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DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 21-8-2015
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  rafforzare  le
disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in
crisi, di promuovere la contendibilita' delle imprese  in  concordato
preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei  debitori  in
difficolta'   e   favorire   esiti   efficienti   ai   tentativi   di
ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della  terzieta'
ed indipendenza degli incaricati  che  affiancano  il  giudice  nelle
gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilita' di
concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito; 
  Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni  per  migliorare   l'efficienza   delle   procedure   di
esecuzione forzata,  attraverso  un  ammodernamento  delle  forme  di
pubblicita', l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche,  la
modifica dei criteri di aggiudicazione dei  beni,  una  significativa
riduzione dei termini stabiliti  per  il  compimento  di  adempimenti
procedurali; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a  sostegno
del debitore, in particolare con riferimento  al  pignoramento  delle
pensioni e delle somme depositate in conto corrente; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
modificare  le  disposizioni  in  materia  di   deducibilita'   delle
svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi  e  finanziari  e
imprese di assicurazioni nonche' di emanare disposizioni  in  materia
di funzionamento della giustizia; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Finanza interinale 
 
  1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte  le
seguenti: ", anche prima del deposito  della  documentazione  di  cui
all'articolo 161, ((commi secondo e terzo))"; 
    b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:  "Il  debitore
che presenta una domanda di ammissione al  concordato  preventivo  ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del  piano  di
cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),  o  una  domanda  di
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o  una  proposta  di  accordo  ai
sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al  tribunale
di essere autorizzato in via  d'urgenza  a  contrarre  finanziamenti,
prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  funzionali  a  urgenti
necessita' relative all'esercizio dell'attivita' aziendale fino  alla
scadenza del termine fissato dal  tribunale  ai  sensi  dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di  cui  all'articolo
182-bis,  quarto  comma,  o  alla  scadenza  del   termine   di   cui
all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve  specificare  la
destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e'  in  grado  di
reperire altrimenti tali finanziamenti e  che,  in  assenza  di  tali
finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente  ed  irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano  e
sulla proposta in  corso  di  elaborazione,  sentito  il  commissario
giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti  senza  formalita'  i
principali creditori, decide  in  camera  di  consiglio  con  decreto
motivato,  entro  dieci   giorni   dal   deposito   dell'istanza   di
autorizzazione.  La  richiesta  puo'  avere  ad  oggetto   anche   il
mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al  momento
del deposito della domanda."; 
    c) al terzo comma, dopo la  parola  "ipoteca"  sono  aggiunte  le
seguenti: "o a cedere crediti"; 
  ((c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: "quarto  comma"
sono  sostituite  dalle  seguenti:   "quinto   comma   del   presente
articolo")).