stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2015, n. 119

Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) degli atti dell'Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (15G00132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2015
nascondi
Testo in vigore dal: 7-8-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1; 
  Visto l'articolo 19 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234  e,  in
particolare, il comma 8 di detto articolo; 
  Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri con delega alle politiche e agli affari europei; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Sentita la  Conferenza  unificata,  che  si  espressa  in  data  26
febbraio 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 aprile 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Compiti del Comitato tecnico di valutazione 
                   degli atti dell'Unione europea 
 
  1. Il  Comitato  tecnico  di  valutazione  degli  atti  dell'Unione
europea,  di  seguito  denominato  CTV,  e'   istituito   presso   il
Dipartimento per le politiche europee ai sensi dell'articolo 19 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata legge. 
  2. Il CTV assicura, nel quadro  degli  indirizzi  del  Governo,  il
coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a partecipare alla fase
di formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi della legge  ed
assiste il Comitato interministeriale  per  gli  affari  europei,  di
seguito denominato  CIAE,  nello  svolgimento  dei  compiti  previsti
dall'articolo 2 della legge. 
  3. Il CTV svolge le funzioni disciplinate dall'articolo  19,  comma
2, della legge. 
  4. Il CTV opera in  collegamento  con  il  Ministero  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale,  che  si  avvale  della
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo del comma 1 dell'art.  17  della  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 19 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Comitato tecnico di  valutazione  degli  atti
          dell'Unione  europea).  -  1.  Per  la  preparazione  delle
          proprie riunioni il CIAE si avvale di un  Comitato  tecnico
          di valutazione degli atti dell'Unione europea,  di  seguito
          denominato «Comitato  tecnico  di  valutazione»,  istituito
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  per  le  politiche  europee,   coordinato   e
          presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE  di  cui
          all'art. 2, comma 9. 
              2. Il Comitato tecnico  di  valutazione  coordina,  nel
          quadro degli  indirizzi  del  Governo,  la  predisposizione
          della posizione italiana nella  fase  di  formazione  degli
          atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato
          tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni: 
                a) raccoglie le  istanze  provenienti  dalle  diverse
          amministrazioni  sulle  questioni  in  discussione   presso
          l'Unione europea e istruisce e definisce le  posizioni  che
          saranno espresse dall'Italia in  sede  di  Unione  europea,
          previa, quando necessario, deliberazione del CIAE; 
                b) trasmette le proprie deliberazioni  ai  competenti
          rappresentanti italiani incaricati di presentarle in  tutte
          le diverse istanze dell'Unione europea; 
                c) verifica l'esecuzione delle  decisioni  prese  nel
          CIAE. 
              3. Ogni  Ministro  designa  un  proprio  rappresentante
          quale membro del Comitato tecnico di valutazione  abilitato
          a esprimere la posizione dell'amministrazione. 
              4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono
          istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di  preparare
          i lavori del medesimo Comitato con  riguardo  a  specifiche
          tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore
          della Segreteria del CIAE di cui all'art. 2, comma 9, o  da
          un suo delegato.  La  composizione  dei  gruppi  di  lavoro
          riflette quella del Comitato tecnico di valutazione. 
              5. Qualora siano trattate materie  che  interessano  le
          regioni e le province  autonome,  il  Comitato  tecnico  di
          valutazione e' integrato da un rappresentante  di  ciascuna
          regione  e  provincia  autonoma  indicato  dal   rispettivo
          presidente e, per  gli  ambiti  di  competenza  degli  enti
          locali, da rappresentanti indicati  dall'ANCI,  dall'UPI  e
          dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione
          integrato sono convocate dal responsabile della  Segreteria
          del CIAE di cui  all'art.  2,  comma  9,  d'intesa  con  il
          direttore  dell'ufficio  di  segreteria  della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore
          dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono  presso
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6. Alle riunioni del Comitato  tecnico  di  valutazione
          partecipano, in qualita'  di  osservatori,  funzionari  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei   deputati
          designati dalle rispettive amministrazioni.  Qualora  siano
          trattate materie che interessano le regioni e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano,  al  Comitato  tecnico  di
          valutazione  partecipano,  in  qualita'   di   osservatori,
          rappresentanti  della  Conferenza  dei   presidenti   delle
          assemblee  legislative  delle  regioni  e  delle   province
          autonome. 
              7. Alle riunioni del Comitato  tecnico  di  valutazione
          possono essere invitati, quando si trattano  questioni  che
          rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle
          autorita' di regolamentazione o vigilanza. 
              8. L'organizzazione e  il  funzionamento  del  Comitato
          tecnico di valutazione sono disciplinati  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, adottato  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 1, lettera b), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro per gli  affari  europei,  di
          concerto con il Ministro degli affari  esteri,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente della Repubblica, di  cui  al  primo
          periodo, restano efficaci gli atti adottati  in  attuazione
          dell'art.  2,  comma  4,  ultimo  periodo,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              9. Non si applica l'art. 29, comma 2,  lettera  e-bis),
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti all'art. 19 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          si vedano le note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 2 della citata legge  24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Comitato  interministeriale  per  gli  affari
          europei). - 1. Al fine di concordare le linee politiche del
          Governo nel processo di formazione della posizione italiana
          nella  fase  di  predisposizione  degli  atti   dell'Unione
          europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti
          di cui alla presente legge, tenendo conto  degli  indirizzi
          espressi dalle  Camere,  opera  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il  Comitato  interministeriale  per
          gli  affari  europei  (CIAE).  Il  CIAE  e'   convocato   e
          presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro per gli affari  europei.  Ad  esso
          partecipano il Ministro degli affari  esteri,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro per  gli  affari
          regionali, il turismo  e  lo  sport,  il  Ministro  per  la
          coesione  territoriale  e   gli   altri   Ministri   aventi
          competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e  delle
          tematiche all'ordine del giorno. 
              2. Alle riunioni del CIAE, quando si  trattano  materie
          che  interessano  le  regioni  e  le   province   autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),   il   presidente
          dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti   montani
          (UNCEM). 
              3. Il CIAE svolge i propri compiti nel  rispetto  delle
          competenze attribuite dalla Costituzione e dalla  legge  al
          Parlamento, al Consiglio dei  ministri  e  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. Il CIAE garantisce adeguata  pubblicita'  ai  propri
          lavori. 
              5. Le linee generali,  le  direttive  e  gli  indirizzi
          deliberati dal CIAE sono  comunicati  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          europee, di cui all'art.  18,  ai  fini  della  definizione
          unitaria  della   posizione   italiana   da   rappresentare
          successivamente, d'intesa con  il  Ministero  degli  affari
          esteri, in sede di Unione europea. 
              6.  Il  funzionamento  del  CIAE  e'  disciplinato  con
          decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, lettera b), della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
          europei, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo  e
          lo sport, il Ministro per la  coesione  territoriale  e  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente della Repubblica, di  cui  al  primo
          periodo, restano efficaci gli atti adottati  in  attuazione
          dell'art.  2,  comma  4,  ultimo  periodo,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Al fine del funzionamento del  CIAE,  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee puo' avvalersi, entro  un  contingente  massimo  di
          venti unita', di personale appartenente alla terza  area  o
          qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente
          da  altre  amministrazioni,  al   quale   si   applica   la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto  contingente,
          il numero delle unita' di personale e' stabilito  entro  il
          31 gennaio di ogni anno nel limite  massimo  delle  risorse
          finanziarie disponibili presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri. 
              8. Nei limiti di un contingente massimo di sei  unita',
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          le politiche europee  puo'  avvalersi  di  personale  delle
          regioni o delle province autonome appartenente  alla  terza
          area o qualifiche equiparate,  designato  dalla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da
          definire d'intesa  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o con il  Ministro  per  gli  affari  europei.  Il
          personale  assegnato  conserva  lo  stato  giuridico  e  il
          trattamento economico dell'amministrazione di  appartenenza
          e rimane a carico della stessa. 
              9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e  di
          sostegno al funzionamento del CIAE e del  Comitato  tecnico
          di  valutazione,  di  cui  all'art.  19,  nell'ambito   del
          Dipartimento  per  le  politiche  europee  e'   individuato
          l'ufficio di Segreteria del CIAE.».