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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. 75

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. (15G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2015
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Testo in vigore dal: 1-7-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» ed, in particolare l'articolo 20-ter; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso nella riunione del 10 luglio 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno,  dell'economia
e  delle  finanze  e   della   semplificazione   e   della   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le dichiarazioni di cui al  comma  1  sono  rese  sul  foglio
contrassegnato A/1,  conforme  al  fac-simile  allegato  al  presente
decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano
e delle relative sedi del giudice di pace.». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal
medesimo in apposita busta gialla, chiusa,  nominativa  e  consegnata
personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di  pace
del luogo di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna
presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace  inoltra
al  tribunale  le  buste  ad  esso  consegnate.  Il  cancelliere  del
tribunale conserva le buste sigillate e certifica  con  immediatezza,
in carta libera e senza spese,  l'appartenenza  o  l'aggregazione  al
gruppo linguistico  soltanto  a  richiesta  del  dichiarante,  ovvero
dell'autorita' giudiziaria  per  esigenze  di  giustizia,  sigillando
nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o
di aggregazione puo'  essere  inoltrata  anche  per  il  tramite  del
giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti
successivi e alla consegna in plico chiuso della  certificazione  per
il tramite del giudice di pace. Il  personale  del  tribunale  e  del
giudice di pace e' tenuto al segreto  d'ufficio.  Presso  i  medesimi
uffici non e' consentita alcuna  annotazione  o  registrazione  anche
informatica  relativa  al  contenuto  delle  dichiarazioni  o   delle
certificazioni. E' vietato  richiedere  al  dichiarante  di  produrre
detta certificazione fuori dei casi e per finalita' diverse da quelli
tassativamente previsti dalla  legge.  Ai  fini  dell'appartenenza  o
dell'aggregazione  al  gruppo  linguistico  il  dichiarante   produce
esclusivamente la  predetta  certificazione,  in  plico  chiuso,  nel
momento in cui dichiara il possesso  dei  requisiti  per  i  benefici
previsti. Tale plico chiuso puo' essere aperto solo  nel  momento  in
cui  l'autorita'  competente  verifica  il  possesso  dei   requisiti
predetti.  Ai  dichiaranti  non  beneficiari  la  certificazione   e'
restituita in plico chiuso.». 
  3. Il comma 5 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: 
    «5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui  al  comma
7-bis che hanno compiuto la maggiore eta', o che hanno trasferito  la
propria residenza in un comune della provincia di Bolzano  da  comuni
situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui  al  comma
7-bis  interdetti  che  abbiano  riacquistato  la  capacita',   della
facolta' di rendere la dichiarazione, dei suoi  effetti  e  circa  le
eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno  dalla  data
di comunicazione spiegano effetto immediato». 
  4. Dopo il comma 7 dell'articolo 20-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Le dichiarazioni di  cui  al  presente  articolo  possono
essere altresi' rese, con le medesime modalita' ed effetti, presso la
sede principale del tribunale di Bolzano: 
      a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai
loro familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro  che
siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di  soggiorno
permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano; 
      b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  o  che  siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di  protezione
sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano. 
  La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al  presente  comma
spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.». 
  5. Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si  provvede
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 aprile 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
          1976, n. 752 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          novembre 1976, n. 304. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
          1976, n. 752 e' citato nella nota al titolo. 
              - Per il testo dell'art. 20-ter del citato decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  752/1976,   modificato   dal
          presente decreto, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art.  107  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,   n.   670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige): 
              «Art. 107. Con decreti legislativi saranno  emanate  le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. In seno alla  commissione  di  cui  al
          precedente comma e' istituita una speciale commissione  per
          le norme di attuazione  relative  alle  materie  attribuite
          alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei
          membri, di cui tre in  rappresentanza  dello  Stato  e  tre
          della provincia. Uno dei  membri  in  rappresentanza  dello
          Stato deve appartenere al gruppo linguistico  tedesco;  uno
          di  quelli   in   rappresentanza   della   provincia   deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo integrale  dell'art.  20-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
          752, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 20-ter. - 1.  Qualora  intenda  beneficiare,  nei
          casi   previsti,   degli   effetti   giuridici    derivanti
          dall'appartenenza dall'aggregazione al gruppo  linguistico,
          ogni cittadino residente nella provincia, di eta' superiore
          agli anni diciotto  e  non  interdetto  per  infermita'  di
          mente,  ha  facolta'  di  rendere  in  ogni   momento   una
          dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno
          dei tre gruppi  linguistici  italiano,  tedesco  e  ladino.
          Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno  di  tali
          gruppi, lo  dichiarano  e  rendono  soltanto  dichiarazione
          nominativa di aggregazione ad uno di essi. 
              2. Le dichiarazioni di cui al comma  1  sono  rese  sul
          foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile  allegato
          al presente decreto, disponibile  presso  ogni  cancelleria
          del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del  giudice
          di pace. 
              3. Il foglio  A/1,  sottoscritto  dal  dichiarante,  e'
          collocato dal medesimo in apposita  busta  gialla,  chiusa,
          nominativa e consegnata  personalmente  e  direttamente  al
          tribunale,  ovvero  al  giudice  di  pace  del   luogo   di
          residenza. La busta e' sigillata  all'atto  della  consegna
          presso il tribunale o il giudice di  pace.  Il  giudice  di
          pace inoltra al tribunale le buste ad esso  consegnate.  Il
          cancelliere del tribunale conserva  le  buste  sigillate  e
          certifica con immediatezza, in carta libera e senza  spese,
          l'appartenenza  o  l'aggregazione  al  gruppo   linguistico
          soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita'
          giudiziaria   per   esigenze   di   giustizia,   sigillando
          nuovamente la busta.  La  richiesta  di  certificazione  di
          appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata  anche
          per il tramite del  giudice  di  pace.  In  tale  caso,  il
          tribunale  provvede  agli  adempimenti  successivi  e  alla
          consegna  in  plico  chiuso  della  certificazione  per  il
          tramite del giudice di pace. Il personale del  tribunale  e
          del giudice di pace e' tenuto al segreto d'ufficio.  Presso
          i medesimi uffici non e' consentita  alcuna  annotazione  o
          registrazione anche informatica relativa al contenuto delle
          dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere
          al dichiarante di produrre detta certificazione  fuori  dei
          casi e  per  finalita'  diverse  da  quelli  tassativamente
          previsti  dalla  legge.   Ai   fini   dell'appartenenza   o
          dell'aggregazione  al  gruppo  linguistico  il  dichiarante
          produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico
          chiuso,  nel  momento  in  cui  dichiara  il  possesso  dei
          requisiti per i benefici previsti. Tale plico  chiuso  puo'
          essere  aperto  solo  nel  momento   in   cui   l'autorita'
          competente verifica il possesso dei requisiti predetti.  Ai
          dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita
          in plico chiuso. 
              4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano  effetti
          decorsi diciotto mesi dal momento della  loro  consegna  ed
          hanno  durata  indeterminata  fino  al   momento   in   cui
          un'eventuale dichiarazione di modifica acquista  efficacia.
          Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna
          la dichiarazione puo' essere modificata dal dichiarante  in
          qualsiasi  momento,  nei  modi  di  cui  al  comma  3.   La
          dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista
          efficacia  decorsi  due  anni  dalla   sua   consegna.   La
          precedente dichiarazione e' conservata per un  periodo  non
          superiore  a  30  mesi  dalla  data  della  consegna  della
          dichiarazione di modifica.  La  dichiarazione  e'  altresi'
          revocabile in ogni tempo. In caso di  revoca  il  tribunale
          consegna al dichiarante la busta  gialla  in  plico  chiuso
          contenente  il  foglio  A/1  e   annota   la   data   delle
          restituzione senza registrazione anche informatica relativa
          al   contenuto    delle    precedenti    dichiarazioni    o
          certificazioni.  Un'eventuale  altra   dichiarazione   puo'
          essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui
          il Tribunale consegna la  busta  recante  la  dichiarazione
          revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni. 
              5. I comuni informano i cittadini e i soggetti  di  cui
          al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore eta',  o  che
          hanno trasferito la propria residenza in  un  comune  della
          provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i
          cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che
          abbiano  riacquistato  la  capacita',  della  facolta'   di
          rendere la dichiarazione,  dei  suoi  effetti  e  circa  le
          eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese  entro  un  anno
          dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato. 
              6. Le dichiarazioni di cui al comma  1  possono  essere
          rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici
          e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci. 
              7. Le dichiarazioni di appartenenza o  di  aggregazione
          ad  uno  dei  tre  gruppi  linguistici  producono  identici
          effetti  giuridici  e  sono  provate  dal  foglio  A/1.  Le
          dichiarazioni attestano l'appartenenza o  l'aggregazione  a
          tutti  gli  effetti   di   legge.   Le   dichiarazioni   di
          appartenenza o di aggregazione  necessarie  ai  fini  della
          partecipazione alle elezioni  comunali  o  provinciali  nel
          territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo  le
          modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale. 
              7-bis. Le dichiarazioni di  cui  al  presente  articolo
          possono essere altresi' rese, con le medesime modalita'  ed
          effetti,  presso  la  sede  principale  del  tribunale   di
          Bolzano: 
                a) dai cittadini anche  di  altro  Stato  dell'Unione
          europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza  di
          uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto   di
          soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,  anche  se
          non residenti nella provincia di Bolzano, 
                b) dai cittadini di Paesi terzi  che  siano  titolari
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se  non
          residenti nella provincia di Bolzano. 
              La prima dichiarazione resa  dai  soggetti  di  cui  al
          presente  comma  spiega  effetto  immediato,  salvo  quanto
          disposto dal comma 5.».