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DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 129

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (15G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • SANZIONI AMMINISTRATIVE
    Sezione I
    Sanzioni in materia di contratto di trasporto
  • 5
  • 6
  • Sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sanzioni in materia di informazione e reclami
  • 15
  • 16
  • Disposizioni finali
  • 17
Testo in vigore dal: 3-9-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010 relativo ai  diritti  dei  passeggeri
che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica  il
regolamento (CE) n. 2006/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione  tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
codice del consumo; 
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Visto il decreto legislativo  4  novembre  2014,  n.  169,  recante
disciplina sanzionatoria  delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   nel   trasporto
effettuato con autobus; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile
alle violazioni delle disposizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1177/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24  novembre
2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per
vie navigabili interne. 
  2.  Le   disposizioni   del   presente   decreto   attengono   alla
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione,  al
fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto  il  territorio
nazionale dei diritti dei passeggeri  nel  trasporto  effettuato  via
mare e per vie navigabili interne. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010 relativo ai  diritti  dei  passeggeri
che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica  il
regolamento (CE) n. 2006/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione  tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
codice del consumo; 
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Visto il decreto legislativo  4  novembre  2014,  n.  169,  recante
disciplina sanzionatoria  delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   nel   trasporto
effettuato con autobus; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile
alle violazioni delle disposizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1177/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24  novembre
2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per
vie navigabili interne. 
  2.  Le   disposizioni   del   presente   decreto   attengono   alla
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione,  al
fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto  il  territorio
nazionale dei diritti dei passeggeri  nel  trasporto  effettuato  via
mare e per vie navigabili interne.