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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31

Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (15G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2015
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2015
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32  e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.152  e  successive
modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e
252, comma 4, ultimo periodo; 
  Vista  l'appendice  "V"  del  manuale  "Criteri  metodologici   per
l'applicazione  dell'analisi  di   rischio   ai   siti   contaminati"
[http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf  ],
revisione 2, elaborato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione
Ambientale (ARPA), l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e l'Istituto
Nazionale  per  l'Assicurazione  contro  gli  Infortuni  sul   Lavoro
(INAIL),    che    individua    lo    scenario     di     esposizione
commerciale/industriale da applicare nell'analisi di rischio  per  la
bonifica dei siti nei quali sono stati  realizzati  e  gestiti  punti
vendita carburanti; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' n. 9525  del  17
marzo 2014; 
  Visto il parere dell'Istituto Superiore  per  la  Protezione  e  la
Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  Sezione
Consultiva per gli Atti  Normativi,  all'Adunanza  del  25  settembre
2014; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. 1054 del 5 febbraio 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1.   Il   decreto   individua   criteri   semplificati    per    la
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei  suoli  e  delle
acque sotterranee per le aree di sedime o  di  pertinenza  dei  punti
vendita carburanti (di seguito denominati PV ). 
  2. Ai fini del comma 1 il decreto stabilisce: 
    a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa
in sicurezza d'emergenza; 
    b) le modalita' di caratterizzazione delle aree; 
    c)  i   criteri   di   applicazione   dell'analisi   di   rischio
sito-specifica,  tenendo  conto,  in  particolare,  della  ubicazione
dell'area  contaminata  in  funzione   dell'effettivo   scenario   di
esposizione e di rischio e delle aree limitrofe; 
    d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica; 
    e)   criteri,   modalita'    e    termini    dello    svolgimento
dell'istruttoria. 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1-bis  del
          decreto   legislativo   11    febbraio    1998,    n.    32
          (Razionalizzazione  del  sistema   di   distribuzione   dei
          carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4,  lettera  c),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53: 
              «1-bis. La localizzazione degli impianti di  carburanti
          costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici
          in tutte le zone e sottozone del piano regolatore  generale
          non  sottoposte  a   particolari   vincoli   paesaggistici,
          ambientali ovvero monumentali e  non  comprese  nelle  zone
          territoriali omogenee A.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 242, comma 13-bis,
          249 e 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, recante: «Norme in materia ambientale.», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96: 
              «Art. 242 (Procedure operative ed  amministrative).  - 
          13-bis.  Per  la  rete  di  distribuzione   carburanti   si
          applicano le procedure  semplificate  di  cui  all'articolo
          252, comma 4» 
              «Art. 249 (Aree contaminate di ridotte  dimensioni).  -
          1.  Per  le  aree  contaminate  di  ridotte  dimensioni  si
          applicano le procedure semplificate di intervento riportate
          nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.» 
              «Art. 252  (Siti  di  interesse  nazionale).  -  4.  La
          procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei  siti  di
          interesse  nazionale  e'  attribuita  alla  competenza  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sentito il Ministero delle attivita'  produttive.  Il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare puo' avvalersi anche dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  delle  Agenzie
          regionali per la  protezione  dell'ambiente  delle  regioni
          interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
          altri soggetti qualificati pubblici o privati il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
          relative alla rete di distribuzione carburanti.". 
              L'appendice "V" del manuale «Criteri  metodologici  per
          l'applicazione  di  rischio   ai   siti   contaminati»   e'
          visionabile     al     seguente     indirizzo     internet:
          http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-10060
          9.pdf 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».