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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 66

Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. (15G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2015
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal: 5-6-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/14/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva  2003/41/CE,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti  pensionistici
aziendali o professionali, la direttiva  2009/65/CE,  concernente  il
coordinamento  delle  disposizioni   legislative,   regolamentari   e
amministrative  in  materia  di   taluni   organismi   d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM), e  la  direttiva  2011/61/UE,
sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito; 
  Visto il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 4, contenente principi
e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE e per
l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera r-ter) sono inserite le seguenti: 
    «r-quater) 'rating del credito': un  parere  relativo  al  merito
creditizio  di  un'entita',  cosi'  come  definito  dall'articolo  3,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; 
    r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una   persona
giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del  credito
a livello professionale;». 
  2. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4-bis (Individuazione  dell'autorita'  competente  e  delle
autorita' competenti settoriali  ai  fini  del  regolamento  (CE)  n.
1060/2009, e  successive  modificazioni,  relativo  alle  agenzie  di
rating del credito). 
  1. La Consob e' l'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  22
del regolamento (CE)  n.  1060/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento. 
  2. La Consob, la  Banca  d'Italia,  l'Ivass  e  la  COVIP  sono  le
autorita' settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3,  paragrafo
1, lettera r), del  regolamento  di  cui  al  comma  1.  Le  predette
autorita' collaborano tra loro e  si  scambiano  informazioni,  anche
sulla base di appositi protocolli d'intesa.». 
  3. Nella Parte II, Titolo III, Capo I-bis, Sezione III, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 35-undecies,  e'
aggiunto il seguente: 
    «Art. 35-duodecies (Valutazione del merito di credito).  
  1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni  in
cui  investono  gli  Oicr,  adottano  sistemi  e  procedure  che  non
prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse
da agenzie di rating del credito. 
  2. Tenendo conto della natura, della portata e  della  complessita'
delle  attivita'  degli  Oicr,  la  Banca  d'Italia  e   la   Consob,
nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei
sistemi e delle procedure adottati dai gestori ai sensi del comma 1 e
valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di  investimento
degli Oicr, dei riferimenti ai rating del credito emessi  da  agenzie
di  rating  del  credito,  sia  effettuato   in   modo   da   ridurre
l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.». 
  4. All'articolo 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
    «2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
duemilacinquecento a euro centocinquantamila: 
      a) nei confronti di Sim, imprese  di  investimento  comunitarie
con succursale in Italia, imprese di  investimento  extracomunitarie,
intermediari finanziari iscritti nell'elenco  previsto  dall'articolo
106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie  con  succursale  in
Italia  e  banche  extracomunitarie  autorizzate  all'esercizio   dei
servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni  di  amministrazione  o  di  direzione
delle controparti centrali, in caso di violazione delle  disposizioni
previste dagli  articoli  4,  paragrafo  1,  comma  1,  e  5-bis  del
regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e
delle relative disposizioni attuative; 
      b)  nei  confronti  dei   gestori   in   caso   di   violazione
dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1,  comma  1,
del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni
attuative.». 
  5. All'articolo 193 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il comma 1-quinquies e' sostituito dal seguente: 
    « 1-quinquies. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro cinquemila a euro centocinquantamila: 
      a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone  che  chiedono
l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in
caso di  violazione  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  comma  2,  del
regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito; 
      b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori  di  strumenti  di
finanza strutturata, in caso di violazione  dell'articolo  8-ter  del
regolamento di cui alla lettera a); 
      c)  agli  emittenti  o  ai  terzi   collegati   come   definiti
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla
lettera  a),  in  caso  di  violazione  degli  articoli  8-quater   e
8-quinquies del predetto regolamento.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2013/14/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
          maggio 2013, n. L 145. 
              La direttiva 2003/41 e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  23
          settembre 2003, n. L 235. Entrata in vigore il 23 settembre
          2003. 
              La direttiva 2009/65/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
          novembre 2009, n. L 302. 
              La direttiva 2011/61/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.  1
          luglio 2011, n. L 174. 
              Il regolamento UE 462/2013 e' pubblicato nella G.U.U.E.
          31 maggio 2013, n. L 146. 
              Il testo dell'articolo 4 della legge 7 ottobre 2014  n.
          154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi recita: 
                "Art.  4.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva 2013/14/UE,  che  modifica  le
          direttive  2003/41/CE,  2009/65/CE  e  2011/61/UE,  e   per
          l'adeguamento alle disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.
          462/2013, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1060/2009,
          relativo alle agenzie di rating del credito).  
                1.  Nell'esercizio  della  delega   legislativa   per
          l'attuazione  della  direttiva  2013/14/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,  che  modifica
          la direttiva 2003/41/CE, relativa  alle  attivita'  e  alla
          supervisione   degli   enti   pensionistici   aziendali   o
          professionali,  la  direttiva  2009/65/CE,  concernente  il
          coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
          e   amministrative   in   materia   di   taluni   organismi
          d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la
          direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di  investimento
          alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai
          rating del credito, e  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.
          462/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21
          maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n.  1060/2009
          relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo  e'
          tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  di
          cui all'articolo 1, comma 1, anche i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare alle disposizioni vigenti  emanate  in
          attuazione  delle  direttive   2003/41/CE,   2009/65/CE   e
          direttiva  2011/61/UE,  le  modifiche  e  le   integrazioni
          necessarie  al  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva    2013/14/UE     nell'ordinamento     nazionale,
          prevedendo,  ove  opportuno,  il  ricorso  alla  disciplina
          secondaria, al fine di ridurre  l'affidamento  esclusivo  o
          meccanico alle valutazioni (rating) di merito  del  credito
          emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'
          articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del  regolamento  (CE)
          n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
          settembre 2009 ; 
                  b) prevedere, in  conformita'  alle  definizioni  e
          alla disciplina della citata  direttiva  2013/14/UE  e  del
          regolamento (CE) n. 1060/2009, come  da  ultimo  modificato
          dal   regolamento   (UE)   n.   462/2013,   le   occorrenti
          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione
          europea, al fine di assicurare  il  migliore  coordinamento
          con le nuove  disposizioni  per  la  corretta  e  integrale
          applicazione della  disciplina  europea  sulle  agenzie  di
          rating del credito  e  per  la  riduzione  dell'affidamento
          esclusivo o meccanico ai rating  emessi  da  tali  agenzie,
          garantendo la  massima  protezione  dell'investitore  e  la
          tutela della stabilita' finanziaria; 
                  c) rafforzare,  nel  processo  di  valutazione  del
          rischio in relazione  alle  decisioni  di  investimento  da
          parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi
          rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.". 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  legge  comunitaria  1994),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.: 
                "Art.  8.  (Riordinamento  normativo  nelle   materie
          interessate dalle direttive comunitarie). 
              1. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi
          unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega
          prevista dall'articolo 1, coordinandovi  le  norme  vigenti
          nelle  stesse  materie  ed  apportando  alle  medesime   le
          integrazioni  e  modificazioni   necessarie   al   predetto
          coordinamento. 
              2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per
          materia.  Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          trasmissione il testo unico e' emanato  anche  in  mancanza
          del parere." 
                "Art. 21. (Servizi di investimento  nel  settore  dei
          valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale  delle  imprese
          di investimento mobiliare e degli enti  creditizi:  criteri
          di delega). 
                1.  L'attuazione  delle   direttive   del   Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                  a) prevedere che la prestazione a terzi,  a  titolo
          professionale, dei servizi  d'investimento  indicati  nella
          sezione  A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE   sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli agenti di cambio continuino ad esercitare le  attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente; 
                  b)  prevedere  che  le  imprese   di   investimento
          autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
          prestare in Italia  i  servizi  di  cui  all'allegato  alla
          direttiva  stessa  in  libera  prestazione  ovvero  per  il
          tramite  di  succursali;  stabilire,   altresi',   che   la
          vigilanza sulle imprese autorizzate  sia  esercitata  dalle
          autorita' che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione,  mentre
          restano ferme  le  attribuzioni  delle  autorita'  italiane
          competenti in materia di elaborazione e applicazione  delle
          norme di comportamento, di politica monetaria,  nonche'  di
          costituzione,  funzionamento   e   controllo   di   mercati
          regolamentati; 
                  c) definire la ripartizione delle competenze tra la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1,  ed  assicurando
          uniformita' di disciplina in relazione a  servizi  prestati
          ed evitando duplicazioni di  compiti  nell'esercizio  delle
          funzioni di controllo; 
                  d) prevedere che le autorita' italiane  collaborino
          tra loro e  con  le  autorita'  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione  europea
          di libero scambio (EFTA), ai  quali  si  applica  l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di reciprocita', con le  autorita'  degli  Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative; 
                  e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita'
          e la disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale  delle
          imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi  e
          garantendo in ogni caso la sana e prudente  gestione  delle
          imprese d'investimento; 
                  f) stabilire che l'esercizio dei poteri  attribuiti
          alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo  alla
          trasparenza e  alla  correttezza  dei  comportamenti  degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita', alla competitivita' ed  al  buon  funzionamento
          del sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli intermediari ammessi allo svolgimento  di  uno  o  piu'
          servizi di investimento; 
                  g)  prevedere  forme  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa   e   ispettiva,   riguardanti    l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,     le      partecipazioni      detenibili,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni, le  norme  di  comportamento,  l'informazione,  la
          correttezza e la regolarita'  delle  negoziazioni.  Dovra',
          inoltre, essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e  la
          trasparenza dei conflitti di interesse; 
                  h) stabilire la disciplina di  comportamento  degli
          intermediari,   ispirandola    ai    principi    di    cura
          dell'interesse del cliente e dell'integrita'  del  mercato,
          di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di  equita'.
          Nella applicazione dei principi si dovra'  altresi'  tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori; 
                  i) nell'applicazione dei principi si  dovra'  tener
          conto  della  professionalita'  dei  promotori  finanziari,
          anche  al  fine  della  consulenza  relativa   ai   servizi
          finanziari   e   ai   valori   mobiliari   oggetto    della
          sollecitazione fuori sede; 
                  l) prevedere che i diritti  degli  investitori  sui
          fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
          servizi di investimento  siano  distinti  da  quelli  delle
          imprese affidatarie ed  adeguatamente  salvaguardati  anche
          attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e  dei  valori
          mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina  delle
          crisi  dovra'  essere  uniforme  per   tutti   i   soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento  delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione  straordinaria,  nonche'   a   liquidazione
          coatta amministrativa; 
                  m) prevedere il potere delle  autorita'  competenti
          di disciplinare, in conformita' alla  direttiva  93/22/CEE,
          le ipotesi in cui le transazioni  relative  agli  strumenti
          finanziari negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi; 
                  n)  prevedere  la  possibilita'  di  accesso  delle
          imprese  di  investimento  e  delle   banche   ai   mercati
          regolamentati   secondo   scadenze   temporali   che    non
          penalizzino  le  banche  italiane   rispetto   agli   altri
          operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualita' di
          membri dei sistemi di  compensazione  e  liquidazione,  nel
          rispetto  dei  criteri  e  delle  procedure  fissati  dalle
          autorita' competenti; 
                  o) disciplinare gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione  in  modo  da  contemperare  le  esigenze   di
          trasparenza ed efficienza dei mercati  regolamentati  e  il
          diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi  momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi; 
                  p) le disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento  dei  servizi  di  investimento,  per  la   cui
          adozione non si debba provvedere con atti aventi  forza  di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste; 
                  q)  disciplinare,  secondo  linee  omogenee  e   in
          un'ottica      di      semplificazione,      l'istituzione,
          l'organizzazione   e   il   funzionamento    dei    mercati
          regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
          che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
          mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
          autoregolamentazione  e  intervento,  nonche'  disciplinare
          l'articolazione, le competenze  e  il  coordinamento  delle
          autorita' di  controllo,  tenendo  conto  dei  principi  in
          materia di vigilanza sui mercati contenuti  nella  legge  2
          gennaio  1991,  n.  1,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
          29  dicembre  1987,  n.  556,   e   relative   disposizioni
          attuative; 
                  r) prevedere che, fermo restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge,
          nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          per assicurare l'osservanza delle norme  di  recepimento  e
          delle disposizioni generali  o  particolari  emanate  sulla
          base di esse si tenga conto dei  principi  della  legge  24
          novembre 1981, n.  689,  e  successive  modificazioni,  con
          particolare riguardo all'applicazione  delle  sanzioni  nei
          confronti delle persone fisiche. Dovra' essere  sancita  la
          responsabilita' delle imprese di investimento,  alle  quali
          appartengono  i  responsabili  delle  violazioni,  per   il
          pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del  diritto  di
          regresso verso i predetti  responsabili,  nonche'  adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema  dei  provvedimenti  cautelari  e  delle   sanzioni
          amministrative applicabili alle violazioni di  disposizioni
          in materia di servizi di investimento. 
              2. In deroga al termine indicato all'articolo 1,  comma
          1, i decreti legislativi di attuazione delle  direttive  di
          cui al presente  articolo  dovranno  essere  emanati  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  al  fine  di  dare  pronta  attuazione  ai
          principi   della   parita'   concorrenziale,    del    buon
          funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori,
          contenuti nelle direttive stesse. 
              3. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli altri aspetti  comunque  connessi,  cui  si
          provvedera'  ai  sensi   dell'articolo   8,   le   sanzioni
          amministrative e  penali  potranno  essere  coordinate  con
          quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia  bancaria
          e creditizia per violazioni che siano omogenee  e  di  pari
          offensivita'.  A  tal  fine  potra'  stabilirsi   che   non
          costituiscono  reato  e  sono   assoggettate   a   sanzioni
          amministrative pecuniarie, sulla base  dei  principi  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e fino ad un ammontare massimo di  lire  trecento  milioni,
          violazioni per le quali e' prevista, in via  alternativa  o
          congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino  ad  un
          anno, con esclusione delle  condotte  volte  ad  ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 
              4. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli  altri  aspetti  comunque  connessi  potra'
          essere altresi'  modificata  la  disciplina  relativa  alle
          societa' emittenti titoli sui  mercati  regolamentati,  con
          particolare riferimento al collegio  sindacale,  ai  poteri
          delle minoranze, ai sindacati di  voto  e  ai  rapporti  di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.". 
              Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  (Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,   n.   252
          (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.
          289, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 1,  190  e  193  del
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come
          modificati dal presente decreto: 
                "Art. 1. (Definizioni). 
                1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                  f)   "impresa   di    investimento    comunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede  legale  e
          direzione  generale  in  un  medesimo  Stato   comunitario,
          diverso dall'Italia; 
                  g)  "impresa  di  investimento   extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                  h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese
          di investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                  i)   'societa'   di   investimento    a    capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                  i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                  j)   'fondo   comune   di   investimento':   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  'Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) 'Oicr aperto':  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) 'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav e le Sicaf; 
                  m) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                  m-bis) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):
          il fondo comune  di  investimento,  la  Sicav  e  la  Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) Oicr alternativi  UE  (FIA  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)':
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) 'fondo europeo per il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  'fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale'  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-novies) 'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) 'investitori professionali': i  clienti
          professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
          2-sexies; 
                  m-duodecies)  'investitori   al   dettaglio':   gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
                  n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) 'gestore di FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; (43) 
                  q) 'gestore di FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
                  q-ter)   'depositario   di   Oicr':   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater)   'depositario   dell'Oicr    master    o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                  r) 'soggetti abilitati':  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 106 del Testo Unico  bancario  e  le
          banche italiane, le banche comunitarie  con  succursale  in
          Italia   e   le   banche   extracomunitarie,    autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                    r-quater)  'rating  del   credito':   un   parere
          relativo al merito creditizio  di  un'entita',  cosi'  come
          definito dall'articolo 3,  paragrafo  1,  lettera  a),  del
          regolamento (CE) n. 1060/2009; 
                    r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; ) 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti  italiani  o
          esteri  che  emettono  strumenti  finanziari  quotati   nei
          mercati regolamentati italiani; 
                  w-bis) "prodotti finanziari emessi  da  imprese  di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale che consente o facilita  l'incontro,  al  suo
          interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti    finanziari,    ammessi    alla    negoziazione
          conformemente alle regole del mercato stesso,  in  modo  da
          dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di
          gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) le emittenti azioni ammesse alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato  non  appartenente
          alla Comunita' europea, per i quali  la  prima  domanda  di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro come Stato membro  d'origine.  La  scelta
          resta valida per almeno tre anni, salvo il caso  in  cui  i
          valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi  alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni." 
                    "Art.   190.   (Altre   sanzioni   amministrative
          pecuniarie in tema di disciplina  degli  intermediari,  dei
          mercati  e   della   gestione   accentrata   di   strumenti
          finanziari). 
                1.   I   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o
          enti  abilitati,  nonche'  dei  depositari,  i  quali   non
          osservano le disposizioni previste  dagli  articoli  6;  7,
          commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma  2;  21;  22;
          24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4;  28,
          comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7;  32,
          comma  2;  33,  comma  4;  35-bis,  comma   6;   35-novies;
          35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39;  40,
          commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
          2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1,  3  e  4;
          43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46,
          commi 1, 3 e 4; 47; 48;  49,  commi  3  e  4;  65;  79-bis;
          187-novies, ovvero le disposizioni generali  o  particolari
          emanate dalla Banca d'Italia o  dalla  Consob  in  base  ai
          medesimi   articoli,   sono   puniti   con   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
          duecentocinquantamila. La stessa sanzione  si  applica  nel
          caso di  violazione  dell'articolo  18,  commi  1  e  2,  e
          dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3,  ovvero  in  caso  di
          esercizio  dell'attivita'  di  consulente  finanziario,  di
          promotore finanziario o di gestore di  portali  in  assenza
          dell'iscrizione  negli  albi  o  nel   registro   di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 
                1-bis.  Nelle  materie  a  cui  si   riferiscono   le
          disposizioni  richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni   ivi
          previste si applicano anche in caso di  inosservanza  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10  e  15
          del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso   di
          inosservanza   degli    atti    dell'AESFEM    direttamente
          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di
          quest'ultimo regolamento. 
                2. La stessa sanzione si applica: 
                  a)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa' di gestione del mercato, nel caso di  inosservanza
          delle disposizioni previste dal capo I del titolo  I  della
          parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                  b)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa' di gestione accentrata, nel caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
          di quelle emanate in base ad esse; 
                  b-bis)  ai  soggetti  che  svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione degli intermediari  indicati
          nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni
          di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d),  e)
          ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 
                  c) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi
          di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                  d) ai  soggetti  che  gestiscono  sistemi  indicati
          negli articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di
          amministrazione o  di  direzione  della  societa'  indicata
          nell'articolo 69, comma 1, nel caso di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis  e  77,
          comma 1, e di quelle applicative delle medesime; 
                  d-bis)  ai  soggetti  che  svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
          disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2,  e
          quelle emanate in base ad esse; 
                  d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3. 
                  d-quater) ai membri dell'organismo  dei  consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate  in  base
          ad esso; 
                  d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'articolo 31 e di quelle emanate  in  base  ad
          esso; 
                  d-sexies) ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione  degli  emittenti   azioni   in   caso   di
          inosservanza di quanto previsto dall'articolo  83-undecies,
          comma 1. 
                2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica   ai   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione o di direzione e ai dipendenti: 
                  a) dei gestori dei fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b)   dei   gestori   dei    fondi    europei    per
          l'imprenditoria sociale  (EuSEF),  in  caso  di  violazione
          delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6,  7,  8,
          9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n.  346/2013  e
          delle relative disposizioni attuative. 
                2-ter.  Si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duemilacinquecento    a    euro
          centocinquantamila: 
                  a) nei confronti di Sim,  imprese  di  investimento
          comunitarie  con   succursale   in   Italia,   imprese   di
          investimento  extracomunitarie,   intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  106  del  TUB,
          banche  italiane,  banche  comunitarie  con  succursale  in
          Italia e banche extracomunitarie autorizzate  all'esercizio
          dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche'  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione delle controparti  centrali,
          in caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
          articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating  del
          credito, e delle relative disposizioni attuative; 
                  b) nei confronti dei gestori in caso di  violazione
          dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo  1,
          comma 1, del regolamento di cui alla lettera  a),  e  delle
          relative disposizioni attuative. 
                3. Le sanzioni previste dai commi 1,  2  e  2-bis  si
          applicano  anche  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
          controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali
          abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi
          o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri  inerenti
          al loro  ufficio,  affinche'  le  disposizioni  stesse  non
          fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel
          caso   di   violazione    delle    disposizioni    previste
          dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 
                3-bis.  I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
                4. Alle sanzioni amministrative  pecuniarie  previste
          dal presente articolo non si applica  l'articolo  16  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689." 
                  "Art. 193. (Informazione societaria  e  doveri  dei
          sindaci, dei revisori legali e delle societa' di  revisione
          legale). 
                1. Nei confronti di  societa',  enti  o  associazioni
          tenuti  a  effettuare  le  comunicazioni   previste   dagli
          articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e  154-ter  o  soggetti
          agli obblighi di cui all'articolo 115-bis e' applicabile la
          sanzione  amministrativa   pecuniaria   da   cinquemila   a
          cinquecentomila euro per l'inosservanza delle  disposizioni
          degli  articoli  medesimi  o  delle  relative  disposizioni
          applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona
          fisica, in caso di violazione la sanzione  si  applica  nei
          confronti di quest'ultima. 
                1-bis.  Alla  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1
          soggiacciono  coloro  i  quali   esercitano   funzioni   di
          amministrazione, di direzione  e  di  controllo  presso  le
          societa' e gli enti  che  svolgono  le  attivita'  indicate
          all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro  dipendenti,
          e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7,  in  caso
          di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche'  di
          quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. 
                1-ter. La stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle
          di attuazione emanate dalla  CONSOB,  nei  confronti  della
          persona fisica che svolge le attivita' indicate  nel  comma
          1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione  prevista
          dall'articolo 114, comma 10, nei  confronti  della  persona
          fisica che svolge l'attivita' di giornalista. 
                1-quater. La stessa sanzione di cui  al  comma  1  e'
          applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni  di
          attuazione emanate  dalla  Consob  ai  sensi  dell'articolo
          113-ter, comma 5,  lettere  b)  e  c),  nei  confronti  dei
          soggetti  autorizzati  dalla   Consob   all'esercizio   del
          servizio di diffusione e di stoccaggio  delle  informazioni
          regolamentate. 
                1-quinquies. Si applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila: 
                  a) agli emittenti, agli offerenti  o  alle  persone
          che chiedono l'ammissione  alla  negoziazione  sui  mercati
          regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo
          4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n.  1060/2009
          del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  settembre
          2009, relativo alle agenzie di rating del credito; 
                  b) agli emittenti, ai cedenti  o  ai  promotori  di
          strumenti di finanza strutturata,  in  caso  di  violazione
          dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a); 
                  c)  agli  emittenti  o  ai  terzi  collegati   come
          definiti dall'articolo 3,  paragrafo  1,  lettera  i),  del
          regolamento di cui alla lettera a), in caso  di  violazione
          degli  articoli  8-quater  e   8-quinquies   del   predetto
          regolamento. 
                2.    L'omissione    delle    comunicazioni     delle
          partecipazioni rilevanti e dei patti  parasociali  previste
          rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e  4,
          e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la  violazione  dei  divieti
          previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e  3,  e
          122, comma 4, sono punite con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria    da    euro     venticinquemila     a     euro
          duemilionicinquecentomila. Il ritardo  nelle  comunicazioni
          previste dall'articolo 120, commi 2,  2-bis,  3  e  4,  non
          superiore  a  due  mesi,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila   a   euro
          cinquecentomila. 
                3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: 
                  a)  ai  componenti  del  collegio  sindacale,   del
          consiglio di sorveglianza e del comitato per  il  controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento dei  doveri  previsti  dall'articolo  149,
          commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono  le
          comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; 
                  b). 
                3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico.".