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DECRETO-LEGGE 8 luglio 2015, n. 99

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. (15G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2015.
Decreto-Legge convertito dalla L. 4 agosto 2015, n. 117 (in G.U. 06/08/2015, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2015)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-7-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015,
relativa all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
centromeridionale  denominata  EUNAVFOR  MED,  con   l'obiettivo   di
contribuire a smantellare il  modello  di  business  delle  reti  del
traffico e della tratta di esseri umani adottando misure sistematiche
per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e  mezzi  usati  o
sospettati di essere  usati  dai  passatori  o  dai  trafficanti,  in
conformita'  al  diritto  internazionale,  incluse  l'UNCLOS   e   le
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 
  Vista  la  decisione  PESC/2015/958  del  Comitato  politico  e  di
sicurezza del 17 giugno 2015, relativa  alla  nomina  del  comandante
della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel
Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED; 
  Vista la decisione PESC/2015/972 del Consiglio, del 22 giugno 2015,
relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione  europea  nel
Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  la
partecipazione  del  personale  delle  Forze  armate   all'operazione
militare  dell'Unione  europea  nel  Mediterraneo   centromeridionale
denominata EUNAVFOR MED; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Partecipazione  all'operazione  militare  dell'Unione   europea   nel
                   Mediterraneo centromeridionale 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 27 giugno  2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione  di
personale militare all'operazione militare  dell'Unione  europea  nel
Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di  cui  alla
decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015. 
  2. All'operazione militare di cui al comma 1 si applicano: 
    a) le disposizioni in materia di personale  di  cui  all'articolo
15, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015,  n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3,
comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e  agli  articoli  3,  5,
comma 1, lettere b) e c), e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.
15; 
    b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n.
197; 
    c) le disposizioni in materia contabile di  cui  all'articolo  5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,  pari
a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede: 
    a) quanto a euro 19.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; 
    b)  quanto  a  euro  7.000.000,  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non  sono
ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano  acquisite  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.