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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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vigente al 26/11/2016
Testo in vigore dal: 28-8-2015
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                  Carta della cittadinanza digitale 
 
  1. Al  fine  di  garantire  ai  cittadini  e  alle  imprese,  anche
attraverso l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i
servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al  fine  di
garantire la semplificazione nell'accesso ai  servizi  alla  persona,
riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare,  anche
disponendone  la  delegificazione,  il  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  di
seguito denominato  «CAD»,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) individuare  strumenti  per  definire  il  livello  minimo  di
sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita'  dei
servizi on line delle amministrazioni  pubbliche;  prevedere,  a  tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le  amministrazioni
stesse; 
    b) ridefinire e semplificare i  procedimenti  amministrativi,  in
relazione  alle  esigenze  di  celerita',  certezza   dei   tempi   e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una
disciplina  basata  sulla  loro  digitalizzazione  e  per  la   piena
realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital  first),
nonche'  l'organizzazione  e  le   procedure   interne   a   ciascuna
amministrazione; 
    c) garantire, in linea con  gli  obiettivi  dell'Agenda  digitale
europea,  la  disponibilita'  di  connettivita'  a  banda   larga   e
ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici  pubblici
e altri luoghi che, per la  loro  funzione,  richiedono  le  suddette
dotazioni, anche attribuendo carattere  prioritario,  nei  bandi  per
accedere  ai  finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione   della
strategia italiana per la banda  ultralarga,  all'infrastrutturazione
con reti a banda  ultralarga  nei  settori  scolastico,  sanitario  e
turistico, agevolando in quest'ultimo  settore  la  realizzazione  di
un'unica rete wi-fi ad accesso  libero,  con  autenticazione  tramite
Sistema pubblico per  la  gestione  dell'identita'  digitale  (SPID),
presente in tutti i luoghi  di  particolare  interesse  turistico,  e
prevedendo la possibilita' di estendere  il  servizio  anche  ai  non
residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda  non
utilizzata dagli uffici  pubblici  sia  messa  a  disposizione  degli
utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di  autenticazione
tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso  gratuiti  di  tutte  le
informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni  pubbliche  in
formato aperto, l'alfabetizzazione digitale,  la  partecipazione  con
modalita'  telematiche  ai  processi  decisionali  delle  istituzioni
pubbliche,  la  piena  disponibilita'  dei   sistemi   di   pagamento
elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando  le
competenze digitali di base; 
    d) ridefinire il Sistema pubblico di  connettivita'  al  fine  di
semplificare   le   regole   di    cooperazione    applicativa    tra
amministrazioni pubbliche e di  favorire  l'adesione  al  Sistema  da
parte dei privati,  garantendo  la  sicurezza  e  la  resilienza  dei
sistemi; 
    e)  definire  i  criteri  di  digitalizzazione  del  processo  di
misurazione  e  valutazione  della  performance  per  permettere   un
coordinamento a livello nazionale; 
    f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni  di  legge
in  materia  di  strumenti  di   identificazione,   comunicazione   e
autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo  64  del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di  SPID,  anche
al fine di  promuovere  l'adesione  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche e dei privati al predetto SPID; 
    g) favorire l'elezione di  un  domicilio  digitale  da  parte  di
cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le  amministrazioni,
anche mediante sistemi di comunicazione non  ripudiabili,  garantendo
l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in  caso  di
indisponibilita'  di  adeguate  infrastrutture   e   dispositivi   di
comunicazione  o  di  un  inadeguato  livello   di   alfabetizzazione
informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli  di  bilancio,
di modalita' specifiche e peculiari,  quali,  tra  le  altre,  quelle
relative alla lingua italiana dei segni; 
    h)  semplificare  le  condizioni  di  esercizio  dei  diritti   e
l'accesso ai servizi di  interesse  dei  cittadini  e  assicurare  la
conoscibilita' della normativa e degli strumenti  di  sostegno  della
maternita' e  della  genitorialita'  corrispondenti  al  profilo  dei
richiedenti, attraverso l'utilizzo del  sito  internet  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  collegato  con  i  siti  delle
amministrazioni   regionali   e   locali,   attivabile   al   momento
dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,
secondo modalita' e procedure  che  garantiscano  la  certezza  e  la
riservatezza dei dati; 
    i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione
delle amministrazioni pubbliche al fine di  conseguire  obiettivi  di
ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo
l'uso  di  software  open  source,  tenendo  comunque  conto  di  una
valutazione tecnico-economica delle  soluzioni  disponibili,  nonche'
obiettivi di risparmio energetico; 
    l) razionalizzare i  meccanismi  e  le  strutture  deputati  alla
governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare  i
processi decisionali; 
    m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche  e
assicurare la neutralita' tecnologica  delle  disposizioni  del  CAD,
semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che  contenga
esclusivamente principi di carattere generale; 
    n) ridefinire le  competenze  dell'ufficio  dirigenziale  di  cui
all'articolo  17,  comma  1,  del  CAD,  con  la   previsione   della
possibilita' di  collocazione  alle  dirette  dipendenze  dell'organo
politico  di  vertice  di  un  responsabile  individuato  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato
di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione
alla modalita' operativa  digitale  e  dei  conseguenti  processi  di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',
attraverso una maggiore efficienza ed economicita'; 
    o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni
adottate a livello europeo, al fine  di  garantirne  la  coerenza,  e
coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle  disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo e coordinare le  discipline  speciali  con  i
principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione; 
    p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in  materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche; 
    q) prevedere che i pagamenti digitali ed  elettronici  effettuati
con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso  l'utilizzo  per  i
micropagamenti  del  credito  telefonico,  costituiscano   il   mezzo
principale per  i  pagamenti  dovuti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita'; 
    r)  indicare  esplicitamente  le  norme  abrogate,  fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                  Carta della cittadinanza digitale 
 
  1. Al  fine  di  garantire  ai  cittadini  e  alle  imprese,  anche
attraverso l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i
servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al  fine  di
garantire la semplificazione nell'accesso ai  servizi  alla  persona,
riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare,  anche
disponendone  la  delegificazione,  il  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  di
seguito denominato  «CAD»,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) individuare  strumenti  per  definire  il  livello  minimo  di
sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita'  dei
servizi on line delle amministrazioni  pubbliche;  prevedere,  a  tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le  amministrazioni
stesse; 
    b) ridefinire e semplificare i  procedimenti  amministrativi,  in
relazione  alle  esigenze  di  celerita',  certezza   dei   tempi   e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una
disciplina  basata  sulla  loro  digitalizzazione  e  per  la   piena
realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital  first),
nonche'  l'organizzazione  e  le   procedure   interne   a   ciascuna
amministrazione; 
    c) garantire, in linea con  gli  obiettivi  dell'Agenda  digitale
europea,  la  disponibilita'  di  connettivita'  a  banda   larga   e
ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici  pubblici
e altri luoghi che, per la  loro  funzione,  richiedono  le  suddette
dotazioni, anche attribuendo carattere  prioritario,  nei  bandi  per
accedere  ai  finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione   della
strategia italiana per la banda  ultralarga,  all'infrastrutturazione
con reti a banda  ultralarga  nei  settori  scolastico,  sanitario  e
turistico, agevolando in quest'ultimo  settore  la  realizzazione  di
un'unica rete wi-fi ad accesso  libero,  con  autenticazione  tramite
Sistema pubblico per  la  gestione  dell'identita'  digitale  (SPID),
presente in tutti i luoghi  di  particolare  interesse  turistico,  e
prevedendo la possibilita' di estendere  il  servizio  anche  ai  non
residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda  non
utilizzata dagli uffici  pubblici  sia  messa  a  disposizione  degli
utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di  autenticazione
tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso  gratuiti  di  tutte  le
informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni  pubbliche  in
formato aperto, l'alfabetizzazione digitale,  la  partecipazione  con
modalita'  telematiche  ai  processi  decisionali  delle  istituzioni
pubbliche,  la  piena  disponibilita'  dei   sistemi   di   pagamento
elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando  le
competenze digitali di base; 
    d) ridefinire il Sistema pubblico di  connettivita'  al  fine  di
semplificare   le   regole   di    cooperazione    applicativa    tra
amministrazioni pubbliche e di  favorire  l'adesione  al  Sistema  da
parte dei privati,  garantendo  la  sicurezza  e  la  resilienza  dei
sistemi; 
    e)  definire  i  criteri  di  digitalizzazione  del  processo  di
misurazione  e  valutazione  della  performance  per  permettere   un
coordinamento a livello nazionale; 
    f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni  di  legge
in  materia  di  strumenti  di   identificazione,   comunicazione   e
autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo  64  del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di  SPID,  anche
al fine di  promuovere  l'adesione  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche e dei privati al predetto SPID; 
    g) favorire l'elezione di  un  domicilio  digitale  da  parte  di
cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le  amministrazioni,
anche mediante sistemi di comunicazione non  ripudiabili,  garantendo
l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in  caso  di
indisponibilita'  di  adeguate  infrastrutture   e   dispositivi   di
comunicazione  o  di  un  inadeguato  livello   di   alfabetizzazione
informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli  di  bilancio,
di modalita' specifiche e peculiari,  quali,  tra  le  altre,  quelle
relative alla lingua italiana dei segni; 
    h)  semplificare  le  condizioni  di  esercizio  dei  diritti   e
l'accesso ai servizi di  interesse  dei  cittadini  e  assicurare  la
conoscibilita' della normativa e degli strumenti  di  sostegno  della
maternita' e  della  genitorialita'  corrispondenti  al  profilo  dei
richiedenti, attraverso l'utilizzo del  sito  internet  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  collegato  con  i  siti  delle
amministrazioni   regionali   e   locali,   attivabile   al   momento
dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,
secondo modalita' e procedure  che  garantiscano  la  certezza  e  la
riservatezza dei dati; 
    i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione
delle amministrazioni pubbliche al fine di  conseguire  obiettivi  di
ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo
l'uso  di  software  open  source,  tenendo  comunque  conto  di  una
valutazione tecnico-economica delle  soluzioni  disponibili,  nonche'
obiettivi di risparmio energetico; 
    l) razionalizzare i  meccanismi  e  le  strutture  deputati  alla
governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare  i
processi decisionali; 
    m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche  e
assicurare la neutralita' tecnologica  delle  disposizioni  del  CAD,
semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che  contenga
esclusivamente principi di carattere generale; 
    n) ridefinire le  competenze  dell'ufficio  dirigenziale  di  cui
all'articolo  17,  comma  1,  del  CAD,  con  la   previsione   della
possibilita' di  collocazione  alle  dirette  dipendenze  dell'organo
politico  di  vertice  di  un  responsabile  individuato  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato
di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione
alla modalita' operativa  digitale  e  dei  conseguenti  processi  di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',
attraverso una maggiore efficienza ed economicita'; 
    o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni
adottate a livello europeo, al fine  di  garantirne  la  coerenza,  e
coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle  disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo e coordinare le  discipline  speciali  con  i
principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione; 
    p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in  materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche; 
    q) prevedere che i pagamenti digitali ed  elettronici  effettuati
con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso  l'utilizzo  per  i
micropagamenti  del  credito  telefonico,  costituiscano   il   mezzo
principale per  i  pagamenti  dovuti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita'; 
    r)  indicare  esplicitamente  le  norme  abrogate,  fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive.