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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. 76

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione. (15G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2015
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-7-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto legislativo 21  dicembre  1998,  n.  495,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115,  in  materia  di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei  beni
demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato  e  della  Regione»  ed,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e  del
mercato, reso nella riunione dell'11 dicembre 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo  economico  e dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il terzo e quinto periodo dell'articolo 3, comma 1, del  decreto
legislativo del 21 dicembre 1998, n. 495, sono soppressi. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 aprile 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998,  n.  495  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17,
          Supplemento Ordinario n. 20. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998,  n.  495  e'
          citato nella nota al titolo. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  107  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670: 
                «Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. In seno alla  commissione  di  cui  al
          precedente comma e' istituita una speciale commissione  per
          le norme di attuazione  relative  alle  materie  attribuite
          alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei
          membri, di cui tre in  rappresentanza  dello  Stato  e  tre
          della provincia. Uno dei  membri  in  rappresentanza  dello
          Stato deve appartenere al gruppo linguistico  tedesco;  uno
          di  quelli   in   rappresentanza   della   provincia   deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  3  del
          citato decreto legislativo 21 dicembre 1998  n.  495,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «1. Gli immobili adibiti  a  rifugi  alpini  indicati
          nell'allegato A, tabella a), sono trasferiti alla provincia
          di Bolzano. Le concessioni in atto  sono  prorogate  al  31
          dicembre 2010. Il rinnovo della concessione, dopo il  2010,
          e' effettuato con procedura ad evidenza pubblica.».