ambientali   rilevati,
definizione di indirizzi per gli uffici  competenti  funzionali  alla
valutazione e progettazione  dell'inserimento  lavorativo  in  ottica
bio-psico-sociale; 
  d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro  da  assegnare
alle  persone   con   disabilita',   anche   con   riferimento   agli
accomodamenti ragionevoli che  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad
adottare; 
  e) promozione dell'istituzione di un responsabile  dell'inserimento
lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti  di  predisposizione  di
progetti  personalizzati  per  le  persone  con  disabilita'   e   di
risoluzione  dei  problemi  legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei
lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone
con disabilita' da lavoro; 
  f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa  delle
persone con disabilita'. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per  il
lavoro e di politiche attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n.  183
del   2014   recante   il   criterio   di   delega   relativo    alla
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti  in
materia di inserimento mirato delle persone con  disabilita'  di  cui
alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  degli  altri  soggetti  aventi
diritto  al  collocamento  obbligatorio,   al   fine   di   favorirne
l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato  del
lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n.
183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione
del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro  e  il
monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema
informativo con la raccolta  sistematica  dei  dati  disponibili  nel
collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone  pratiche  di
inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili  ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega il Governo ad adottare uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e  imprese,  allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro
nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che
stabilisce i principi e criteri direttivi a  cui  deve  attenersi  il
Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  5,
tra i quali la revisione del regime  delle  sanzioni,  tenendo  conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire
l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,
nonche' la valorizzazione  degli  istituti  di  tipo  premiale  e  la
previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche'
l'autenticita' della manifestazione di  volonta'  del  lavoratore  in
relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
lettera f) recante il criterio  di  delega  relativo  alla  revisione
della disciplina dei controlli a  distanza  sugli  impianti  e  sugli
strumenti di lavoro,  tenendo  conto  dell'evoluzione  tecnologica  e
contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative  dell'impresa
con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
  Visto l'articolo 1, comma 9, lettere  e)  ed  l),  della  legge  10
dicembre  2014,  n.  183,  recanti  i  criteri  di  delega   relativi
all'eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il  diritto  ai
riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della
possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per  le  particolari  condizioni  di  salute  e  alla
semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze
e dei fondi operanti in materia di parita' e  pari  opportunita'  nel
lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di  azioni
positive; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto, per  le  parti  di  competenza,  con  il  Ministro  per  la
semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione,   il   Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro  dell'economia
e delle finanze e il Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Collocamento mirato 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono definite linee guida in  materia  di  collocamento
mirato  delle  persone  con  disabilita'  sulla  base  dei   seguenti
principi: 
  a)  promozione  di  una  rete  integrata  con  i  servizi  sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con  l'INAIL,
in relazione  alle  competenze  in  materia  di  reinserimento  e  di
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro,  per
l'accompagnamento e il supporto della persona con  disabilita'  presa
in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; 
  b)  promozione  di  accordi  territoriali  con  le   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, le cooperative  sociali  di  cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le  altre  organizzazioni
del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di  favorire  l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilita'; 
  c) individuazione, nelle more della revisione  delle  procedure  di
accertamento  della  disabilita',   di   modalita'   di   valutazione
bio-psico-sociale  della  disabilita',  definizione  dei  criteri  di
predisposizione dei progetti di inserimento  lavorativo  che  tengano
conto  delle  barriere  e  dei  facilitatori   ambientali   rilevati,
definizione di indirizzi per gli uffici  competenti  funzionali  alla
valutazione e progettazione  dell'inserimento  lavorativo  in  ottica
bio-psico-sociale; 
  d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro  da  assegnare
alle  persone   con   disabilita',   anche   con   riferimento   agli
accomodamenti ragionevoli che  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad
adottare; 
  e) promozione dell'istituzione di un responsabile  dell'inserimento
lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti  di  predisposizione  di
progetti  personalizzati  per  le  persone  con  disabilita'   e   di
risoluzione  dei  problemi  legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei
lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone
con disabilita' da lavoro; 
  f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa  delle
persone con disabilita'. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.