stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 17-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo 9, comma 1,  lettera  d),  con  il  quale  il
Governo e' delegato a introdurre norme per incentivare, mediante  una
riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a  carico  dei
contribuenti,  l'utilizzo  della  fatturazione   elettronica   e   la
trasmissione  telematica  dei  corrispettivi,  nonche'  di   adeguati
meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia  di  imposta
sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando  i
relativi sistemi di tracciabilita' dei  pagamenti,  e  l'articolo  9,
comma 1, lettera g), con il quale il Governo e' delegato a  prevedere
specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di  beni
effettuate attraverso distributori automatici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di  non  conformarsi  integralmente  ai  pareri  della  VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18  giugno  2015  e
della 6ª Commissione Finanze e tesoro  del  Senato  della  Repubblica
dell'11  giugno  2015  e  della  V  Commissione  bilancio  tesoro   e
programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica  delle  fatture  o
                          dei relativi dati 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette  a
disposizione dei contribuenti,  gratuitamente,  un  servizio  per  la
generazione,  la  trasmissione  e  la  conservazione  delle   fatture
elettroniche. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE  2017,  N.  205.
(3)(4) 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi  dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,
commi 211 e 212, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  gestito
dall'Agenzia  delle  entrate  anche  per  l'acquisizione   dei   dati
fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e  della  ricezione
delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni  delle  stesse,
relative a operazioni  che  intercorrono  tra  soggetti  residenti  o
stabiliti nel  territorio  dello  Stato,  secondo  il  formato  della
fattura elettronica di cui all'allegato A del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n.  55.
A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia  delle
entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di
reti telematiche e anche  in  formato  strutturato,  le  informazioni
acquisite. (3) (4) 
  3. Al fine di razionalizzare  il  procedimento  di  fatturazione  e
registrazione, per le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
effettuate tra soggetti residenti o stabiliti  nel  territorio  dello
Stato, e per  le  relative  variazioni,  sono  emesse  esclusivamente
fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo
il formato di  cui  al  comma  2.  Gli  operatori  economici  possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di  intermediari  per  la
trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema  di  Interscambio,
ferme restando  le  responsabilita'  del  soggetto  che  effettua  la
cessione del bene o la prestazione  del  servizio.  Con  il  medesimo
decreto ministeriale di cui al comma 2  potranno  essere  individuati
ulteriori formati della fattura  elettronica  basati  su  standard  o
norme  riconosciuti  nell'ambito  dell'Unione  europea.  Le   fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori  finali  sono  rese
disponibili  ((...))  a  questi   ultimi   dai   servizi   telematici
dell'Agenzia delle  entrate;  una  copia  della  fattura  elettronica
ovvero in formato analogico sara' messa a  disposizione  direttamente
da chi emette  la  fattura.  E'  comunque  facolta'  dei  consumatori
rinunciare alla  copia  elettronica  o  in  formato  analogico  della
fattura. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2022,  N.  36.  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36. (3) (4) (19) 
  3-bis.  I  soggetti  passivi  di  cui  al   comma   3   trasmettono
telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati  relativi  alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate
e ricevute verso e da soggetti non  stabiliti  nel  territorio  dello
Stato, salvo quelle  per  le  quali  e'  stata  emessa  una  bolletta
doganale, quelle per le quali siano state emesse o  ricevute  fatture
elettroniche secondo le  modalita'  indicate  nel  comma  3,  nonche'
quelle, purche' di importo non  superiore  ad  euro  5.000  per  ogni
singola operazione, relative  ad  acquisti  di  beni  e  servizi  non
rilevanti territorialmente ai fini  IVA  in  Italia  ai  sensi  degli
articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. La  trasmissione  telematica  e'  effettuata
trimestralmente entro la fine del mese  successivo  al  trimestre  di
riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal
1° luglio 2022, i  dati  di  cui  al  primo  periodo  sono  trasmessi
telematicamente utilizzando il Sistema  di  interscambio  secondo  il
formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: 
    a) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel  territorio  dello
Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o  dei
documenti che ne certificano i corrispettivi; 
    b) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
ricevute da soggetti non stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  e'
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a  quello
di  ricevimento  del  documento   comprovante   l'operazione   o   di
effettuazione dell'operazione. 
  3-ter. I soggetti  obbligati  alla  comunicazione  dei  dati  delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente  articolo
sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito  registro,  di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. (3) (4) 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di  controlli  a
distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi
dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati  comunicati  dai
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto  e  le  transazioni
effettuate, tali da ridurre gli adempimenti  di  tali  soggetti,  non
ostacolare il  normale  svolgimento  dell'attivita'  economica  degli
stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva. (3) (4) 
  5-bis. I file delle fatture elettroniche  acquisiti  ai  sensi  del
comma 3  sono  memorizzati  fino  al  31  dicembre  dell'ottavo  anno
successivo  a  quello  di  presentazione   della   dichiarazione   di
riferimento ovvero fino alla definizione  di  eventuali  giudizi,  al
fine di essere utilizzati: 
    a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle  funzioni  di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
    b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza  per  le
attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. 
  5-ter. Ai fini di cui al comma  5-bis,  la  Guardia  di  Finanza  e
l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, adottano idonee  misure  di  garanzia  a  tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la  previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita' con le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la  memorizzazione,
conservazione e consultazione  delle  fatture  elettroniche  relative
alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi  destinate  agli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124, resta fermo quanto previsto  ai  sensi  dell'articolo  29  della
medesima legge. 
  6. In caso di  emissione  di  fattura,  tra  soggetti  residenti  o
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle
previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano
le sanzioni previste  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. Il  cessionario  e  il  committente,  per  non
incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli  obblighi
documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Per  il
primo semestre del periodo d'imposta  2019  le  sanzioni  di  cui  ai
periodi precedenti: 
    a) non si applicano se la fattura e' emessa con le  modalita'  di
cui al comma 3 entro il termine di effettuazione  della  liquidazione
periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 100; 
    b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione  che
la fattura elettronica sia emessa entro il termine  di  effettuazione
della liquidazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  del  periodo
successivo.  Per  i  contribuenti  che  effettuano  la   liquidazione
periodica dell'imposta sul valore aggiunto  con  cadenza  mensile  le
disposizioni di cui al periodo precedente si  applicano  fino  al  30
settembre 2019. In caso di omissione della  trasmissione  di  cui  al
comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti,  si
applica la sanzione di  cui  all'articolo  11,  comma  2-quater,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (3)(4) 
  6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del  26  giugno  2014,  si
intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per
tutti i documenti informatici  trasmessi  attraverso  il  Sistema  di
Interscambio di  cui  all'articolo  1,  comma  211,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.  Per
il servizio di conservazione gratuito delle fatture  elettroniche  di
cui  al  presente  articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei  S.p.a.  non
puo'  avvalersi  di  soggetti  terzi.  I  tempi  e  le  modalita'  di
applicazione della presente disposizione,  anche  in  relazione  agli
obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17
giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate.   Con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi'  stabilite  le
modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate  dei  giochi
pubblici  autorizzati,   secondo   criteri   di   semplificazione   e
attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati  e
per l'amministrazione, anche con il  ricorso  ad  adeguati  strumenti
tecnologici,   ferme    restando    le    esigenze    di    controllo
dell'amministrazione finanziaria. (3) (4) 
  6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione
del presente articolo. (3) (4) 
  6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definite
le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite
il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti  del
Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n.
370, nei confronti dei  soggetti  persone  fisiche  che  non  operano
nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e professione.  Le  predette
regole tecniche valgono esclusivamente per  le  fatture  elettroniche
emesse nei confronti dei consumatori finali con i  quali  sono  stati
stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005  e  dei  quali  non  e'
stato possibile  identificare  il  codice  fiscale  anche  a  seguito
dell'utilizzo dei servizi  di  verifica  offerti  dall'Agenzia  delle
entrate. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
916) che le presenti modifiche si applicano  alle  fatture  emesse  a
partire dal 1º gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b))  che
"Fermo restando quanto previsto al comma  916,  le  disposizioni  dei
commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal  1º
luglio 2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata  dal  D.L.  12  luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018,  n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma  917,  lettera  a))  che  "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei  commi  da
909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire  dal  1º  luglio
2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 ha disposto (con l'art. 18, comma  3)
che la modifica di cui al comma 3 del presente articolo "si applica a
partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti  che  nell'anno  precedente
abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati  ad
anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per  i
restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022,
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applicano  ai  soggetti  ai  quali
l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a  decorrere  dal  1°
luglio 2022, se la  fattura  elettronica  e'  emessa  entro  il  mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione".