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DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2016)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-7-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo  dei  pericoli  di   incidenti   rilevanti   connessi   con
determinate sostanze pericolose; 
  Vista  la  direttiva  2003/105/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva  96/82/CE,
sul controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
determinate sostanze pericolose; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di  incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Vista la legge del 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2013  e,  in
particolare, l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterrane; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
attuazione  della  direttiva  96/82/CE,  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti  rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  48,  recante
attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta  del  7  maggio
2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate  a  prevenire
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze  pericolose  e  a
limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  recanti  obblighi   o
adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o  degli
organi regionali si intendono riferite per le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  alla  provincia  autonoma   territorialmente
competente;  quelle  che  rinviano  a  organi  tecnici  regionali   o
interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle
strutture compresi negli enti territoriali  di  area  vasta,  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,
competenti secondo il rispettivo ordinamento. 
  4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle  funzioni  di
cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
competenze  amministrative  relative  alle  attivita'  a  rischio  di
incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso  articolo  72
sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II
del presente decreto. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo  dei  pericoli  di   incidenti   rilevanti   connessi   con
determinate sostanze pericolose; 
  Vista  la  direttiva  2003/105/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva  96/82/CE,
sul controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
determinate sostanze pericolose; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di  incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Vista la legge del 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2013  e,  in
particolare, l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterrane; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
attuazione  della  direttiva  96/82/CE,  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti  rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  48,  recante
attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta  del  7  maggio
2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate  a  prevenire
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze  pericolose  e  a
limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  recanti  obblighi   o
adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o  degli
organi regionali si intendono riferite per le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  alla  provincia  autonoma   territorialmente
competente;  quelle  che  rinviano  a  organi  tecnici  regionali   o
interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle
strutture compresi negli enti territoriali  di  area  vasta,  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,
competenti secondo il rispettivo ordinamento. 
  4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle  funzioni  di
cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
competenze  amministrative  relative  alle  attivita'  a  rischio  di
incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso  articolo  72
sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II
del presente decreto.