MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 gennaio 2015

Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (15A02545)

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vigente al 25/04/2024
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                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2008/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n.  35,  relativa  al  trasporto  interno  di  merci
pericolose; 
  Vista la direttiva 2010/61/UE della  Commissione  del  2  settembre
2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 3 gennaio 2011, che adegua per la prima volta al  progresso
scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE; 
  Vista la direttiva 2012/45/UE  della  Commissione  del  3  dicembre
2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 21 gennaio  2013,  che  adegua  per  la  seconda  volta  al
progresso  scientifico  e  tecnico  gli  allegati   della   direttiva
2008/68/UE; 
  Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione  del  21  novembre
2014, che adegua per  la  terza  volta  al  progresso  scientifico  e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2014/103/UE; 
  Considerato che l'art. 5  del  richiamato  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n 35, rimette al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti il recepimento  delle  direttive  comunitarie,  concernenti
l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico  della  materia  del
trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e  B
dell'ADR, all'allegato del RID che figura come appendice C del  COTIF
ed ai regolamenti allegati all'ADN; 
  Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni,  che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le  competenze
loro attribuite, le  direttive  comunitarie  concernenti  le  materie
disciplinate dallo stesso codice; 
 
                              Decreta: 
 
 
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Modifiche all'art. 3 
            del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 
 
   1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27  gennaio  2010,
n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  "a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal
1° gennaio 2015, restando inteso che  i  termini  "parte  contraente"
sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno"; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF,
applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando  inteso  che  i
termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato
membro", come opportuno"; 
    c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c) nei regolamenti allegati all'ADN,  applicabili  con  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2015, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed  h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'
sostituito con "Stato membro", come opportuno". 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 gennaio 2015 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare
Registro n. 1, foglio n. 661