stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-9-2015
al: 7-10-2016
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che allo scopo di garantire la fruizione dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n.  183  del  2014,
recante  il  criterio  di  delega   relativo,   tra   l'altro,   alla
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione;  alla  istituzione,
anche ai sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, di un'Agenzia nazionale per  l'occupazione  partecipata  da
Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego,  politiche  attive  e
ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio  e  valutazione
delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra
servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica
attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento  tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o  disoccupata
e misure volte al  suo  inserimento  nel  tessuto  produttivo,  anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano
come parte le agenzie per il lavoro o  altri  operatori  accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti
e  forme  di  remunerazione,  proporzionate   alla   difficolta'   di
collocamento, a  fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno  per  un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  statale  o
regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche; 
  Visto l'articolo  15  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
convertito con modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, nella seduta del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni  e
province autonome, per le parti di rispettiva competenza,  esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per  il
lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita'
che identificano la politica nazionale in materia,  ivi  comprese  le
attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge  12
marzo 1999, n. 68. 
  2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'  costituita
dai seguenti soggetti, pubblici o privati: 
    a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui
all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»; 
    b) le strutture regionali per le Politiche Attive del  Lavoro  di
cui all'articolo 11 del presente decreto; 
    c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e
strumenti a sostegno del reddito; 
    d)  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze   in   materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro; 
    e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo  4  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  gli  altri   soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai  sensi  dell'articolo
12 del presente decreto; 
    f) i fondi interprofessionali per la formazione continua  di  cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    g) i fondi bilaterali  di  cui  all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale  dei
lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.; 
    i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le universita' e gli istituti di  scuola  secondaria  di
secondo grado. 
  3. La rete  dei  servizi  per  le  politiche  del  lavoro  promuove
l'effettivita'  dei   diritti   al   lavoro,   alla   formazione   ed
all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4,  35  e  37
della Costituzione ed il diritto di  ogni  individuo  ad  accedere  a
servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della  Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante  interventi  e
servizi volti a  migliorare  l'efficienza  del  mercato  del  lavoro,
assicurando, tramite l'attivita'  posta  in  essere  dalle  strutture
pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori  di  lavoro
il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai  lavoratori  il
sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. 
  4. L'ANPAL esercita  il  ruolo  di  coordinamento  della  rete  dei
servizi per le politiche del lavoro, nel  rispetto  delle  competenze
costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano 
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi  statuti,  delle
relative norme di attuazione e delle norme speciali  recanti  deleghe
di funzioni e, in riferimento alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,
anche in materia di uso della lingua tedesca e  della  lingua  ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note al titolo: 
              Si riporta  l'articolo  1,  comma  3,  della  legge  10
          dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per  il
          lavoro e delle politiche  attive,  nonche'  in  materia  di
          riordino  della  disciplina  dei  rapporti  di   lavoro   e
          dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione  delle
          esigenze di cura, di vita e di lavoro): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              3. Allo scopo di garantire  la  fruizione  dei  servizi
          essenziali in materia di  politica  attiva  del  lavoro  su
          tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di   assicurare
          l'esercizio    unitario     delle     relative     funzioni
          amministrative, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
          della normativa in materia di servizi per il  lavoro  e  di
          politiche attive. In mancanza dell'intesa  nel  termine  di
          cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
          1997, n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede  con
          deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
          disposizioni  del  presente  comma  e  quelle  dei  decreti
          legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in
          conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige e dalle relative  norme  di  attuazione
          nonche' dal  decreto  legislativo  21  settembre  1995,  n.
          430.". 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Per l'articolo 1, comma 3, della citata  legge  n.  183
          del 2014, si vedano le note al titolo. 
              Si riporta l'articolo 1, comma 4, della citata legge n.
          183 del 2014: 
              " Art. 1. (Omissis). 
              4. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  3  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  razionalizzazione  degli  incentivi  all'assunzione
          esistenti, da collegare  alle  caratteristiche  osservabili
          per le  quali  l'analisi  statistica  evidenzi  una  minore
          probabilita'  di  trovare  occupazione,  e  a  criteri   di
          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego
          e    l'autoimprenditorialita',    anche     nella     forma
          dell'acquisizione delle  imprese  in  crisi  da  parte  dei
          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica
          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche
          per gli interventi posti in essere da  regioni  e  province
          autonome; 
              c) istituzione, anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazione,   di   seguito
          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e
          province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, al cui funzionamento  si  provvede
          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto
          previsto dalla lettera f); 
              d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
          delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
              e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
          materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
              f) razionalizzazione degli  enti  strumentali  e  degli
          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente; 
              g) razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure  e
          degli adempimenti in materia di  inserimento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
          68, e degli altri soggetti aventi diritto  al  collocamento
          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'inclusione  sociale,
          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,
          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
              h) possibilita' di far confluire, in  via  prioritaria,
          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
          personale  proveniente  dalle  amministrazioni   o   uffici
          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f)
          nonche' di altre amministrazioni; 
              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del
          personale dell'Agenzia  con  modalita'  tali  da  garantire
          l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
              l) determinazione della  dotazione  organica  di  fatto
          dell'Agenzia attraverso la corrispondente  riduzione  delle
          posizioni presenti nella pianta  organica  di  fatto  delle
          amministrazioni di provenienza  del  personale  ricollocato
          presso l'Agenzia medesima; 
              m)  rafforzamento  delle  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione delle politiche e dei servizi; 
              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
          privati    nonche'    operatori    del    terzo    settore,
          dell'istruzione secondaria, professionale e  universitaria,
          anche mediante  lo  scambio  di  informazioni  sul  profilo
          curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al  fine
          di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei
          criteri  per  l'accreditamento   e   l'autorizzazione   dei
          soggetti  che  operano  sul  mercato  del   lavoro   e   la
          definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nei
          servizi pubblici per l'impiego; 
              o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il
          riordino della disciplina vigente in materia, nel  rispetto
          dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
          anche al fine di definire  un  sistema  di  monitoraggio  e
          controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 
              p) introduzione di  principi  di  politica  attiva  del
          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra
          misure di sostegno al reddito della  persona  inoccupata  o
          disoccupata e misure volte al suo inserimento  nel  tessuto
          produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi  per
          la ricollocazione che vedano come parte le agenzie  per  il
          lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di  presa
          in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
          remunerazione,   proporzionate    alla    difficolta'    di
          collocamento, a fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno
          per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a  cio'
          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica statale o regionale; 
              q) introduzione di modelli sperimentali, che  prevedano
          l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
          soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
          buone pratiche realizzate a livello regionale; 
              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di
          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  sia  a  livello
          centrale che a livello territoriale, al fine di  tendere  a
          una maggiore integrazione delle politiche  attive  e  delle
          politiche di sostegno del reddito; 
              s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
          gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
          competenze  in  materia  di  incentivi  all'autoimpiego   e
          all'autoimprenditorialita'; 
              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni  che  devono  essere  garantite  su  tutto   il
          territorio nazionale; 
              u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province
          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di
          politiche attive del lavoro; 
              v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
          mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
          di ammortizzatori  sociali,  al  fine  di  incentivarne  la
          ricerca attiva di una nuova occupazione,  secondo  percorsi
          personalizzati di istruzione,  formazione  professionale  e
          lavoro,  anche  mediante   l'adozione   di   strumenti   di
          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione
          statistica; 
              z)  valorizzazione  del  sistema  informativo  per   la
          gestione del mercato del lavoro  e  il  monitoraggio  delle
          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del
          fascicolo  elettronico  unico  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche  ed  ai
          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con
          quanto previsto dal comma 6, lettera i); 
              aa) integrazione del sistema informativo  di  cui  alla
          lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
          nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
          pratiche  di  inclusione  lavorativa  delle   persone   con
          disabilita' e agli ausili  ed  adattamenti  utilizzati  sui
          luoghi di lavoro; 
              bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie
          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  materia  di
          interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo
          di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella  gestione
          delle politiche attive e favorire  la  cooperazione  con  i
          servizi privati, anche mediante la previsione di  strumenti
          atti a favorire il conferimento al  sistema  nazionale  per
          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro
          vacanti.". 
              Si riporta l'articolo  8  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15  marzo  1997,
          n. 59): 
              "Art. 8. L'ordinamento. 
              1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
          del presente  decreto  legislativo,  svolgono  attivita'  a
          carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
              e) definizione, tramite  una  apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
              m) facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.". 
              Si riporta l'articolo 15 del  decreto-legge  19  giugno
          2015, n.  78  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti
          territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei
          dispositivi di sicurezza e  di  controllo  del  territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali),  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: 
              " Art. 15. Servizi per l'impiego 
              1.  Allo  scopo  di  garantire  livelli  essenziali  di
          prestazioni in materia di servizi e  politiche  attive  del
          lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo
          in Conferenza unificata,  un  piano  di  rafforzamento  dei
          servizi  per  l'impiego  ai  fini   dell'erogazione   delle
          politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato  di  fondi
          nazionali e  regionali,  nonche'  dei  programmi  operativi
          cofinanziati  dal  Fondo  Sociale  Europeo  e   di   quelli
          cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento
          del Fondo Sociale Europeo,  nel  rispetto  dei  regolamenti
          dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. 
              2.  Allo  scopo  di  garantire   i   medesimi   livelli
          essenziali attraverso  meccanismi  coordinati  di  gestione
          amministrativa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  stipula,  con  ogni  regione  e  con  le  province
          autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a
          regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione  alla
          gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive
          del  lavoro  nel  territorio  della  regione  o   provincia
          autonoma. 
              3. Nell'ambito delle convenzioni  di  cui  al  comma  2
          stipulate con le regioni  a  statuto  ordinario,  le  parti
          possono prevedere la  possibilita'  di  partecipazione  del
          Ministero agli  oneri  di  funzionamento  dei  servizi  per
          l'impiego per gli anni  2015  e  2016,  nei  limiti  di  90
          milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero
          di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente
          impiegati  in  compiti  di  erogazione   di   servizi   per
          l'impiego. 
              4. Subordinatamente alla stipula delle  convenzioni  di
          cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa  stabiliti
          dalle medesime, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  e'  autorizzato  ad  utilizzare  una   somma   non
          superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di
          rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3. 
              5. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, in deroga a quanto previsto dal  comma  4
          ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del  lavoro
          e  delle  politiche  sociali  provvede,  su  richiesta   di
          ciascuna regione a statuto  ordinario  e  in  via  di  mera
          anticipazione rispetto a quanto erogabile a  seguito  della
          stipula   della   convenzione   di   cui   al   comma    2,
          all'assegnazione a ciascuna regione  della  relativa  quota
          annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al  comma  4.
          Laddove    con    la    medesima    regione    destinataria
          dell'anticipazione non  si  addivenga  alla  stipula  della
          convenzione entro il 30  settembre  2015,  e'  operata  una
          riduzione  di  importo   corrispondente   alla   erogazione
          effettuata a valere sui trasferimenti statali  a  qualsiasi
          titolo disposti  in  favore  della  regione  stessa,  nella
          misura  non  utilizzata  per  la  copertura  di  spese   di
          personale dei centri per  l'impiego.  Le  predette  risorse
          sono riassegnate al Fondo di  rotazione  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma. 
              6. All'articolo 1, comma 429, della legge  23  dicembre
          2014, n. 190, le parole da "Allo  scopo  di  consentire  il
          temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino  alla
          fine del comma sono abrogate. 
              6-bis.  Nelle  more  dell'attuazione  del  processo  di
          riordino delle funzioni connesse alle politiche attive  del
          lavoro e al solo fine  di  consentire  la  continuita'  dei
          servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e  le
          citta' metropolitane possono stipulare,  a  condizione  che
          venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel  periodo
          interessato dai contratti stessi,  contratti  di  lavoro  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita'
          e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi,  e  con
          scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso
          di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno  per
          l'anno 2014.". 
              Si riporta l'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per  il
          diritto  al  lavoro  dei  disabili)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68. 
              Si riporta l'articolo  4  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 4. Agenzie per il lavoro. 
              1. Presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per  il
          lavoro  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita'   di
          somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione  del
          personale, supporto alla ricollocazione  professionale.  Il
          predetto albo e' articolato in cinque sezioni: 
              a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
          svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20; 
              b)  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,
          lettere da a) a h); 
              c) agenzie di intermediazione; 
              d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
              e)   agenzie   di    supporto    alla    ricollocazione
          professionale. 
              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari  di   cui   all'articolo   5,   l'autorizzazione
          provvisoria all'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali
          viene  fatta  richiesta  di   autorizzazione,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel  predetto
          albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni  successivi,
          i soggetti autorizzati possono richiedere  l'autorizzazione
          a tempo indeterminato. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  rilascia   l'autorizzazione   a   tempo
          indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta,  previa
          verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  legge  e  del
          contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al
          corretto andamento della attivita' svolta. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i  termini   previsti,   la   domanda   di   autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 
              4. Le agenzie  autorizzate  comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali,  la  cessazione  della  attivita'  ed
          hanno  inoltre  l'obbligo   di   fornire   alla   autorita'
          concedente tutte le informazioni da questa richieste. 
              5. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento della attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c),  d),  ed
          e) del predetto albo. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo
          di cui al comma 1,  lettera  c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
          d) ed e) del predetto albo. 
              7. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.". 
              Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2001): 
              "Art.  118.  Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo. 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,  degli
          organi  e  delle  strutture  di  funzionamento  dei   fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali esercita  altresi'  la
          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei  fondi;  in
          caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'   disporne   la
          sospensione dell'operativita' o il commissariamento.  Entro
          tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero  del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuera'   una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso  lo
          stesso Ministero e' istituito,  con  decreto  ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1º gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196.". 
              Si riporta l'articolo 12, comma 4, del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003: 
              "Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione  del
          reddito 
              (Omissis). 
              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo bilaterale appositamente costituito, anche  nell'ente
          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi dell'articolo 12 del codice civile  con  procedimento
          per  il  riconoscimento  rientrante  nelle  competenze  del
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio  1991,  n.
          13.". 
              Si  riportano  gli  articoli  1,  4,  35  e  37   della
          Costituzione: 
              "Art. 1. 
              L'Italia e' una  Repubblica  democratica,  fondata  sul
          lavoro. 
              La sovranita' appartiene al  popolo,  che  la  esercita
          nelle forme e nei limiti della Costituzione." 
              "Art. 4. 
              La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il  diritto
          al lavoro e promuove le condizioni  che  rendano  effettivo
          questo diritto. 
              Ogni cittadino ha il dovere  di  svolgere,  secondo  le
          proprie possibilita' e la propria  scelta,  un'attivita'  o
          una  funzione  che  concorra  al  progresso   materiale   o
          spirituale della societa'." 
              "Art. 35. 
              La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
          applicazioni. 
              Cura la formazione  e  l'elevazione  professionale  dei
          lavoratori. 
              Promuove e favorisce gli accordi  e  le  organizzazioni
          internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
          lavoro. 
              Riconosce  la  liberta'  di  emigrazione,   salvo   gli
          obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse  generale,  e
          tutela il lavoro italiano all'estero." 
              "Art. 37. 
              La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita'
          di  lavoro,  le  stesse  retribuzioni   che   spettano   al
          lavoratore. 
              Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
          della sua essenziale funzione familiare e  assicurare  alla
          madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 
              La legge stabilisce il limite minimo  di  eta'  per  il
          lavoro salariato. 
              La Repubblica tutela il lavoro dei minori con  speciali
          norme e garantisce ad essi, a parita' di lavoro, il diritto
          alla parita' di retribuzione.". 
              Si  riporta  l'articolo  29  della  Carta  dei  diritti
          fondamentali  dell'Unione  europea   (Carta   dei   diritti
          fondamentali dell'Unione europea): 
              "Art. 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento 
              Ogni individuo ha il diritto di accedere a un  servizio
          di collocamento gratuito.".