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DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (15G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2015
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 23-7-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante
attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto
serra; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  389/2013  della  Commissione  del  2
maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  alle
decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio  che  abroga  i  regolamenti  (UE)  n.  920/2010  e  n.
1193/2011 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n.  1123/2013  della  Commissione  dell'8
novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di
crediti  internazionali  a  norma  della  direttiva  2003/87/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  16  aprile  2014  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema  per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  nella  Comunita',  in   vista
dell'attuazione, entro il 2020,  di  un  accordo  internazionale  che
introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da  applicarsi
alle emissioni del trasporto aereo internazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
reso nella seduta del 7 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo  2013,
n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono  sostituite
dalle seguenti: "gestisce o controlla"; 
  b) la lettera ff) e' sostituita  dalla  seguente:  "ff)  'operatore
aereo amministrato dall'Italia': 
  1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio  valida
rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
  2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1)  e  non
in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un  altro
Stato  Membro,  le  cui  emissioni  provenienti  dalle  attivita'  di
trasporto aereo, stimate per l'anno  di  riferimento,  siano  per  la
maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il  caso  in
cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non
abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu'
considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia' per il periodo
di riferimento successivo; 
  3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2)  e
non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata  da  uno
Stato  Membro,  le  cui  emissioni  provenienti  dalle  attivita'  di
trasporto aereo,  stimate  per  i  primi  due  anni  del  periodo  di
riferimento precedente,  siano  per  la  maggior  parte  attribuibili
all'Italia;"; 
  c) dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di
riferimento': ai fini della definizione  di  cui  alla  lettera  ff),
numero 2), per gli operatori aerei  che  hanno  iniziato  ad  operare
nella Comunita' dopo il 1° gennaio 2006,  il  primo  anno  civile  di
esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre  dal  1°
gennaio 2006: 
  f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione  di  cui
alla lettera ff), numeri 2) e 3),  il  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi
di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;". 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13  marzo  2013,  n.  30,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Comitato  di
cui al comma 1 e'  composto  da  un  Consiglio  direttivo  e  da  una
Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo  e'  l'organo  deliberante
del Comitato; per l'istruttoria delle attivita' di  cui  al  presente
articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica."; 
  b) al comma 4, dopo la lettera o) e' inserita la seguente:  "o-bis)
redigere ed aggiornare  annualmente  una  lista  di  operatori  aerei
amministrati  dall'Italia,  avvalendosi   anche   dell'elenco   degli
operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);"; 
  c) il comma 6 e' soppresso; 
  d) al comma 8: 
  1) dopo le parole: "da nove membri" sono inserite le seguenti:  "di
comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto"; 
  2) dopo le parole: "tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
compreso il presidente,"; 
  3) dopo  le  parole:  "Ministro  dello  sviluppo  economico",  sono
inserite le seguenti: ", compreso il vicepresidente,"; 
  4) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "I  membri  con
funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono  considerati
ai  fini  del  quorum  costitutivo  e  deliberativo   del   Consiglio
direttivo. I membri  del  Consiglio  direttivo  rimangono  in  carica
quattro anni."; 
  e) il comma 9 e' soppresso; 
  f) al comma 10 le  parole:  "composta  da  ventitre'  membri"  sono
sostituite dalle seguenti: "composta da ventidue membri."; 
  g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis.  I  curricula
dei membri del  Consiglio  direttivo  di  cui  al  comma  8  e  della
Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."; 
  h) al comma 11 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
regolamento disciplina  in  particolare  le  audizioni  dei  soggetti
interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del Consiglio
direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno,
degli atti e delle  decisioni,  nonche'  i  lavori  della  Segreteria
tecnica in gruppi istruttori."; 
  i) al comma 12 le parole: "Il Comitato di  cui  al  comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio direttivo di  cui  al  comma
8"; 
  l) al comma 13 le parole: "Il Comitato di  cui  al  comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "La Segreteria tecnica, su indicazione del
Consiglio direttivo"; 
  m) al comma 15 le parole: "del predetto Comitato e" sono soppresse; 
  n) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
  "15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi  spese  ai  membri  del
Comitato si provvede a  valere  sui  proventi  delle  aste  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, lettera i). 
  15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabilite
le modalita' di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in
modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.". 
  3. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 5. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano,  salvo  quanto
previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote  per  le
attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato  I  svolte  da  un
operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito  all'articolo
3, comma 1, lettera ff). 
  2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di
applicazione del presente capo le attivita' di  volo  effettuate  con
aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del  codice
della navigazione.". 
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  al
comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno  di  riferimento",
sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo". 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  al
comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1),  2)  e
3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle  seguenti:
"anno di controllo". 
  6. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, prima delle parole:  "La  messa  all'asta"  sono  inserite  le
seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,". 
  7. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "sei mesi". 
  8. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
comma 3, le parole: "ha facolta'  di  comunicare  al  Comitato"  sono
sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato". 
  9. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite
dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze". 
  10. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di restituzione per  il  periodo  2013-2020,  i  gestori
degli  impianti  esistenti,  degli  impianti  nuovi  entranti  e  gli
operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare  crediti,
CERs  ed  ERUs  che  rispettano   i   criteri   qualitativi   sanciti
dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva  2003/87/CE
e fino alla quantita' stabilita con deliberazione del Comitato, sulla
base  di  quanto  stabilito  dallo  stesso  articolo  11-bis  e,   in
particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi
dello stesso articolo.". 
  11. All'articolo 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La sanzione di cui al
comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse  e
non monitorate in conseguenza di omissioni o  false  informazioni  in
applicazione dell'articolo 16."; 
  b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Salvo  che  il  fatto
costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di  autorizzazione
alle  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  che  non  fornisce   le
informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24,  comma
3, 25 e 26 e' soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
10.000  euro  a  100.000   euro   aumentata,   per   ciascuna   quota
indebitamente rilasciata, di una somma pari a  tre  volte  il  valore
medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio
ad aprile dell'anno in corso fino ad  un  massimo  di  100  euro  per
ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue,  in  ogni
caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel  conto  unionale  di
cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento  (CE)  n.  389/2013
una quantita' di quote di emissione  pari  alle  quote  indebitamente
rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al  comma  6  in  caso  di
mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote."; 
  c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Salvo  che  il  fatto
costituisca  reato,  nel  caso  in  cui  le   informazioni   di   cui
all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione  risultino
false o non veritiere il gestore dell'impianto  e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da  10.000  euro  a  100.000  euro
aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una  somma
pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di  carbonio
nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino  ad  un
massimo di  100  euro  per  ciascuna  quota.  All'accertamento  della
violazione consegue, in  ogni  caso,  l'obbligo  per  il  gestore  di
trasferire nel conto unionale di cui all'articolo  53,  paragrafo  4,
del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di  emissione
pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione  di
cui al comma 6  in  caso  di  mancata  ottemperanza  dell'obbligo  di
restituzione delle quote."; 
  d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Salvo che il  fatto
costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9,
verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22,  comma
2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto  e'  soggetto  ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000  euro
aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una  somma
pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di  carbonio
nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino  ad  un
massimo di  100  euro  per  ciascuna  quota.  All'accertamento  della
violazione consegue, in  ogni  caso,  l'obbligo  per  il  gestore  di
trasferire nel conto unionale di cui all'articolo  53,  paragrafo  4,
del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita' di quote di  emissione
pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione  di
cui al comma 6  in  caso  di  mancata  ottemperanza  dell'obbligo  di
restituzione delle quote."; 
  e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4,  e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000
euro, aumentata di 20 euro per ciascuna  tonnellata  di  biossido  di
carbonio  emessa  in  eccesso,  ciascun  anno,  rispetto   a   quelle
determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione  europea,
di cui al comma 5 del medesimo articolo  38.  All'accertamento  della
violazione consegue, in ogni  caso,  l'obbligo  di  corrispondere  il
pagamento o la restituzione  in  EUA  delle  tonnellate  di  biossido
emesse in eccesso. 
  10-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   gestore
dell'impianto  di  ridotte  dimensioni  di  cui  all'articolo  38  e'
soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora
ometta di: 
  a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni  dalla  formale
richiesta del Comitato; 
  b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro
30 giorni dal verificarsi di modifiche  dell'identita'  del  gestore,
ampliamenti o  riduzioni  della  capacita'  produttiva  dell'impianto
superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e  al  funzionamento
dell'impianto  nonche'  modifiche   significative   al   sistema   di
monitoraggio  da  valutarsi  conformemente   ai   principi   di   cui
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 601/2012; 
  c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto  serra
entro il 30 aprile di ciascun anno."; 
  f) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: "13-bis. Gli operatori
aerei,  soggetti  alla  disciplina  di  cui   al   presente   decreto
legislativo,  eleggono  domicilio  nel  territorio  della  Repubblica
italiana,  anche  ai  fini   dell'individuazione   della   competenza
territoriale di cui al comma 12.". 
  12. All'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera c), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4."; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli impianti  di  cui
al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che,
in uno degli anni del  periodo  2013-2020,  emettono  piu'  di  25000
tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio  delle  quote
di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE
e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica  e'
fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni  di  cui
al comma 6, lettera a)."; 
  c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis).  Allorche'  un
impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario  per  lo  scambio
delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a
norma dell'articolo 21 sono  rilasciate  a  decorrere  dall'anno  del
rientro."; 
  d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "su base  biennale"
sono inserite le seguenti: "a partire dal 30 giugno 2015"; 
  13. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto  legislativo  13  marzo
2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attivita' di  cui",  sono
inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),". 
  14. All'Allegato I "Categorie di attivita' relative alle  emissioni
di gas serra  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  presente
decreto" sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) prima del punto 1 e' inserito il seguente: "01. Gli  impianti  o
le parti di impianti utilizzati per la  ricerca,  lo  sviluppo  e  la
sperimentazione di nuovi prodotti  e  processi  e  gli  impianti  che
utilizzano  esclusivamente  biomassa  non  rientrano   nel   presente
decreto."; 
  b) il punto 3 e' sostituito dal seguente: "3. Se una  unita'  serve
per un'attivita' per la quale la soglia non e' espressa come  potenza
termica  nominale  totale,  la  soglia  espressa  come  capacita'  di
produzione di tale attivita'  e'  prioritaria  per  la  decisione  in
merito  all'inclusione  nel  campo  di  applicazione   del   presente
decreto.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge  4  giugno
          2010, n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2009),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno  2010,  n.  146,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art.  1.(Delega  al  Governo   per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - (Omissis). 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione
          della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la   direttiva
          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema
          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a
          effetto serra), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          aprile 2013, n. 79. 
              La  direttiva  2009/29/CE  [Direttiva  del   Parlamento
          Europeo  e  del  Consiglio  che   modifica   la   direttiva
          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema
          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a
          effetto serra -  Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          Pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. 
              La  direttiva  2003/87/CE  (Direttiva  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio che istituisce un  sistema  per  lo
          scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
          Comunita'  e  che  modifica  la  direttiva   96/61/CE   del
          Consiglio ), e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre  2003,
          n. L 275. 
              Il regolamento (UE) n.  389/2013  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122. 
              La decisione n. 280/2004/CE (Decisione  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  ad  un  meccanismo  per
          monitorare le  emissioni  di  gas  a  effetto  serra  nella
          Comunita'  e  per  attuare  il  protocollo  di  Kyoto)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49. 
              La decisione n. 406/2009/CE (Decisione  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli  Stati
          membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra  al
          fine di adempiere agli impegni della Comunita'  in  materia
          di riduzione delle emissioni di gas a effetto  serra  entro
          il 2020) e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009,  n.  L
          140. 
              Il regolamento  (UE)  n.  920/2010  (Regolamento  della
          Commissione che adotta il programma di moduli ad  hoc,  per
          gli anni dal 2013 al  2015,  per  l'indagine  per  campione
          sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n.  577/98
          del Consiglio -  Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 17 marzo 2010, n. L 67. 
              Il regolamento (UE)  n.  1193/2011  (Regolamento  della
          Commissione che istituisce un registro dell'Unione  per  il
          periodo di scambio avente inizio il 1°  gennaio  2013  e  i
          periodi di  scambio  successivi,  relativi  al  sistema  di
          scambio delle quote di emissioni dell'Unione  conformemente
          alla direttiva 2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e alla decisione n.  280/2004/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti  della
          Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n.  920/2010  -  Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
          novembre 2011, n. L 315. 
              il regolamento (UE) n. 1123/2013  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 9 novembre 2013, n. L 299. 
              il regolamento (UE) n.  421/2014  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2014, n. L 129. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il  testo  del  comma  1  dell'art.   3   del   decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto valgono le seguenti definizioni: 
                a) 'ampliamento sostanziale della capacita':  aumento
          significativo della capacita'  installata  iniziale  di  un
          sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti: 
              1)  si  registrano  una  o   piu'   modifiche   fisiche
          identificabili relative alla sua configurazione  tecnica  e
          al suo funzionamento, diverse dalla  semplice  sostituzione
          di una linea di produzione esistente; 
              2) il sottoimpianto puo' funzionare  ad  una  capacita'
          superiore di almeno 10 per cento  rispetto  alla  capacita'
          installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; 
              3)  il  sottoimpianto,  cui  le  modifiche  fisiche  si
          riferiscono,   raggiunge   un    livello    di    attivita'
          considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione  al
          sottoimpianto  in  questione  di  oltre  50.000  quote   di
          emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il
          5 per cento  del  numero  annuo  preliminare  di  quote  di
          emissioni  assegnate   a   titolo   gratuito   per   questo
          sottoimpianto prima delle modifiche; 
              b) «attivita' di attuazione congiunta», di seguito  JI:
          un'attivita' di progetto approvata  da  una  o  piu'  parti
          incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi  dell'art.  6
          del  Protocollo  di  Kyoto  e  delle  decisioni  successive
          adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; 
              c) «attivita' di meccanismo  di  sviluppo  pulito»,  di
          seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata  da  una  o
          piu' parti incluse all'allegato I della  UNFCCC,  ai  sensi
          dell'art. 12 del Protocollo  di  Kyoto  e  delle  decisioni
          successive adottate a norma della UNFCCC o  del  Protocollo
          di Kyoto; 
              d) «attivita' di progetto»: attivita' finalizzata  alla
          riduzione delle emissioni di gas ad effetto  serra  di  cui
          alle lettere b) e  c)  o  realizzata  a  norma  di  accordi
          sottoscritti  tra  la  Comunita'  e  i  Paesi  terzi  o  di
          decisioni  adottate  dalla  Conferenza  delle  Parti  della
          Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e  ammissibili
          per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; 
              e)   «autorita'   nazionale   competente»:    autorita'
          designata per l'attuazione  della  direttiva  2003/87/CE  e
          della decisione 2011/278/CE, di cui all'art. 4; 
              f) «autorizzazione ad emettere gas  a  effetto  serra»:
          l'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 13; 
              g)  «combustione»,   l'ossidazione   di   combustibili,
          indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia
          termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e
          altre attivita' direttamente connesse, compreso il lavaggio
          dei gas di scarico; 
              h) «Comitato»: il comitato di cui all'art. 4, comma 1; 
              i)  «credito»:  unita'  rilasciata  a   seguito   della
          realizzazione di attivita'  di  riduzione  delle  emissioni
          diversa da quelle di cui alle lettere b) e c), realizzate a
          norma di accordi sottoscritti tra la Comunita'  e  i  Paesi
          terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle  Parti
          della Convenzione  UNFCCC  o  del  Protocollo  di  Kyoto  e
          ammissibili per essere utilizzati nell'ambito  del  sistema
          comunitario; 
              l) «decisione di assegnazione  (2008-2012)»:  decisione
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata
          con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di  cui  al
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13
          dicembre 2008; 
              m) «deliberazione n. 24/2011»: deliberazione n. 24  del
          30 giugno 2011,  emanata  dal  Comitato  nazionale  per  la
          gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle
          attivita' di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto  di  cui
          all'art. 3-bis del decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.
          216, e successive modificazioni,  recante  la  ricognizione
          delle    comunicazioni    dei    dati     relativi     alle
          tonnellate-chilometro ai fini  dell'assegnazione  a  titolo
          gratuito delle quote di emissioni di CO2; 
              n) «deliberazione n. 22/2011»: deliberazione n. 22  del
          1° giugno 2011,  emanata  dal  Comitato  nazionale  per  la
          gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle
          attivita' di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto  di  cui
          all'art. 3-bis del decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.
          216,  e  successive   modificazioni,   recante   disciplina
          dell'autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  per
          gli impianti o parti di impianto non autorizzati  ai  sensi
          del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
          modificazioni; 
              o) «disposizioni sul monitoraggio  e  la  comunicazione
          delle  emissioni»:  disposizioni  adottate   dal   Comitato
          conformemente  ai  criteri  di  cui   all'allegato   IV   e
          all'allegato  V  e   delle   disposizioni   emanate   dalla
          Commissione  ai  sensi   dell'art.   14   della   direttiva
          2003/87/CE; 
              p)   «disposizioni   sulle   verifiche»:   disposizioni
          adottate dal  Comitato  conformemente  ai  criteri  di  cui
          all'allegato  III  e  delle  disposizioni   emanate   dalla
          Commissione  ai  sensi   dell'art.   15   della   direttiva
          2003/87/CE; 
              q)  «elenco  degli  operatori  aerei»:   elenco   degli
          operatori aerei approvato con regolamento (CE) n.  748/2009
          della Commissione del 5 agosto 2009,  come  modificato  dai
          regolamenti  (UE)  n.  82/2010  della  Commissione  del  28
          gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione del 2  febbraio
          2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile  2011,  e
          successivi  aggiornamenti,  adottati  ai  sensi   dell'art.
          18-bis, comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE; 
              r) «emissioni»: il rilascio  nell'atmosfera  di  gas  a
          effetto serra a partire da fonti situate in un  impianto  o
          il rilascio, da parte di un  aeromobile  che  esercita  una
          delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I,
          dei   gas   specificati   in   riferimento    all'attivita'
          interessata; 
              s) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato  II
          e altri costituenti gassosi  dell'atmosfera,  sia  naturali
          che  di  origine  antropica,  che  assorbono  e  riemettono
          radiazioni infrarosse; 
              t) «gestore»: la persona che gestisce  o  controlla  un
          impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico
          determinante per quanto riguarda  l'esercizio  tecnico  del
          medesimo; 
              u) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.  -  GSE
          S.p.A.; 
              v) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono
          svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato I e altre
          attivita' direttamente associate che hanno un  collegamento
          tecnico con le attivita' svolte nel  medesimo  sito  e  che
          potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; 
              z)  «impianto  di  produzione  di   elettricita'»:   un
          impianto che, al 1°  gennaio  2005  o  successivamente,  ha
          prodotto elettricita' ai fini della vendita a terzi  e  nel
          quale   non   si   effettua   alcuna   attivita'   elencata
          all'allegato I diversa dalla attivita'  ivi  indicata  come
          «Combustione di carburanti in impianti di  potenza  termica
          nominale totale superiore a 20 MW»; 
              aa) «livello di  attivita'  iniziale»:  il  livello  di
          attivita'  utilizzato  per  calcolare   l'assegnazione   al
          sottoimpianto a norma dell'art. 9 o, se del caso, dell'art.
          18 della decisione 2011/278/UE  della  Commissione  del  27
          aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme
          dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure  di
          assegnazione gratuita delle quote  di  emissioni  ai  sensi
          dell'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE; 
              bb)  «misure  comunitarie   per   l'assegnazione»:   la
          decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile  2011
          che stabilisce norme transitorie per l'insieme  dell'Unione
          ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione
          gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'art. 10-bis
          della direttiva 2003/87/CE; 
              cc) «nuovo entrante»: 
              1)  l'impianto  che  esercita  una  o  piu'   attivita'
          indicate all'allegato I, che ha ottenuto  un'autorizzazione
          ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo  il
          30 giugno 2011; 
              2)  l'impianto  che  esercita  per   la   prima   volta
          un'attivita'  inclusa  nel  sistema  comunitario  ai  sensi
          dell'art. 37; 
              3)  l'impianto  che  esercita  una  o  piu'   attivita'
          indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel  sistema
          comunitario  ai  sensi  dell'art.  37,  che  ha  subito  un
          ampliamento sostanziale della capacita' dopo il  30  giugno
          2011, solo nella misura in cui  riguarda  l'ampliamento  in
          questione; 
              dd)  «operatore  aereo»:  la  persona  che   opera   un
          aeromobile nel momento  in  cui  e'  esercitata  una  delle
          attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel
          caso  in  cui  tale  persona  non  sia  conosciuta  o   non
          identificata   dal   proprietario    dell'aeromobile,    il
          proprietario stesso dell'aeromobile; 
              ee) «operatore  di  trasporto  aereo  commerciale»:  un
          operatore il quale, dietro compenso, fornisce  al  pubblico
          servizi aerei di linea o non di linea per il  trasporto  di
          passeggeri, merci o posta; 
              ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia': 
              1)  l'operatore  aereo  in  possesso  di  una   licenza
          d'esercizio  valida  rilasciata  dall'Ente  nazionale   per
          l'aviazione civile (ENAC); 
              2) l'operatore aereo,  diverso  da  quello  di  cui  al
          numero 1) e non in  possesso  di  una  licenza  d'esercizio
          valida  rilasciata  da  un  altro  Stato  Membro,  le   cui
          emissioni provenienti dalle attivita' di  trasporto  aereo,
          stimate per l'anno di riferimento,  siano  per  la  maggior
          parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in
          cui nei primi due anni del  periodo  di  riferimento  detto
          operatore  non  abbia   prodotto   emissioni   attribuibili
          all'Italia, per cui  non  e'  piu'  considerato  'operatore
          aereo  amministrato  dall'Italia'   per   il   periodo   di
          riferimento successivo; 
              3) l'operatore aereo,  diverso  da  quello  di  cui  ai
          numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio
          valida rilasciata da uno Stato  Membro,  le  cui  emissioni
          provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per
          i primi due anni del  periodo  di  riferimento  precedente,
          siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; 
              ff-bis)  'anno   di   riferimento':   ai   fini   della
          definizione di cui alla lettera ff),  numero  2),  per  gli
          operatori  aerei  che  hanno  iniziato  ad  operare   nella
          Comunita' dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile  di
          esercizio, in  tutti  gli  altri  casi  l'anno  civile  che
          decorre dal 1° gennaio 2006; 
              f-ter)  'periodo  di  riferimento':   ai   fini   della
          definizione di cui alla lettera ff), numeri  2)  e  3),  il
          periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e  il  31  dicembre
          2012, e ciascuno dei successivi  periodi  di  otto  anni  a
          partire dal 1° gennaio 2013; 
              gg)   «organismo    di    accreditamento    nazionale»:
          l'organismo nazionale di accreditamento designato ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 765/2008; 
              hh) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica; 
              ii) «piano di monitoraggio delle emissioni»:  documento
          contenente  le  modalita'  per   il   monitoraggio   e   la
          comunicazione delle emissioni rilasciate per  le  attivita'
          elencate all'allegato I; 
              ll)      «piano       di       monitoraggio       delle
          tonnellate-chilometro»: documento contenente  le  modalita'
          per il monitoraggio e la comunicazione  dei  dati  relativi
          alle tonnellate-chilometro per le  attivita'  di  trasporto
          aereo elencate all'allegato I; 
              mm) «parte inclusa all'allegato I  della  UNFCCC»:  una
          parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle
          Nazioni Unite sui cambiamenti  climatici  (UNFCCC)  che  ha
          ratificato il Protocollo di Kyoto, come  indicato  all'art.
          1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo; 
              nn) «Protocollo di Kyoto»:  Protocollo  di  Kyoto  alla
          Convenzione quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
          climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre  1997  e  ratificato
          con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
              oo) «quantita' di emissioni»:  quantita'  di  emissioni
          misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente; 
              pp) «quota di emissioni»: il diritto  di  emettere  una
          tonnellata di  biossido  di  carbonio  equivalente  per  un
          periodo determinato, valido unicamente  per  rispettare  le
          disposizioni del presente decreto e cedibile  conformemente
          al medesimo; 
              qq)  «Registro  nazionale»:  banche  dati  in   formato
          elettronico istituito ai sensi dell'art. 6 della  decisione
          280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              rr) «Registro  dell'Unione»:  banche  dati  in  formato
          elettronico istituito ai sensi dell'art. 20 della direttiva
          2003/87/CE; 
              ss)  «regolamento  sulle  aste»:  regolamento  (UE)  n.
          1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010,  relativo
          ai tempi, alla gestione e ad altri  aspetti  della  vendita
          all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a
          norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  dei  gas  a  effetto
          serra nella Comunita'; 
              tt) «regolamenti sui  registri»:  regolamento  (UE)  n.
          920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010; 
              uu)  «riduzione  delle  emissioni  certificate»  (CER):
          un'unita' rilasciata ai sensi dell'art. 12  del  Protocollo
          di  Kyoto  e  delle  decisioni  adottate  a   norma   della
          convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; 
              vv) «riserva speciale»: quantita' di quote di emissioni
          da assegnare per ciascun periodo di riferimento  a  partire
          da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli  operatori
          aerei di cui art. 8, comma 1; 
              zz) «sottoimpianto»: un  sottoimpianto  oggetto  di  un
          parametro   di   riferimento   di   prodotto   oppure    un
          sottoimpianto oggetto di un  parametro  di  riferimento  di
          calore oppure un 'sottoimpianto oggetto di un parametro  di
          riferimento di combustibili' oppure un  «sottoimpianto  con
          emissioni di processo»; 
              aaa)  «sottoimpianto  oggetto  di   un   parametro   di
          riferimento di prodotto»: i materiali in ingresso  (input),
          i   materiali   in   uscita   (output)   e   le   emissioni
          corrispondenti relative alla produzione di un prodotto  per
          il  quale  all'allegato  I  delle  misure  comunitarie  per
          l'assegnazione  e'  stato   stabilito   un   parametro   di
          riferimento; 
              bbb)  «sottoimpianto  oggetto  di   un   parametro   di
          riferimento  di  calore»:  gli  input,  gli  output  e   le
          emissioni corrispondenti, non disciplinati da un  parametro
          di riferimento  di  prodotto,  legati  alla  produzione  di
          calore misurabile  o  all'importazione  da  un  impianto  o
          un'altra entita' inclusi nel  sistema  per  lo  scambio  di
          quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad
          entrambe: 
              1) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione
          di prodotti o la produzione di energia  meccanica  (diversa
          da quella utilizzata per la produzione di elettricita') per
          il riscaldamento o  il  raffreddamento,  ad  eccezione  del
          consumo per la produzione di elettricita', o; 
              2) esportato verso un impianto o un'altra  entita'  non
          inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di
          gas   ad   effetto   serra   dell'Unione    ad    eccezione
          dell'esportazione per la produzione di elettricita'; 
              ccc)  «sottoimpianto  oggetto  di   un   parametro   di
          riferimento di combustibili»: gli input, gli  output  e  le
          emissioni corrispondenti, non disciplinati da un  parametro
          di  riferimento  di  prodotto,  legati   alla   produzione,
          mediante  combustione  di  combustibili,  di   calore   non
          misurabile consumato per la produzione  di  prodotti  o  la
          produzione  di  energia  meccanica   (diversa   da   quella
          utilizzata  per  la  produzione  di  elettricita',  per  il
          riscaldamento  o  il  raffreddamento),  ad  eccezione   del
          consumo per la produzione di elettricita', ivi compresa  la
          combustione in torcia; 
              ddd) «sottoimpianto  con  emissioni  di  processo»:  le
          emissioni di gas a effetto serra, di cui  all'allegato  II,
          diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai  limiti
          di sistema di un parametro di riferimento  di  prodotto  di
          cui   all'allegato   I   delle   misure   comunitarie   per
          l'assegnazione, o le  emissioni  di  biossido  di  carbonio
          prodotte fuori dai limiti di sistema  di  un  parametro  di
          riferimento di prodotto, di cui all'allegato I delle misure
          comunitarie per l'assegnazione,  a  seguito  di  una  delle
          attivita' di seguito  elencate  e  le  emissioni  derivanti
          dalla  combustione  di   carbonio   parzialmente   ossidato
          risultante  dalle  attivita'   seguenti   ai   fini   della
          produzione di calore misurabile, calore  non  misurabile  o
          elettricita', a condizione di sottrarre  le  emissioni  che
          sarebbero state generate dalla combustione di una quantita'
          di  gas  naturale  equivalente   al   tenore   di   energia
          tecnicamente   utilizzabile   del   carbonio   parzialmente
          ossidato oggetto della combustione: 
              1) la riduzione chimica  o  elettrolitica  di  composti
          metallici presenti nei minerali,  concentrati  e  materiali
          secondari; 
              2)  l'eliminazione  di  impurita'  dai  metalli  e  dai
          composti metallici; 
              3) la decomposizione di  carbonati,  ad  esclusione  di
          quelli legati alla depurazione di gas di combustione; 
              4)  le  sintesi  chimiche  nelle  quali  il   materiale
          contenente  carbonio  partecipa  alla  reazione,  per   una
          finalita' primaria diversa dalla generazione di calore; 
              5) l'impiego di additivi  o  materie  prime  contenenti
          carbonio  per  una   finalita'   primaria   diversa   dalla
          generazione di calore; 
              6) la  riduzione  chimica  o  elettrolitica  di  ossidi
          metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio
          e i fosfati; 
              eee) «tonnellata di biossido di carbonio  equivalente»:
          una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o  una
          quantita' di qualsiasi altro gas a effetto  serra  elencato
          all'allegato II che  abbia  un  equivalente  potenziale  di
          riscaldamento planetario; 
              fff)  «unita'  di  riduzione  delle  emissioni»  (ERU):
          un'unita' rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di
          Kyoto e delle decisioni adottate a norma della  convenzione
          UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; 
              ggg) «UNFCCC»: convenzione quadro delle  Nazioni  Unite
          sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15  gennaio
          1994, n. 65; 
              hhh) «verificatore»: soggetto indipendente  accreditato
          ai sensi dell'art. 35.». 
              Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo  13  marzo
          2013, n. 30, gia' citato nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4.  (Autorita'  nazionale  competente). -  1.  E'
          istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
          attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,   come
          definite all'art. 3, di seguito Comitato.  Il  Comitato  ha
          sede presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare che ne assicura  l'adeguato  supporto
          logistico e organizzativo. 
              1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da  un
          Consiglio  direttivo  e  da  una  Segreteria  tecnica.   Il
          Consiglio direttivo e' l'organo deliberante  del  Comitato;
          per  l'istruttoria  delle  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo il Consiglio direttivo si avvale della  Segreteria
          Tecnica. 
              2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione  di
          autorita' nazionale competente. 
              3. Entro il 30 aprile di ciascun anno  il  Comitato  di
          cui  al  comma  1  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
              4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: 
              a)  determinare,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma   1,
          l'elenco  degli  impianti  che  ricadono   nel   campo   di
          applicazione del presente decreto e  le  quote  preliminari
          eventualmente assegnate a titolo gratuito; 
              b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'art.  21,
          comma 2, l'elenco degli impianti  e  le  quote  preliminari
          eventualmente assegnate  a  titolo  gratuito  di  cui  alla
          lettera a); 
              c)  deliberare,  ai  sensi  dell'art.  21,   comma   3,
          l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti  ricompresi
          nell'elenco di cui alla lettera a); 
              d) determinare l'assegnazione di  quote  agli  impianti
          nuovi entranti ai sensi dell'art. 22; 
              e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale
          di quote da assegnare  per  il  periodo  di  riferimento  a
          ciascun operatore aereo  amministrato  dall'Italia  per  il
          quale e' stata inoltrata  la  domanda  alla  Commissione  a
          norma dell'art. 7, comma 3; 
              f) definire le modalita' di presentazione da parte  del
          pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla  lettera
          a); 
              g) rilasciare  le  autorizzazioni  ad  emettere  gas  a
          effetto serra, di cui all'art. 13; 
              h) riesaminare le  autorizzazioni  ad  emettere  gas  a
          effetto  serra  ai  sensi  dell'art.   15,   comma   1,   e
          aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16; 
              i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e
          il Piano di monitoraggio  delle  'tonnellate-chilometro'  e
          loro aggiornamenti; 
              l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'art.  23,  una
          parte delle quote assegnate a titolo gratuito; 
              m)  impartire   disposizioni   all'amministratore   del
          registro di cui all'art. 28; 
              n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di
          verifica  e  di  predisposizione  del  relativo   attestato
          conformemente a quanto previsto all'allegato  III  e  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
              o)  rendere  pubblici  i  nomi  dei  gestori  e   degli
          operatori  aerei  che  hanno  violato   gli   obblighi   di
          restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32; 
              o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista  di
          operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche
          dell'elenco degli operatori aerei di cui all'art. 3,  comma
          1, lettera q); 
              p) adottare eventuali  disposizioni  interpretative  in
          materia di monitoraggio delle  emissioni,  sulla  base  dei
          principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
              q) definire i contenuti  e  le  modalita'  per  l'invio
          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto
          serra ai sensi dell'art. 14, comma 2; 
              r) definire  le  modalita'  per  la  predisposizione  e
          l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla  base
          dei contenuti minimi di cui all'allegato V; 
              s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia  e  la
          quantita' di crediti, CERs ed  ERUs  che  i  gestori  degli
          impianti e gli operatori aerei possono utilizzare  ai  fini
          dell'adempimento  dell'obbligo  di  restituzione   per   il
          periodo 2013-2020; 
              t) predisporre e presentare ai Ministri  competenti  la
          relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione europea  la
          relazione di cui all'art. 40; 
              u)  svolgere  attivita'  di   supporto   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti
          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui
          all'art.  23  della  direttiva  2003/87/CE  ed  alle  altre
          riunioni in sede comunitaria o  internazionale  concernenti
          l'applicazione del Protocollo di Kyoto; 
              v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi
          dell'art. 34, comma 3; 
              z) emanare apposite  disposizioni  per  il  trattamento
          degli  operatori   aerei   che   interrompono   l'attivita'
          conformemente  a  quanto  stabilito  dai  regolamenti   sui
          registri; 
              aa)  revocare  l'autorizzazione  ad  emettere  gas   ad
          effetto serra ai sensi dell'art. 17; 
              bb) definire i contenuti e  le  modalita'  per  l'invio
          delle informazioni in caso  di  modifica  dell'impianto  ai
          sensi dell'art. 16, comma 1; 
              cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare
          lo scambio di informazioni di cui all'art. 18; 
              dd)  definire  i  contenuti  e  le  modalita'  per   la
          comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'art.
          24, della cessazione parziale di attivita' di cui  all'art.
          25 e  della  riduzione  sostanziale  di  capacita'  di  cui
          all'art. 26; 
              ee)  rivedere  il  quantitativo  annuo  di   quote   da
          assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione  parziale
          o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'art. 20,
          commi 2, 3 e 4,  comunicare  alla  Commissione  europea  la
          revisione di tale quantitativo e assegnare il  quantitativo
          annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4; 
              ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti  e  le
          modalita' per l'invio  della  domanda  di  assegnazione  di
          quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
          nuovi entranti, valutare l'eleggibilita'  della  richiesta,
          determinare il quantitativo annuo preliminare  di  quote  e
          comunicare il medesimo alla Commissione europea; 
              gg)  avanzare,  ai  sensi  dell'art.   27,   comma   1,
          richiesta, presso la Commissione europea,  di  integrazione
          dell'elenco dei settori o dei sottosettori  esposti  ad  un
          rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  di
          carbonio; 
              hh) valutare, ai sensi dell'art. 31,  le  richieste  di
          rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le
          emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale,
          verificare  la  conformita'   rispetto   alle   misure   di
          attuazione adottate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'art. 24-bis della direttiva  2009/29/CE,  decidere  in
          merito  al  rilascio  e,  in  caso  di  accoglimento  della
          richiesta, rilasciare le quote o i crediti; 
              ii) adottare i provvedimenti necessari  per  assicurare
          la cancellazione delle quote; 
              ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a  gas
          a  effetto  serra   che   non   figurano   all'allegato   I
          conformemente  a  quanto  stabilito  all'art.  37,  nonche'
          richiedere  alla  Commissione  europea  l'adozione  di   un
          regolamento  sul  monitoraggio  e  la  comunicazione  delle
          emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto; 
              mm) dare attuazione alle disposizioni per  l'esclusione
          di impianti di dimensioni ridotte di cui all'art. 38; 
              nn) dare  attuazione  a  tutte  le  restanti  attivita'
          previste dal presente decreto salvo diversamente indicato. 
              5. Il Comitato di cui al comma 1 propone  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          azioni volte a: 
              a)  promuovere  le  attivita'  progettuali  legate   ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; 
              b)  favorire  la   diffusione   dell'informazione,   la
          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore
          privato e pubblico a livello nazionale; 
              c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso   la   rete
          diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per
          fornire  adeguati   punti   di   riferimento   al   sistema
          industriale ed imprenditoriale italiano; 
              d) valorizzare e rafforzare, nel  quadro  di  un'azione
          concertata a  beneficio  del  sistema-Paese,  le  attivita'
          pianificate e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo  di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto
          del Protocollo di Kyoto; 
              e) fornire il supporto  tecnico  ai  Paesi  destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di
          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per
          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi
          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attivita'
          funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM; 
              f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
          progetti  specifici  corrispondenti   alle   priorita'   di
          sviluppo sostenibile del Paese destinatario; 
              g)  valorizzare  il   potenziale   dei   vari   settori
          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni. 
              6. (Soppresso). 
              7. I membri del Comitato di cui al comma 1  non  devono
          trovarsi in situazione di conflitto di  interesse  rispetto
          alle  funzioni  del  Comitato  stesso   e   dichiarano   la
          insussistenza di tale conflitto all'atto  dell'accettazione
          della   nomina.   Essi    sono    tenuti    a    comunicare
          tempestivamente, al Ministero o all'ente  designante,  ogni
          sopravvenuta  situazione  di  conflitto  di  interesse.   A
          seguito  di  tale  comunicazione  il  Ministero  o   l'ente
          provvede alla sostituzione dell'esperto. 
              8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri di
          comprovata esperienza nei settori interessati dal  presente
          decreto, di cui tre nominati dal Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  compreso  il
          presidente, tre  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          compreso il vicepresidente,e tre, con funzioni  consultive,
          rispettivamente,  dal  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze, dal Ministro per  le  politiche  europee  e  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Per
          l'espletamento dei compiti di cui al comma 5  il  Consiglio
          direttivo  e'  integrato  da  due   membri   con   funzioni
          consultive nominati dal Ministro degli affari  esteri.  Per
          l'espletamento  dei  compiti  inerenti  le   attivita'   di
          trasporto aereo, di cui al  capo  III  e  V,  il  Consiglio
          direttivo e' integrato da tre membri nominati dal  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   di   cui   due
          appartenenti  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno  diritto
          di  voto  e  non  sono  considerati  ai  fini  del   quorum
          costitutivo  e  deliberativo  del  Consiglio  direttivo.  I
          membri del Consiglio direttivo rimangono in carica  quattro
          anni. 
              9. (Soppresso). 
              10. La  Segreteria  tecnica  e'  composta  da  ventidue
          membri di elevata qualifica professionale,  con  comprovata
          esperienza in materia ambientale e nei settori  interessati
          dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della  Segreteria
          tecnica  e  cinque  membri  sono  nominati  dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
          membri  sono  nominati   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, due membri dall'Ente per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e l'ambiente,  due  membri  dall'ISPRA,  due  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   due   dall'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE. 
              10-bis. I curricula dei membri del Consiglio  direttivo
          di cui al comma 8 e della  Segreteria  tecnica  di  cui  al
          comma  10  sono  resi  pubblici  sul  sito  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              11. Le modalita' di funzionamento del Comitato  di  cui
          al comma 1 sono definite  in  un  apposito  regolamento  da
          approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura  la
          costante operativita' e funzionalita' del  Comitato  stesso
          in relazione agli atti e alle deliberazioni che  lo  stesso
          deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento
          disciplina  in  particolare  le  audizioni   dei   soggetti
          interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del
          Consiglio  direttivo  e  della  Segreteria   tecnica,   dei
          relativi ordini del giorno, degli atti e  delle  decisioni,
          nonche'  i  lavori  della  Segreteria  tecnica  in   gruppi
          istruttori. 
              12. Il Consiglio direttivo di  cui  al  comma  8  opera
          collegialmente, previo un tempestivo inoltro di  avviso  di
          convocazione a ciascun componente.  Le  deliberazioni  sono
          assunte  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
          componenti e di esse viene data  adeguata  informazione  ai
          soggetti interessati. 
              13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio
          direttivo puo' istituire, gruppi di lavoro ai quali possono
          partecipare esperti esterni in rappresentanza dei  soggetti
          operanti  in  ambito  economico,   sociale   e   ambientale
          maggiormente rappresentativi. 
              14. Per le attivita' di cui al  comma  5  il  Consiglio
          direttivo  si  puo'  avvalere,  di  un  gruppo  di   lavoro
          costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di  lavoro
          presenta al Consiglio direttivo: 
              a) entro i primi trenta giorni di ogni anno,  un  piano
          di  lavoro  programmatico  da  approvarsi  da   parte   del
          Consiglio direttivo; 
              b) entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  una  relazione
          annuale dell'attivita' svolta. 
              15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai componenti dei gruppi  di  lavoro  di  cui  ai
          commi 13 e 14 non spetta alcun  emolumento,  compenso,  ne'
          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              15-bis. Agli eventuali compensi  e  rimborsi  spese  ai
          membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle
          aste ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera i). 
              15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di corresponsione e di determinazione dei  compensi  e  dei
          rimborsi spese per i componenti del Comitato e la  relativa
          durata, in modo da  garantire  l'invarianza  dei  saldi  di
          finanza pubblica.». 
              Il  testo  del  comma  1  dell'  art.  7  del   decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 7. (Modalita' per l'assegnazione delle  quote  di
          emissioni  a   titolo   gratuito   agli   operatori   aerei
          amministrati  dall'Italia).    -   1.   L'operatore   aereo
          amministrato dall'Italia,  che  intende  beneficiare  delle
          quote destinate ad  essere  assegnate  a  titolo  gratuito,
          presenta domanda al Comitato. La domanda e'  corredata  dai
          dati relativi alle tonnellate-chilometro per  le  attivita'
          di  trasporto  aereo   elencate   all'allegato   I   svolte
          dall'operatore  aereo  stesso   nell'anno   di   controllo,
          monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio
          e sulla  comunicazione  delle  emissioni  ed  al  piano  di
          monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», come  approvato
          dal   predetto   Comitato,   nonche'   verificati   da   un
          verificatore indipendente  ai  sensi  di  quanto  stabilito
          dall'art. 35. Per i periodi  successivi  a  quello  che  ha
          inizio il 1° gennaio 2013, la domanda e' presentata  almeno
          21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la  domanda  si
          riferisce e l'anno di controllo e'  l'anno  civile  che  si
          conclude 24 mesi prima dell'inizio del  periodo  a  cui  la
          domanda si riferisce. 
              (Omissis).». 
              Il testo dei commi 1 e  3  dell'  art.  8  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 8. (Modalita' per l'assegnazione delle  quote  di
          emissioni di cui alla riserva speciale  a  titolo  gratuito
          agli operatori aerei amministrati  dall'Italia).   -  1.  A
          partire dal periodo di riferimento  che  ha  inizio  il  1°
          gennaio  2013   puo'   accedere   alla   riserva   speciale
          determinata  con  la  decisione   di   assegnazione   della
          Commissione europea, adottata ai sensi dell'art.  3-sexies,
          paragrafo  3,  lettera  c),  della  direttiva   2003/87/CE,
          l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova  in
          una delle seguenti condizioni: 
              a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto aereo
          di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale
          il   Comitato   ha   trasmesso   i   dati   relativi   alle
          tonnellate-chilometro  ai  sensi  della  deliberazione   n.
          24/2011  o  dell'art.  7,  comma   3,   in   relazione   al
          corrispondente periodo di riferimento e  la  cui  attivita'
          non  e'  una  continuazione   integrale   o   parziale   di
          un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da
          un altro operatore aereo; 
              b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro  sono
          aumentati mediamente di oltre il 18  per  cento  annuo  tra
          l'anno di controllo per il quale  sono  stati  trasmessi  i
          dati relativi alle tonnellate-chilometro,  ai  sensi  della
          deliberazione  n.  24/2011  o  dell'art.  7,  comma  3,  in
          relazione al corrispondente periodo di riferimento,  ed  il
          secondo anno civile del  periodo  in  questione  e  la  cui
          attivita' non e' una continuazione integrale o parziale  di
          un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da
          un altro operatore aereo. 
              (Omissis). 
              3.  La  domanda  di  cui  al  comma  2  e'  predisposta
          conformemente alle modalita'  stabilite  dal  Comitato  con
          propria  deliberazione  e  contiene  almeno   le   seguenti
          informazioni: 
              a)  i   dati   relativi   alle   tonnellate-chilometro,
          monitorati e  verificati  conformemente  alle  disposizioni
          sulle  verifiche,  per  le  attivita'  di  trasporto  aereo
          elencate  nell'allegato  I  svolte   dall'operatore   aereo
          amministrato  dall'Italia  nel  secondo  anno  civile   del
          periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce; 
              b) le prove che i criteri di  ammissibilita'  ai  sensi
          del comma 1 sono soddisfatti; 
              c)  nel  caso  degli   operatori   aerei   amministrati
          dall'Italia di cui al comma 1, lettera b): 
              1) l'aumento  percentuale  delle  tonnellate-chilometro
          registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno  di
          controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi
          alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n.
          24/2011 o  dell'art.  7,  in  relazione  al  corrispondente
          periodo di riferimento, ed il secondo anno civile  di  tale
          periodo; 
              2)    l'aumento    in    termini     assoluti     delle
          tonnellate-chilometro registrato  dall'operatore  aereo  in
          questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati
          trasmessi i dati relativi  alle  tonnellate-chilometro,  ai
          sensi della deliberazione n.  24/2011  e  dell'art.  7,  in
          relazione al corrispondente periodo di riferimento,  ed  il
          secondo anno civile di tale periodo; 
              3) la quantita',  in  termini  assoluti,  eccedente  la
          percentuale  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   delle
          tonnellate-chilometro registrata  dall'operatore  aereo  in
          questione tra l'anno di controllo per il quale  sono  stati
          trasmessi i dati relativi  alle  tonnellate-chilometro,  ai
          sensi della deliberazione n.  24/2011  o  dell'art.  7,  in
          relazione al corrispondente periodo,  ed  il  secondo  anno
          civile di tale periodo. 
              (Omissis).». 
              Il  testo  del  comma  1  dell'  art.  19  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  19.  (Messa  all'asta  delle  quote).   -  1.  A
          decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita'
          di  quote  determinata  con  decisione  della   Commissione
          europea,  ai  sensi  dell'art.  10,  paragrafo   2,   della
          direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle
          aste. A tale fine il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile
          per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone
          in essere a questo scopo  tutte  le  attivita'  necessarie,
          propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi  incluse  quelle
          finalizzate  a  consentire  alla  Piattaforma   d'Asta   di
          trattenere le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  del
          Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
          agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 
              (Omissis).». 
              Il  testo  del  comma  4  dell'  art.  24  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.   24.   (Comunicazione   della   cessazione    di
          attivita'). - (Omissis). 
              4. Il Comitato puo' estendere  il  periodo  di  cui  al
          comma 1, lettera d), di sei mesi fino ad un massimo  di  18
          mesi, purche' il gestore sia in grado di dimostrare che non
          puo' riprendere l'attivita' entro i sei  mesi  a  causa  di
          circostanze eccezionali, imprevedibili e  che  sfuggono  al
          suo  controllo.  A  tale  fine  il  gestore  trasmette   la
          documentazione a supporto dell'estensione  entro  sei  mesi
          dall'interruzione delle attivita' di cui all'allegato I.» 
              Il  testo  del  comma  3  dell'  art.  25  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 25. (Comunicazione della cessazione  parziale  di
          attivita'). - (Omissis). 
              3.  Il  gestore  di  un  impianto  che  abbia   cessato
          parzialmente le sue attivita' comunica  al  Comitato  nella
          forma e con le modalita' da esso stabilite: 
              a) se il livello di attivita' del sottoimpianto di  cui
          al comma 1 raggiunge nuovamente  un  livello  di  attivita'
          superiore al 50 per cento rispetto al livello di  attivita'
          iniziale; 
              b) se il livello di attivita' del sottoimpianto di  cui
          al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivita'  di
          oltre il 25 per cento  rispetto  al  livello  di  attivita'
          iniziale. 
              (Omissis).». 
              Il  testo  del  comma  1  dell'  art.  26  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, cosi' come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 26. (Comunicazione della riduzione sostanziale di
          capacita'). - 1. Si considera che  un  impianto  sia  stato
          oggetto di riduzione sostanziale della capacita'  nel  caso
          di  una  o  piu'  modifiche  fisiche  che  determinano  una
          riduzione sostanziale della capacita'  installata  iniziale
          di un sottoimpianto e del suo livello di attivita'  la  cui
          entita' comporta una delle seguenti conseguenze: 
              a) ad una riduzione di almeno il 10 per cento  rispetto
          alla capacita' installata iniziale del sottoimpianto  prima
          della modifica; 
              b)  il  sottoimpianto,  cui  le  modifiche  fisiche  si
          riferiscono,   raggiunge   un    livello    di    attivita'
          considerevolmente inferiore che comporta ad  una  riduzione
          di assegnazione al  sottoimpianto  in  questione  di  oltre
          50.000 quote di emissioni l'anno, che rappresentano  almeno
          il 5 per cento del numero annuo  preliminare  di  quote  di
          emissioni  assegnate   a   titolo   gratuito   per   questo
          sottoimpianto prima delle modifiche. 
              (Omissis).». 
              Il testo dell' art. 29 del decreto legislativo 13 marzo
          2013, n. 30, gia' citato nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 29. (Uso di crediti, CERs  ed  ERUs  utilizzabili
          nell'ambito del sistema comunitario prima  dell'entrata  in
          vigore  di  un  accordo  internazionale   sui   cambiamenti
          climatici). - 1. Ai fini dell'adempimento  dell'obbligo  di
          restituzione per l'anno  2012,  i  gestori  degli  impianti
          possono  utilizzare  CERs  e  ERUs  fino   alla   quantita'
          stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012). 
              2.   Ai   fini   dell'adempimento    dell'obbligo    di
          restituzione  per  l'anno   2012,   gli   operatori   aerei
          amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs/ERUs  fino
          al 15 per cento della quantita' di quote che sono tenuti  a
          restituire per quell'anno. 
              3.   Ai   fini   dell'adempimento    dell'obbligo    di
          restituzione per il  periodo  2013-2020,  i  gestori  degli
          impianti esistenti, degli impianti  nuovi  entranti  e  gli
          operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare
          crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri  qualitativi
          sanciti  dall'art.  11-bis,  paragrafi  da  2  a  4,  della
          direttiva 2003/87/CE e fino alla  quantita'  stabilita  con
          deliberazione del Comitato, sulla base di quanto  stabilito
          dallo stesso art. 11-bis e, in  particolare,  dalle  misure
          adottate dalla Commissione europea ai  sensi  dello  stesso
          articolo. 
              4. Ai fini della  determinazione  dei  crediti  di  cui
          all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio  2010,  n.
          72,  convertito,  dalla  legge  19  luglio  2010,  n.  111,
          spettanti  ai  gestori  degli  impianti  che  nel   periodo
          2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride
          carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento  della
          riserva per i nuovi entranti prevista  dalla  decisione  di
          assegnazione   (2008-2012),   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione  per  i
          gestori degli impianti in questione del possibile  utilizzo
          di CERs ed  ERUs  nei  limiti  previsti  dal  decisione  di
          assegnazione   (2008-2012)   ai    fini    dell'adempimento
          dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla
          luce della impossibilita' dell'utilizzo degli stessi.». 
              Il testo dell' art. 36 del decreto legislativo 13 marzo
          2013, n. 30, gia' citato nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   36.   (Sanzioni). -   1.   Chiunque    esercita
          un'attivita' elencata all'allegato I,  ad  eccezione  delle
          attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui
          all'art. 13, e' soggetto  ad  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 25.000 euro a  250.000  euro  aumentata,  per
          ciascuna tonnellata di  biossido  di  carbonio  equivalente
          emessa in mancanza di autorizzazione di 100  euro,  nonche'
          di un ammontare corrispondente al costo di  acquisto  e  di
          trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantita' di
          quote di emissione pari: 
              a) alla  differenza  tra  le  emissioni  rilasciate  in
          atmosfera in assenza di autorizzazione e  la  quantita'  di
          quote che sarebbe stata assegnata a  titolo  gratuito,  nel
          caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di
          quote a titolo gratuito; 
              b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di
          autorizzazione, nel  caso  in  cui  il  gestore  non  abbia
          beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. 
              2. Al fine dell'applicazione della sanzione di  cui  al
          comma  1  il  Comitato  procede  ad  effettuare  una  stima
          conservativa delle emissioni  rilasciate  in  atmosfera  in
          assenza di autorizzazione di cui  alle  lettere  a)  e  b),
          tenendo conto di tutti gli elementi  informativi  utili  di
          cui dispone. 
              3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia  che  non
          presenta il Piano di monitoraggio entro i  termini  di  cui
          all'art. 10, comma 1,  e'  soggetto,  salvo  che  il  fatto
          costituisca   reato,   ad   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 25.000 euro a  250.000  euro  aumentata,  per
          ciascuna tonnellata di  biossido  di  carbonio  equivalente
          emessa e  non  monitorata,  di  100  euro,  nonche'  di  un
          ammontare  corrispondente  al  costo  di  acquisto   e   di
          trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantita' di
          quote di emissione pari: 
              a) alla  differenza  tra  le  emissioni  rilasciate  in
          atmosfera e non monitorate e  la  quantita'  di  quote  che
          sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in  cui
          l'operatore   aereo    amministrato    dall'Italia    abbia
          beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito; 
              b)  alle  emissioni  rilasciate  in  atmosfera  e   non
          monitorate, nel caso in cui l'operatore aereo  amministrato
          dall'Italia non abbia beneficiato di assegnazione di  quote
          a titolo gratuito. 
              4. Al fine dell'applicazione della sanzione di  cui  al
          comma 3,  il  Comitato  procede  ad  effettuare  una  stima
          conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e  non
          monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo  comma
          tenendo conto di tutti gli elementi  informativi  utili  di
          cui dispone. 
              5. Il gestore dell'impianto  munito  di  autorizzazione
          alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore  aereo
          amministrato dall'Italia che, entro il  31  marzo  di  ogni
          anno, non presenta la comunicazione  di  cui  all'art.  34,
          verificata secondo quanto  stabilito  all'art.  35,  o  che
          renda dichiarazione falsa o incompleta e'  soggetto,  salvo
          che  il  fatto   costituisca   reato,   ad   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 
              6. Il gestore dell'impianto  munito  di  autorizzazione
          alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore  aereo
          amministrato dall'Italia che, entro il 30  aprile  di  ogni
          anno, non restituisce quote di emissioni nella quantita' di
          cui  alla  comunicazione  prevista  all'art.  34  o   nella
          quantita' pari alla stima conservativa di cui all'art.  34,
          comma  3,  e'  soggetto  ad  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria, per ogni quota  non  restituita  di  100  euro.
          All'accertamento della violazione consegue, in  ogni  caso,
          l'obbligo per il gestore di restituire quote di  emissioni,
          non piu' tardi del 30 aprile  dell'anno  successivo,  nella
          quantita' di cui alla comunicazione prevista all'art. 34  o
          nella  quantita'  pari  alla  stima  conservativa  di   cui
          all'art. 34, comma 3. Il Comitato rende  pubblico  il  nome
          del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione. 
              7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche  alle
          quote di biossido di carbonio emesse e  non  monitorate  in
          conseguenza  di   omissioni   o   false   informazioni   in
          applicazione dell'art. 16. 
              8. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  gestore
          dell'impianto munito di autorizzazione  alle  emissioni  di
          gas ad effetto serra che non fornisce le informative  e  le
          comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e
          26 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
          10.000 euro a 100.000 euro aumentata,  per  ciascuna  quota
          indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte  il
          valore medio  della  quota  di  biossido  di  carbonio  nel
          quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in  corso  fino
          ad  un  massimo   di   100   euro   per   ciascuna   quota.
          All'accertamento della violazione consegue, in  ogni  caso,
          l'obbligo per il gestore di trasferire nel  conto  unionale
          di cui all'art. 53, paragrafo 4, del  regolamento  (CE)  n.
          389/2013 una quantita' di  quote  di  emissione  pari  alle
          quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione  di
          cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo
          di restituzione delle quote. 
              9. Salvo che il fatto costituisca reato,  nel  caso  in
          cui  le  informazioni  di  cui  all'art.  7  delle   misure
          comunitarie  per  l'assegnazione  risultino  false  o   non
          veritiere il  gestore  dell'impianto  e'  soggetto  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000
          euro   aumentata,   per   ciascuna   quota    indebitamente
          rilasciata, di una somma pari a tre volte il  valore  medio
          della quota di biossido di  carbonio  nel  quadrimestre  da
          gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo  di
          100  euro  per  ciascuna  quota.   All'accertamento   della
          violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore
          di trasferire  nel  conto  unionale  di  cui  all'art.  53,
          paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita'
          di  quote  di  emissione  pari  alle  quote   indebitamente
          rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al  comma  6  in
          caso di mancata ottemperanza dell'obbligo  di  restituzione
          delle quote. 
              10. Salvo che il fatto costituisca reato, nel  caso  in
          cui le informazioni di cui al comma 9, verificate ai  sensi
          delle disposizioni di cui all'art. 22, comma  2,  risultino
          incongruenti, il gestore dell'impianto e' soggetto  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000
          euro   aumentata,   per   ciascuna   quota    indebitamente
          rilasciata, di una somma pari a tre volte il  valore  medio
          della quota di biossido di  carbonio  nel  quadrimestre  da
          gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo  di
          100  euro  per  ciascuna  quota.   All'accertamento   della
          violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore
          di trasferire  nel  conto  unionale  di  cui  all'art.  53,
          paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantita'
          di  quote  di  emissione  pari  alle  quote   indebitamente
          rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al  comma  6  in
          caso di mancata ottemperanza dell'obbligo  di  restituzione
          delle quote. 
              10-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la
          violazione  dell'art.  38,  comma  4,  e'  punita  con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  1000  euro  a  5000
          euro, aumentata di  20  euro  per  ciascuna  tonnellata  di
          biossido di  carbonio  emessa  in  eccesso,  ciascun  anno,
          rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata
          dalla Commissione europea, di cui al comma 5  del  medesimo
          art. 38. All'accertamento  della  violazione  consegue,  in
          ogni caso, l'obbligo di corrispondere  il  pagamento  o  la
          restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse  in
          eccesso. 
              10-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il
          gestore dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'art.
          38 e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da  1000  euro  a
          5000 euro, qualora ometta di: 
              a) inviare il Piano di  monitoraggio  entro  30  giorni
          dalla formale richiesta del Comitato; 
              b) comunicare al  Comitato  il  Piano  di  monitoraggio
          aggiornato entro 30 giorni  dal  verificarsi  di  modifiche
          dell'identita' del gestore, ampliamenti o  riduzioni  della
          capacita' produttiva  dell'impianto  superiori  al  20  per
          cento,   modifiche   alla   natura   e   al   funzionamento
          dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di
          monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di  cui
          all'art. 15 del regolamento (UE) n. 601/2012; 
              c) inviare la comunicazione delle emissioni  di  gas  a
          effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno. 
              11. Il verificatore che abbia rilasciato  attestati  di
          verifica per informazioni risultate false o non veritiere o
          non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 e' soggetto ad una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per
          ogni  tonnellata  effettivamente  emessa  dall'impianto  in
          eccesso  alle  emissioni  dichiarate   e   verificate.   In
          relazioni  a  tali  fattispecie,  inoltre,  l'organismo  di
          accreditamento  nazionale  applichera',  nel  rispetto  dei
          propri  regolamenti  e  delle  linee  guida  internazionali
          pertinenti,  adeguate  sanzioni,  inclusa,  nei   casi   di
          particolare gravita', la revoca dell'accreditamento. 
              12. Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          irrogate dal Comitato ed al procedimento si  applicano  per
          quanto compatibili con il presente decreto le  disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              13. La sanzione per le emissioni  in  eccesso  rispetto
          alle quote assegnate a  partire  dal  1°  gennaio  2013  e'
          adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. 
              13-bis. Gli operatori aerei, soggetti  alla  disciplina
          di cui al presente decreto legislativo, eleggono  domicilio
          nel territorio della Repubblica  italiana,  anche  ai  fini
          dell'individuazione della competenza territoriale di cui al
          comma 12.». 
              Il testo dell' art. 38 del decreto legislativo 13 marzo
          2013, n. 30, gia' citato nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 38. (Esclusione di impianti di dimensioni ridotte
          subordinata all'adozione  di  misure  equivalenti). - 1.  A
          richiesta dell'interessato il Comitato puo'  escludere  dal
          sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione
          di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE: 
              a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008,  2009,
          2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'art. 3-bis del
          decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a
          norma della delibera n. 24 del 2010 dello  stesso  Comitato
          inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente; 
              b) gli impianti che, nel caso svolgano  l'attivita'  di
          combustione di carburanti in impianti  di  potenza  termica
          nominale totale superiore a 20 MW di  cui  all'allegato  I,
          hanno una potenza  termica  nominale  inferiore  a  35  MW,
          escluse le emissioni da biomassa; 
              c)  gli  impianti   termici   asserviti   a   strutture
          ospedaliere che applicano le misure di cui ai comma 3 e 4. 
              2. Gli impianti di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),
          esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli  anni
          del   periodo   2013-2020,   emettono   piu'    di    25000
          tCO2eq.rientrano nel sistema  comunitario  per  lo  scambio
          delle quote di emissione di gas ad  effetto  serra  di  cui
          alla direttiva 2003/87/CE e non possono essere  oggetto  di
          ulteriore esclusione. La verifica e' fatta sulla base della
          comunicazione annuale delle emissioni di cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              2-bis). Allorche' un impianto  rientra  nuovamente  nel
          sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione
          di  gas  a  effetto  serra,  le  quote  assegnate  a  norma
          dell'art. 21 sono  rilasciate  a  decorrere  dall'anno  del
          rientro. 
              3. Gli impianti  esclusi  ai  sensi  del  comma  1,  in
          ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere
          a titolo gratuito una quantita' di emissione determinata: 
              a) applicando la metodologia basata  sui  parametri  di
          riferimento e sui  livelli  di  attivita'  storica  di  cui
          all'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE e  di  cui  alla
          decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione  del
          fattore  di  correzione  transettoriale  di  cui   all'art.
          10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE,  in
          conformita' a quanto stabilito all'allegato VI; 
              b) oppure  applicando  la  metodologia  basata  su  una
          riduzione lineare annuale  delle  emissioni  tale  che,  al
          2020,  la  quantita'  di  emissioni  che  l'impianto   puo'
          emettere a titolo gratuito non sia  superiore  al  -21  per
          cento  rispetto  alle  emissioni   dell'impianto   relative
          all'anno 2005 verificate da un  verificatore  indipendente,
          ai  sensi  della  delibera  24/2010  del  Comitato  di  cui
          all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006. 
              4. Nel caso in cui  l'impianto  escluso  ai  sensi  del
          comma 1 emette  una  quantita'  di  emissioni  superiore  a
          quella determinata  ai  sensi  della  metodologia  indicata
          nella richiesta di  cui  al  comma  5  ed  approvata  dalla
          Commissione europea, per ciascuna tonnellata  di  emissioni
          eccedenti,   il   gestore   dell'impianto   in    questione
          corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo
          all'anno   precedente   determinato   dall'Autorita'    per
          l'energia elettrica e il gas con riferimento  all'andamento
          dei prezzi delle quote sui mercati europei, in  conformita'
          a quanto stabilito all'allegato VII, oppure, a sua  scelta,
          restituisce  una  corrispondente  quantita'  di  quote   di
          emissione  valide  per  il  periodo   di   riferimento   in
          questione. Il pagamento o la restituzione delle  quote  EUA
          per le emissioni in eccesso  avviene  su  base  biennale  a
          partire dal 30 giugno 2015.  Nel  caso  in  cui  l'impianto
          escluso ai sensi  del  comma  1  emette  una  quantita'  di
          emissioni inferiore a quella  determinata  ai  sensi  della
          metodologia indicata nella richiesta di cui al comma  5  ed
          approvata dalla Commissione europea,  la  differenza  resta
          nella disponibilita' del gestore al fine  dell'emissione  a
          titolo gratuito. 
              5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di
          cui al comma 1 si avvale della possibilita'  di  esclusione
          attraverso  richiesta  ai  sensi  della  deliberazione   n.
          12/2012 del Comitato di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto
          legislativo 4 aprile  2006,  n.  216.  Nella  richiesta  il
          gestore indica, tra le  metodologie  di  cui  al  comma  3,
          quella scelta per  la  determinazione  della  quantita'  di
          emissione che puo'  essere  emessa  a  titolo  gratuito  in
          ciascuno degli anni 2013-2020. 
              6. Per il gestore dell'impianto escluso  ai  sensi  del
          comma 1 permane l'obbligo di: 
              a) monitorare le emissioni rilasciate  durante  ciascun
          anno civile dall'impianto che gestisce  e  comunicare  tali
          emissioni debitamente verificate al Comitato; 
              b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche
          dell'identita' del gestore; 
              c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche
          alla natura o al funzionamento dell'impianto; 
              d)  comunicare  al  citato   Comitato   ampliamenti   o
          riduzioni di capacita' superiori  al  20  per  cento  della
          capacita' produttiva al  fine  di  permettere  allo  stesso
          Comitato la revisione  della  quantita'  di  emissione  che
          possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3. 
              7. Al fine dell'attuazione del  comma  6,  il  Comitato
          emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri
          minimi: 
              a) la modifica di cui al comma 6, lettera d),  comporta
          la revisione  della  quantita'  di  emissione  che  possono
          essere  emesse  a  titolo  gratuito  a  partire   dall'anno
          successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo; 
              b) al  fine  del  monitoraggio  e  della  comunicazione
          annuale di cui al comma 6, lettera  a),  sono  applicati  i
          principi contenuti nelle disposizioni  sul  monitoraggio  e
          sulla comunicazione delle emissioni; 
              c) la verifica annuale di cui al comma 6,  lettera  a),
          puo' essere  svolta  da  un  verificatore  accreditato  con
          attivita' «fuori sito»; 
              d) nel caso in cui  l'impianto  escluso  ai  sensi  del
          comma  1  e'  caratterizzato  da  emissioni  annuali  medie
          verificate  tra  il  2008  e  il  2010  inferiori  a  5.000
          tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6,  lettera
          a), puo' essere effettuata dal Comitato; 
              e) ogni anno un campione casuale costituito dal  5  per
          cento degli impianti  esclusi  ai  sensi  del  comma  1  e'
          soggetto a verifica «in sito» da parte di  un  verificatore
          accreditato; 
              f)  l'impianto  escluso  ai  sensi  del  comma  1  puo'
          richiedere la cancellazione dal Registro  di  cui  all'art.
          28, previo nulla osta della Commissione europea; 
              g) e' facolta' del Comitato istituire un registro degli
          impianti esclusi a norma del presente articolo. 
              8.  Ai  fini  dell'invio   alla   Commissione   europea
          dell'elenco degli impianti di cui  all'art.  21,  comma  2,
          l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera  del
          Comitato di cui all'art. 3-bis del decreto  legislativo  n.
          216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12  del  2012,
          vale quale elenco degli impianti esclusi di  cui  al  comma
          1.». 
              Il  testo  del  comma  2  dell'  art.  41  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 41. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). 
              2. I costi delle attivita' di cui all'art. 4, comma  4,
          lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art.  9,  all'art.
          10, commi 3  e  4,  all'art.  13,  all'art.  15,  comma  1,
          all'art. 16, all'art. 21, all'art. 22,  comma  4,  all'art.
          23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, sono  a  carico  degli
          operatori  interessati,  secondo  tariffe  e  modalita'  di
          versamento  da   stabilire   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro dello sviluppo economico. 
              Il testo dell'Allegato I 41 del decreto legislativo  13
          marzo 2013, n. 30, gia' citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
 
                                                          «Allegato I 
 
              Categorie di attivita' relative alle emissioni  di  gas
          serra rientranti nel campo  di  applicazione  del  presente
          decreto 
              01. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati  per
          la ricerca, lo  sviluppo  e  la  sperimentazione  di  nuovi
          prodotti  e  processi  e  gli   impianti   che   utilizzano
          esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto. 
              1. I valori limite riportati di seguito si  riferiscono
          alle capacita' produttive. Qualora varie unita'  rientranti
          nella  medesima  attivita'  siano  svolte  in  uno   stesso
          impianto, si sommano le capacita' di tali unita'. 
              2. In sede di calcolo della  potenza  termica  nominale
          totale di un impianto al fine di decidere  in  merito  alla
          sua inclusione  nel  campo  di  applicazione  del  presente
          decreto  legislativo,  si  sommano  le   potenze   termiche
          nominali di tutte le unita' tecniche che ne fanno  parte  e
          che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali
          unita' possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di
          caldaie,  bruciatori,  turbine,  riscaldatori,   altiforni,
          inceneritori,  forni  vari,  essiccatoi,  motori,  pile   a
          combustibile,  unita'  di  «chemical  looping  combustion»,
          torce e dispositivi post-combustione termici o  catalitici.
          Le unita' con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW
          e le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa non sono
          prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unita'
          che utilizzano esclusivamente  biomassa»  rientrano  quelle
          che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o
          di arresto. Tuttavia nel caso in cui l'impianto ricade  nel
          campo di  applicazione  del  presente  decreto  legislativo
          anche le unita' con una potenza termica nominale  inferiore
          ai 3 MW e le unita' che utilizzano esclusivamente  biomassa
          devono  essere  oggetto  di  domanda  o  di   aggiornamento
          dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra  e  le
          loro emissioni monitorate. 
              3. Se una unita' serve per un'attivita' per la quale la
          soglia  non  e'  espressa  come  potenza  termica  nominale
          totale, la soglia espressa come capacita' di produzione  di
          tale attivita' e' prioritaria per la  decisione  in  merito
          all'inclusione  nel  campo  di  applicazione  del  presente
          decreto. 
              4. Quando  in  un  impianto  si  supera  la  soglia  di
          capacita' di  qualsiasi  attivita'  prevista  nel  presente
          allegato,  tutte  le  unita'   in   cui   sono   utilizzati
          combustibili, diverse dalle unita' per  l'incinerazione  di
          rifiuti    pericolosi    o    domestici,    sono    incluse
          nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. 
              (Omissis).».