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LEGGE 29 luglio 2015, n. 131

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. (15G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2015
Testo in vigore dal: 21-8-2015
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
Convenzione internazionale per la  protezione  di  tutte  le  persone
dalle sparizioni  forzate,  adottata  dall'Assemblea  Generale  delle
Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.