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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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  • Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale
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Testo in vigore dal: 30-9-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione); 
  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale (rifusione); 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, che ha delegato il Governo  a  recepire  le  citate
direttive  2013/33/UE  e  2013/32/UE,  comprese  nell'elenco  di  cui
all'allegato B della medesima legge; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,   e
successive modificazioni; 
  Visti gli  articoli  1-sexies  e  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
attuazione della direttiva 2003/9/CE,  che  stabilisce  norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  concernente
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  2015,
n.  21,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale  a  norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 16 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  salute,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e ambito applicativo 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza
dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione  europea  e  degli
apolidi  richiedenti   protezione   internazionale   nel   territorio
nazionale, comprese le frontiere e  le  relative  zone  di  transito,
nonche' le acque territoriali, e dei  loro  familiari  inclusi  nella
domanda di protezione internazionale. 
  2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
dal momento  della  manifestazione  della  volonta'  di  chiedere  la
protezione internazionale. 
  3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
anche  ai   richiedenti   protezione   internazionale   soggetti   al
procedimento  previsto  dal  regolamento  (UE)   n.   604/2013,   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,   che
stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione  dello  Stato
membro  competente  per  l'esame  di  una   domanda   di   protezione
internazionale. 
  4. Il presente decreto non si  applica  nell'ipotesi  in  cui  sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai  sensi  del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,  recante  attuazione  della
direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione  della  protezione
temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla
cooperazione in ambito comunitario. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione); 
  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale (rifusione); 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, che ha delegato il Governo  a  recepire  le  citate
direttive  2013/33/UE  e  2013/32/UE,  comprese  nell'elenco  di  cui
all'allegato B della medesima legge; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,   e
successive modificazioni; 
  Visti gli  articoli  1-sexies  e  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
attuazione della direttiva 2003/9/CE,  che  stabilisce  norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  concernente
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  2015,
n.  21,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale  a  norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 16 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  salute,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e ambito applicativo 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza
dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione  europea  e  degli
apolidi  richiedenti   protezione   internazionale   nel   territorio
nazionale, comprese le frontiere e  le  relative  zone  di  transito,
nonche' le acque territoriali, e dei  loro  familiari  inclusi  nella
domanda di protezione internazionale. 
  2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
dal momento  della  manifestazione  della  volonta'  di  chiedere  la
protezione internazionale. 
  3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
anche  ai   richiedenti   protezione   internazionale   soggetti   al
procedimento  previsto  dal  regolamento  (UE)   n.   604/2013,   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,   che
stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione  dello  Stato
membro  competente  per  l'esame  di  una   domanda   di   protezione
internazionale. 
  4. Il presente decreto non si  applica  nell'ipotesi  in  cui  sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai  sensi  del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,  recante  attuazione  della
direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione  della  protezione
temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla
cooperazione in ambito comunitario.