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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2015, n. 118

Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (15G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2015
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-8-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  e,  in
particolare, il comma 6 di detto articolo; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie,  il
Sottosegretario di Stato con delega  alle  politiche  e  agli  affari
europei ed il Sottosegretario di Stato con delega alle  politiche  di
coesione territoriale e allo sport; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Sentita la Conferenza unificata, che si  e'  espressa  in  data  26
febbraio 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 aprile 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Compiti del Comitato interministeriale per gli affari europei 
 
  1. Il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito
denominato  CIAE,  opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge  24  dicembre
2012, n. 234, di seguito denominata: «legge». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il CIAE puo' in  particolare,
nell'ambito delle proprie funzioni: 
    a) esprimersi in merito all'opportunita' di apporre  in  sede  di
Consiglio dei ministri  dell'Unione  europea  una  riserva  di  esame
parlamentare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge; 
    b)  definire  le  linee   della   politica   nazionale   relativa
all'elaborazione degli atti dell'Unione europea  da  sottoporre  alla
sessione europea della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
convocata a norma dell'articolo 24, comma  4,  della  legge,  nonche'
esaminare questioni di particolare rilievo  emerse  nel  corso  della
Conferenza stessa; 
    c)  trattare  aspetti  delle  politiche  dell'Unione  europea  di
interesse regionale e territoriale; 
    d) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione  e  di
qualita'  della  regolazione  con  la  definizione  della   posizione
italiana da sostenere  in  sede  di  Unione  europea  nella  fase  di
predisposizione della normativa europea, ai sensi  dell'articolo  20,
comma  8-bis,  della  legge  15  marzo  1997,   n.   59,   introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 28  novembre  2005,
n. 246. 
  3. Al fine di consentire il  puntuale  adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  il  CIAE
puo' in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni: 
    a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo  stato  di
conformita' dell'ordinamento interno e degli  indirizzi  di  politica
del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati  dagli  organi
dell'Unione europea, ai fini dell'articolo 29, comma 3, della  legge,
e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti; 
    b) pronunciarsi  sulle  misure  urgenti  per  l'adeguamento  agli
obblighi  derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  europea  di   cui
all'articolo 37 della legge, formulando valutazioni e proposte; 
    c)   adottare   linee   guida   per   il   coordinamento    delle
amministrazioni dello Stato in vista della approvazione  dei  disegni
di legge europea e di delegazione europea, sulla base degli indirizzi
del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e
del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) formulare valutazioni e proposte ai  fini  dell'esercizio  dei
poteri   sostitutivi   previsti   dall'articolo   41   della   legge,
esprimendosi sulla  opportunita'  di  intervenire  con  provvedimento
legislativo; 
    e)  formulare  valutazioni  e  proposte  in  merito  alle  azioni
necessarie per prevenire il contenzioso dell'Unione europea. 
  4. Il CIAE puo' altresi' pronunciarsi,  nell'ambito  delle  proprie
funzioni, su  qualunque  altro  argomento  sia  sottoposto  alla  sua
attenzione dall'Amministrazione di settore competente. 
  5. Il CIAE definisce le linee generali e  impartisce  le  direttive
per l'attivita'  del  Comitato  tecnico  di  valutazione  degli  atti
dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della  legge,  di  seguito
denominato: «CTV». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
              Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo del comma 1 dell'art.  17  della  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Comitato  interministeriale  per  gli  affari
          europei) - 1. Al fine di concordare le linee politiche  del
          Governo nel processo di formazione della posizione italiana
          nella  fase  di  predisposizione  degli  atti   dell'Unione
          europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti
          di cui alla presente legge, tenendo conto  degli  indirizzi
          espressi dalle  Camere,  opera  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri il  Comitato  interministeriale  per
          gli  affari  europei  (CIAE).  Il  CIAE  e'   convocato   e
          presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro per gli affari  europei.  Ad  esso
          partecipano il Ministro degli affari  esteri,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro per  gli  affari
          regionali, il turismo  e  lo  sport,  il  Ministro  per  la
          coesione  territoriale  e   gli   altri   Ministri   aventi
          competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e  delle
          tematiche all'ordine del giorno. 
              2. Alle riunioni del CIAE, quando si  trattano  materie
          che  interessano  le  regioni  e  le   province   autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),   il   presidente
          dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti   montani
          (UNCEM). 
              3. Il CIAE svolge i propri compiti nel  rispetto  delle
          competenze attribuite dalla Costituzione e dalla  legge  al
          Parlamento, al Consiglio dei  Ministri  e  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. Il CIAE garantisce adeguata  pubblicita'  ai  propri
          lavori. 
              5. Le linee generali,  le  direttive  e  gli  indirizzi
          deliberati dal CIAE sono  comunicati  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          europee, di cui all'art.  18,  ai  fini  della  definizione
          unitaria  della   posizione   italiana   da   rappresentare
          successivamente, d'intesa con  il  Ministero  degli  affari
          esteri, in sede di Unione europea. 
              6.  Il  funzionamento  del  CIAE  e'  disciplinato  con
          decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, lettera b), della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
          europei, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo  e
          lo sport, il Ministro per la  coesione  territoriale  e  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente della Repubblica, di  cui  al  primo
          periodo, restano efficaci gli atti adottati  in  attuazione
          dell'art.  2,  comma  4,  ultimo  periodo,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Al fine del funzionamento del  CIAE,  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee puo' avvalersi, entro  un  contingente  massimo  di
          venti unita', di personale appartenente alla terza  area  o
          qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente
          da  altre  amministrazioni,  al   quale   si   applica   la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto  contingente,
          il numero delle unita' di personale e' stabilito  entro  il
          31 gennaio di ogni anno nel limite  massimo  delle  risorse
          finanziarie disponibili presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri. 
              8. Nei limiti di un contingente massimo di sei  unita',
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          le politiche europee  puo'  avvalersi  di  personale  delle
          regioni o delle province autonome appartenente  alla  terza
          area o qualifiche equiparate,  designato  dalla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da
          definire d'intesa  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o con il  Ministro  per  gli  affari  europei.  Il
          personale  assegnato  conserva  lo  stato  giuridico  e  il
          trattamento economico dell'amministrazione di  appartenenza
          e rimane a carico della stessa. 
              9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e  di
          sostegno al funzionamento del CIAE e del  Comitato  tecnico
          di  valutazione,  di  cui  all'art.  19,  nell'ambito   del
          Dipartimento  per  le  politiche  europee  e'   individuato
          l'ufficio di Segreteria del CIAE.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi dell'art. 2 della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 10 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Riserva di esame parlamentare) - 1.  Ciascuna
          Camera, qualora abbia iniziato l'esame  di  progetti  o  di
          atti di cui all'art. 6, comma 1, puo' chiedere al  Governo,
          informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre  in
          sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva  di  esame
          parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In  tal
          caso il Governo puo' procedere alle  attivita'  di  propria
          competenza per la formazione dei relativi atti  dell'Unione
          europea soltanto a conclusione di tale  esame,  e  comunque
          decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo. 
              2.  In  casi  di   particolare   importanza   politica,
          economica e sociale di progetti o di atti di  cui  all'art.
          6, comma 1, il Governo puo' apporre, in sede  di  Consiglio
          dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare  sul
          testo o su una o piu' parti di esso. In tal caso il Governo
          invia alle  Camere  il  testo  sottoposto  alla  decisione,
          affinche' su di  esso  si  esprimano  i  competenti  organi
          parlamentari. 
              3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei
          comunica alle Camere di aver apposto una riserva  di  esame
          parlamentare in  sede  di  Consiglio  dell'Unione  europea.
          Decorso  il  termine  di  trenta  giorni   dalla   predetta
          comunicazione, il Governo  puo'  procedere  alle  attivita'
          dirette  alla  formazione  dei  relativi  atti  dell'Unione
          europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.». 
              - Il testo dell'art. 24 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Partecipazione delle regioni e delle province
          autonome alle decisioni relative alla  formazione  di  atti
          normativi dell'Unione europea) - 1. I progetti e  gli  atti
          di cui all'art. 6, comma 1, sono trasmessi  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dal Ministro  per  gli  affari
          europei,  contestualmente   alla   loro   ricezione,   alla
          Conferenza delle regioni e delle province autonome  e  alla
          Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
          regioni e delle province  autonome,  ai  fini  dell'inoltro
          alle giunte  e  ai  consigli  regionali  e  delle  province
          autonome. 
              2.  In  relazione  a  progetti  di   atti   legislativi
          dell'Unione  europea  che  rientrano   nelle   materie   di
          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche europee assicura ai soggetti di cui  al  comma  1
          del  presente  articolo   un'informazione   qualificata   e
          tempestiva con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
              3. Ai fini della formazione  della  posizione  italiana
          sui progetti di  atti  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, le regioni e le province autonome, nelle  materie
          di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro
          trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di  cui
          all'art. 6,  comma  1,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o al  Ministro  per  gli  affari  europei  dandone
          contestuale  comunicazione  alle  Camere,  alla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome e  alla  Conferenza
          dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni  e
          delle province autonome. 
              4. Qualora un progetto di  atto  normativo  dell'Unione
          europea riguardi una  materia  attribuita  alla  competenza
          legislativa delle regioni o delle province autonome e una o
          piu' regioni o province autonome ne facciano richiesta,  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da  lui
          delegato convoca la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          entro il termine di trenta giorni.  Decorso  tale  termine,
          ovvero  nei  casi  di  urgenza  motivata  sopravvenuta,  il
          Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa. 
              5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo  richieda  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          Governo appone una riserva di esame in  sede  di  Consiglio
          dell'Unione  europea.  In  tale  caso  il  Presidente   del
          Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei
          comunica alla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di aver apposto una riserva di  esame  in  sede  di
          Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta
          giorni  dalla  predetta  comunicazione,  il  Governo   puo'
          procedere anche in mancanza della pronuncia della  predetta
          Conferenza  alle  attivita'  dirette  alla  formazione  dei
          relativi atti dell'Unione europea. 
              6. Salvo  il  caso  di  cui  al  comma  4,  qualora  le
          osservazioni delle regioni e delle  province  autonome  non
          siano pervenute al Governo entro la data indicata  all'atto
          della trasmissione dei progetti o, in  mancanza,  entro  il
          giorno precedente  quello  della  discussione  in  sede  di
          Unione europea, il Governo  puo'  comunque  procedere  alle
          attivita'  dirette  alla  formazione  dei   relativi   atti
          dell'Unione europea. 
              7. Nelle materie di competenza delle  regioni  e  delle
          province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento per  le  politiche  europee,  nell'esercizio
          delle competenze di cui all'art. 3, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  convoca  ai  singoli
          gruppi di  lavoro  di  cui  all'art.  19,  comma  4,  della
          presente legge, i  rappresentanti  delle  regioni  e  delle
          province autonome, ai  fini  della  successiva  definizione
          della posizione italiana  da  sostenere,  d'intesa  con  il
          Ministero degli affari esteri e con i Ministeri  competenti
          per materia, in sede di Unione europea. 
              8. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei informa tempestivamente  le
          regioni e  le  province  autonome,  per  il  tramite  della
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  sulle
          proposte e sulle materie  di  competenza  delle  regioni  e
          delle province autonome che risultano  inserite  all'ordine
          del  giorno  delle  riunioni  del   Consiglio   dell'Unione
          europea. 
              9. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei,  prima  dello  svolgimento
          delle  riunioni  del  Consiglio  europeo,  riferisce   alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
          sessione  europea,  sulle  proposte  e  sulle  materie   di
          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome  che
          risultano inserite all'ordine del  giorno,  illustrando  la
          posizione che il Governo intende assumere. 
              Il  Governo  riferisce  altresi',  su  richiesta  della
          predetta Conferenza, prima  delle  riunioni  del  Consiglio
          dell'Unione europea, alla Conferenza  stessa,  in  sessione
          europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle
          regioni e delle province autonome  che  risultano  inserite
          all'ordine del giorno,  illustrando  la  posizione  che  il
          Governo intende assumere. 
              10. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei informa  le  regioni  e  le
          province autonome, per il tramite  della  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, delle  risultanze  delle
          riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio  dell'Unione
          europea e con riferimento alle materie di loro  competenza,
          entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
              11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131.». 
              - Il testo dell'art. 20, comma 8-bis,  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 20 (Omissis) -  8-bis.  Il  Governo  verifica  la
          coerenza degli obiettivi di semplificazione e  di  qualita'
          della  regolazione  con  la  definizione  della   posizione
          italiana da sostenere in sede di Unione europea nella  fase
          di predisposizione della normativa  comunitaria,  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
          Assicura  la  partecipazione  italiana  ai   programmi   di
          semplificazione e di  miglioramento  della  qualita'  della
          regolazione interna e a livello europeo. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 29, comma 3, della citata legge 24
          dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 29 (Legge di delegazione europea e legge europea)
          - (Omissis). 
              3. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro  per  gli  affari   europei   verifica,   con   la
          collaborazione delle amministrazioni interessate, lo  stato
          di conformita' dell'ordinamento interno e  degli  indirizzi
          di politica del Governo in relazione agli atti  di  cui  al
          comma 2 e ne trasmette  le  risultanze  tempestivamente,  e
          comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle  misure
          da intraprendere  per  assicurare  tale  conformita',  agli
          organi parlamentari competenti, alla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
          presidenti delle  assemblee  legislative  delle  regioni  e
          delle  province  autonome,  per  la  formulazione  di  ogni
          opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le
          regioni e le  province  autonome  verificano  lo  stato  di
          conformita' dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti
          atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di  ogni  anno,  le
          risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche  europee  con
          riguardo alle misure da intraprendere. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 37 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art.  37  (Misure  urgenti  per   l'adeguamento   agli
          obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)  -
          1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o  il  Ministro
          per gli affari  europei  puo'  proporre  al  Consiglio  dei
          ministri  l'adozione  dei  provvedimenti,  anche   urgenti,
          diversi dalla legge di delegazione europea  e  dalla  legge
          europea, necessari a fronte di atti  normativi  dell'Unione
          europea o di sentenze della Corte di giustizia  dell'Unione
          europea ovvero dell'avvio  di  procedure  d'infrazione  nei
          confronti dell'Italia che comportano  obblighi  statali  di
          adeguamento, qualora il  termine  per  provvedervi  risulti
          anteriore alla data di presunta  entrata  in  vigore  della
          legge di delegazione europea o della legge europea relativa
          all'anno di riferimento. 
              2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento  assume  le
          iniziative necessarie  per  favorire  un  tempestivo  esame
          parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.». 
              - Il testo dell'art. 19 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Comitato tecnico di  valutazione  degli  atti
          dell'Unione europea) - 1. Per la preparazione delle proprie
          riunioni il CIAE  si  avvale  di  un  Comitato  tecnico  di
          valutazione degli  atti  dell'Unione  europea,  di  seguito
          denominato «Comitato  tecnico  di  valutazione»,  istituito
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  per  le  politiche  europee,   coordinato   e
          presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE  di  cui
          all'art. 2, comma 9. 
              2. Il Comitato tecnico  di  valutazione  coordina,  nel
          quadro degli  indirizzi  del  Governo,  la  predisposizione
          della posizione italiana nella  fase  di  formazione  degli
          atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato
          tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni: 
                a) raccoglie le  istanze  provenienti  dalle  diverse
          amministrazioni  sulle  questioni  in  discussione   presso
          l'Unione europea e istruisce e definisce le  posizioni  che
          saranno espresse dall'Italia in  sede  di  Unione  europea,
          previa, quando necessario, deliberazione del CIAE; 
                b) trasmette le proprie deliberazioni  ai  competenti
          rappresentanti italiani incaricati di presentarle in  tutte
          le diverse istanze dell'Unione europea; 
                c) verifica l'esecuzione delle  decisioni  prese  nel
          CIAE. 
              3. Ogni  Ministro  designa  un  proprio  rappresentante
          quale membro del Comitato tecnico di valutazione  abilitato
          a esprimere la posizione dell'amministrazione. 
              4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono
          istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di  preparare
          i lavori del medesimo Comitato con  riguardo  a  specifiche
          tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore
          della Segreteria del CIAE di cui all'art. 2, comma 9, o  da
          un suo delegato.  La  composizione  dei  gruppi  di  lavoro
          riflette quella del Comitato tecnico di valutazione. 
              5. Qualora siano trattate materie  che  interessano  le
          regioni e le province  autonome,  il  Comitato  tecnico  di
          valutazione e' integrato da un rappresentante  di  ciascuna
          regione  e  provincia  autonoma  indicato  dal   rispettivo
          presidente e, per  gli  ambiti  di  competenza  degli  enti
          locali, da rappresentanti indicati  dall'ANCI,  dall'UPI  e
          dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione
          integrato sono convocate dal responsabile della  Segreteria
          del CIAE di cui  all'art.  2,  comma  9,  d'intesa  con  il
          direttore  dell'ufficio  di  segreteria  della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore
          dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono  presso
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6. Alle riunioni del Comitato  tecnico  di  valutazione
          partecipano, in qualita'  di  osservatori,  funzionari  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei   deputati
          designati dalle rispettive amministrazioni.  Qualora  siano
          trattate materie che interessano le regioni e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano,  al  Comitato  tecnico  di
          valutazione  partecipano,  in  qualita'   di   osservatori,
          rappresentanti  della  Conferenza  dei   presidenti   delle
          assemblee  legislative  delle  regioni  e  delle   province
          autonome. 
              7. Alle riunioni del Comitato  tecnico  di  valutazione
          possono essere invitati, quando si trattano  questioni  che
          rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle
          autorita' di regolamentazione o vigilanza. 
              8. L'organizzazione e  il  funzionamento  del  Comitato
          tecnico di valutazione sono disciplinati  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, adottato  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 1, lettera b), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro per gli  affari  europei,  di
          concerto con il Ministro degli affari  esteri,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente della Repubblica, di  cui  al  primo
          periodo, restano efficaci gli atti adottati  in  attuazione
          dell'art.  2,  comma  4,  ultimo  periodo,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              9. Non si applica l'art. 29, comma 2,  lettera  e-bis),
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».