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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 73

Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. (15G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 28-6-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti  dell'Unione  europea -  legge  di  delegazione  europea  2013 -
secondo semestre ed, in particolare, l'allegato B che reca in elenco,
tra le direttive  da  attuare,  anche  la  direttiva  2013/31/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013,  che  modifica
la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per  quanto  riguarda  le  norme
sanitarie che disciplinano gli scambi e le  importazioni  dell'Unione
di cani, gatti e furetti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  12  giugno  2013,  sui  movimenti  a  carattere   non
commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento  (CE)
n. 998/2003, in particolare, gli articoli 6 e 7; 
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione  (UE)  n.
577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei
documenti  di  identificazione  per  i  movimenti  a  carattere   non
commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi  di
territori  e  Paesi  terzi,  e  ai  requisiti  relativi  al  formato,
all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il  rispetto
di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione del  21  ottobre
2013, n. 518, che modifica l'allegato E,  parte  1,  della  direttiva
92/65/CEE del  Consiglio  relativamente  al  modello  di  certificato
sanitario per animali  provenienti  da  aziende  [notificata  con  il
numero C(2013) 6719]; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione del  21  ottobre
2013, n. 519, che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi terzi
da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e  i
modelli di certificati sanitari per tali importazioni [notificata con
il numero C(2013) 6721]; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio europeo,  del  22
dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto  e
le operazioni correlate che  modifica  la  direttiva  64/432/CEE  del
Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1977; 
  Visto il regolamento (CE) n. 599/2004  della  Commissione  europea,
del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un  modello  armonizzato
di  certificato  e  di  verbale  d'ispezione  relativi  agli   scambi
intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  28,   recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Visto il decreto legislativo 12  novembre  1996,  n.  633,  recante
attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce  norme  sanitarie
per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali,  sperma,
ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le  condizioni  di
polizia sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche  di  cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; 
  Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive  modificazioni,
concernente modifiche al sistema penale e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espresso nella seduta del 7 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 
 
  1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera e), sono  aggiunte
le seguenti: 
      «e-bis) "veterinario ufficiale" quello  definito  dall'articolo
3, lettera h),  del  regolamento  (UE)  n.  576/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013; 
      e-ter)    "veterinario    autorizzato"    quello    autorizzato
dall'organismo   competente   a   svolgere    specifiche    attivita'
conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi  dello
stesso regolamento.»; 
    b) il comma 2 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti  e  furetti
che: 
        a) soddisfano le  condizioni  stabilite  all'articolo  6  del
regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 12 giugno 2013; 
        b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro
le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato
dall'autorita' competente; 
        c) sono muniti,  durante  il  trasporto  verso  il  luogo  di
destinazione, di un certificato sanitario firmato da  un  veterinario
ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti: 
          1) e' conforme al modello di cui all'allegato E, parte 1; 
          2) attesta che il veterinario autorizzato  ha  documentato,
nella sezione pertinente del passaporto di ciascun  animale,  di  cui
all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  576/2013,  che
dall'esame clinico, effettuato in conformita'  alla  lettera  b),  e'
emerso che gli  animali  erano  nelle  condizioni  di  affrontare  il
viaggio  per  il  loro  trasporto,  secondo   quanto   previsto   dal
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla
protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le  operazioni
correlate.»; 
    c) il comma 3, dell'articolo 10 e' abrogato; 
    d) al comma 1, dell'articolo 17, dopo la parola: «animali»,  sono
inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2»; 
    e) dopo il comma 1 dell'articolo 17 e' aggiunto il seguente: 
      « 1-bis. Per quanto riguarda l'importazione di  gatti,  cani  e
furetti: 
        a)  le  condizioni  di  importazione  devono  essere   almeno
equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere  da
a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del  regolamento
(UE) n. 576/2013; 
        b) gli animali devono essere  muniti,  durante  il  trasporto
verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato
e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli  animali
in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato  da
un veterinario autorizzato entro  le  48  ore  precedenti  alla  loro
spedizione, il quale ha verificato che, al  momento  dell'esame,  gli
animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto  per
il loro trasporto.»; 
    f) all'articolo 20, comma 2, lettera a), le  parole:  «17,  comma
1», sono sostituite dalle seguenti: «17, commi 1 e 1-bis». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 7 ottobre  2014,
          n.  154  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge  di  delegazione  europea  2013  -  secondo
          semestre) pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28  ottobre
          2014, n. 251, cosi' recita: 
 
                                                          «Allegato B 
 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 marzo 2010, relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di  mare  (termine  di  recepimento:  4  luglio  2014;  per
          l'articolo 1, punto 5, termine di  recepimento:  4  gennaio
          2015); 
              2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2013,  sulla  risoluzione   alternativa   delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (Direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio  2013,  che  modifica  la  direttiva  2003/41/CE,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE,  sui  gestori
          di fondi di investimento alternativi, per  quanto  riguarda
          l'eccessivo affidamento ai rating del credito  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2014); 
              2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  giugno   2013,   concernente   l'armonizzazione   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
          22 ; 4, paragrafo 1; 5 ; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da  2
          a 9; 9 ; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16 ;
          da 18 a 29 ; da 31 a 35 ; 37 ; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a
          42 ; 45 ; 46 e per gli allegati I, II  e  III,  termine  di
          recepimento: 30 giugno 2015; per il punto  4  dell'allegato
          I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, sulla sicurezza delle  operazioni  in  mare
          nel settore degli idrocarburi e che modifica  la  direttiva
          2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 
              2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, che modifica  la  direttiva  92/65/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno  2013,  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
          paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50  e  allegato
          I, termine di recepimento: 20 luglio 2015;  per  l'articolo
          31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento:  20  luglio
          2018;  per  le  restanti  disposizioni:  senza  termine  di
          recepimento); 
              2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza  dei
          richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per  gli
          articoli da 1 a 12, da 14 a 28,  30  e  per  l'allegato  I,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
          consolidati e alle relative relazioni di  talune  tipologie
          di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
          recepimento: 20 luglio 2015); 
              2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  giugno  2013,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  agosto   2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 agosto 2013, che  modifica  le  direttive  2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              2013/42/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              2013/43/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
          beni  strumentali  e  dei  proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il   termine   di   due   mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196 . Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 ; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  576/2013  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  sui  movimenti  a  carattere  non
          commerciale  di  animali  da  compagnia  e  che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 998/2003 (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 28  giugno  2013,  n.  L
          178. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  577/2013  (Regolamento  di
          esecuzione  della  Commissione  relativo  ai  modelli   dei
          documenti di identificazione per i  movimenti  a  carattere
          non commerciale di cani, gatti e furetti, alla  definizione
          di elenchi di territori  e  Paesi  terzi,  e  ai  requisiti
          relativi  al  formato,  all'aspetto  e  alle  lingue  delle
          dichiarazioni  attestanti  il   rispetto   di   determinate
          condizioni di cui  al  regolamento  (UE)  n.  576/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  -  Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno  2013,
          n. L 178. 
              - La decisione n. 2013/518/UE del 21/10/2013, decisione
          di esecuzione della Commissione che modifica l'allegato  E,
          parte  1,   della   direttiva   92/65/CEE   del   Consiglio
          relativamente  al  modello  di  certificato  sanitario  per
          animali provenienti da aziende, notificata  con  il  numero
          C(2013)  6719  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 23 ottobre 2013, n. L 281. 
              - La decisione n. 2013/519/UE del 21/10/2013, decisione
          di esecuzione della Commissione che stabilisce l'elenco dei
          territori e dei Paesi terzi  da  cui  sono  autorizzate  le
          importazioni di cani,  gatti  e  furetti  e  i  modelli  di
          certificati sanitari per tali importazioni, notificata  con
          il numero C(2013) 6721 (Testo rilevante ai fini  del  SEE),
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 ottobre 2013, n. L 281. 
              - Il regolamento (CE) n.  1/2005  del  Consiglio  sulla
          protezione  degli  animali  durante  il  trasporto   e   le
          operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e
          93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. L 3. 
              - Il regolamento (CE) n.  599/2004,  della  Commissione
          concernente  l'adozione  di  un  modello   armonizzato   di
          certificato e di verbale d'ispezione relativi  agli  scambi
          intracomunitari  di  animali  e  di  prodotti  di   origine
          animale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004,  n.  L
          94. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  28
          (Attuazione  delle  direttive   89/662/CEE   e   90/425/CEE
          relative ai controlli veterinari  e  zootecnici  di  taluni
          animali vivi e su prodotti di origine  animale  applicabili
          negli scambi intracomunitari), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  12  novembre  1996,  n.  633
          (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce  norme
          sanitarie per gli scambi e le importazioni nella  Comunita'
          di animali, sperma, ovuli ed  embrioni  non  soggetti,  per
          quanto riguarda le condizioni di  polizia  sanitaria,  alle
          normative comunitarie specifiche  di  cui  all'allegato  A,
          sezione I, della direttiva 90/425/CEE), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996, n. 296, S.O. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo  12
          novembre 1996, n. 633, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) "scambi": gli scambi come  definiti  dall'articolo
          2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30  gennaio
          1993, n. 28, e successive modifiche; 
                b) "animali": esemplari appartenenti alle  specie  di
          animali  diverse  da  quelle  disciplinate  da   specifiche
          normative sanitarie comunitarie; 
                c)  "organismo,  istituto  o   centro   ufficialmente
          riconosciuto":    qualsiasi     istituzione     permanente,
          geograficamente   limitata,   riconosciuta    conformemente
          all'articolo 13, comma 3, in cui  animali  di  una  o  piu'
          specie  sono  abitualmente  tenuti  o   allevati   a   fini
          commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione
          e a fini educativi, alla conservazione della  specie,  alla
          ricerca   scientifica   fondamentale    o    applicata    o
          all'allevamento per esigenze di ricerca; 
                d)  "malattie  soggette  a  denuncia":  le   malattie
          incluse nell'allegato A; 
                e) "autorita' competente": quella di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30  gennaio
          1993, n. 28, e successive modifiche; 
                e-bis)  "veterinario   ufficiale"   quello   definito
          dall'articolo  3,  lettera  h),  del  regolamento  (UE)  n.
          576/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          giugno 2013; 
                e-ter) "veterinario autorizzato"  quello  autorizzato
          dall'organismo competente a svolgere  specifiche  attivita'
          conformemente  al  regolamento   (UE)   n.   576/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o  ad
          atti adottati ai sensi dello stesso regolamento. 
              2. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  per
          analogia le definizioni di cui all'articolo 2  della  legge
          30 aprile 1976, n. 397,  e  successive  modifiche,  nonche'
          all'articolo 2,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,  n.  555,  e
          successive modifiche, e  all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  marzo  1993,  n.  587,  e
          successive modifiche, escluse quelle relative ai  centri  e
          organismi riconosciuti.». 
              - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo  12
          novembre 1996, n. 633, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Condizioni specifiche  per  furetti,  visoni,
          volpi, cani e gatti). -  1.  Sono  vietati  gli  scambi  di
          furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella
          quale si sia sospettato o diagnosticato un caso  di  rabbia
          negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con  animali
          di  tale  azienda  non  sottoposti  ad  un   programma   di
          vaccinazione sistematica contro la rabbia. 
              2. Possono essere oggetto di scambio i  cani,  gatti  e
          furetti che: 
                a) soddisfano le condizioni stabilite all'articolo  6
          del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 12 giugno 2013; 
                b)  sono  stati  sottoposti  ad  un   esame   clinico
          effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro  spedizione
          dal veterinario autorizzato dall'autorita' competente; 
                c) sono muniti, durante il trasporto verso  il  luogo
          di destinazione, di un certificato sanitario firmato da  un
          veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti: 
                  1) e' conforme al modello di  cui  all'allegato  E,
          parte 1; 
                  2)  attesta  che  il  veterinario  autorizzato   ha
          documentato, nella sezione  pertinente  del  passaporto  di
          ciascun animale, di cui all'articolo 21, paragrafo  1,  del
          regolamento  (UE)  n.  576/2013,  che  dall'esame  clinico,
          effettuato in conformita' alla lettera b),  e'  emerso  che
          gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio
          per  il  loro  trasporto,  secondo  quanto   previsto   dal
          regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del  22  dicembre
          2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e
          le operazioni correlate. 
                  3. (abrogato).». 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo  12
          novembre 1996, n. 633, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli
          animali, lo  sperma,  gli  ovuli  e  gli  embrioni  di  cui
          all'articolo 11 possono  essere  importati  nel  territorio
          nazionale soltanto se: 
                a) provengono da un Paese terzo compreso in un elenco
          redatto dalla Commissione europea; 
                b) sono  accompagnati  da  un  certificato  sanitario
          conforme al modello stabilito in sede comunitaria,  firmato
          dall'autorita' competente del Paese esportatore che attesta
          che: 
                  1) gli animali diversi da quelli di cui al comma 2: 
                    1.1) soddisfano  le  condizioni  supplementari  o
          offrono le garanzie fissate in sede comunitaria; 
                    1.2) provengono da centri, organismi  o  istituti
          riconosciuti che  offrono  garanzie  almeno  equivalenti  a
          quelle stabilite nell'allegato C; 
                  2) lo sperma, gli ovuli e gli  embrioni  provengono
          da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi  di
          raccolta e di produzione riconosciuti che offrono  garanzie
          almeno  equivalenti  a  quelle  definite  nell'allegato  D,
          capitolo I, secondo la procedura comunitaria; 
              1-bis. Per quanto  riguarda  l'importazione  di  gatti,
          cani e furetti: 
                a) le condizioni di importazione devono essere almeno
          equivalenti a quelle di cui all'articolo 10,  paragrafo  1,
          lettere da a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera
          a), del regolamento (UE) n. 576/2013; 
                b) gli  animali  devono  essere  muniti,  durante  il
          trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato
          sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale  il
          quale attesta che  gli  animali  in  questione  sono  stati
          sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario
          autorizzato  entro  le  48   ore   precedenti   alla   loro
          spedizione,  il  quale  ha  verificato  che,   al   momento
          dell'esame,  gli  animali   erano   nelle   condizioni   di
          affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.». 
              - Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo  12
          novembre 1996, n. 633, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  20  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3
          milioni a lire 40 milioni il  responsabile  dell'azienda  o
          esercizio  commerciale  che  effettua  scambi  di  animali,
          sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione
          di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3,
          lettera a). 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito  con
          la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  consistente   nel
          pagamento di una somma  da  lire  un  milione  a  lire  tre
          milioni per ogni singolo obbligo  violato  il  responsabile
          dell'azienda o esercizio commerciale che: 
                a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi
          e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8,  9,  comma
          1, 10, 11, 12, comma 3, lettere b) e c), 13, commi 1  e  2,
          17, commi 1 e 1-bis, 18, comma 1, e 19; 
                b)  non  ottemperi  agli  impegni  assunti   con   la
          registrazione.».