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DECRETO LEGISLATIVO 15 luglio 2015, n. 112

Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione). (15G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96; 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2009; 
  Vista  la  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico; 
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; 
  Vista  la  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  ed  in  particolare
l'articolo 7; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante
attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE  e  2001/14/CE,  in
materia ferroviaria; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 3 novembre 2005, n. 256; 
  Visto l'articolo 131, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed in particolare l'articolo
38, commi 2 e 3; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28  maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 22 giugno 2009, n. 142; 
  Ritenuto necessario, per il corretto  recepimento  della  direttiva
2012/34/UE e per esigenze di chiarezza del quadro normativo, rivedere
integralmente le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.
188 del  2003,  al  fine  di  conformarle  a  quanto  previsto  dalla
direttiva 2012/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere  alla  emanazione  di  un  decreto
legislativo che sostituisce ed  abroga  le  disposizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo n. 188 del 2003; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 aprile 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni dell'11 giugno 2015 e del 10 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
  a)   le   regole   relative   all'utilizzo   ed    alla    gestione
dell'infrastruttura  ferroviaria   adibita   a   servizi   ferroviari
nazionali  e  internazionali  ed  alle  attivita'  di  trasporto  per
ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; 
  b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica
delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto  ferroviario
da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia; 
  c) i principi e le procedure da applicare  nella  determinazione  e
nella    riscossione    dei    canoni    dovuti    per     l'utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria  ed  anche  nell'assegnazione  della
capacita' di tale infrastruttura. 
  2. Il presente decreto non si applica: 
  a) alle reti ferroviarie locali  e  regionali  isolate  adibite  al
trasporto passeggeri  ed  alle  imprese  ferroviarie  che  esercitano
unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano  o  regionale  su
tali reti; 
  b) alle reti ferroviarie adibite  unicamente  alla  prestazione  di
servizi passeggeri urbani e suburbani ed alle imprese ferroviarie che
esercitano unicamente servizi di trasporto urbano ed  extraurbano  su
tali reti; 
  c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente  alle
operazioni merci del proprietario delle stesse infrastrutture ed alle
imprese ferroviarie che effettuano solo servizi di trasporto merci su
tali infrastrutture. 
  3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se l'impresa  ferroviaria
e' controllata, direttamente o indirettamente, da un'impresa o  altra
entita' che effettua  o  integra  servizi  di  trasporto  ferroviario
diversi dai servizi urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa
ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4, 5, 11 e 16. 
  4. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di  applicazione  del
presente decreto e per le  quali  sono  attribuite  alle  regioni  le
funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai  sensi
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate,  con
particolare  riferimento  a  quanto  attiene  all'utilizzo  ed   alla
gestione di  tali  infrastrutture,  all'attivita'  di  trasporto  per
ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle  attivita'
di ripartizione ed assegnazione della  capacita'  di  infrastruttura,
sulla base dei principi della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un unico  spazio  ferroviario
europeo e del presente decreto. 
  5. Per le reti di cui al comma 4,  le  funzioni  dell'organismo  di
regolazione di cui all'articolo 37,  sono  svolte  dall'Autorita'  di
regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n.  214,  sulla  base  dei  principi  stabiliti  dalla
direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto. 
  6. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  emana,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentito l'organismo di regolazione di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettera t), un decreto ministeriale, con il quale sono individuate le
reti ferroviarie di cui al comma 4. Nelle  more  dell'emanazione  del
decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2005.  Il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi', con  cadenza
periodica, almeno quinquennale, ad apportare le necessarie  modifiche
al decreto di cui al primo periodo, per tener  conto  dell'evoluzione
del mercato di settore. Le esclusioni di  infrastrutture  ferroviarie
locali che non rivestono importanza strategica per  il  funzionamento
del  mercato  ferroviario  sono   preventivamente   notificate   alla
Commissione europea secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 4 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, nell'ambito dell'attivita'  istruttoria  di  aggiornamento
del decreto ministeriale. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza  del  contratto
di programma di cui all'articolo 15,  un  documento  strategico,  con
validita'  di  norma  quinquennale,  recante  l'illustrazione   delle
esigenze in materia di mobilita' di passeggeri e merci per  ferrovia,
delle attivita' per la gestione e il  rafforzamento  del  livello  di
presidio manutentivo della rete, nonche' l'individuazione dei criteri
di valutazione della sostenibilita' ambientale, economica  e  sociale
degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di  resilienza
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento  agli
effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico  contiene,
altresi',  la  descrizione  degli  assi  strategici  in  materia   di
mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento  a:  programmi  di
sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza
di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per
aumentare la capacita' e migliorare le  prestazioni  con  riferimento
((alla rete del Sistema)) nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di
primo e secondo  livello;  interventi  prioritari  sulle  direttrici,
nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione  progettuale;
attivita' relative al fondo per la progettazione degli  interventi  e
le relative indicazioni di priorita' strategica; individuazione delle
priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo  miglio  dei
porti e degli aeroporti;  localizzazione  degli  interventi,  con  la
specifica indicazione di quelli  da  realizzarsi  nelle  regioni  del
Mezzogiorno in conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18;  le  linee
strategiche   delle   sperimentazioni   relative   alle   innovazioni
tecnologiche e ambientali; la  ricognizione  dei  fabbisogni  per  la
manutenzione  e  i  servizi  per  l'infrastruttura  ferroviaria;   le
metodologie  di  valutazione  degli  investimenti,  con   particolare
riferimento   alla   sostenibilita'   ambientale   e   sociale    ((e
all'accessibilita')) per le persone con  disabilita';  i  criteri  di
valutazione delle ((prestazioni rese dal gestore)) e  delle  relative
penalita'. 
  7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  si
esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla
sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  procede  all'approvazione   di   detto
documento con proprio decreto. Il documento strategico e'  sottoposto
ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento  degli
scenari di carattere eccezionale, secondo le modalita'  indicate  nel
comma 7 e nel presente comma. 
  8.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  pregiudicano  la
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
febbraio 2014, sulle procedure d'appalto  degli  enti  erogatori  nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
e che  abroga  la  direttiva  2004/17/CE,  recepita  dal  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50.