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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 135

Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del ((Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)). (15G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2022)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 29-9-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16  settembre  2009,  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di
obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito  della  propria
attivita', eseguono pagamenti  transfrontalieri,  ed  in  particolare
l'articolo 13; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  260/2012  del  14  marzo  2012  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che  stabilisce  i  requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, ed in  particolare  gli
articoli 11 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 248/2014  del  26  febbraio  2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il  regolamento  (UE)
n. 260/2012 per quanto riguarda la  migrazione  ai  bonifici  e  agli
addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
approvato con il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229, ed in particolare l'articolo 27; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  ed  in
particolare gli articoli 39 e 40; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  gennaio  2011,  n.  3,  recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE)  n.
924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  ed  in  particolare  gli
articoli 30, comma 2, lettera d), e 33; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, ed in  particolare  l'articolo
2; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  le
violazioni delle disposizioni del ((regolamento (UE) 2021/1230 del 14
luglio 2021 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo  ai
pagamenti transfrontalieri nell'Unione)), e del regolamento  (UE)  n.
260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro.